Il dirigente scolastico, poteri e responsabilità

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Il dirigente scolastico, poteri e responsabilità

Le fonti dei poteri e delle responsabilità del dirigente scolastico norme generali sull’azione amministrativa Legge n. 241/1990 Legge n. 69/2009 d.lgs. N. 150/2009 Norme generali sulla dirigenza pubblica d.Lgs n. 165/2001 (artt. 2, 5, 16, 17, 21) Norme regolativa del profilo del DS d.lgs. N. 165/2001 art. 25 CCNL 2006-2009 DS

Dove si colloca la dirigenza scolastica nel sistema pubblico dirigenziale (Relazione di direzione) Dirigenza generale Organo di indirizzo e controllo Dirigenza pubblica (Relazione gerarchica) Dirigenza seconda fascia Dirigenza scolastica

Il punto sulla regolazione della funzione dirigenziale L’obiettivo specifico del legislatore puntualizzato nella riforma Brunetta è la responsabilizzazione del ruolo di direzione politica e di gestione amministrativa Si è mirato a trasformare il dirigente pubblico in una figura analoga a quella del dirigente privato, attribuendogli poteri autonomi di gestione degli uffici e organizzazione del lavoro, sottratti alla sfera politica e, in parte, alla contrattazione collettiva Anna Armone

Art. 4, comma 1, d.lgs n. 16572001 Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati Anna Armone

I poteri Artt. 2 e 5 d.lgs 165/2001 Poteri datoriali di organizzazione e gestione delle risorse umane Art. 17 d.lgs 165/2001 Potere di sostituzione e potere di delega Art. 25 d.lgs 165/2001 Poteri di direzione coordinamento e valorizzazione delle risorse umane

La funzione dirigenziale La gestione degli uffici e quella del personale sono i due aspetti della loro funzione manageriale, che la legge impone venga svolta, appunto, secondo canoni di efficienza e di efficacia del settore privato, ma pur sempre nel rispetto di quelli dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 97 della Costituzione Anna Armone

Quale controllo per il perseguimento dell’interesse pubblico? Il perseguimento dell’interesse pubblico (secondo i canoni del buon andamento e dell’imparzialità) è garantito attraverso la verifica della finalizzazione dell’attività amministrativa all’obiettivo, dunque soggetta ad un vincolo di scopo I controlli devono essere rivolti alla misurazione dei risultati intermedi o finali. In tal modo diventa irrilevante se quell’attività si componga di atti e rapporti governati dal diritto privato, come tali individualmente non funzionalizzati e sottratti anche al controllo del giudice amministrativo Anna Armone

Riflessione sullo spazio dirigenziale Anche se il dirigente svolge il suo ruolo autonomamente dalla politica, è il contesto reale di azione, quale si configura e si delimita interagendo con gli altri soggetti (politici, lavoratori, sindacati), nella rete delle relazioni organizzative e interorganizzative, che determina lo spazio effettivo di esercizio del suo ruolo di direzione Anna Armone

I poteri dirigenziali nel codice civile Art. 2086 (Direzione e gerarchia dell’impresa) L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto direzione dell’imprenditore Anna Armone

I poteri dirigenziali nel codice civile Art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Anna Armone

Il potere direttivo Il potere direttivo ha anch’esso la funzione di disciplinare il rapporto di lavoro, anche se tale funzione è residuale, in quanto tale potere opera nei limiti delle regole fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il linea generale il potere direttivo (nel pubblico e nel privato) si traduce nelle seguenti azioni: Emanazione delle direttive interne di organizzazione; Fissazione dei regimi di orario; Attribuzione e modifica delle mansioni; Modificazione del luogo della prestazione di lavoro; Attribuzione di riconoscimenti economici; Controllo, misurazione e valutazione della prestazione Anna Armone

Quadro di riferimento del lavoro pubblico legge contratti Potere datoriale (potere organizzazione dell’ufficio e potere di gestione del singolo rapporto di lavoro, potere direttivo) Atti pubblicistici (Macro-organizzazione) (Micro-organizzazione) Anna Armone Bardolino, 8 febbraio 2011

