Contratto di trasporto (art. 1678 - 1702) Corso di Laurea in Scienze dell’organizzazione – Diritto privato Contratto di trasporto (art. 1678 - 1702) Sara Pagliuca ∙ Adrian Mele ∙ Federico Nicoli.
Art. 1678 Nozione. – Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. FORMA: non prescritta OGGETTO: persone o cose CAUSA: trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro.
Contratto di trasporto Caratteristiche: consensuale: si conclude con il consenso delle parti; oneroso: si presume un corrispettivo; a prestazioni corrispettive: la prestazione di trasporto trova riscontro nella controprestazione di corrispondere un corrispettivo; ad effetti obbligatori: fa sorgere due obbligazioni: la prima di trasportare persone o cose in un determinato luogo e la seconda di pagare un corrispettivo; di durata: c’è bisogno di un periodo di tempo per il trasferimento di persone o cose.
contratto di trasporto Trasporto di persone Il vettore ha il compito di vigilare sull’incolumità del passeggero. DUNQUE in caso di sinistro non ci sono clausole per il vettore che limitino la sua responsabilità, a meno che egli abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 1681 codice civile). Il passeggero deve collaborare con il vettore. Quindi sia il vettore che il passeggero devono comportarsi secondo diligenza, adottando il comportamento del buon padre di famiglia. N.B.: Il contratto di trasporto è diverso dal contratto di trasporto amichevole, perché in quest’ultimo non vige alcun interesse di tipo economico per il vettore. Il viaggio nasce solo per “condiscendenza”.
contratto di trasporto NON amichevole Trasporto di cose Il mittente deve indicare con esattezza il nome del destinatario e il luogo di consegna al vettore, il quale è obbligato a custodire le cose da trasportare. ! Il vettore risulta quindi responsabile dell’eventuale perdita di talune cose. Nel caso in cui occorrano documenti particolari, allora il mittente deve metterli a disposizione del vettore, al momento del trasporto.
Tipologie di contratto di trasporto Trasporto ferroviario nazionale e internazionale; Trasporto marittimo nazionale e internazionale; Trasporto aereo nazionale e internazionale; Autotrasporto (trasporto di merci su strada).
SENTENZA
Sentenza Massima CLASSIFICAZIONI: RESPONSABILITA’ CIVILE - Sinistri marittimi e aerei. Ai fini dell’accertamento della responsabilità verso terzi di un sinistro avvenuto su di un’imbarcazione non si applica la regola prevista dall’art. 414 del codice della navigazione, secondo cui incombe sul danneggiato la prova del dolo o della colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, ma l’art. 47 della l. 50/1971 secondo la quale, per espresso rinvio all’art. 2054 del c.c., è il conducente di natanti o di imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
Sentenza PARTI: Attore: Simone, il trasportato; Convenuti: Filippo, il proprietario dell’imbarcazione; Andrea, il conducente dell’imbarcazione; La compagnia assicurativa (AVIVA ASS.NI spa). Testimoni: Gli altri trasportati. Data dell’evento: 04/7/2008 Data della sentenza: 18/10/2015 Luogo: Mare (Bocca di Magra in direzione Viareggio); Autorità: Tribunale di Massa.
Sentenza Presentazione caso: FATTO Simone, trasportato a titolo amichevole su un’imbarcazione condotta da Andrea, a causa di un’improvvisa e brusca manovra da parte di quest’ultimo, cade sul fondo dell’imbarcazione stessa, rimanendo lesionato in modo permanente. Simone cita in giudizio e chiede la condanna di Andrea, Filippo e della compagnia assicurativa, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di 198.205,38 €.
Sentenza Presentazione caso: REAZIONI ALLA RICHIESTA DI SIMONE La compagnia assicurativa, unica parte convenuta e costituitasi in giudizio, chiede il rigetto della domanda richiamando l’art. 414 del codice della navigazione che, nel caso di trasporto amichevole, riconosce il diritto al risarcimento del danno solo se il trasportato danneggiato prova il dolo o la colpa grave nel comportamento del conducente.
Sentenza Presentazione caso: TESTIMONIANZE DI TERZI I testimoni dichiarano comunemente che erano stati invitati come al solito da Andrea a fare un giro in barca. Questi, improvvisamente, ha impresso una forte accelerata e una decisa sterzata alla barca che, impattandosi contro un’onda, si è impennata di fianco, ricadendo pesantemente sulla superficie del mare, causando la rovinosa caduta di Simone, seppur seduto e aggrappato all’imbarcazione.
Sentenza Dalle testimonianze si evince come il conducente sia responsabile del danno cagionato a Simone. Il giudice, dunque, non ritiene condivisibile l’assunto della compagnia assicurativa in quanto per la nautica da diporto vige la legge 50 dell’11/02/1971 che all’art. 47 richiama l’articolo 2054 del c.c, secondo cui: Comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Comma III: “Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Sentenza Presentazione caso: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Simone è inabile per 12 mesi, con danni permanenti al 23%. FONTI DELLA QUANTIFICAZIONE: CTU medica (consulenza tecnica d’ufficio); Tabelle milanesi (tabelle a disposizione del Tribunale di Milano, inerenti al danno non patrimoniale).
Sentenza Presentazione caso: CALCOLO DANNO 18.000€ (120€ x 150 gg): INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE al 50%; 7.200€ (60€ x 120 gg): INABILITA’ TEMPORANEA PARZIALE al 50%; 2.700€ (30€ x 90 gg): INABILITA’ TEMPORANEA PARZIALE al 25%. => TOTALE AMMONTARE PER INABILITA’: 27.900€
Sentenza Presentazione caso: CALCOLO DANNO Al totale ammontare per inabilità va aggiunta la liquidazione di 83.275€, valutata anche in base all’età di Simone (52 anni). TOTALE AMMONTARE DANNO NON PATRIMONIALE: 111. 175€ cui vanno aggiunti 824,05€ per spese mediche e 480,0€ di esborso per spese legali.
Sentenza Presentazione caso: GIUDIZIO DEL TRIBUNALE 1) Simone viene risarcito per 111.175,00€ a danno fisico, oltre agl’interessi per spese mediche e a quelli a tasso legale. 2) Il Tribunale condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare Simone le spese di lite (SI TIENE CONTO DEL VALORE DELLA CAUSA, DEL NUMERO E DELLA COMPLESSITA’ DELLE QUESTIONI AFFRONTATE) e quelle per compensi di avvocati. 3) Il Tribunale condanna i convenuti al rimborso forfettario (spese generali nelle misura del 15%, IVA e CAP) e alle spese di CTU.
Elenco articoli citati art. 414 codice della navigazione; art 47 della legge 11 febbraio 1971 (art. 40 sulla nautica da diporto); art. 2054 del codice civile.