Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.

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Transcript della presentazione:

Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due Camere Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento seguendo un particolare iter che viene detto “ iter legislativo ”. Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due Camere Le leggi ordinarie (secondo gradino della scala gerarchica )

3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della Repubblica 4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti Le leggi ordinarie (secondo gradino della scala gerarchica )

I decreti legislativi ed i decreti legge sono detti anche “ atti aventi forza di legge ” in quanto hanno la stessa efficacia delle leggi ma sono emanati dal Governo. I decreti legislativi sono emanati dal Governo su iniziativa del Parlamento, il quale con una legge (legge delega) dà incarico al Governo di emanare un decreto indicando la materia ed i principi cui il Governo deve attenersi. Decreti legislativi (secondo gradino della scala gerarchica )

I decreti legge sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia. Decreti legge (secondo gradino della scala gerarchica )

I Trattati e i regolamenti dell ’ Unione Europea sono provvedimenti emanati dagli organi dell ’ Unione Europea equiparati alle leggi nazionali e direttamente applicabili nello Stato. Trattati e regolamenti dell’Unione Europea (secondo gradino della scala gerarchica )

Le leggi regionali sono provvedimenti emanati dalle Regioni nelle materie di loro competenza. Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato secondo quanto previsto dall ’ art. 117 della Costituzione. Le leggi regionali (terzo gradino della scala gerarchica )

I regolamenti sono atti normativi emanati dal Governo per indicare i criteri di attuazione di una legge. I regolamenti (quarto gradino della scala gerarchica )

La consuetudine è l ’ osservanza di un comportamento costante e uniforme da parte di un gruppo sociale con la convinzione di seguire un obbligo giuridico. Si tratta di una fonte non scritta. Gli usi o consuetudini (quinto gradino della scala gerarchica )

Con l ’ espressione “ entrata in vigore ” si indica il momento in cui la norma diventa obbligatoria. Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l ’ entrata in vigore prende il nome di “ vacatio legis ” e, normalmente, è fissato in quindici giorni. Entrata in vigore

Ogni atto normativo prima di divenire obbligatorio deve essere reso noto ai consociati mediante la pubblicazione su documenti ufficiali quali, ad es., la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione serve a portare a conoscenza di tutti i cittadini la norma giuridica in quanto nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza. Entrata in vigore

L ’ abrogazione consiste nella cancellazione di una norma dall ’ ordinamento giuridico in seguito all ’ introduzione di una nuova norma o mediante referendum abrogativo. L ’ abrogazione può essere: 1. espressa: quando una nuova norma dichiara espressamente abrogata la norma precedente 2. tacita: quando una norma successiva dispone diversamente dalla precedente Abrogazione

3. mediante referendum abrogativo: gli elettori si pronunciano con un “ sì ” o con un “ no ” per l ’ abrogazione totale o parziale di una norma 4. tramite annullamento: viene pronunciata dalla Corte Costituzionale quando una norma contrasta con altre di grado più elevato (non rispetta, cioè, il principio della gerarchia delle fonti) Abrogazione