La proliferazione delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti Dott. Vittorio Postiglione Giudice Tributario CTP Roma Dottore Commercialista.

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La proliferazione delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti Dott. Vittorio Postiglione Giudice Tributario CTP Roma Dottore Commercialista

La “tripartizione”delle operazioni ritenute inesistenti Inesistenza oggettiva Inesistenza soggettiva Sovrafatturazione (o “inesistenza parziale”)

La normativa vigente Art. 21, settimo comma, d.p.r. n. 633/1972 “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. Lapidaria locuzione adottata dal Legislatore Comunitario Direttiva IVA (112/2006/CE) art. 203 “L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura”.

Profilo sanzionatorio Reati fiscali ai sensi degli artt. 2 (utilizzo) e 8 (emissione) del D. Lgs. n. 74/2000, senza soglie minime di ammontare di imposta evasa. DEFINIZIONE “F.O.I.” ’Art. 1, lettera a) d.lgs 74/2000 “Per 'fatture o altri documenti per operazioni inesistenti' si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. (C.D.TRIPARTIZIONE)

Profilo sanzionatorio Art. 2. D. Lgs. n. 74/ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Profilo sanzionatorio 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Profilo sanzionatorio 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro ,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. ( 1 ) (1) Si veda il comma 143 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Confisca per equivalente)

Profilo sanzionatorio Art. 8. D. Lgs. n. 74/ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Profilo sanzionatorio 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Profilo sanzionatorio - 3) Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) (1) Si veda il comma 143 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Confisca per equivalente)

DEDUCIBILITA’ AI FINI REDDITUALI DEL COSTO RELATIVO OGGETTIVAMENTE INESISTENTI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI PARZIALMENTE INESISTENTI COSTI INDEDUCIBILI COSTO DEDUCIBILE Questione più dubbia e non risolvibile sulla base del solo dettato normativo. Va valutata caso per caso in relazione al c.d. “principio di buona fede” “La sovrafatturazione integra sempre il reato di dichiarazione fraudolenta” (Cass. N del 1 Luglio 2013) Si ritiene che la deducibilità del costo dovrebbe essere ricondotto a quello effettivo.

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE Art. 8, comma 2, d. l. n. 16/2012 (ATTUAZIONE ORIENTAMENTO CASSAZIONE) “non concorrono in sede di rettifica alla formazione del reddito “i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”, afferenti cioè acquisti oggettivamente inesistenti” circ. Ag. Entrate n. 32/E del 2012).

Art. 8, comma 1, d. l. 16/2012 NOVITA’ Riformulato l’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993, in tema di indeducibilità dei costi da reato. Il costo esposto in una fattura soggettivamente inesistente è deducibile. L’amministrazione finanziaria deve provarne l’inesistenza, contestando le fatture contabilizzate. Al contribuente occorre il mero possesso delle fatture (Cass. n. 5406/2012)

PROSPETTIVE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA ROMA PRIME SENTENZE “INNOVATIVE” Sent. N. 2403/41/15 : Conferma l’onere della prova in capo all’Agenzia accertatrice. Altre sentenze di identica portata si rilevano negli ultimi mesi, anche con conferma nei successivi gradi di giudizio.

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL “PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA” La recente sentenza in materia di mancato adeguamento delle pensioni, ha riportato in auge il principio di ragionevolezza che deve sempre presiedere nell’applicazione delle leggi ordinarie, e tra queste soprattutto quelle fiscali che incidono notevolmente nell’attività economica e determinano, soprattutto nei periodi di crisi, migliaia di dissesti che hanno raggiunto traguardi ragguardevoli. Ne consegue che gli operatori del settore (Funzionari, Giudici Tributari, etc.) devono avere sempre presente gli effetti nefasti che un mancato approfondimento può generare in seno ad un’azienda che non ha commesso frode alla legge.