1 Genova, 8/10/2015 Statuto del contribuente Sede svolgimento Ordine di Genova.

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Transcript della presentazione:

1 Genova, 8/10/2015 Statuto del contribuente Sede svolgimento Ordine di Genova

2 LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Relatore Rag. Marida Scola Commercialista

3 Le ragioni dello statuto del contribuente Storia del suo iter formativo : dai progetti ufficiosi all’approvazione della legge n.212 del 27 luglio 2000

4 Le ragioni da cui mossero i progetti prima ufficiosi durante gli anni ‘80 e poi ufficiali risalenti alla proposta di legge del 20 dicembre del 1990 e poi i successivi disegni di legge del 91 e del 93 e 96, dimostrano quanto fu tortuosa la strada che dovettero percorrere i padri fondatori per vederne la promulgazione soltanto il 27 luglio del 2000: Il contesto storico era quello in cui il potere tributario era concentrato in un solo soggetto, il governo e la burocrazia tutta, da una parte, che abusavano dei decreti legge, norme interpretative e circolari e dall’altra parte, la Corte di cassazione e Costituzionale impotenti ad arginare il fenomeno, potendo intervenire, a causa di un contenzioso in crescita esponenziale, solo a distanza di molti anni e a cose fatte Si rendeva necessario recuperare la certezza del diritto

5 Lo statuto del contribuente codifica i principi generali dell’ordinamento tributario mai formulati prima nel nostro paese E’ una legge ordinaria, che contiene comunque principi costituzionali e guida ai fini dell’interpretazione della normativa tributaria. Le deroghe o modifiche possono avvenire solo in maniera espressa e con leggi aventi carattere generale e mai speciale Nell’ambito Ocse, dove gli statuti in generale disciplinano i rapporti e diritti del contribuente nel procedimento amministrativo, il nostro statuto va ben oltre disciplinando anche il modo di legiferare in materia tributaria

6 I principi fondamentali dello statuto (in pillola) art.1- riferimento agli art.3,23,53 e 97 della costituzione e al comma 2 viene sancito che le norme interpretative possono essere disposte in casi eccezionali e con legge ordinaria (certezza del diritto) art.2 - chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie art.3 - le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore art.4 - non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi

7 art.5-informazione del contribuente sulle disposizioni tributarie vigenti (guide ed istruzioni per i contribuenti) art.6-conoscenza degli atti e semplificazione,termini perentori a pena di nullità per la notifica degli atti, prescrizione e produzione di documenti (minimo 30 giorni) art.7-chiarezza e motivazione degli atti art.8-limitazione dell’onere della prova : è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a conservare documenti per un periodo superiore a dieci anni seg.omissis

8 art.10-tutela dell’affidamento e della buona fede art.11-interpello del contribuente art.12-diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali art.13-garante del contribuente art.14-omissis art.15-codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie art.16 seg.omissis

9 Art.cost e 97 in breve Art. 3- uguaglianza dei cittadini Art.23- nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge Art.53- tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Il sistema tributario è informato a criteri di progressività Art.97- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

10 Riferimenti alle sentenze Sulla retroattività dello statuto: Lo statuto si può dire che impronta tutto il sistema tributario alla tutela dell'affidamento e della buona fede prevedendo all’articolo 10 il “principio della tutela del legittimo affidamento” del contribuente. Ne consegue che, di fronte all'azione dell'Amministrazione, le sue disposizioni devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tributari sorti prima della sua entrata in vigore. (Cass. Sez. V, sent. n del ).

11 Strumento interpretativo La Cassazione gi à nel 2001 aveva stabilito che l'articolo 6 citato, inquadrato nella enunciazione di cui all'articolo 1 secondo il quale le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, tendenti ad attuare gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, assume un inequivocabile valore interpretativo perch é si tratta di un “ principio che deve aiutare l'interprete a ricavare dalle norme il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali citati ”. (Cassazione Civile Sent. n del )

12 Il valore “ermeneutico” dei principi statutari, come già sottolineato si fonda su due rilievi: "quello, secondo cui l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario", e, l’altro, diretta conseguenza del primo, "secondo cui (alcuni dei principi posti dalla legge n. 212 del proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali - debbono ritenersi "immanenti" nell'ordinamento stesso già prima dell'entrata in vigore dello statuto e, quindi, vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione: cioè, del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione.“(Cass. civ., n /2002)

13 La Corte di Cassazione, con una recente sentenza è tornata a pronunciarsi e ad offrire ulteriori chiarimenti in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto del contribuente o desumibili da esso, confermando come gli stessi abbiano una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. Sezione tributaria della Cassaz.n.7080 del 14 aprile 2004

14 Il principio generale dell ’ obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall ’ art. 3 della l. n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall ’ agente della riscossione poich é, giusta affermazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n /2005, “ una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l ’ art. 24 Cost. ”. L ’ adeguata motivazione dell ’ atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n /2004, Cass. sentenza n /2010, Cass. sentenza n. 2907/2010). Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l ’ avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente.

15 Riflessioni conclusive: Lo statuto del contribuente quale strumento e guida del professionista che con una crescente sensibilità giuridica e fiscale possa contribuire a riformare il sistema tributario rendendolo più semplice ed equo e a formare una platea di contribuenti più responsabili