LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Novità nei rapporti tra P.A. e imprese Barletta, 6 maggio 2011 Levoluzione.

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LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Novità nei rapporti tra P.A. e imprese Barletta, 6 maggio 2011 Levoluzione legislativa sullo Sportello Unico per le Attività produttive Dott. Pietro DAmico 1

Incipit normativo Art. 20, comma 8 della L n. 59 (Legge Bassanini); Dpr 447/1998 Delibera di Giunta Regionale , n. 2000: Linee Guida per lapplicazione del D.P.R. 447/1998 2

Il D.P.R. 447/1998 Ambito di applicazione è produzione di beni e servizi (incluso commercio, turismo, banche, telecomunicazioni e agricoltura) Unica porta è suap Previsto archivio informatico accessibile Due soluzioni procedurali: - il procedimento semplificato; - il procedimento per autocertificazione 3

Il D.P.R. 447/1998: i due procedimenti 1)Semplificato: -Solo se utente non intende o non può (VIA, oli minerali, rifiuti, etc.) avvalersi del procedimento per autocertificazione; -Unica domanda a suap (inclusa istanza edilizia) -Solo il SUAP deve attivare gli endoprocedimenti presso altri uffici e altre PP.AA. -Riscontri entro 90gg. (120 in caso di VIA); per decorso infruttuoso attivazione conferenza di servizi; -Provvedimento unico di chiusura in luogo di varie autorizzazioni -In caso di diniego di uno dei soggetti coinvolti, procedura è chiusa. Istante può chiedere conferenza di servizi entro 20 gg. -Divieto di riferirsi in via autonoma ad altri enti coinvolti nel procedimento 4

Il D.P.R. 447/1998: i due procedimenti 2) Procedimento per autocertificazione: -Unica domanda a suap dotata di autocertificazioni attestante sussistenza requisiti rese da rapp.legale e/o da tecnici abilitati; -Attivazione endoprocedimenti, una sola integrazione entro 30 gg., è prevista audizione verbalizzata; -Silenzio assenso in 45 gg se non cè motivato dissenso ovvero convocazione per audizione; -In caso di dichiarazioni mendaci: trasmissione atti a Procura della Repubblica e sospensione del procedimento -Chiusura procedimento in max 60 gg. da domanda o da produzione integrazioni. -Ok inizio lavori decorso termine massimo; -Verifiche ex post e conseguenze penali con obbligo di riduzione in pristino 5

Il primo tentativo di riforma Ddl Capezzone-Bersani:Tentativo fallito nel 2007 a causa di conclusione anticipata della legislatura con disegno di legge Capezzone (primo firmatario) in cui era confluito altro ddl di iniziativa governativa incluso nel pacchetto Bersani Obiettivo ambizioso: intervenire su varie disposizioni di diverso rango e natura riferibili al SUAP 6

Lo stimolo comunitario Art. 38 del D.L. 112/2008 (impresa in un giorno) dispone necessità di regolamento di semplificazione SUAP in attuazione della Bolkenstein (molto interessanti i considerando da 42 a 48) Corte Costituzionale (sent. 15 del ) conferma prerogativa dello stato in materia. Ok il regolamento poteva andare in pubblicazione. 7

Il paradigma della riforma Precedenza al recepimento della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) attraverso il D.Lgs. 59 del Art. 9, comma 1 della direttiva è il paradigma normativo della riforma suap: - sì autorizzazione solo in via residuale - sì autorizzazione solo se sono verificate 3 condizioni: 1)Non discriminazione nei confronti del prestatore; 2)Autorizzazione giustificata da motivo imperativo di interesse generale (tutela lavoratori, sanità pubblica, protezione ambiente, etc.) 3)Controllo successivo interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia 8

Lessenza della riforma: il nuovo art. 19 della Legge 241/1990 Il d.lgs. 59/2010 interviene anche sullart. 19 della legge 241/1990: inizia il percorso che porterà alla riscrittura dellintero articolo 19 (legge n. 122 del conversione di D.L. n. 78 del ). In questa fase si conserva ibrido della DIA a efficacia differita che su piano comunitario è unautorizzazione. Non corrisposta filosofia Bolkenstein Accanimento terapeutico sullart. 19 della 241/1990 che viene toccato da: - art. 9, comma 4 della L ; - art. 85 comma 4 del D.Lgs. N.59 del art. 49, comma 4 bis del D.L. 78 del legge n.122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010 riscrive completamnete lart. 19 della Legge 241/1990 9

I rapporti con la normativa regionale Il D.Lgs. 59/2010 e Il rapporto tra normativa statale e regionale. La clausola di cedevolezza (art.84) che lascia spazio a normative regionali di adeguamento a Bolkenstein, nelle materie di competenza regionale 10

