COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

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Transcript della presentazione:

COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA A cura di Dott. Comm. Davide Zappoli Studio nanni - bologna

GLI OBIETTIVI DELLA LEZIONE Esame dei tipi di forme societarie adottabili ed esame delle principali componenti di un atto costitutivo di S.r.l. (PARTE I) Riflessi contabili e fiscali della scelta (PARTE II) La costituzione dell’impresa: che cosa fare? (PARTE III) La responsabilità dei soci e degli amministratori (PARTE IV)

ESAME DEI TIPI DI FORME SOCIETARIE ADOTTABILI Parte I ESAME DEI TIPI DI FORME SOCIETARIE ADOTTABILI

FORME SOCIETARIE IMPRESA INDIVIDUALE SOCIETA’ DI PERSONE Società semplice Società in accomandita semplice (S.a.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) SOCIETA’ DI CAPITALI Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.)

IMPRESA INDIVIDUALE IMPRESA: “attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” [Art. 2082 C.c.] Nell’impresa individuale una persona fisica ha la responsabilità patrimoniale Se fallisce l’impresa fallisce anche l’imprenditore che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri [Art. 2740 C.c.]

LE SOCIETA’ DI PERSONE Il Codice civile considera società di persone: La Società semplice (S.s.) La Società in accomandita semplice (S.a.s.) La Società in nome collettivo (S.n.c.)

SOCIETA’ SEMPLICE E’ un tipo di società di persone che prevedere l’esercizio solo di attività non commerciali: Attività agricole Attività artigianali Professioni intellettuali, musicisti… Non è soggetta all’obbligo di tenere le scritture contabili né di redigere il bilancio Non è soggetta a fallimento Il contratto sociale può essere anche stipulato verbalmente

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E’ dotata di autonomia patrimoniale imperfetta I soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali TUTTI i soci sono amministratori (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo) Può essere soggetta a fallimento e questo comporterebbe anche il fallimento di tutti i suoi soci nei confronti dei quali le obbligazioni sociali sono illimitate e solidali

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Nella ragione sociale deve comparire il nome di uno o più soci La legge non richiede un capitale minimo per la sua costituzione Il capitale può essere costituito da: Denaro o crediti Beni in natura L’opera di soci Il socio può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

I SOCI DI S.N.C. Non possono partecipare a una S.n.c. con oggetto commerciale i dipendenti pubblici e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un albo professionale Non possono partecipare i soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento o chi è stato condannato per bancarotta semplice Possono essere socie altre società di persone e dalla riforma del 2003 anche società di capitali (che rispondono delle obbligazioni comunque sempre nei limiti del loro patrimonio)

S.N.C. : GLI AMMINISTRATORI L’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri In deroga al principio generale però l’atto costitutivo può stabilire che sia affidata a: Un numero stabilito di soci Un solo socio Un terzo (che non diventa automaticamente socio)

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Non è richiesto un capitale minimo per costituirla Ha due categorie di soci GLI ACCOMANDATARI: a loro spetta l’amministrazione e hanno responsabilità illimitata e solidale GLI ACCOMANDANTI: rispondono nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata) Eccezione per le società di persone!

S.A.S. : SOCI ACCOMANDATARI Nella ragione sociale deve comparire il nome di almeno un socio accomandatario Per legge tutti gli accomandatari sono amministratori, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo L’accomandatario può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI I soci accomandanti sono esclusi dalla amministrazione della società, possono agire solo se muniti di procura speciale Sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società I soci accomandanti, essendo solo soci di capitale, non sono iscrivibili all’INPS

S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione societaria subisce 2 conseguenze: Perde la sua responsabilità limitata Può essere soggetto a fallimento se fallisce la società Attenzione : il socio accomandante che si ingerisce nella gestione non diventa formalmente amministratore per il futuro

S.A.S. : CASI PARTICOLARI La società si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti a meno che nel termine di sei mesi non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno Se vengono meno tutti gli accomandanti, gli accomandatari possono o ricostituire la categoria oppure trasformare la società

