JOBS ACT Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto

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JOBS ACT Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 1 ottobre 2015 Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione

STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Fondi di solidarietà Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 2

REGOLE VALIDE PER CIGO e CIGS APPRENDISTI PROFESSIONALIZZANTI ART. 1 e 2 REGOLE VALIDE PER CIGO e CIGS LAVORATORI BENEFICIARI operai intermedi impiegati quadri APPRENDISTI PROFESSIONALIZZANTI + esclusivamente CIGO, se occupati presso Azienda destinataria di CIGO e CIGS o della sola CIGO esclusivamente CIGS, limitatamente causale “crisi”, se occupati presso Azienda destinataria della sola CIGS LAVORATORI ESCLUSI Dirigenti Lavoratori a domicilio Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione

ART. 1 REQUISITO SOGGETTIVO Anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, presso l’unità produttiva per cui è richiesto l’intervento requisito non richiesto in caso di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale in caso di appalto, i 90 giorni si calcolano tenendo conto dell’intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, anche presso precedenti appaltatori Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 4

MISURA DEL TRATTAMENTO ART. 3 MISURA DEL TRATTAMENTO 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale Due massimali mensili, rivalutabili annualmente, da rapportare alle ore di integrazione salariale autorizzate, per il 2015 pari a € 971,71, per retribuzione lorda mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, pari o inferiore € 2.102,24 € 1.167,91, per retribuzione lorda mensile di riferimento, comprensiva ratei di mensilità aggiuntive, superiore a € 2.102,24 Decurtazione del corrispettivo pari all’aliquota a carico apprendisti (art. 26, l. n. 41/1986) Per il settore edile e lapideo, relativamente alle intemperie stagionali, gli importi dei massimali sono incrementati del 20% Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 5

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario non può eccedere i 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile La durata dei periodi di CIGS per contratto di solidarietà si computa al 50% per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente Edilizia e lapidei: la durata non può eccedere i 30 mesi e non vale la regola del 50% della durata dei contratti di solidarietà Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 6

INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ART. 5 INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE 9% fino a 52 settimane nel quinquennio mobile 12% oltre 52 settimane e fino a 104 nel quinquennio mobile 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile Il contributo: si calcola sulla retribuzione globale persa (ore di lavoro non prestate) e non sul trattamento di CIG è dovuto anche per i contratti di solidarietà non è dovuto per CIGO per eventi oggettivamente non evitabili perde rilievo la soglia dimensionale N.B. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 7

CONFERMA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ART. 6 CONFERMA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA I periodi coperti da CIGO e CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione lorda cui è riferita l’integrazione salariale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 8

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO Le integrazioni salariali sono pagate dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga Eccezionalmente possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS, compreso l’ANF, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, su richiesta dell’impresa, con autorizzazione: della Sede INPS competente, in caso di CIGO del Ministero del Lavoro, in caso di CIGS Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 9

MODALITÀ E TERMINI PER IL RIMBORSO ART. 7 MODALITÀ E TERMINI PER IL RIMBORSO A Trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 Trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 ma non conclusi a tale data Conguaglio in Uniemens, o richiesta di rimborso, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo Trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 I sei mesi per il recupero decorrono dal 24 settembre 2015 B Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 10

CONDIZIONALITÀ E POLITICHE DEL LAVORO patto di servizio personalizzato ART. 8 CONDIZIONALITÀ E POLITICHE DEL LAVORO Lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, con sospensione o riduzione programmata superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi: convocazione presso i Centri per l’Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato Perdita del diritto al trattamento, limitatamente alle giornate di lavoro effettuate, in caso di svolgimento attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cassa Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 11

Decadenza del diritto al trattamento in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa a cura del lavoratore Le comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dal datore di lavoro e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione a carico lavoratore Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 12

CIGO – Campo di applicazione Art. 10 CIGO – Campo di applicazione Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco Imprese industriali dell’edilizia e affini Imprese industriali esercenti attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei … Non è previsto alcun requisito dimensionale Settore 13

Art. 11 Causali Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato Settore 14

Art. 12 Durata Fino a un massimo di 13 settimane continuative, con possibilità di proroga trimestrale fino ad un massimo di 52 settimane complessive Raggiunte le 52 settimane consecutive, una nuova domanda per la stessa unità produttiva è possibile solo decorse almeno 52 settimane di normale attività produttiva In caso di periodi non consecutivi, non è possibile superare le 52 settimane di CIGO in un biennio mobile Al limite della 52 settimane non concorrono gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili Settore 15

