Il procedimento e l’atto amministrativo

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Transcript della presentazione:

Il procedimento e l’atto amministrativo materiale redatto dal dott. Arturo Bianco

Principi generali della attività amministrativa (art. 1) Subordinazione ai fini determinati dalla legge Riferimento ai criteri della efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza e dai principi dell’ordinamento comunitario Applicazione delle regole di diritto privato per gli atti non autoritativi Estensione ai privati preposti ad attività amministrative Divieto di aggravamento del procedimento, salvo che per esigenze straordinarie e motivate

Conclusione del procedimento/1 (art. 2) Obbligo di conclusione dei procedimenti avviati obbligatoriamente a seguito di istanze Fissazione del termine di sua conclusione, che in linea generale è di 90 giorni Proponibilità, entro 1 anno, anche senza diffida, del ricorso contro il silenzio della PA e riproponibilità della istanza di avvio del procedimento

Conclusione del procedimento/2 (art. 2) I termini sono fissati con Decreti dei singoli ministri Negli enti locali i termini vanno fissati con regolamento Contemperare natura dei diritti ed esigenze organizzative Sospensione fino a 90 giorni dei termini per acquisire pareri di altre PA

Conclusione del procedimento/3 (art. 2) Sospensione dei termini per una volta sola per acquisire documenti o informazioni che non sono in possesso della PA e non sono dalla stessa acquisibili presso altre PA Norme transitorie: emanazione dei decreti entro 180 giorni (fin qui non emessi) e nelle more si conferma la validità di quelli esistenti

Motivazione del provvedimento (art. 3) Obbligo di motivazione, salvo che per gli atti normativi ed a contenuto generale La motivazione contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, da mettere in rapporto agli esiti della istruttoria Obbligo di indicare negli atti notificati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere

Responsabile del procedimento/1 (artt. 4 e 5) Obbligo per ogni PA di individuare e pubblicizzare l’unità organizzativa responsabile del procedimento Il dirigente dell’unità organizzativa è responsabile del procedimento salvo che assegni tale incarico ad altro dipendente Possibilità di delega anche della adozione del provvedimento finale Obbligo di comunicazione agli interessati

Responsabile del procedimento/2 (artt. 4 e 5) Scelta rimessa alla autonomia dei dirigenti Tenere conto della declaratoria delle categorie Modalità di remunerazione eventuale e differenziata (indennità ex art. 17, comma 2, lettera f), CCNL 1.4.1999) Responsabilizzazione maggiore Rapporto di coordinazione procedimentale e non di subordinazione gerarchica

Compiti del responsabile del procedimento/1 (art. 6) Valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti Accertamento d’ufficio dei fatti ed adozione delle misure per il rapido svolgimento delle attività istruttorie Indice o propone le conferenze di servizi Cura le comunicazioni

Conclusione del procedimento/2 (art.6) Obbligo per il soggetto responsabile della adozione del provvedimento finale di tenere conto degli esiti della istruttoria Possibilità di discostarsi dalle indicazioni della istruttoria subordinata alla presenza ed alla comunicazione di una specifica motivazione

Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui confronti si producono effetti e/o verso coloro che devono intervenire Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui confronti si producono effetti negativi Possibilità per la PA di adottare nelle more provvedimenti cautelari

Modalità e contenuti della comunicazione (art. 8) Comunicazione personale, fatti salvi i casi in cui risulti impossibile o particolarmente gravosa, per il numero degli interessati Contenuti: Pa competente, oggetto, ufficio e responsabile del procedimento, data di conclusione e rimedi esperibili in caso di ritardo, data di presentazione dell’istanza nei procedimenti ad impulso di parte, ufficio presso cui prendere visione degli atti

Ancora sulla partecipazione al procedimento (artt. 9 e 10) Possibilità di intervento per i portatori di interessi pubblici, privati e diffusi a cui possa derivare un danno dal provvedimento I soggetti a cui è comunicato l’avvio del procedimento e coloro che vi intervengono hanno diritto alla visione degli atti ed a presentare istanze che la PA deve valutare, ovviamente ove pertinenti

Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis) Ambito di applicazione: procedimenti ad istanza di parte Obbligo di comunicazione, preventiva rispetto alla conclusione, dei motivi ostativi all’accoglimento Possibilità di presentazione di istanze Obbligo per la PA di tenere conto delle argomentazioni Sospensione dei termini

