Dalla Costituzione alla Legge quadro 104/92 prof. Federico Niccoli.

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Dalla Costituzione alla Legge quadro 104/92 prof. Federico Niccoli

Dall’inserimento all’integrazione all’inclusione : il percorso tortuoso dei soggetti in situazione di handicap all’interno delle istituzioni Il disegno costituzionale La normativa specifica successiva La sentenza della Corte Costituzionale La legge quadro 104/92 La legge 170/2010 sui Disturbi specifici di apprendimento Le direttive ministeriali sui BES: Bisogni educativi speciali

Una distinzione indispensabile Situazione di handicap Situazione di svantaggio socio-culturale Una distinzione indispensabile In comune hanno solo La difficoltà ad apprendere Misure di didattica specializzata (in collaborazione con ASL, Enti Locali,…) e con strumenti specifici quali la df, il pdf e il pep + l’utilizzo della “risorsa aggiuntiva” ins. di sostegno Interventi di didattica individualizzata (diversificando l’offerta formativa e promovendo interventi di recupero nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti e di ciascuno)

Il disegno costituzionale ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione ........ Art. 34 La scuola è aperta a tutti. Può essere considerata scuola normale una scuola senza alunni diversi? Art. 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale

normativa anni 50-70 provvedimenti settoriali e specifici Provvidenze economiche per ciechi – L. 66/62 Idem per sordomuti – L.482/68 Leggi scolastiche -- materna (L. 444/68) -- media (L. 1.859/62 Leggi inserimento lavorativo (L. 1.539/62) Collocamento obbligatorio (L. 482/68) Non sfuggono alla logica della separazione la legge istitutiva della scuola media unica emanata nel 1962 (legge 31.12.1962, n. 1859) e quella istitutiva della scuola materna statale dei 1968 (legge 18.3.1968, n. 444). In ambedue le istituzioni scolastiche, come per la scuola elementare, vengono previste strutture differenziali o speciali. Nel 1968 la stessa legge sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 che resta tuttora l'unica normativa vigente) conserva la suddivisione in categorie, ben distinte a seconda delle cause e dei tipo di invalidità (invalidi di guerra;‑ invalidi civili di guerra;‑ invalidi per servizio;‑ invalidi del lavoro;‑ orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;‑ invalidi civili;‑ sordomuti

Classi differenziali E a Milano cosa succedeva? nascita, crescita e declino delle Scuole Speciali (e specialistiche) pregi limiti …….e a seguire……. Classi differenziali e Corsi di specializzazione monovalenti

dal 1970 al 1992 Nuove norme a favore dei mutilati ed invalidi civili gli invalidi civili affetti da minorazioni contenuti assistenza economica, sanitaria, sociale, scolastica, professionale, inserimento lavorativo, barriere architettoniche L'emanazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 “Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili”, pur con i suoi limiti, può essere considerata la prima tappa di un difficoltoso cammino che ancora non può dirsi concluso. Si tratta di una legge che, purtroppo, come molte che la seguiranno, non avrà immediata e facile attuazione

Fortunamente la Corte Costituzionale L'ambivalenza dell'art.28 della legge 118/71 L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali Fortunamente la Corte Costituzionale con sentenza 215 del 1987 ha risolto il problema

La legge 517/77 E’ una legge nota soprattutto nel settore dell’handicap, ma per inciso occorre ricordare l’impatto rivoluzionario sulla sonnacchiosa scuola italiana per l’introduzione dell’obbligo della programmazione (collegiale) e del documento di valutazione art.2 per la scuola elementare (+ analogo art.7 per la scuola media) Nell'ambito delle attività scolastiche integrative la Scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni p.d.h. con la prestazione di insegnanti specializzati. Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del pro­gramma predisposto dal Consiglio Scolastico Distrettuale Legge straordinariamente importante ma........ senza "ali"

Inclusione cercasi ....disperatamente Le norme della legge 104/92 enunciano in maniera inequivocabile il diritto all’integrazione scolastica di tutti i minori in situazione di handicap e si riferiscono, specificamente, al diritto all’educazione e all’istruzione (art.12), agli strumenti per l’integrazione , che debbono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla Scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL / USL (art. 13), alle modalità di attuazione dell’integrazione (art.14). Strategie per il successo formativo delle persone handicappate La diagnosi funzionale Il profilo dinamico-funzionale Il piano educativo individualizzato/personalizzato La continuità degli interventi In verticale (da un ordine di scuola a quello successivo) In orizzontale : gli “Accordi di programma”