Limite di nuova introduzione Art. 12 Limite di nuova introduzione Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale oltre un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale Settore 16

Contribuzione ordinaria Art. 13 Contribuzione ordinaria Settore Misura Dipendenti da imprese industriali fino a 50 dipendenti 1,70% Dipendenti da imprese industriali oltre 50 dipendenti 2,00% Operai di imprese dell’industria e artigianato edile 4,70% Operai di imprese dell’industria e artigianato lapidei 3,30% Impiegati e quadri di imprese industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti Impiegati e quadri di imprese industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti Settore 17

Art. 13 Criteri di determinazione della soglia dimensionale, agli effetti della misura del contributo ordinario: determinazione al 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al numero medio dei dipendenti in forza nell’anno precedente per le aziende costituite in corso d’anno, riferimento al numero dei dipendenti al termine del primo mese di attività computo di tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio dichiarazione all’INPS solo al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, incidono sulla misura della contribuzione dovuta Settore 18

Informazione sindacale Art. 14 Informazione sindacale Comunicazione preventiva dell’azienda avente ad oggetto: le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro l’entità e la durata prevedibile il numero dei lavoratori interessati nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, dove esistenti alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale Settore 19

Consultazione sindacale Art. 14 Consultazione sindacale Comunicazione preventiva su richiesta di una delle parti, esame congiunto, avente ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa Conclusione della procedura entro 25 giorni dalla comunicazione preventiva (10 giorni per aziende fino a 50 dipendenti) Procedura semplificata per eventi oggettivamente non evitabili (oltre 16 h settimanali sosp./rid.: richiesta entro 3 giorni, esame congiunto nei successivi 5 giorni) Settore 20

Domanda di concessione Art. 15 Domanda di concessione Domanda telematica a INPS, con indicazione di: causa della sospensione o riduzione d’orario presumibile durata Novità nominativi dei lavoratori interessati ore richieste (dati che INPS invia alle Regioni, ai fini dell’espletamento delle attività in materia di politiche attive) Novità numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale indicazione dell’avvenuto espletamento degli adempimenti verso le OO. SS. Settore 21

Termine di presentazione Art. 15 Termine di presentazione entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa Conseguenze della presentazione tardiva: nessun trattamento per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda obbligo di corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita Settore 22

Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919 Eventi di sospensione e riduzione precedenti alla data del 24 settembre 2015: domande presentate con le modalità previgenti Eventi di sospensione e riduzione verificatisi dal 24 settembre 2015: nuova disciplina Settore 23

Settore 24

concessa dalla sede INPS territorialmente competente Art. 16 Concessione dal 1° gennaio 2016 concessa dalla sede INPS territorialmente competente La definizione dei criteri di esame delle domande è demandata a successiva decretazione ministeriale, da adottare entro 60 giorni Settore 25

Art. 17 Ricorsi Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, è ammesso ricorso al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee dell’INPS Settore 26

Disposizioni transitorie Art. 44 Disposizioni transitorie trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 24 settembre 2015 nuova disciplina, salvo espressa diversa previsione trattamenti di integrazione salariale richiesti prima del 24 settembre 2015 la parte del periodo autorizzato successiva alla data del 24 settembre 2015 si computa agli effetti del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni (art. 4) Settore 27

DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGS Conferma campo di applicazione ART. 20 DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGS Conferma campo di applicazione Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, appartenenti alle seguenti categorie: imprese industriali, comprese quelle edili ed affini imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita un flusso gestionale prevalente imprese appaltatrici di mensa e ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso a CIGO o CIGS Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 28

imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche in forma cooperativa, che subiscano una riduzione di attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso alla CIGS imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi imprese di vigilanza Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 29

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, appartenenti alle seguenti categorie: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 30

TRASFERIMENTO D’AZIENDA soggetti di seguito indicati, per i quali il requisito occupazionale non è richiesto: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali TRASFERIMENTO D’AZIENDA In caso di richiesta presentata prima che siano decorsi 6 mesi dal trasferimento, il requisito dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data di trasferimento (conferma) Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 31

AZIENDE DELL’EDITORIA (artt. 35 e 37, legge 416/1981) Conferma delle disposizioni speciali di settore in materia di CIGS Esodo e prepensionamento Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione

CAUSALI DI INTERVENTO Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Contratti di solidarietà Dal 1° gennaio 2016 non più autorizzabile la causale di crisi per cessazione di attività dell’azienda o di un suo ramo N.B. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 33

PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE ART. 21 PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE Piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva contiene indicazioni su investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori consistente recupero occupazionale del personale interessato a sospensioni o riduzioni d’orario Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 34

ART. 21 PROGRAMMA DI CRISI Piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni indica gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 35

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ART. 21 CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Strumento: stipula di un contratto collettivo aziendale Finalità: riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale Limiti: riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati con riferimento al singolo lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può superare il 70% nell’arco dell’intero periodo di vigenza del contratto di solidarietà Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 36

trattamento spettante per le ore perse: pari all’80% non si tiene conto degli aumenti retributivi previsti dagli accordi collettivi aziendali nei 6 mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà il trattamento è ridotto in corrispondenza di successivi aumenti previsti dalla contrattazione aziendale applicazione dei massimali retributivi decurtazione pari al corrispettivo dell’aliquota contributiva a carico apprendista è dovuto il contributo addizionale a carico azienda quote di TFR relative alla retribuzione persa: a carico della gestione di riferimento. Eccezione: quote di TFR dei lavoratori licenziati per motivo oggettivo o per licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, o entro 90 giorni dal termine di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dalla fine del trattamento precedente: a carico azienda Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 37

Restanti causali di CIGS: no possibilità di recuperare le quote di TFR maturate durante l’intervento dell’integrazione salariale in caso di licenziamento del dipendente al termine del periodo di integrazione salariale N.B. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 38

ART. 22 DURATA MASSIMA Riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva Crisi aziendale: 12 mesi anche continuativi, per ciascuna unità produttiva. Per una nuova autorizzazione, deve trascorrere un periodo pari a 2/3 di quello relativo ad una precedente autorizzazione Contratti di solidarietà: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva (36 mesi se nel quinquennio si utilizza esclusivamente la solidarietà) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva nell’arco del quinquennio mobile, la durata del contratto di solidarietà è computata al 50% fino a 24 mesi. Oltre questo limite si computa per l’intero N.B. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 39

ART. 21 DEROGA TRANSITORIA ALLA DISCIPLINA SUI LIMITI MASSIMI DI DURATA (causale crisi aziendale) Triennio 2016 - 2018 Possibilità per il Ministero di autorizzare, in deroga ai limiti massimi complessivi e di durata dell’integrazione salariale ed entro il tetto di spesa di 50 milioni annui, un ulteriore intervento di CIGS, sino al limite massimo di 12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018, quando l’impresa, al termine del programma di crisi aziendale, cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo in sede governativa. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 40

NUOVO LIMITE Per le causali di riorganizzazione e crisi ART. 22 NUOVO LIMITE Per le causali di riorganizzazione e crisi sospensioni autorizzabili solo fino all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato nuovo limite non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 41

CONTRIBUZIONE ORDINARIA ART. 23 CONTRIBUZIONE ORDINARIA conferma contributo ordinario pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico lavoratore, per i lavoratori soggetti alla disciplina della CIGS in caso di fruizione, contributo addizionale a carico azienda in misura graduata (v. slide 7) Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 42

CONSULTAZIONE SINDACALE ART. 24 CONSULTAZIONE SINDACALE comunicazione, direttamente o tramite l’associazione di appartenenza, alle RSU o RSA, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando: cause di sospensione o riduzione orario di lavoro entità e durata prevedibile numero lavoratori interessati entro 3 giorni successivi è presentata domanda di esame congiunto. La domanda va inoltrata al competente ufficio indicato della Regione o al Ministero del Lavoro se l’intervento riguarda unità produttive ubicate in più regioni Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 43

n. lavoratori interessati esame congiunto sul programma che l’impresa intende attuare, comprensivo di: durata n. lavoratori interessati ragioni che rendono impraticabili forme alternative di riduzione di orario misure previste per la gestione di eventuali eccedenze criteri di scelta di lavoratori da sospendere modalità di rotazione o ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione della rotazione vanno dichiarate le ragioni della non percorribilità del contratto di solidarietà (non per imprese edili e affini) Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 44

procedura conclusa entro 25 giorni successivi alla richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti con decreto ministeriale verrà stabilito l’incremento del contributo addizionale applicabile in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione definite in sede di esame congiunto Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 45

DOMANDA DI CONCESSIONE ART. 25 DOMANDA DI CONCESSIONE presentazione entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento per l’intero periodo richiesto contestualmente a Ministero del Lavoro e DTL con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni d’orario causali di crisi e riorganizzazioni: comunicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 46