Parte I : tipi societari LE SOCIETA’ DI CAPITALI

LE SOCIETA’ DI CAPITALI Le società di capitali che andremo ad esaminare sono: La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) La Società per Azioni (S.p.a.) Le società di capitali hanno “autonomia patrimoniale perfetta”: rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio Il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci

FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI nomina nomina AMMINISTRATORI Alternativamente: Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione Amministrazione Congiuntiva Amministrazione Disgiuntiva ORGANO DI CONTROLLO (obbligatorio per le Spa e anche per le Srl se superano determinati limiti) - Collegio sindacale Revisore Contabile (eventuale)

Parte I : tipi societari ELEMENTI FONDAMENTALI DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI S.R.L.

OGGETTO L’oggetto sociale è la concreta e specifica attività che i soci decidono di esercitare attraverso la società L’oggetto deve prevedere lo svolgimento di attività determinate, lecite e possibili Alcune attività vincolano la scelta di una determinata forma societaria e viceversa (es. società semplice  attività non commerciale)

CAPITALE SOCIALE / CONFERIMENTI Capitale sociale minimo: 10.000 Euro Possono essere conferiti “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” [art. 2464 c.3 C.c.] Il socio che conferisce beni in natura o crediti deve allegare una relazione di stima di un esperto [art. 2465 C.c.] Possono essere conferite anche prestazioni d’opera purché siano garantite da apposita assicurazione o fidejussione bancaria

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Il capitale è diviso in un numero di quote pari al numero dei soci Le società a responsabilità limitata non possono essere quotate in borsa I diritti sociali di voto spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta NB: Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o di successiva scrittura privata autenticata

CLAUSOLA DI PRELAZIONE Questa clausola obbliga il socio che intende trasferire la propria partecipazione ad offrirla preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni Egli deve comunicare a tutti gli altri soci la propria decisione di trasferire la sua quota indicando il relativo prezzo e le modalità di pagamento Entro il termine di decadenza essi possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute

RECESSO DEL SOCIO I soci possono volontariamente sciogliere il proprio rapporto sociale esercitando il diritto di recesso attribuito in casi particolari: Quando siano adottate determinate deliberazioni che apportino importanti modifiche all’atto costitutivo e che siano specificamente indicate dalla legge (es. cambiamento dell’oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero, trasformazione da società di capitali a società di persone) Quando l’atto costitutivo riconosca espressamente tale diritto ai soci

RECESSO DEL SOCIO Se la società è costituita a tempo indeterminato il socio prevede espressamente che il socio possa recedere in ogni momento ma con un preavviso di almeno 180 giorni Il socio che recede ha diritto al rimborso del VALORE della propria partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dal giorno in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società

CONVOCAZIONE DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE: gli amministratori devono convocare i soci mediante lettera raccomandata entro il termine di almeno 8 giorni prima del giorno dell’adunanza [Art. 2479 bis C.c.] L’avviso contiene il luogo dell’adunanza, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno L’atto costitutivo può allungare o abbreviare questo termine, prevedere termini abbreviati per le convocazioni d’urgenza e/o consentire anche altre modalità di comunicazione purché idonee a assicurarne una tempestiva informazione

LE DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA ORDINARIA Oggetto: decisioni sociali ordinarie (approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, sindaci…) [Art. 2479 C.c.] Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo) Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo) Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA LE DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Oggetto: modificazioni dell’atto costitutivo e decisioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo) Quorum deliberativo: Voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo) Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo

AMMINISTRAZIONE Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, i soci possono nominare l’organo amministra- tivo secondo uno dei seguenti modelli: Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione Amministrazione Disgiuntiva Amministrazione Congiuntiva Gli Amministratori hanno il potere di gestire la società, compiendo le attività di ordinaria ed eventualmente di straordinaria amministrazione. Essi redigono il progetto di bilancio di ogni esercizio

CONTROLLO È obbligatorio istituire il Collegio Sindacale quando ricorre una delle seguenti situazioni: Capitale sociale pari o superiore a 120.000 Euro Attivo di stato patrimoniale pari a 7.300.000 Euro Numero medio dei dipendenti occupati: 50 unità In mancanza di diverse disposizioni, il Collegio Sindacale effettua sia il controllo contabile che il controllo sulla gestione

