Università di Pisa, 5 Novembre 2013 La Competenza Università di Pisa, 5 Novembre 2013
La competenza: nozione generale La competenza è la misura della giurisdizione spettante a ciascun ufficio giudiziario. Tramite la competenza, il potere di decidere viene distribuito tra i diversi uffici appartenenti al medesimo ordine. A ciascun giudice, pertanto, competerà una determinata frazione della giurisdizione. La competenza ha lo scopo di individuare tale frazione.
Perpetuatio Iurisdictionis Anche per la competenza vige la regola già illustrata della perpetuatio iurisdictionis: essa si individuerà in base alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale (art. 5). Le vicende successive non potranno scalfire il radicamento della competenza in base ai criteri di cui sopra.
Artt. 7 e segg. Competenza Verticale Orizziontale Valore Materia Territorio
Competenza per valore La competenza per valore si determina sulla base del valore economico della causa. Ex art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda, indipendentemente dalla fondatezza della stessa. Si applica il principio del cumulo: nel caso di più domande proposte nello stesso processo, esse si sommano tra loro (capitale + interessi scaduti). Il cumulo può essere: Oggettivo: Più domande proposte contro la stessa persona. I valori si sommano tra loro. Soggettivo: Adempimento per quote di un’obbligazione, richiesto da più persone o contro più persone. Si ha riguardo all’ammontare dell’obbligazione nel suo complesso.
Limiti della competenza per valore La competenza per valore si ripartisce tra Tribunale e Giudice di pace. Il Giudice di pace ha competenza per le cause fino a € 5.000,00, tranne che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di autoveicoli e natanti, per le quali è competente fino a € 20.000,00. Il Tribunale ha competenza residuale su tutte le altre cause che non siano di competenza di un altro giudice.
Criteri particolari di determinazione del valore: Rapporti Obbligatori e Divisione Quando la controversia ha ad oggetto un rapporto obbligatorio, il valore della causa si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. Può darsi che il rapporto complessivamente inteso sia di importo maggiore, ma se il giudice è chiamato a pronunciarsi solo su una parte di esso, ciò non influenza il valore della causa e quindi la determinazione della competenza per valore. Quando la controversia ha ad oggetto una divisione, il valore si determina in base all’importo della massa attiva oggetto di divisione.
Criteri particolari di determinazione del valore: Prestazioni Alimentari e Rendite Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue (cioè non solo in favore del beneficiario, ma anche delle generazioni successive), il valore si determina sommando venti annualità. Nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci.
Criteri particolari di determinazione del valore: Cause relative a somme di denaro e beni mobili Ex art. 14, nelle cause relative a somme di denaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore. In mancanza di indicazione o dichiarazione, si presume che la causa sia di competenza del giudice adito. Il convenuto nella prima difesa può contestare che il valore rientri nella competenza del giudice adito; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a ciò che risulta dagli atti di causa e senza attività istruttoria. Se il convenuto non contesta, il valore rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Criteri particolari di determinazione del valore: Cause relative a beni immobili Nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato per un certo coefficiente, che cambia a seconda che l’oggetto della controversia sia la proprietà o un diritto reale minore.
La competenza per materia La competenza per materia si determina sulla base della natura del rapporto giuridico oggetto della causa. La materia prevale sul valore: se una controversia è attribuita alla competenza di un giudice in base alla materia, non si ha riguardo al valore della stessa.
La competenza per materia del Giudice di Pace Il Giudice di Pace è competente per materia, indipendentemente dal valore, per le seguente cause: Apposizione di termini ed osservanza delle distanze; Misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case (n.b. non rientrano in questo ambito le controversie nelle quali si discute dell’esistenza o inesistenza del diritto a fruire della cosa o del servizio condominiale); Immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e altre propagazioni che superino la normale tollerabilità Opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni fino al valore di € 15.493,00
La competenza per materia del Tribunale Il Tribunale è competente per materia, indipendentemente dal valore, per le seguente cause: Stato e capacità delle persone e diritti onorifici; Querela di falso; Espropriazione forzata; Cause di valore indeterminabile; Opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, in determinate materie sottratte alla competenza del Giudice di Pace Cause in materia di imposte e tasse, solo in via residuale rispetto alla giurisdizione tributaria (è necessaria un’espressa previsione normativa) Il Tribunale decide in primo grado in composizione monocratica, salvo i casi di cui all’art. 50 bis, nei quali è prevista la composizione collegiale.
