PERUGIA 10 NOVEMBRE 2015 Collaborazione coordinata e continuativa e altre modifiche alle tipologie contrattuali.

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PERUGIA 10 NOVEMBRE 2015 Collaborazione coordinata e continuativa e altre modifiche alle tipologie contrattuali

Il ritorno alla “summa divisio” (locatio operis e locatio operarum) Lavoro Autonomo (Art.2222 e Segg. Cod. Civ.) Lavoro Subordinato (Art.2094 e Segg. Cod. Civ.)

….. e il crepuscolo della c.d. “parasubrdinazione” cioè del c.d.«terzo genere» di lavoro

Le finalità della riforma di cui al d. lgs. n. 81/2015 “convogliare” le parti verso il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (vedi anche la previsione di incentivi), quale contropartita della maggiore libertà di licenziamento e del nuovo art.2103 c.c- Art.1: “Il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” . Mantenere solo il «vero» lavoro autonomo, eliminando (salvo poche eccezioni) tutte le tipologie di c.d. parasubordinazione

Lavoro parasubordinato: la storia Nella l.n.741/59 (Legge Vigorelli) si parla per la prima volta dei “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’ opera continuativa e coordinata” (art.2)

Lavoro parasubordinato: la storia Ulteriore elaborazione con l.n.533/73, quando la riforma del processo del lavoro include (art.409, comma 1, sub 3 ) nelle relative controversie di lavoro anche quelle inerenti ai rapporti «di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».

La contribuzione INPS (Legge n. 335 del 8 agosto 1995 n. 335) - Art. 2 «26.A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art.49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),dell'art.49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art.36 della legge 11 giugno 1971, n.426. (…) 29.Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 percento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 30.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26».

L’INAIL Art. 5 d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art.49, comma2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'art.1 del testo unico o per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti”. 12

La busta paga libro unico del rapporto di lavoro (circolare del ministero del lavoro 21 agosto 2008, n. 20)

La “Legge Biagi” Con il d.lgs.n.276/03 (art.61) si assiste ad una stretta sulle co.co.co., che vanno ricondotte ad un “progetto” o quantomeno ad un “programma” o ad una “fase” di lavoro

La l.n.92/12 (Legge Fornero) Ancora maggiori vincoli sul progetto, venendo eliminato il riferimento alle fasi ed al programma di lavoro; Progressivo aumento della pressione contributiva; La “stretta” sulle partite iva.

Segue Art.61 , d.lgs. N.61, post. L.n.92/12 Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Segue Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Segue 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il Codice dei contratti il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (“disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1,comma7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”).

infatti l’art.52 del d.lgs. n.81/2015 dice: Le tipologie contrattuali non più previste e di fatto “vietate” a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n.81/2015 dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.81/2015 (25 giugno 2015) alcune tipologie contrattuali sono «superate» e cioè di fatto vietate, e cioè non potranno più essere stipulate. infatti l’art.52 del d.lgs. n.81/2015 dice: «1. le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n.276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Le disposizioni abrogate Art. 61 (lavoro a progetto e lavoro occasionale) Art. 62 (forma e contenuti del lavoro a progetto) Art. 63 (corrispettivo) Art. 64 (riservatezza) Art. 65 (invenzioni) Art. 66 (diritti del collaboratore a progetto) Art. 67 (estinzione del contratto e preavviso) Art. 68 (rinunzie e transazioni) Art. 69 (divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) Art. 69-bis (prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo –conversione in certi casi in collaborazione coordinata e continuativa –casi in cui non opera la presunzione

Abolizione del contratto a progetto In particolare non è più prevista la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa “a progetto” inoltre il contratto di lavoro autonomo ex art.2222 cod. civ. non è più soggetto alle limitazioni previste dalla legge Fornero (n.92/12) e neanche alle eccezioni previste dalla medesima legge. Il contratto a partita iva gioca la propria validità – oggi – sulla base della distinzione generale fra lavoro subordinato e lavoro autonomo

Le collaborazioni coordinate e continuative L’art.52, comma 2 dice che “resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile” e cioè: «I rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» Sembrerebbe di capire che sopravvive la “collaborazione coordinata e continuativa» come forma di lavoro autonomo, fermo quanto previsto dall’art. 2, comma1, del d.lgs. n. 81/15

Abrogazione dell’art. 69 comma 1° D.lgs 276/2003 Tra le norme abrogate dall’art.52 d.lgs.n.81, vi è l’art. 69,1°comma d.lgs.n.276/2003, che recitava: «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto»

“contratti di lavoro autonomo”. Le tipologie contrattuali di lavoro autonomo “consentite” (a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n.81/2015). A seguito della riforma di cui al d.lgs.n.81/2015,e dalla relativa data di entrata in vigore, potranno continuare ad essere stipulati “contratti di lavoro autonomo”. La riforma non prevede una tipologia contrattuale particolare: occorre dunque rifarsi al contratto di lavoro autonomo (art.2222 e segg.cod.civ.) o a nomenclature utilizzate da varie norme («collaborazione coordinata e continuativa») anche se non tipizzate come specifica tipologia contrattuale di collaborazione

segue Questi contratti di lavoro autonomo potranno in particolare essere riconducibili a due tipologie: Applicazione del regime IVA (e dunque sul presupposto di lavoro autonomo “puro”, e così per lavoro non necessariamente personale, senza coordinazione, senza continuatività di rapporto con il Committente); Ovvero con applicazione del regime fiscale e contributivo proprio della “collaborazione coordinata e continuativa” e del regime processuale di cui all’art. 409 c.p.c.