SOCIETA’ PER AZIONI Le S.p.a. devono costituirsi con un capitale sociale di almeno 120.000 Euro [Art. 2327 C.c.] Si possono conferire: Denaro (versando alla costituzione il 25%) Crediti o beni in natura (serve la Relazione Giurata di Stima controllata entro 180 giorni dagli amministratori) La legge vieta espressamente al socio il conferimento di opera o di servizi [Art. 2342 C.c.] Le S.p.a. possono emettere obbligazioni

SOCIETA’ PER AZIONI Le S.p.a. possono, rispettando determinati vincoli imposti dalla legge, acquistare proprie azioni Possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio distinguendosi in due tipologie di Spa: SOCIETA’ QUOTATE: Società con azioni quotate in mercati regolamentati SOCIETA’ CON AZIONI DIFFUSE: Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

S.P.A. : LE AZIONI Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni che possono essere vendute, donate, costituite in pegno… Sono nominative o al portatore. Ci sono diversi tipi di azioni, tra cui: Azioni ordinarie Azioni privilegiate: nella distribuzione degli utili, postergate nelle perdite, privilegiate in sede di liquidazione Azioni con voto limitato Azioni di godimento per riduzione capitale sociale esuberante mediante sorteggio: garantiscono particolari diritti patrimoniali e sono spesso prive del diritto di voto Azioni di risparmio: prive del diritto di voto a fronte di privilegi patrimoniali normalmente nella distribuzione degli utili

S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA ORDINARIA Decisioni sociali ordinarie, approvazione del bilancio, nomina e revoca amministratori e sindaci, compenso agli amministratori… QUORUM COSTITUTIVO NON DEROGABILE PRIMA CONVOCAZIONE : almeno la metà del capitale sociale SECONDA CONVOCAZIONE: qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti QUORUM DELIBERATIVO PREVISTO DALLA LEGGE Derogabile solo in aumento Maggioranza assoluta del capitale sociale Maggioranza del capitale sociale presente in assemblea

S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina liquidatori… QUORUM COSTITUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE Derogabile dall’atto costitutivo PRIMA CONVOCAZIONE : più della metà del capitale sociale SECONDA CONVOCAZIONE: più di 1/3 del capitale sociale QUORUM DELIBERATIVO PREVISTO DALLA LEGGE Derogabile solo in aumento Voto favorevole di soci che rappresentano più della metà del capitale sociale Almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea

RIFLESSI CONTABILI E FISCALI DELLA SCELTA Parte II RIFLESSI CONTABILI E FISCALI DELLA SCELTA

RIFLESSI CONTABILI DELLA SCELTA La scelta del tipo di società ha riflessi sul regime contabile e sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili A seconda della scelta del tipo societario e delle dimensioni dell’impresa, si accede a due diversi regimi contabili: Regime contabile Semplificato Regime contabile Ordinario In entrambi i casi sono obbligatorie le scritture ai fini della legislazione del lavoro

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO Tipo di impresa: Imprese individuali Società di persone Requisiti: Ricavi dell’anno precedente non superiori a: 309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività Registri contabili obbligatori: Registri IVA Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su registro IVA acquisti)

REGIME CONTABILE ORDINARIO Sono obbligati a determinare il reddito d’impresa in via ordinaria: Società di capitali Imprese individuali e società di persone che abbiano conseguito nell’esercizio precedente ricavi superiori a: 309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività Imprese individuali e società di persone che abbiano optato per il regime ordinario

REGIME CONTABILE ORDINARIO Registri obbligatori: Libro giornale Libro inventari Scritture ausiliarie (conti di mastro) Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su libro inventari o libro giornale) Registri IVA (oppure si registrano le operazioni IVA sul libro giornale rispettando i termini e le modalità di registrazione prescritti dal regime IVA) Eventuali scritture ausiliarie di magazzino: Obbligatorie per le imprese che per 2 esercizi consecutivi presentino ricavi superiori a 5.164.568,99 Euro e rimanenze totali superiori a 1.032.913,80 Euro

LIBRI SOCIALI Le società di capitali devono inoltre tenere: Libro soci [NB: novità decreto anticrisi per srl] Libro delle decisioni dei soci Libro delle decisioni degli Amministratori Libro del Collegio Sindacale (se esistente) Libro del Revisore Contabile (se esistente) Libro delle obbligazioni (S.p.a.) Libro delle assemblee degli obbligazionisti (S.p.a.)

