1 LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO ( per i frequentanti) Prof. UGO DI TULLIO Avv. BARBARA GUALTIERI.

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1 LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO ( per i frequentanti) Prof. UGO DI TULLIO Avv. BARBARA GUALTIERI

1 Rapporto Stato-Spettacolo: una breve storia Periodo post risorgimentale (fino al 1921)  generica assimilazione dello spettacolo alle attività commerciali e sostanziale disinteresse per la specificità del settore  Arbitrarietà – mecenatismo -  Educazione per il popolo (SERVIZIO PUBBLICO), lustro per il governo  alta pressione fiscale sul settore

1 Rapporto Stato-Spettacolo: Periodo fascista ( ) Molte e rilevanti le materie disciplinate attraverso normative, alcune delle quali tuttora in vigore: - la legislazione sul lavoro - le licenze d'esercizio e di sicurezza - la formulazione delle "istituzioni di diritto teatrale" e dei negozi giuridici "teatrali" (contratti e regolamenti interni delle categorie) :COLLOCAMENTO E CONTRATTUALISTICA PUBBLICI - l'istituzione del diritto d'autore

1 Diritto d'Autore e SIAE  Legge n.633 del 21 aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" a tutela di tutte le opere d'ingegno che abbiano requisiti di originalità e novità.  Società Italiana degli Autori e Editori - SIAE: ente di diritto pubblico preposto in via esclusiva (ma non obbligatoria) alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore.  2 GIUGNO 1946 Reoubblica Italiana : le competenze del Ministero della cultura popolare fascista migrano al Presidente del Consiglio dei Ministri (d. lgs 456 del 1946)

1 Diritto d'autore  L'autore o i coautori acquisiscono con il diritto d'autore i diritti morali, che sono inalienabili e perpetui, e i diritti di utilizzazione economica o patrimoniali, che durano per l'intera vita dell'autore e fino a settant'anni dopo la sua morte (con una proroga di sei anni per le opere pubblicate prima del 17 agosto 1945); scaduto tale termine l'opera diventa di pubblico dominio.

1 Rapporto Stato-Spettacolo: Periodo fascista ( ) Costituzione di Enti pubblici tuttora esistenti:  Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)  Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico"  Ente Teatrale Italiano (ETI) (soppresso nel maggio 2010)

1 Modalità dell'intervento pubblico Lo Stato può intervenire a livello dell'offerta e della domanda attraverso:  contributi erogati a favore di realtà di spettacolo;  l'istituzione diretta di propri strumenti operativi;  forme di agevolazione fiscale. In Italia sono state adottate contestualmente tutte queste modalità.

1 Associazione Generale Italiana dello Spettacolo AGIS  l'AGIS: creata il 7 dicembre 1945 allo scopo di tutelare e rappresentare gli interessi delle imprese di spettacolo a fronte di qualunque amministrazione, autorità o terzi.  persegue una politica dello spettacolo espressione di valori non solo culturali, sociali e morali ma anche economici e imprenditoriali.  attualmente l'Associazione è strutturata in forma di Confederazione: riunisce le Associazioni nazionali di categoria suddivise nelle diverse federazioni nazionali di settore.  ripartita in sette macro-settori: cinema, musica, teatro, danza, spettacoli viaggianti, circhi, giochi e videogiochi.  il "Giornale dello Spettacolo" è l'organo informativo professionale dell'AGIS sin dal (

1 Fondo Unico per lo Spettacolo FUS Legge n aprile 1985 "Fondo Unico per lo Spettacolo", istituito su base triennale, ma che verrà successivamente rinnovato e che è tuttora la base finanziaria dell'intervento dello Stato.  fissa lo stanziamento di un contributo fisso, ripartito e indicizzato, per il sostegno allo spettacolo (spettacolo dal vivo e cinema) il cui ammontare annuale è definito dal governo in legge finanziaria  le sovvenzioni sono assegnate dalla Direzione Generale del MIBAC sulla base di valutazioni qualitative e quantitative

1 Il quadro nazionale  a partire dagli anni '90 è in corso di attuazione in Italia una grande riforma della Pubblica Amministrazione che ridisegna i rapporti fra i soggetti dello Stato-ordinamento: amministrazione centrale, regioni, comuni, province.  il nuovo sistema di rapporti istituzionali produce effetti nel sistema di competenze e relative normative riguardanti il mondo dello spettacolo

1 Ministero del Turismo e dello Spettacolo  1993 abolizione, per referendum, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo  si avvia un confronto serrato politico- parlamentare sull'attribuzione delle competenze e risorse sino ad allora esercitate e gestite dal Ministero abrogato.