La competenza per Territorio Attraverso la competenza per territorio si attua la distribuzione orizzontale delle cause tra i vari uffici. La ratio è quella di rendere più agevole la difesa delle parti, dunque la competenza per territorio è generalmente derogabile con atto scritto, tranne le ipotesi di cui all’art. 28 c.p.c. Le regole della competenza per territorio possono prevedere la coesistenza di fori diversi: Foro generale, innanzi a cui una parte può essere convenuta per qualsiasi controversia; Foro speciale, innanzi a cui la parte può essere convenuta solo per determinate controversie.
Il Foro Speciale Il foro speciale può a sua volta essere: Esclusivo, se prevale sul foro generale e si sostituisce radicalmente a questo, oppure Facoltativo, se si aggiunge a quello generale ma non esclude la possibilità di incardinare lì la controversia
Foro Generale delle Persone Fisiche (art. 18 c.p.c.) Per le persone fisiche, è generalmente competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se nessuno di questi luoghi si trova in Italia o se sono tutti sconosciuti, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. Tali fori sono tra loro successivamente concorrenti.
Foro Generale delle Persone Giuridiche ed Associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.) Per le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, è generalmente competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica convenuta ha sede, oppure quello del luogo dove la persona giuridica convenuta ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio rispetto a quella controversia. Si tratta di fori tra loro elettivamente concorrenti.
Foro Facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (art Foro Facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.) Se la causa ha ad oggetto un diritto di obbligazione, è altresì competente il giudice del luogo dove è sorta (forum contractus) o deve eseguirsi l’obbligazione (forum destinatae solutionis). Si tratta, in entrambi i casi, di fori facoltativi: l’attore sarà libero di utilizzarli, o di preferire il foro generale.
Foro Speciale per diritti reali ed azioni possessorie (art. 21 c.p.c.) Quando la controversia ha ad oggetto diritti reali su immobili, locazioni, comodati o affitti, nonché termini o distanze, è sempre competente il giudice del luogo dove è posto il bene. Il c.d. forum rei sitae è esclusivo, ma le parti possono concordemente derogarvi. Per le azioni possessorie, si ha riguardo al luogo ove è avvenuto il fatto denunciato.
Foro Erariale (art. 25 c.p.c.) Ogniqualvolta una delle parti in causa sia un’amministrazione dello Stato, sarà competente il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. Il foro erariale si applica alle amministrazioni dello Stato ma non alle altre amministrazioni pubbliche né agli enti locali. Il foro erariale è inderogabile e la sua violazione può essere rilevata in ogni stato e grado anche d’ufficio.
Accordo delle parti Salvo i casi di inderogabilità, la competenza per territorio può essere derogata convenzionalmente dalle parti, purché tale accordo abbia ad oggetto uno o più affari determinati e sia concluso per scritto (forma scritta ad substantiam). Vi sono alcuni casi in cui ex art. 28 c.p.c. le regole di competenza territoriale assumono particolare rilievo e pertanto non è mai ammessa deroga: Cause in cui il PM deve intervenire a pena di nullità Cause di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa Procedimenti cautelari e possessori Procedimenti in camera di consiglio Ogni altro caso previsto dalla legge (ad es. foro erariale)
Il regime di rilevabilità dell’incompetenza (art. 38 c.p.c.) A seguito della riforma operata dalla l. 69/2009, il regime di rilevazione dell’incompetenza è stato equiparato, indipendentemente dalle ragioni della stessa (territorio, materia, valore). L’eccezione di incompetenza deve sempre essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare in cancelleria almeno 20 giorni prima della prima udienza. L’eccezione di incompetenza si ha per non proposta se la parte che la formula non indica contestualmente anche il giudice che essa ritiene competente.