Tassazione delle società di persone L’utile (o la perdita) della società viene attribuito ai soci in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi Ogni socio pagherà l’IRPEF sulla sua parte di reddito secondo la sua aliquota personale Se il socio è un imprenditore o un soggetto diverso dalle persone fisiche gli utili sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare Le società di persone sono però soggetti passivi IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che quindi viene scontata “a monte” [3,9%]

Tassazione delle società di persone NEW TECH S.N.C. Reddito ante imposte: 20.812 € - IRAP: 812 € Reddito: 20.000 € Sig.Bianchi 10% Sig. Verdi 60% Sig. Rossi 30% 20.000x30%= 6.000 € Aliquota media: 23% (non ha altri redditi) Tassazione IRPEF: 6.000x23% = 1.380 € 20.000x60%=12.000 € Aliquota media: 25% (ha altri redditi) Tassazione IRPEF: 12.000x25% = 3.000 € 20.000x10%=2.000 € Aliquota media: 24,5% (ha altri redditi) Tassazione IRPEF: 2.000x24,5% = 490 €

Tassazione delle società di capitali L’utile della società viene assoggettato a IRES (Imposta sul REddito delle Società) con aliquota pari al 27,5% Anche le società di capitali sono soggetti passivi IRAP che scontano sempre con aliquota pari al 3,9% L’utile, se ne viene deliberata la distribuzione dall’assemblea, viene così imputato ai soci in base alla rispettiva partecipazione agli utili La tassazione cambia a seconda del soggetto percipiente

Tassazione delle società di capitali Socio persona fisica non imprenditore: si distingue tra Partecipazione qualificata [>20%]: gli utili percepiti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare Partecipazione non qualificata [<20%]: la società applica “alla fonte” una ritenuta del 12,50% sull’intero ammontare Imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s : Indipendentemente dalla percentuale : concorrono alla formazione del reddito per il 49,72% del loro ammontare Soggetti IRES: Indipendentemente dalla percentuale: esenzione del 95%

Tassazione delle società di capitali NEW TECH S.R.L. Reddito ante imposte: 29.155 € - IRES: 8.018 - IRAP: 1.137 € Reddito (tutto distribuito): 20.000 € Sig.Bianchi 10% Sig. Verdi 60% Sig. Rossi 30% 20.000x30%= 6.000 € 6.000x49,72%=2.983€ IRPEF aliq. media 23% 2.983x23% = 686 € 20.000x60%= 12.000 € 12.000x49,72%=5.966€ IRPEF aliq. media 25% 5.966x25% = 1.492 € Imposta sostitutiva 12,5% 2.000x12,5% = 250 € NB: Partecipazione non qualificata

Regime opzionale di tassazione Le S.r.l. che rispettino i seguenti requisiti: Volume d’affari inferiore a 7.500.000 € Soci esclusivamente persone fisiche Soci in numero non superiore a 10 possono optare per il regime di TASSAZIONE PER TRASPARENZA imputando ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, il reddito della società partecipata indipendentemente dall’effettiva percezione

LA COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA Parte III LA COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA

Adempimenti burocratici : Notaio Verifica dei presupposti (es. versamento del 25% del conferimento in denaro, presenza di tutti gli elementi definiti ex lege nell’atto costitutivo…) Costituzione della società: redazione atto costitutivo e statuto  atto pubblico del notaio che lo depositerà presso il Registro delle Imprese Contestuale pagamento di 200 € di diritto annuale della Camera di Commercio (se ne occupa il notaio)