Le aree di intervento dirigenziale Area a regime privatistico micro.-organizzazione (potere di organizzazione degli uffici) Organizzazione e gestione del personale Gestione del singolo rapporto di lavoro (potere direttivo) Anna Armone

Poteri differenti tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato? Nel settore privato il datore di lavoro può disporre di tutti i suoi poteri in modo esclusivo e pieno o può condividerli con le controparti sindacali, eventualmente negoziandoli. Le decisioni datoriali costituiscono il prius logico per l’esercizio del potere direttivo, vero e proprio potere di gestione del singolo rapporto di lavoro. Eventuali decisioni condivise devono, però, tradursi sempre in un formale ordine al lavoratore, cui si ricollegano le relative responsabilità. Anna Armone

Poteri differenti tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato? Rispetto al lavoro privato, nel lavoro pubblico la legge interviene a regolamentare direttamente – così sottraendoli alla contrattazione collettiva – molti istituti con norme che sono dichiarate imperative, e dunque non modificabili né dalla contrattazione collettiva né dal contratto individuale. (art. 2, c. 2 d.lgs. N. 165/2001). Inoltre, l’ampiezza, l’ampiezza, la natura e la regolazione dei poteri dirigenziali di micro- organizzazione è stabilita direttamente dalla legge. Anna Armone

Poteri differenti tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato? L’art. 5, c. 2 del d.lgs n. 165/2001 stabilisce che « le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro» Sottrazione delle decisioni organizzative del dirigente al confronto negoziale con il sindacato indisponibilità Anna Armone

Le differenze Il datore di lavoro, nelle aziende private, è titolare del contratto di lavoro, e normalmente si configura come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. Il dirigente è un lavoratore subordinato che ricopre nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, ed esplica le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. Il dirigente privato esercita i propri poteri per delega dell’imprenditore, risultando a sua volta soggetto al potere direttivo datoriale nell’ambito dell’organizzazione gerarchica dell’impresa. L’amministrazione pubblica è titolare del contratto di lavoro con il pubblico dipendente. Il dirigente pubblico esercita i poteri del privato datore di lavoro Il dirigente pubblico esercita i propri poteri sulla base dell’attribuzione prevista dalla legge e non per delega Anna Armone

I nuovi poteri dirigenziali si applicano anche alle dirigenze speciali? L’ l’estensione dei nuovo poteri dirigenziali al dirigente scolastico, in particolare, è automatica? Oppure il dirigente scolastico rimane fuori dal sistema delle nuove prerogative dirigenziali? Anna Armone

La figura del dirigente scolastico «sopporta» le funzioni dirigenziali previste dal d.lgs 165/2001? Il legislatore della Riforma Brunetta non è intervenuto sul profilo dirigenziale in quanto «dirigenza speciale». Ciononostante il profilo va interpretato alla luce degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 16572001 Inderogabilità delle norme primarie Prerogative dirigenziali Anna Armone

Declinazione dei poteri dirigenziali nell’art. 25 d.lgs 165/2001 La norma viene integrata e modificata dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001, in quanto norma generale GESTIONE DEL PERSONALE Poteri di direzione coordinamento valorizzazione intesa come contenuto del potere gerarchico del datore di lavoro inteso come accessorio al potere gerarchico e come gestione delle relazioni paritetiche Intesa come azione squisitamente manageriale, collegata all’azione valutativa dei dipendenti e dirigenziale Anna Armone Bardolino, 8 febbraio 2011

I poteri Art. 25 d.lgs n. 165/01 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Necessità di reinterpretare la norma alla luce della Riforma Brunetta

I richiami nel ccnl 2006 – 2009 alla riforma brunetta Art. 1 “La funzione dirigenziale si esplica con i compiti e le modalità previsti dal d.lgs. N. 165/2001, fatte salve le modifiche e le integrazioni del d.p.r. 132/2003, nonché dal d.lgs. N. 150/2009” Art. 14 «Il dirigente la cui funzione è definita negli artt. 1 e 2 del CCNL 2006….» funzione Compiti e modalità I richiami nel ccnl 2006 – 2009 alla riforma brunetta Anna Armone