Il regime di rilevabilità dell’incompetenza (Segue) Nei casi di competenza per territorio derogabile, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione contenuta nell’eccezione, la competenza del secondo giudice rimane ferma se la cause è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Con la riassunzione, il processo proseguirà nella nuova sede. In caso contrario, si avrà estinzione. Quando invece l’incompetenza attiene a ragioni di materia, valore o territorio derogabile, essa potrà essere anche rilevata d’ufficio dal giudice, entro la prima udienza di trattazione. Sulla competenza, il giudice si pronuncerà nelle forme dell’ordinanza.
Il regolamento di competenza Il regolamento di competenza serve a risolvere un conflitto tra due o più giudici in ordine alla competenza. Su di esso deciderà la Corte di Cassazione con ordinanza in camera di consiglio. Il conflitto potrà essere: Reale, quando entrambi i giudici si siano già pronunciati sulla competenza; Virtuale o potenziale, quando ancora non vi sia stata pronuncia di entrambi i giudici sulla competenza.
Il regolamento di competenza (segue) Il conflitto potrà altresì essere: Positivo, quando entrambi i giudici si ritengano competenti; Negativo, quando entrambi i giudici si ritengano incompetenti
Il regolamento di competenza su istanza di parte Si tratta di un mezzo di impugnazione, con il quale si lamenterà l’erroneità di una decisione in punto di competenza. Il regolamento di competenza su istanza di parte potrà essere: Necessario (art. 42 c.p.c.), qualora si intenda impugnare un provvedimento che abbia deciso soltanto sulla competenza Facoltativo (art. 43 c.p.c.), qualora si intenda impugnare un provvedimento che abbia deciso anche ma non soltanto sulla competenza
Il regolamento necessario di competenza Quando il provvedimento ha deciso soltanto sulla competenza, il regolamento necessario è l’unico mezzo con cui impugnare la pronuncia. Il mezzo potrà essere esperito non solo avverso i provvedimenti riguardanti la competenza, ma anche (per analogia di ratio) quelli riguardanti la sospensione necessaria del processo, la litispendenza e la continenza.
Il regolamento facoltativo di competenza Quando il provvedimento ha deciso anche ma non soltanto sulla competenza, il regolamento facoltativo si aggiunge all’impugnazione del provvedimento nelle forme ordinarie. Pertanto, se si vuole criticare solo la decisione sulla competenza occorrerà utilizzare il regolamento, mentre se si vogliono formulare anche doglianze diverse occorrerà ricorrere alle forme ordinarie.
Il regolamento facoltativo in rapporto agli altri mezzi di impugnazione Se il regolamento facoltativo è proposto prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per quest’ultima sono sospesi e decorreranno a partire dalla decisione del regolamento. Se invece l’impugazione ordinaria è proposta per prima, solo le altre parti che non hanno proposto tale impugnazione possono proporre l’istanza di regolamento.
Translatio Judicii Una volta che sia stata emessa l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, se essa non è impugnata con il regolamento di competenza, si produrrà l’effetto dell’incontestabilità dell’incompetenza del giudice adito e della competenza del giudice indicato, e per salvare gli effetti della domanda occorrerà provvedere ad una riassunzione innanzi a tale giudice entro il termine di tre mesi (translatio judicii).
Regolamento di competenza d’ufficio In questo caso non c’è un’istanza di parte: il regolamento nasce dal contrasto tra due giudici. L’art. 45 prende in considerazione l’ipotesi del conflitto virtuale negativo. Il primo giudice si è dichiarato incompetente. Se il secondo giudice si ritiene a sua volta incompetente per ragioni diverse dal territorio derogabile, non può a sua volta dichiararsi incompetente perché ciò creerebbe un contrasto di giudicati. Dovrà quindi chiedere d’ufficio il regolamento. Nel caso del territorio derogabile, invece, la stessa circostanza della mancata proposizione del regolamento è di per sé sufficiente a rendere competente il giudice.
Regolamento di competenza d’ufficio La giurisprudenza ha operato un’estensione ed afferma che l’art. 45 potrà applicarsi anche in caso di conflitto positivo di competenza, ovvero quando due giudici si ritengano entrambi competenti. Il solo regolamento di competenza d’ufficio potrà essere richiesto anche dal Giudice di Pace.