I punti cardine della riforma Il d.lgs. 59/2010 e il SUAP (art.25): Attraverso regolamento: -sportello telematico -Unica porta è Suap o Agenzie per le imprese accreditate; -Possibile contestuale com.unica a Registro Imprese e Suap (registro imprese riceve e poi trasmette a Suap) -Se comune non ha suap, ruolo sostitutivo delle Camere di Commercio 11

I punti cardine della riforma Importantissimo Diritto allinformazione, sancito dallart. 26 del D.Lgs. 59/2010, individua SUAP come riferimento per info su: -Requisiti e procedure; -Dati per relazionarsi con autorità competenti; -Accesso a banche deti e registri pubblici di prestatori di servizi; -Disciplina in caso di controversie -Dati Agenzia per le imprese cui è possibile riferirsi 12

Il nuovo regolamento SUAP (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) Finalità e ambito applicativo -Suap unica porta; -Tutti i procedimenti relativi a esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; -Esclusività di gestione in modalità telematica tra utente e suap e tra suap e altre amministrazioni -Divieto di trasmissione provvedimenti verso utente diverso da SUAP -Responsabile SUAP individuato ad hoc. In assenza di nomina responsabile è il Segretario Comunale. -Conservata la possibilità di gestione associata -Suap = Suep 13

Procedimento automatizzato e ordinario Procedimento automatizzato: Si applica in caso di SCIA: segnalazione è presentata al SUAP (o al registro imprese se contestuale alla comunicazione unica) Segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, elaborazioni e attestazioni tecniche necessarie. Suap verifica con modalità informatica completezza formale della segnalazione. In caso di verifica positiva rilascio ricevuta e trasmissione atti ad amministrazioni interessate Ricevuta=titolo autorizzatorio. Operatore può avviare interevento o attività. Ai sensi dellart. 20 della L.241/1990 il silenzio oltre 30 gg. ovvero oltre termini speciali previsti da leggi o regolamenti da rilascio ricevuta equivale alla definitiva maturazione del titolo autorizzatorio. 14

Procedimento automatizzato attraverso Agenzia In caso di scia operatore può rivolgersi ad Agenzia per le imprese, Agenzia compie istruttoria e trasmette tutta documentazione in via telematica a Suap unitamente a dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità Agenzia=titolo autorizzatorio 15

Procedimento ordinario Si attiva in via residuale rispetto a SCIA, con istanza a Suap che ha 30 gg. per integrazione documenti; Se documentazione è completa, SUAP entro 30 gg.: A)Rilascia autorizzazione unica B)Convoca conferenza servizi Conferenza servizi è sempre indetta in caso di endoprocedimenti di durata superiore ai 90 gg. Decorsi i 30 gg. senza autorizzazione e senza indizione conferenza il responsabile suap deve chiudere il procedimento anche senza pareri altri uffici/enti(ESCLUSA QUALSIASI RESPONSABILITA PER NON AVER ATTESO OLTRE TERMINE MASSIMO PARERI ALTRI ENTI). Ogni comunicazione deve essere telematica 16

Procedimento ordinario attraverso Agenzia Agenzia può solo svolgere istruttoria e trasmettere documentazione a responsabile suap Se cè intesa con il comune: ok a supporto gestionale e organizzativo per conferenza di servizi 17

Art. 8 - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici (il nuovo art. 5 del D.P.R. 447/1998) no aree per insediamenti produttivi o insufficienza delle stesse; Istanza di convocazione conferenza servizi Se esito conferenza è positivo e vi sia assenso regionale in conferenza: ok variante; Verbale conferenza viene approvato dal consiglio comunale 18

Entrata in vigore del DPR 160/2010: i passi Procedimento automatizzato è in vigore dal (circ. del Min.Svil.Ecom. Del ha autorizzato procedibilità cartacea per comuni che non si sono ancora attrezzati). Il procedimento ordinatorio entrerà in vigore il ; Entro il i Comuni avrebbero dovuto accreditare il proprio Suap presso il sito Se entro il i comuni non hanno istituito il suap ovvero il suap non ha accreditamento ministeriale, funzioni sono delegate alle Camere di Commercio anche senxa provvedimento espresso. 19

Specifiche tecniche per comunicazioni telematiche Sono disciplinate dallAllegato al D.P.R. 160/2010, obiettivo è: -Omogeneizzare la comunicazione telematica tra soggetti coinvolti (spc e/o pec). -Fornire servizi informativi e modulistica attraverso il portale -Anagrafe dei Suap dItalia accreditati; -Regole tecniche comuni per linvio delle istanzae in modalità telematica; -Regole tecniche comuni per il rilascio della ricevuta telematica; -Sistema dei pagamenti attraverso il portale

I requisiti minimi per operare casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000; sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, Il possesso di questi requisiti consente di ottenere accreditamento presso il portale

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