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11) Possibilità per la PA di concordare con gli interessati accordi scritti sul contenuto del provvedimento o sostitutivi, sottoposti agli stessi controlli. Limiti: interesse pubblico e non lesione di privati A tal fine possibilità per il responsabile di concordare un calendario di incontri Possibilità per la PA di recedere da tali accordi Preventiva determinazione da parte dell’organo competente alla adozione del provvedimento

Provvedimenti relativi a benefici economici ed ambito di applicazione (artt. 12 e 13) Necessaria la preventiva determinazione e pubblicizzazione da parte della PA dei criteri e delle modalità Non applicazione del capo sulla partecipazione ai procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione Non applicazione ai procedimenti tributari

Snellimento (art. 18) Previsto l’ampio ricorso alla autocertificazione Divieto di richiedere documentazione se essa è già in possesso della stessa o di un’altra PA. Acquisizione d’ufficio di tale documentazione Acquisizione d’ufficio delle certificazioni

Denuncia di inizio di attività/1 Articolo ulteriormente riformato Ampliamento dell’ambito di applicazione: legame con le attività vincolate nel contenuto e non soggette ad apprezzamenti con un elevato grado di discrezionalità amministrativa Indicazione tassativa delle materie escluse: alcune di interesse degli enti locali (ad esempio tributi, tutela salute, incolumità pubblica, ambiente etc)

Denuncia di inizio di attività/2 Possibilità di avvio decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione iniziale Contestualmente occorre effettuare una nuova comunicazione Compiti della PA di controllo e termine di 30 giorni per la adozione del divieto di prosecuzione Possibilità confermata di svolgere controlli successivi e di assumere i necessari provvedimenti

Silenzio assenso (art. 20)/1 Materia modificata ampiamente Introduzione dell’istituto del silenzio assenso, con graduazione dei termini in ragione della complessità Applicabile nei procedimenti ad istanza di parte Possibilità di indire conferenze di servizi

Silenzio assenso (art. 20)/2 Possibilità successiva di revoca in autotutela Indicazione delle materie escluse Applicazione delle regole sulla conclusione dei procedimenti e sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento Norme transitorie sui procedimenti in corso e su quelli che si avvieranno entro 6 mesi

Altre disposizioni di snellimento Acquisizione diretta dei documenti in possesso di altre PA con, al massimo, richiesta al privato di fornire indicazioni Previsione di specifiche sanzioni per le dichiarazioni false contenute nella dichiarazione di inizio attività e nella domanda introduttiva ai fini del ricorso al silenzio assenso Possibilità di effettuare controlli anche dopo la conclusione per silenzio assenso e sui procedimenti con dichiarazione di avvio dell’attività

Provvedimenti che limitano la sfera dei privati (art. 21 bis) Efficacia dei provvedimenti che limitano la sfera dei privati con la comunicazione o la notifica per gli irreperibili Altre forme di pubblicità in caso di gravosità della comunicazione personale Se non ha carattere sanzionatorio l’atto di limitazione può, motivatamente, essere immediatamente efficace Lo è in caso di misure cautelari ed urgenti

Esecutorietà, efficacia ed esecutività (artt. 21 ter e quater) Provvedimenti aventi natura coattiva indica il termine e le modalità di esecuzione; in caso di inadempimento esecuzione coattiva I provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente Possibilità di sospendere l’efficacia od esecutività dalla PA emanante o da altra prevista da legge. Termine da indicare

Revoca e recesso (artt. 21 quinquies e 21 sexies) Possibilità di revoca per interessi pubblici, mutamenti di fatto, nuova valutazione. Non produzione di nuovi effetti ed indennizzo per i pregiudizi determinati Competenza del giudice amministrativo Recesso unilaterale della PA consentito esclusivamente nei casi previsti

Nullità, annullabilità ed annullamento (artt Nullità, annullabilità ed annullamento (artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies) Nullità: carenza di elementi essenziali, vizio assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, norme di legge Annullabilità: violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza Mancata annullabilità se è a contenuto vincolato, anche nel caso della mancata comunicazione Annullamento d’ufficio se vi è l’interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi Possibilità di convalida del provvedimento annullabile