Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
NELLE SOCIETA’ PER AZIONI
Advertisements

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dazienda. In caso di trasferimento dazienda, il rapporto di lavoro continua con.
Società nome collettivo
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE.
funzioni del consiglio di amministrazione
Il trasferimento d’azienda
Gestione collettiva del risparmio
Consiglio di amministrazione
Corso di Diritto commerciale avanzato
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
L'organizzazione amministrativa centrale
Cattedra di Diritto e Legislazione
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regime e procedure amministrative per le attività turistiche Le Agenzie di Viaggi La disciplina.
Il Fondo Patrimoniale.
ARTICOLO 2188 Registro delle imprese [I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [ att.]. [II]. Il registro.
AZIONI (ARTT – 2361) Le azioni sono emesse con valore nominale o senza valore nominale Ciò comporta che nel caso di azioni senza valore nominale.
Il contratto individuale di lavoro
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Imprenditore e azienda
La Banca d'Italia può disporre, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative.
Mediazione: un caso Legge 69/ Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1.
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
del revisore contabile
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
79. Le obbligazioni LE OBBLIGAZIONI SONO TITOLI DI CREDITO UTILIZZATI, NELLE S.P.A., PER LA RACCOLTA DI CAPITALE DI PRESTITO TRA IL PUBBLICO POSSONO ESSERE.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI:
„GRIGLIA“ CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE ASSEMBLEA AMMINISTRATORI.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:
1 Università degli Studi di Macerata BANCA, CREDITO, ASSICURAZIONI - B GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2010 / 2011.
Le perdite su crediti Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che.
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
1 L’attivo delle imprese di assicurazione Università di Macerata.
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 15 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Il Collegio sindacale nella riforma del diritto societario
IL DLGS n. 39/2013 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco 1.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
Scioglimento società Cause di scioglimento (art. 2484) Termine Impossibilità dell’oggetto Impossibilità di funzionamento dell’assemblea Dissidio insanabile.
Le Start-up Innovative
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
1 Prato, 18 giugno 2012 “Dal vecchio Ruolo mediatori al registro imprese e al REA: cosa cambia per gli agenti immobiliari.
Le modifiche al Codice Civile
1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
La Conciliazione e la Mediazione civile Felice Ruscetta Consigliere CNDCEC con delega alle Funzioni Giudiziarie Lecce, 25 ottobre 2010.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
La crisi dell’impresa bancaria Il quadro di riferimento attuale.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA.
Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico Prof. Massimo Mellaro 1.
1. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale nata per realizzare finalità non raggiungibili con le procedure.
1 L’attività di vigilanza sulle Imprese di Assicurazione Università di Macerata.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
Corso di Diritto UE (9) L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (III)
Transcript della presentazione:

Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari ed Assicurativi Parte prima – Assicurazione e vigilanza Cessazione dell’attività di impresa. 1

Cessazione dell’attività di impresa ed estinzione della società. Per cessazione dell’attività di impresa si intende la cessazione dell’attività assicurativa. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della società sono regolate dal codice civile (artt ss. c.c.)e dalla legislazione speciale. Fra le cause di scioglimento assumono particolare rilievo i provvedimenti dell’Isvap (revoca, decadenza dell’autorizzazione, apertura della liquidazione coatta amministrativa).

Liquidazione ordinaria. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società; l’ISVAP accerta la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria ed approva la nomina dei liquidatori. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Liquidazione coatta amministrativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre, con decreto, la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità (cfr. art. 245 Cda).

Segue L’apertura della procedura è obbligatoria in caso di esercizio dell’attività assicurativa senza l’autorizzazione ovvero nel caso di dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (cfr. artt. 265 e 248 Cda). I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’ISVAP in G.U. e, per estratto, nella G.U.U.E e sono altresì riprodotti nel Bollettino

… segue: organi della procedura.  Organi della procedura. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti (cfr. art. 246 Cda). La rappresentanza legale dell’impresa spetta ai commissari liquidatori. Il comitato di sorveglianza coadiuva i commissari liquidatori, fornisce pareri nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari dell’Isvap, vigila sulla regolarità della liquidazione e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale (cfr. art. 250 Cda).

… segue: fasi della procedura.  Fasi della procedura. Di seguito, le principali fasi della procedura. Formazione dello stato passivo. Formazione dell’attivo. Ripartizione dell’attivo. Approvazione del bilancio finale di liquidazione. Cancellazione della società dal registro delle imprese.

… segue: effetti sui contratti di assicurazione in corso. I contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

… segue: effetti sui contratti di assicurazione in corso. I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

… segue: effetti sui crediti di assicurazione. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono (cfr. art. 258 Cda). L’art. 258, co. 3, Cda determina un ordine di priorità nel soddisfacimento sugli attivi suddetti.

Attività delle imprese all’estero. Le imprese italiane, in quanto imprese di uno Stato membro dell’U.E., possono operare nel territorio dell’Unione Europea sia in regime di libertà di stabilimento sia in regime di libertà di prestazione di servizi. L’esercizio di attività all’estero impone un controllo preventivo sulla capacità dell’impresa e sulla idoneità economica e finanziaria.

Imprese di assicurazione.  Stabilimento in Stati U.E. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP, presentando un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.  L’ISVAP, ove non rilevi l’esistenza di impedimenti, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.

… segue: esercizio attività in Stato terzo.  Libera prestazione di servizi in altri Stati U.E. A tal fine, è richiesta la preventiva comunicazione all’Isvap, insieme ad un apposito programma di attività; l’Isvap trasmette le informazioni alle autorità di vigilanza dello Stato membro.  Esercizio attività in Stato terzo. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’Isvap. L’Isvap vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

Accordi tra imprese di assicurazione Alle imprese di assicurazione si applica la disciplina della concorrenza stabilita dal Trattato di Roma (ora artt Trattato FUE), nonché la legge 10 ottobre 1990 n. 287 sulla concorrenza e sul mercato (c.d. legge antitrust). Sono vietate le intese tra imprese di assicurazione che abbiano l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, rispettivamente all’interno del mercato comune (art. 101 Trattato FUE) o all’interno del mercato italiano (art. 2 legge antitrust), ferma restando la possibilità di prevedere specifiche esenzioni, finalizzate a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.