1 Le leggi nazionali tre "momenti cardine" - 1  legge 30 maggio 1995, n.203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". Provvedimento con il quale Governo e Parlamento affermano il principio di unitarietà della cultura, enunciando il principio del concorso e della concertazione della politica culturale tra soggetti istituzionali.  legge 15 marzo 1997 n 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", cosiddetta "legge madre" della riforma (meglio nota come "Legge Bassanini").  Sul recepimento di questa situazione normativa si mette in moto la legislazione regionale in materia di spettacolo.

1 Le leggi nazionali tre "momenti cardine" – 2 e 3  2. decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 "istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali"  3. legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione": - " Sono materia di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali". - "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". (i due provvedimenti sono entrambi attuativi della "legge madre" della riforma, n 59/97)

1 Stato-Regioni  I provvedimenti di riordino dei rapporti istituzionali creano le condizioni per superare il principale ostacolo allo sviluppo delle attività teatrali su tutto il territorio italiano: la mancanza di collegamento e coordinamento tra l'Amministrazione Centrale da un lato e Regioni, province e Comuni dall'altro.  Si afferma la SOLIDARIETA' istituzionale e cioè il principio della CONCERTAZIONE della politica di sostegno allo spettacolo fra soggetti istituzionali di pari dignità (Stato – Regioni)  La CORTE COSTITUZIONALE definitivamente sancisce che "lo Spettacolo rientra nella promozione ed organizzazione di attività culturali che il terzo comma dell'art.117 attribuisce alla potestà concorrente Stato- Regioni"

1 Regionalizzazione  Decreto 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali".  Tale decreto, in attuazione della legge 59/97 (Legge Madre), interviene sulla riorganizzazione istituzionale del settore dello spettacolo.  una nuova attività legislativa delle Regioni in materia di spettacolo si mette in moto a partire dalla seconda metà del 1998 approvando provvedimenti di settore che riflettono le indicazioni del Governo su teatro e musica.

1 ARte CUltura Spettacolo ARCUS  ARCUS Spa: organismo istituito dal MIBAC e da quello delle Infrastrutture con Legge 291/2003  Finalità: promozione e sostegno finanziario, tecnico- economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.  l'ARCUS è una nuova fonte di finanziamento che si aggiunge al Fondo Lotto e Lotterie.

1 PROSA  attività teatrale stabile: - teatri stabili ad iniziativa pubblica - teatri stabili ad iniziativa privata - teatri stabili di innovazione  attività teatrale non stabile: - compagnie di giro - soggetti di promozione e formazione del pubblico - settore dell'esercizio teatrale - rassegne e festival

1 Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"  Svolge attività formativa, ma può anche realizzare iniziative produttive con utilizzo prevalente dei propri allievi  Partecipa ai finanziamenti statali  Il contributo è subordinato alla presentazione di un programma di attività.

1 Ente Teatrale Italiano ETI (soppresso nel maggio 2010 e competenze passate al MIBAC)  Ente nato nel 1942: ha come finalità di contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali e di danza, svolgendo attività di promozione culturale sia in Italia che all'estero.  Con il sostegno dello Stato l'ETI realizza progetti finalizzati a favorire gli scambi internazionali, a diffondere la cultura teatrale, a sostenere e a promuovere nuove generazioni di artisti e a trasmetterne le esperienze maturate, nonché la formazione professionale.  L'ETI cura direttamente la gestione e l'attività di programmazione e promozione del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Duse di Bologna e dei teatri Quirino, Valle e Tor Bella Monica di Roma