La responsabilità dirigenziale La regolazione dell’art. 21 del d.lgs 165/2001 è generale Il CCNL dei dirigenti scolastici rinvia all’art. 21

La responsabilità dirigenziale il primo comma dell’art. 21, come novellato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 150 del 2009, afferma la responsabilità dirigenziale in ordine: al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del Sistema di valutazione di cui al Titolo II; all’inosservanza delle direttive a lui imputabili. In questi casi, ferma restando la responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’art 21 stabilisce l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, spingendosi, in relazione alla gravità dei casi, sino ad affermare la possibilità dell’amministrazione di revocare l’incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare l’art. 21 mantiene espressamente ferma, in relazione alle ipotesi sostanziali di infrazione cui essa si ricollega, “l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo”. Quella dirigenziale è una responsabilità specifica ed aggiuntiva, riferibile solo ai dirigenti della pubblica amministrazione e destinata ad affiancarsi alle altre forme di responsabilità riconducibili a tutti i pubblici dipendenti (penale, civile, disciplinare, amministrativo-contabile).

Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare La responsabilità disciplinare presuppone un comportamento illecito e colposo del dipendente la responsabilità dirigenziale prescinde da specifiche condotte, ricollegandosi direttamente ai risultati conseguiti dal dirigente nell’espletamento del proprio incarico: ne consegue che oggetto di accertamento e valutazione, in questo caso, non è una colpa del funzionario, sebbene la sua inidoneità alla funzione

La responsabilità dirigenziale Il 1° comma dell’art. 24 del D.Lgs.n. 165 del 2001 dispone, inoltre, che “il trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti deve essere correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti”.

Caratteri della Responsabilità dirigenziale È una responsabilità distinta dagli altri tipi di responsabilità (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato)‏ È una responsabilità “manageriale” di risultati in quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati” senza con questo voler superare la legittimità dell’azione amministrativa “comunque sempre doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato)‏

l’esercizio del sindacato giudiziale i “classici” vizi di legittimità propri dei provvedimenti amministrativi Criteri per l’esercizio del sindacato giudiziale logica privatistica che dovrebbe connotare gli atti di gestione del rapporto di impiego giurisprudenza prevalente: atto negoziale adottato dall’amministrazione “con la capacità e i poteri del datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. nr. 165 del 2001

L’ipotesi di responsabilità ex art. 2 l. 241/1990 La nuova previsione oggi inserita nell’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241 del 1990, secondo cui il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo “costituisce elemento di valutazione” della responsabilità dirigenziale, comporta o meno l’introduzione nel sistema di una ipotesi ulteriore di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi alle due individuate dall’art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001 dopo l’intervento “semplificatore” del 2002? L’alternativa sarebbe la riconducibilità della nuova previsione a una delle due ipotesi già esistenti, di cui dunque essa costituirebbe una mera specificazione.

L’ipotesi di responsabilità ex art. 2 l. 241/1990 La nuova fattispecie non può essere assimilata alla figura della “inosservanza di direttive”, considerandola un’ipotesi particolare di essa le “direttive” richiamate dall’art. 21 vanno identificate in quelle impartite dall’organo di indirizzo politico, finzionalmente connesse con gli obiettivi individuati nel provvedimento di incarico la previsione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi – la cui inosservanza, secondo la norma, può costituire elemento di valutazione della responsabilità del dirigente - non discende da siffatte direttive, ma direttamente da disposizioni di legge o regolamento Ciò è ancor più evidente nel sistema successivo alla legge nr. 69 del 2009, che ha “rimodellato” l’art. 2 l. nr. 241/90 in modo da garantire l’uniformità dei termini massimi di conclusione, dovendo ciascuna amministrazione, secondo le regole sue proprie, fissare i propri termini nel rispetto dei “tetti” massimi stabiliti dallo stesso art. 2, e applicandosi comunque, in ipotesi in cui tali discipline specifiche manchino, il termine “suppletivo” di trenta giorni fissato dalla medesima norma.