INIZIO SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI ORARIO ART. 25 INIZIO SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI ORARIO non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda la regola si applica ai trattamenti richiesti a partire dal 1° novembre 2015 Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 47

ART. 25 DOMANDA TARDIVA il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda obbligo dell’impresa di corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente all’integrazione salariale persa Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 48

ART. 25 CONCESSIONE decreto per l’intero periodo richiesto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori verifica degli impegni aziendali a cura di DTL competenti per territorio, nei 3 mesi precedenti la conclusione dell’intervento richiesto e trasmissione della relazione entro 30 giorni dalla conclusione della CIGS mancato, in tutto o in parte, svolgimento del programma aziendale: riesame del decreto di concessione e conclusione entro 90 giorni Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 49

MODIFICA AL PROGRAMMA IN CORSO DI SVOLGIMENTO ART. 25 MODIFICA AL PROGRAMMA IN CORSO DI SVOLGIMENTO su richiesta dell’impresa, sentite le RSA o RSU, o, in mancanza, le OOSS territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 50

ART. 42 PERIODO TRANSITORIO Disposizioni relative alla CIGS a seguito di accordi già stipulati procedure di consultazione sindacale già concluse alla data del 24 settembre 2015 i trattamenti di CIGS mantengono la durata prevista secondo le norme vigenti all’epoca i periodi di trattamento successivi al 24 settembre 2015 si computano ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 51

con notevoli ricadute occupazionali, e Accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 se riferiti a situazioni di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale con notevoli ricadute occupazionali, e con piano industriale che preveda utilizzo di CIGS oltre i limiti massimi complessivi e per singola causale di intervento (riorganizzazione o CdS) possibilità di autorizzare la prosecuzione della CIGS per la durata e alle condizioni certificate da apposita commissione ministeriale, entro i limiti di spesa previsti Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 52

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE quando non diversamente indicato, le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano nella durata massima complessiva per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data causali di riorganizzazione e crisi aziendale: il nuovo limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato non opera nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 53

trattamenti CIGS: il nuovo termine per l’inizio delle sospensioni o riduzioni – non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda – non si applica ai trattamenti di CIGS richiesti fino al 31 ottobre 2015 triennio 2016 – 2018: in caso di cessazione dell’attività produttiva all’esito del programma per crisi aziendale e di concreta prospettiva di rapida cessione dell’azienda, possibilità di autorizzare, in deroga ai limiti di durata dei trattamenti, un ulteriore incremento di CIGS, fino a 12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018 (limite di spesa € 50 milioni annui) Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 54

Fondi di solidarietà Sono istituiti per garantire la tutela in costanza di rapporto di: lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tranne dirigenti (salvo che sia espressamente previsto dalle parti) e lavoratori a domicilio dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non sono destinatari della normativa in materia di CIGO e/o CIGS sono inclusi tra i beneficiari gli apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante; alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite Settore 55

Fondi di solidarietà - finanziamento Art. 33 Fondi di solidarietà - finanziamento Contribuzione ordinaria – calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale – suddivisa tra datore di lavoro e lavoratore nella misura di 2/3 e 1/3 Contribuzione addizionale – calcolata sulla retribuzione persa – misura connessa all’effettivo utilizzo delle prestazioni, non inferiore a 1,5% Copertura integrale dell’assegno straordinario, compresa la contribuzione correlata, a carico del datore di lavoro Settore 56

Fondi di solidarietà - tipologie Fondi di solidarietà bilaterali (settoriali o intersettoriali) Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione) Fondo di integrazione salariale Settore 57

Fondi di solidarietà bilaterali Art. 26 Fondi di solidarietà bilaterali Sono istituiti presso l’INPS con decreto interministeriale lavoro- economia Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’istituzione è obbligatoria per datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (inclusi gli apprendisti) Il requisito dimensionale è verificato mensilmente dall’INPS, con riferimento alla media dei lavoratori occupati nel semestre precedente Obbligo di adeguare entro il 31 dicembre 2015 la disciplina dei Fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015; in mancanza a decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori che occupano più di 5 dipendenti confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale Settore 58

Fondi di solidarietà bilaterali Art. 26 Fondi di solidarietà bilaterali Prestazioni Assegno ordinario (prestazione obbligatoria) Prestazioni facoltative: prestazioni integrative di trattamenti previsti dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o del trattamento di integrazione salariale assegno straordinario, per i lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale Settore 59