La“verifica di legittimità” delle tipologie contrattuali di lavoro autonomo (a partire dall’entrata in vigore del d.lgs.n.81/2015). Dal 1°gennaio 2016 i contratti di lavoro autonomo saranno soggetti ad una norma di «verifica», che detta particolari parametri, in presenza dei quali si applicherà a tali contratti la disciplina del lavoro subordinato. Questa è la novità fondamentale derivante dal d.lgs.n.81/2015.

Infatti l’art.2,comma 1, del d.lgs.n.81/2015,dice: La“verifica di legittimità” delle tipologie contrattuali di lavoro autonomo “consentite” (segue ). Infatti l’art.2,comma 1, del d.lgs.n.81/2015,dice: «1. a far data dal 1°gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

segue Questi parametri sono estremamente precisi . Si tratta di tre parametri in presenza dei quali al rapporto di collaborazione si applica la disciplina del «lavoro subordinato» (quindi non una «presunzione», né una «costituzione di rapporto», ma una automatica applicazione della disciplina del lavoro subordinato), trattandosi di un rapporto etero-organizzato.

Primo parametro: “prestazioni … esclusivamente personali” Quando il lavoratore autonomo non ha collaboratori e non può farsi sostituire. Non basterà peraltro prevedere tale facoltà nel contratto, essendo necessario riscontrare in concreto la sussistenza della facoltà di sostituzione

Secondo parametro “prestazioni … continuative” Quando la prestazione non è occasionale ed istantanea, ma si protrae per un tempo abbastanza lungo, comportante una reiterazione delle prestazioni ed un impegno costante a favore del committente

Terzo parametro «prestazioni… le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». E’ abbastanza chiaro che si riterrà sussistente questo requisito quando il contratto prevede che il lavoratore lavori presso gli uffici o gli stabilimenti dell’azienda o che ciò avvenga di fatto (“luogo di lavoro”) e quando vi sia –sempre nella sostanza- un orario di lavoro (“tempi”). Per sfuggire a questa previsione bisognerebbe che il collaboratore non lavori in azienda e non abbia imposizioni per quanto riguarda l’orario

Riassumendo: Sul piano contrattuale, è quindi in teoria consentito stipulare contratti di lavoro autonomo (a partita IVA o meno), senza vincoli né di progetto, né di requisiti formali, né di particolari “presunzioni” ma, ai sensi del d.lgs. n.81/15 verranno sanzionati con l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato tutti quei rapporti che avranno per oggetto “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”

Onere della prova Vengono meno la presunzioni di cui agli artt. 69 e 69 bis d.lgs. n.276/03. Nel nuovo regime si ritorna in tutto e per tutto al passato, nel senso che sarà il lavoratore a dover dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2, comma 1 d.lgs n.81/15 per ottenere l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ovvero la sussistenza della eterodirezione per essere qualificato come lavoratore subordinato a tutti gli effetti

Dilemmi e quesiti Il rapporto diventa a tutti gli effetti subordinato? o Rimane autonomo ma si applica la disciplina del lavoro subordinato? Parrebbe qui corretta la seconda risposta ** ** ** Si può comunque agire per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto? Sicuramente sì, ma dovrà essere fornita dal lavoratore la prova della eterodizione, e quindi un quid pluris rispetto alla etero-organizzazione L’estensione della disciplina riguarda anche la tutela dei licenziamenti? E quale disciplina? Riterrei di sì

Segue Un terzo può agire in giudizio per ottenere che venga applicata in relazione ad un collaboratore la disciplina del lavoro subordinato (per esempio, ai fini dell’applicazione dell’art.18)? ** ** ** L’applicazione della disciplina del lavoro subordinato riguarda anche gli aspetti previdenziali?

Le eccezioni Vediamo ora i casi in cui sarà ancora possibile stipulare un rapporto di collaborazione autonoma anche per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In sostanza si tratta di esaminare le ipotesi in cui si potrà stipulare un contratto di lavoro autonomo (rientrante o meno nella “collaborazione coordinata e continuativa”), senza comunque incorrere nella «sanzione» dell’art.2, comma 1, del d.lgs. n.81/2015. Le eccezioni sono dunque le seguenti:

Art. 2, comma 1, lett. a) “(…) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. L’esempio concreto è il caso dei call center (collaboratori dedicati ai servizi c.d. outbound), per i quali vige uno specifico c.c.n.l.