Adempimenti burocratici: Agenzia delle Entrate Presentazione all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione di Inizio Attività”  attribuzione del numero di Partita Iva

Adempimenti burocratici: Camera di Commercio Le società di capitali devono versare ogni anno la Tassa di Concessione Governativa per la bollatura e la vidimazione dei libri sociali: 309,87 € per società con capitale sociale uguale o inferiore a 516.456,90 Euro al 1 gennaio 516,46 € per società con capitale sociale superiore a 516.456,90 Euro al 1 gennaio Marche da bollo: 1 marca da bollo da 14,62€ ogni 100 pagine dei libri sociali (Libro soci, libro delle decisioni dei soci, Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione) Diritti di segreteria: 25,00 € a libro

Adempimenti burocratici: INPS e INAIL Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività i soci prestatori d’opera o amministratori devono iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) I datori di lavoro che occupano dipendenti in attività che per legge sono ritenute rischiose sono obbligati ad iscriverli all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni)

LA RESPONSABILITA’ DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI Parte IV LA RESPONSABILITA’ DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI

RESPONSABILITA’ DEI SOCI In linea di principio hanno responsabilità limitata nelle società di capitali, tuttavia ci sono casi eccezionali in cui il socio risponde personalmente per le obbligazioni sociali: Il socio che compie e che ha deciso o autorizzato operazioni in nome della società PRIMA dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese Il socio (in solido con gli amministratori) che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi

RESPONSABILITA’ DEI SOCI Il socio unico nei seguenti casi [Art. 2462 C.c.]: Mancata effettuazione del versamento integrale dei conferimenti all’atto di costituzione della società o entro 90 giorni in caso di unipersonalità sopravvenuta Mancato adempimento degli oneri di pubblicità nei confronti del Registro delle Imprese N.B. I contratti tra società e socio unico e le operazioni a favore del socio unico sono soggetti a pubblicità (forma scritta con data certa o trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori) indipendentemente dal fatto che egli sia limitatamente o illimitatamente responsabile

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori che violano i loro doveri possono incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa RESPONSABILITA’ CIVILE: Gli amministratori, qualunque sia il modello adottato, sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (diligenza professionale). Rispondono per i danni verso la società per l’inosservanza dei doveri e verso il singolo socio e i terzi per i danni da loro direttamente causati

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori sono esonerati dalla responsabilità a due condizioni: Che dimostrino di essere esenti da colpa Che, ove a conoscenza dell’atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, abbiano comunicato il proprio dissenso rispetto all’operazione La responsabilità per l’attività di gestione permane anche se il bilancio è stato approvato dai soci

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI RESPONSABILITA’ PENALE: è sempre dell’amministratore e mai della società È esclusa la responsabilità penale generalizzata di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: il singolo consigliere è responsabile solo in base al principio del concorso di persone nel reato Reati societari, tra cui: False comunicazioni sociali senza danno False comunicazioni sociali con danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori Falso in prospetto Impedito controllo

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto d’interessi Formazione fittizia del capitale Rivelazione di segreto professionale Delega di funzioni: in caso di delega la responsabilità per le funzioni affidate rimane al delegante salvo che si abbia prova certa della delega e effettività della delega comprovante l’idoneità tecnico-professionale e l’autonomia decisionale del delegato

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: Gli amministratori sono soggetti ad alcuni obblighi imposti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative: False comunicazioni sociali senza danno in caso di mancato superamento delle soglie di punibilità False comunicazioni sociali con danno alla società in caso di mancato superamento delle soglie di punibilità Impedito controllo senza danno ai soci Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi; omessa/tardiva/inesatta iscrizione al R.E.A. Omessa convocazione dell’assemblea Tardivo aggiornamento del libro soci

Dott. Comm. Davide Zappoli RIFERIMENTI LEZIONE Dott. Comm. Davide Zappoli Studio nanni d.zappoli@studionanni.it Tel. 051-490851 Fax. 051-493868 Via Abruzzo 14/L Bologna