Fondi di solidarietà bilaterali Art. 30 Fondi di solidarietà bilaterali Assegno ordinario (prestazione obbligatoria) è riconosciuto a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali di CIGO e CIGS è di importo almeno pari all’integrazione salariale la durata massima è stabilita dai fondi; in ogni caso non può essere inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non può essere superiore alle durate massime previste per le singole causali di intervento di CIGO e CIGS; restano fermi i limiti di durata di cui all’art. 4 (24 mesi nel quinquennio mobile) si applica la normativa in materia di CIGO, per quanto compatibile Settore 60

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Art. 27 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Settori artigianato e somministrazione di lavoro Fondi bilaterali puri (no INPS) Si riferiscono a settori nei quali già operano collaudati sistemi di bilateralità e che hanno già adeguato le fonti normative e istitutive dei propri fondi (bilaterali, interprofessionali, fondi per la formazione e l’integrazione del reddito) alle finalità proprie dei fondi bilaterali settoriali (garantire la tutela dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro) Settore 61

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Art. 27 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Obbligo di adeguare la relativa disciplina in tema di prestazioni e ripartizione delle aliquote di finanziamento entro il 31 dicembre 2015; in mancanza i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti dal 1° gennaio 2016 confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale le prestazioni saranno concesse per eventi di sospensione o riduzione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016 Settore 62

Fondi di solidarietà alternativi Art. 27 Fondi di solidarietà alternativi Prestazioni obbligatorie: assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario dei fondi bilaterali settoriali assegno di solidarietà di durata massima non inferiore a 26 settimane nel biennio mobile Sono prestazioni alternative, è sufficiente garantirne una Prestazioni facoltative: prestazioni integrative di trattamenti previsti dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o del trattamento di integrazione salariale assegno straordinario Settore 63

Fondi di solidarietà alternativi Art. 27 Fondi di solidarietà alternativi Finanziamento Aliquota non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016 La contribuzione è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri da concordare dalle parti istitutive del fondo A decorrere dal 1° gennaio 2016, possibilità per gli accordi istitutivi di far confluire nel Fondo quota parte del contributo art. 12 d. lgs. n. 276/2003 (agenzie di somministrazione): aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,30%, a esclusivo carico del datore di lavoro L’aliquota o le prestazioni dovranno essere adeguate in funzione dell’andamento della gestione, al fine di garantire l’equilibrio del fondo Settore 64

Fondo di solidarietà residuale Art. 29 Fondo di solidarietà residuale dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale Il Fondo residuale – istituito in attuazione della legge n. 92/2012 – prevede la tutela in costanza di rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti non coperte dalla CIGO e/o CIGS, né rientranti in un fondo di solidarietà bilaterale Il Fondo residuale opererà fino al 31 dicembre 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale sarà esteso ai lavoratori di imprese con più di 5 dipendenti Settore 65

Fondo di integrazione salariale Art. 29 Fondo di integrazione salariale Destinatari lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tranne dirigenti e lavoratori a domicilio dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non sono destinatari della normativa in materia di CIGO e/o CIGS, che non hanno costituito Fondi bilaterali o alternativi sono inclusi gli apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante; alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite Settore 66

Fondo di integrazione salariale Art. 29 Fondo di integrazione salariale Prestazioni assegno ordinario solo per lavoratori dipendenti da datori di lavoro con più di 15 dipendenti tutela i lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali di CIGO (no intemperie stagionali) e di CIGS, limitatamente a riorganizzazione e crisi durata massima di 26 settimane nel biennio mobile Settore 67

Fondo di integrazione salariale Art. 29 Fondo di integrazione salariale assegno di solidarietà (per tutti) riconosciuto in caso di riduzione dell’orario di lavoro prevista in accordi collettivi aziendali al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per gmo importo secondo le regole generali in materia di integrazione salariale durata massima di 12 mesi nel biennio mobile per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di CIGO i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti potranno richiederlo solo per eventi di sospensione e riduzione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016 Settore 68

Fondo di integrazione salariale Art. 29 Fondo di integrazione salariale Finanziamento 0,65%, oltre 15 dipendenti (ordinaria) 0,45%, fino a 15 dipendenti (ordinaria) contribuzione addizionale connessa all’effettivo utilizzo, pari al 4% della retribuzione persa pareggio di bilancio entro il 31 dicembre 2017 l’INPS analizza l’effettivo utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro, distinti per classi dimensionali e settori produttivi in base ai risultati, il Comitato Amministratore può proporre modifiche dell’importo delle prestazioni o della misura delle aliquote di contribuzione Settore 69

