Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale CdL in Scienze dell’organizzazione CONTRATTO DI AGENZIA a cura di:

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Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale CdL in Scienze dell’organizzazione CONTRATTO DI AGENZIA a cura di: Veronica Mikhail Ilaria Nava a.a – 2016 Insegnamento: Diritto Privato Professoressa: Sara D’Urso

D EFINIZIONE : Art c.c. Col contratto di agenzia, una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata.

Agente: Preponente: Obblighi: Art : Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Impedimento: Art. 1747: L’agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno. Ruolo: - Imprenditore - Persona fisica o società - Agente di fatto - Agente con o senza rappresentanza Diritti: Art. 1748: Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. S OGGETTI : A GENTE

C ARATTERISTICHE DEL CONTRATTO :  Distribuzione : il preponente non provvede direttamente alla vendita, ma ne regola la fase della commercializzazione  Consensuale : si perfeziona col consenso di entrambe le parti  Oneroso : prevede una retribuzione (provvigione)  A prestazioni corrispettive : la prestazione dell’agente trova riscontro in quella del preponente  A effetti obbligatori : l’agente deve promuovere la stipulazione dei contratti, il preponente deve corrispondere alla provvigione  Durata : può essere a tempo determinato che a tempo indeterminato  Forma ad probationem : deve essere provato per iscritto  Derogabile : la disciplina del contratto può essere mutata dalla volontà delle parti

S OGGETTI : P REPONENTE Obblighi: Art. 1749: Il preponente, nei rapporti con l'agente,deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione relativa ai beni o servizi trattati e le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. Inoltre, il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. Entro tale termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, ne l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Diritto di esclusiva, art Patto di non concorrenza, art bis Patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto: richiede forma scritta, può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti; vincola l’agente per massimo due anni.

I NDENNITÀ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ART  Il preponente deve indennizzare l’agente se alla cessazione del rapporto: L’agente ha procurato nuovi clienti al preponente; Se il rapporto cessa per morte dell’agente; Il pagamento dell’indennità è equo rispetto alle provvigioni che l’agente perde;  L’indennità non è dovuta quando: Il contratto si risolve per adempienza imputabile all’agente; L’agente recede dal contratto; L’agente cede a un terzo i diritti e obblighi dopo aver fatto un accordo con il preponente;

2. L' indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un' inadempienza imputabile all' agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l' agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all' agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell' attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l' agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d' agenzia. 3. L' importo dell' indennità non può superare una cifra equivalente ad un' indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall' agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. 4. La concessione dell' indennità non priva comunque l' agente del diritto all' eventuale risarcimento dei danni. 5. L' agente decade dal diritto all' indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l' intenzione di far valere i propri diritti. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell' agente. 7. L' indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell' agente (comma aggiunto dall'art. 5 D.lgs 65/99).

S ENTENZA : Contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto Cassazione civile. Sez. Lav. n del 2000 e 9426 del 2008 e del 2013 Pres. Triola- Rel. Carrato (Art comma c.c. ; 4 d.lgs. )

M ASSIMA La circostanza di aver ricevuto l’indennità di fine rapporto non preclude all’agente di esperire azione volta a risarcimento dei danni subiti. (art.1751, comma 4°)

FATTO Due parti: S.R.L SE (agente) dichiarata parte attrice ovvero la ricorrente principale contro la controparte S.R.L DN (preponente). La società SE S.R.L ha stipulato dei contratti con la socità DN S.R.L aventi ad oggetto la promozione e vendita di articoli per l’illuminazione pubblica ed arredo urbano per la zona della Sicilia. La società DN S.R.L. vuole il recesso immediato per giusta causa dai contratti stipulati con l’agente.  Per il seguente motivo: - la preponente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt e il 1746 comma 1° del c.c. cioè la violazione dell’obbligo di fedeltà e di non concorrenza e del dovere di lealtà e di buona fede (elementi naturali del contratto di agenzia).

DN S.R.L SE S.R.L INDENNITA’ Recesso per giusta causa Art c.c la società agente elenca i motivi per cui fa ricorso: - violazione e falsa applicazione degli art e 1751c.c., nonché il mancato riconoscimento delle provvigioni maturate e non pagate nel secondo e terzo trimestre del 1999 e delle provvigioni ultrattive. - l’agente vuole il risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’esecuzione del contratto, nonché al riconoscimento del diritto dell’algente al risarcimento dei danni all’immagine, al buon nome, alla dignità professionale e al danno degli affari

A RGOMENTI DELLE PARTI Giudice di primo grado Domanda accolta: il ricorrente ottiene previo esame di documentazione istruttoria l’accertamento di ottenere l’indennità Corte d’Appello Domanda accolta: il ricorrente previa testimonianza orale ottiene la risoluzione del contratto Corte di Cassazione Rigetta il ricorso incidentale e accoglie tutti i motivi del ricorso principale

C ONCLUSIONE La Suprema Corte ha accolto tutti i motivi dell’agente e respinto il ricorso incidentale del preponente. Il motivo della ricorrente incidentale risulta priva di pregio poiché la Corte ha escluso che la società agente abbia violato l’obbligo di fedeltà e di esclusività Il preponente è tenuto al pagamento dell’indennità di fine rapporto, le provvigioni maturate e non pagate e al risarcimento dei danni all’agente. S ENTENZA