Segue:Art. 2, comma 1, lett. a) Il potere di stipulare tali accordi spetta solo alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La legge parla di «da» e non «dalle»: quindi si può ritenere che basti la firma di una associazione. Vi è quindi una selezione dei soggetti legittimati: sono esclusi per esempio i sindacati territoriali o presenti in una sola categoria Incompatibilità su questo aspetto con i contratti di prossimità.

Art. 2, comma 1, lett. b) “collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”. Si tratta dei casi in cui l’attività professionale è riservata, cioè vietata a chi non sia iscritto in appositi “albi” (nozione tassativa). È il caso di medici, avvocati, ingegneri e altre professioni ex art. 2229, I°co., cod. civ. (ivi compresi i giornalisti) E’ però necessario che la prestazione contrattualizzata inerisca l’attività “protetta”

segue È da ritenere che valga quanto previsto dall’art.1, comma 27 legge n.92 del 2012: «La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII».

Art. 2, comma 1, lett. c) “attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni”. Caso classico è quello dei membri dei Consigli di Amministrazione.

Segue Nei casi che precedono, non sarà possibile applicare la fattispecie in materia di etero-organizzazione, ma sarà comunque possibile per il lavoratore agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, dimostrando la sussistenza del requisito della etero-direzione.

Art. 2, comma 1, lett. d) “Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”. La norma non risolve i problemi in quanto: difficilmente che le Commissioni certificatrici ex art.76 d.lgs. n.276 del 2003 attesteranno n fatto negativo quale la assenza dei requisiti di cui al comma 1. rimangono ferme le perplessità di carattere generale sull’istituto della certificazione , che non può dare certezza in ordine alla inoppugnabilità dell’atto certificato

I “pensionati di vecchiaia” Prima della riforma, i co.co.co. erano liberi per i «pensionati di vecchiaia» Con la riforma, anche i rapporti di collaborazione con i pensionati sono soggetti ai parametri di cui all’art.2, comma 1, d.lgs.n.81/15

La fase di transizione Che cosa succede dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.81) al 31 dicembre 2015 (il giorno dopo entrerà in vigore il requisito di legittimità di cui all’art.2, comma1, d.lgs.n.81) ? Apparentemente non vi sono vincoli. Si potrebbero stipulare contratti di lavoro autonomo soggetti solo al generale controllo di qualificazione giuridica spettante al Giudice, senza che possa essere (ancora) invocato l’art.2, comma 1,cit.

I contratti in corso (art. 52 d.lgs.n.81/15) I contratti di collaborazione autonoma in corso («in atto») proseguono con le vecchie regole. Che vuol dire «in atto»? … ma se si protraggono dopo la data del 1 gennaio 2016 potrebbero essere soggetti anch’essi (il punto è dubbio) alla verifica di legittimità in base ai parametri di cui all’art. 2, comma 1, cit.

Il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro “All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»; b) il comma terzo e' abrogato. 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione”

La stabilizzazione e la sanatoria Il d.lgs. n.81/2015, dimostra di essere consapevole che l’applicazione dell’art.2 comma 1 comporterà che a moltissimi rapporti oggi in atto – in quanto etero-organizzati- si dovrà applicare la disciplina del lavoro subordinato

segue Ed allora il Legislatore ha previsto un percorso di stabilizzazione e sanatoria. L’art. 54 dice infatti: «1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1°gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione».

segue Il datore di lavoro non può stabilizzare unilateralmente il rapporto, essendo necessario il consenso del collaboratore

segue Le assunzioni “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” comporteranno l’applicazione del d.lgs. n.23 del 2015 relativo alle c.d. “tutele crescenti”

Segue Non è chiaro se la procedura di stabilizzazione comporta il riconoscimento che il pregresso rapporto di lavoro autonomo era in realtà subordinato oppure no. Sembrerebbe di sì, visto che la legge prevede l’effetto della “estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”.

Segue Non pare che vi siano vincoli per quanto attiene l’inquadramento od il livello retributivo da riconoscere al lavoratore assunto in forza della conciliazione. Si prevede che vi sia l’impegno a non licenziare, ma dopo il primo anno il rapporto potrà essere risolto con la medesima indennità (4 mesi) del primo anno

Altre novità: Contratto a termine Art.19 Non è prevista più l’assistenza del sindacato per il contratto stipulato oltre il 36° mese presso la DTL Art.24 La percentuale del 20% può essere derogata anche dalla contrattazione aziendale. Si chiarisce che il superamento di tale limite non comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Art.27 1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Altre novità: somministrazione Viene meno la necessità di indicare le causali Viene introdotta una clausola di contingentamento per lo staff leasing Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato

Altre novità: contratto a tempo parziale Non vi è più la distinzione fra clausole elastiche e clausole flessibili. Nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite fra le parti dinanzi alle commissioni di certificazione. E’ possibile fare ricorso al lavoro supplementare anche in assenza di previsioni contrattuali collettive

Altre novità: lavoro accessorio Viene aumentato da 5.000 a 7.000 Euro il compenso che il prestatore di lavoro può percepire su base annua (anno civile), con il limite di 2.000 Euro per ciascun committente Viene introdotto il divieto di utilizzare il lavoro accessorio nell’ambito di esecuzione di appalti.