Fondo di integrazione salariale Artt. 29 e 44 Fondo di integrazione salariale prestazioni erogate nei limiti delle risorse finanziarie acquisite, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio. Limiti A REGIME in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dallo stesso datore di lavoro, tenuto contro delle prestazioni già deliberate IN VIA TRANSITORIA prestazioni erogate nel 2016: nessun limite nel 2017: 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari; nel 2018: 8 volte; nel 2019: 7 volte; nel 2020: 6 volte nel 2021: 5 volte Settore 70

Equilibrio finanziario Art. 35 Equilibrio finanziario I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità Gli interventi dei fondi bilaterali, alternativi e del FIS sono concessi previa definizione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite Settore 71

Disposizioni generali Art. 39 Disposizioni generali Fondi bilaterali e alternativi limite di durata massima complessiva (24 mesi nel quinquennio mobile, salvo periodi di solidarietà – art. 4) decadenza semestrale per il rimborso delle prestazioni (art. 7) condizionalità e politiche attive (art. 8) Fondo di Integrazione Salariale dal 01.01.2016, anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, alla data di presentazione della domanda di concessione (art. 1) Settore 72

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA Finalità: incremento degli organici attraverso riduzione stabile dell’orario di lavoro riduzione della retribuzione contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale Strumento: contratto collettivo aziendale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 73

AGEVOLAZIONI AL DATORE DI LAVORO per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione è concesso: per il 1° anno, contributo pari al 15% della retribuzione lorda per il 2° anno, 10% per il terzo anno, pari al 5% in sostituzione del contributo predetto, per i lavoratori assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni: - per i primi 3 anni e non oltre il compimento dei 29 anni di età, quota contribuzione a carico azienda pari a quella prevista per gli apprendisti Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 74

SALVAGUARDIA DI GENERE ESCLUSIONI Datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti le assunzioni, hanno ridotto il personale o ricorso alla CIGS SALVAGUARDIA DI GENERE Le nuove assunzioni non devono determinare, nell’unità produttiva interessata, una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile, o di quella maschile, se inferiore, salve diverse previsioni dei contratti collettivi Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 75

STAFFETTA GENERAZIONALE Lavoratori di età inferiore fino a 24 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e in possesso del requisito contributivo pensionistico per la vecchiaia: possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in part-time con orario non superiore al 50% di quello praticato concessione del trattamento di pensione Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 76

CONDIZIONI Trasformazione del rapporto entro 1 anno dalla stipula del contratto collettivo di solidarietà espansivo incremento occupazionale ulteriore in corrispondenza alla trasformazione a part-time limitatamente al periodo di anticipazione della pensione, cumulabilità del trattamento con la retribuzione entro il limite massimo della retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto da full time a part-time deposito del contratto collettivo aziendale presso la DTL competente, cui compete la vigilanza sulla corretta attuazione degli impegni previsti nel contratto esclusione dei lavoratori assunti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti ai soli fini dell’accesso ad agevolazioni finanziarie e creditizie Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 77

Art. 43 Misure rifinanziate Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 finanziate in via sperimentale esclusivamente per l’anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 il decreto n. 148/2015 finanzia le misure anche per gli anni successivi al 2015 Stima degli oneri e clausola di salvaguardia Settore 78

Misure rifinanziate «Flessibilità» del congedo di maternità in caso di parto prematuro e di ricovero del neonato Congedo parentale: prolungamento del periodo di fruizione e di indennizzo, modalità di fruizione su base oraria, prolungamento del congedo per i genitori di figli minori con handicap grave Congedo di paternità: estensione ai genitori lavoratori autonomi Congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati Settore 79

Misure rifinanziate Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 NASPI: durata massima della prestazione pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, dal 1° gennaio 2017 per un massimo di 78 settimane Durata massima stabilita in 24 mesi a regime Non opera la riduzione prevista dal 2017 Settore 80

Misure rifinanziate NASPI: lavoratori con qualifica di stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per eventi di disoccupazione dal 1° maggio al 31 dicembre 2015 se la durata massima della prestazione spettante al singolo risulta essere inferiore a 6 mesi, nel computo dei periodi contributivi utili vengono inclusi anche quelli che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni negli ultimi 4 anni con requisiti ridotti la deroga non consente di superare il limite massimo di 6 mesi Settore 81

Misure rifinanziate ASDI: tutela al reddito dei lavoratori che abbiano fruito della NASPI per l’intera durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e in situazione economica di bisogno Prosecuzione della sperimentazione con riferimento a lavoratori che abbiano fruito della NASPI per l’intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015 Settore 82