1 Tax Credit Le disposizioni sul tax credit - credito d'imposta - prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. E' stato introdotto la prima volta con la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) TAX CREDIT INTERNO Destinatari sono le imprese di produzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione. TAX CREDIT ESTERNO Destinatari sono le imprese non cinematografiche, dunque riguarda investitori esterni al settore dell'audiovisivo in generale. Un regime particolare è previsto per le imprese di distribuzione

1 Tax credit interno (produzione) - 1 (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto ) Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è pari al 15% del costo complessivo di produzione e fino all'ammontare massimo di euro per periodo d'imposta, corrispondenti ad un investimento di 23,3 milioni di euro.Nel caso di produzioni associate il credito di imposta spetta a ciascun produttore associato, in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute e in proporzione alla quota di effettiva partecipazione. Nel caso di produzioni con contratti di appalto il credito di imposta spetta sia al produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno sostenute. Sono beneficiari del credito d'imposta: 1) Film di nazionalità italiana (art.5 della "legge cinema" e decreto "tax credit produttori"); 2) Film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la cinematografia (art. 7 della legge cinema e decreto ). Nell'ambito di questi ultimi, la Commissione per la cinematografia può attribuire l'ulteriore qualifica di "film difficile", ai fini di un maggior livello della soglia di aiuti pubblici e quindi anche dell'entità del beneficio fiscale.

1 Tax credit interno (produzione) - 2 Riconoscimento requisiti per i produttori Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere alla direzione generale per il Cinema il riconoscimento dell'eleggibilità culturale dei film prodotti. I film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del decreto ). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l'eleggibilità.

1. Tax credit esterno (investitori esterni ) - 1 (art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto ) Il credito di imposta spetta all'investitore "esterno" (ovvero diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un apporto di capitale alla realizzazione di un film, non superiore al 49% del relativo costo di produzione. Il beneficio fiscale è pari al 40% dell'apporto fornito fino a un massimo di di euro e dunque l'investimento massimo è pari a euro. Se l'investitore esterno che dà un apporto alla produzione è un'impresa di distribuzione, il credito d'imposta è del 20% (v.dopo). Lo strumento giuridico attraverso il quale si può dar seguito all'apporto di capitale è il contratto (tra produttore cinematografico e impresa esterna) di associazione in partecipazione agli utili del film. Nel contratto, gli utili dell'investitore associato non possono superare il 70% degli utili complessivi realizzati dall'opera.

1. Tax credit esterno (investitori esterni ) - 2 Riconoscimento requisiti per gli investitori esterni Relativamente a film nei quali le imprese esterne si associno in compartecipazione, ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale dev'essere comunque l'impresa cinematografica che produce il film a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il "tax credit produttori". Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l'eleggibilità culturale.

1. Tax credit esterno (investitori esterni ) – 3 VANTAGGI ULTERIORI ALL'ABBATTIMENTO FISCALE -Fruizione immediata, una volta maturato il credito d'imposta questo è facilmente monetizzabile con la compensazione sul modello di contributi. -Realizzare utili anche se il film va in perdita, e tali utili sono, in ogni caso, soggetti a una minima tassazione -Visibilità dell'impresa, in quanto l'investimento in ogni singolo film può rappresentare un valore aggiunto per l'impresa, poiché rappresenta un mezzo di comunicazione in termini di marketing, promozione e visibilità. Inoltre sono possibili : co-marketing e co-branding per il lancio e la promozione congiunta del film e tutto ciò che concerne la promozione, diffusione e valorizzazione del film stesso.

1. Tax credit distribuzione (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto ) Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d'imposta: - del 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un film, se riconosciuto di nazionalità italiana e di interesse culturale - del 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film riconosciuti di nazionalità italiana. - del 20% della somma investita nella produzione di un film, in qualità di investitori esterni a tale produzione. Riconoscimento requisiti per le imprese di distribuzione Ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale, il film per il quale l'impresa di distribuzione presenta la richiesta deve comunque ottenere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il "tax credit produttori".

1. Tax credit Ricaduta economica In tutti i casi, il produttore che abbia percepito somme attraverso il meccanismo del tax credit deve utilizzarle per almeno l'80% sul territorio nazionale