L’ipotesi di responsabilità ex art. 2 l. 241/1990 Risulta problematico anche ricondurre la nuova previsione alla diversa ipotesi, ex art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001, di “mancato raggiungimento degli obiettivi gli “obiettivi” cui il legislatore ha inteso far riferimento sono gli obiettivi specifici cui è preordinato l’incarico dirigenziale, quali risultano individuati nel provvedimento di conferimento, e non certo gli obiettivi generali dell’azione della p.a., come il raggiungimento di risultati di efficienza ed efficacia, cui è funzionale il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 l. nr. 241/90 (questi ultimi, per vero, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge non sono obiettivi, ma “criteri” cui deve conformarsi l’azione dell’amministrazione). . L’opposto avviso, oltre a essere manifestamente contrastante con l’impianto normativo in materia di responsabilità dirigenziale, porterebbe a una dilatazione inaccettabile dell’area della stessa, consentendo l’applicazione delle sanzioni ex art. 21 anche in presenza non di un mancato conseguimento di specifici risultati, ma di una semplice violazione dei principi e criteri suindicati

L’ipotesi di responsabilità ex art. 2 l. 241/1990 La previsione introdotta all’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241/90 deve essere interpretata nel senso che con essa si sia introdotta una nuova e ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi a quelle già individuate dal non modificato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001. Ancora una volta, pertanto, il legislatore interviene su un tessuto normativo “sensibile”, quale è quello in materia di ordinamento della dirigenza pubblica e di relativa responsabilità, introducendo rilevanti novità in una sedes eterogenea e senza interessare il testo fondamentale vigente in materia (nella specie, il Testo Unico del pubblico impiego), e quindi con modalità foriere di possibili dubbi ed equivoci interpretativi; tale tecnica legislativa, sempre più diffusa negli ultimi anni, appare certamente censurabile (oltre che contrastante con i dichiarati intenti di “codificazione” di interi settori normativi).

Responsabilità del dirigente Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.)‏ Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell’ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell’unità operativa da lui diretta)‏

La responsabilità dirigenziale La responsabilità del dirigente in relazione alle proprie performance individuali e a quelle organizzative dell’ufficio da lui diretto, oltre ad assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ha delle rilevanti ripercussioni anche sotto il profilo economico. La responsabilità dirigenziale

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è disciplinata dal CCNL CCNL 2006-2010 La responsabilità dirigenziale resta regolata dall’art. 21 del d.lgs. N. 165/2001

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico ART. 14 ccnl 2006-2009 Obblighi del dirigente ART. 15 ccnl 2006-2009 Sanzioni e procedure disciplinari Art. 16 Codice disciplinare Gravità dell’infrazione secondo i principi della gradualità e proporzionalità

problemi Profilo dsga Competenze Consiglio Competenze collegio Profilo docente Compatibilità tra l’interpretazione dei nuovi poteri dirigenziali e la previsione normativa relativa a funzioni e poteri degli altri soggetti decisionali dell’istituzione scolastica Anna Armone Bardolino, 8 febbraio 2011

Profilo dsga Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. CCNL 29.11.2007 Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale Art. 25 d.lgs 165/2001 Anna Armone Bardolino, 8 febbraio 2011

La regolazione della funzione del dsga Recede difronte alla fonte primaria Fonte contrattuale Riorganizzazione della relazione gerarchico-funzionale ds - dsga LA DIRETTIVA diventa strumento del potere organizzatorio dirigenziale La regolazione della funzione del dsga Anna Armone

La regolazione della funzione del dsga La relazione dirigente – dsga può altresì essere regolata da deleghe specifiche Fonti della delega al dsga d.i. 44/2001 Art. 17 d.lgs 165/2001, comma 1 bis (in particolare gestione del personale e delle risorse finanziarie) La regolazione della funzione del dsga Anna Armone

Competenze Consiglio Competenze collegio Competenze previste dal Testo Unico Competenze previste dal CCNL Competenze recedono in quanto fonte subordinata alla norma primaria Le competenze sono stabilite da norma primaria. È pertanto, opportuno, mantenere l’attuale ripartizione delle competenze in attesa di un riordino complessivo degli organi collegiali Anna Armone Bardolino, 8 febbraio 2011

Good LucK!!!! Anna Armone