SIB 2004 SOFTWARE. [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani,

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La Tutela della proprietà Intellettuale
Advertisements

presentazione a cura del Servizio Progetti di Ateneo
Prof. Bertolami Salvatore
La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
D.Lgs n. 74 Aggiornato dal D.Lgs. 67/2000 Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità
© 2007 SEI-Società Editrice Internazionale, Apogeo Unità E1 Diritto e Informatica.
Corso aggiornamento ASUR10
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
LE ANTINOMIE NORMATIVE
Funzioni del Parlamento
Il futuro dei libri nellera digitale: Google Book Search fra diritto dautore e tutela della concorrenza Simonetta Vezzoso, Università di Trento DIRITTI.
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
L'open source a scuola... di Paola Travostino.
Studio Legale Baldacci Esempio strutturato di SICUREZZA ORGANIZZATIVA Proposte concernenti le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni.
1 La fonte regionale il ruolo di Giunta e Consiglio.
La Pubblica amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi
Tutela della Proprietà intellettuale a cura di Paolo Piovesana 12 Maggio 2005 Università Ca Foscari – Venezia CORSO ABC DEL BUSINESS PLAN.
PRINCIPI CONSOLIDATI DEL PROCESSO DI VALUTAZOIONE i) Qualità. I progetti selezionati per l'erogazione di un finanziamento devono dimostrarsi di elevato.
Organizzazione dellUnione europea Direzione Didattica di Cammarata Corso di formazione LEUROPA E LEURO.
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Convegno INDICAM - 29 Ottobre 2002
La tutela dei dati personali
Chi sono? Valerio Lunati Ingegnere dei Materiali
Decreto Legislativo n° 387 del 29/12/2003 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
I soggetti tenuti allapplicazione della disciplina dei contratti pubblici.
Definiscono quali sono i risultati dellapprendimento (learning outcomes) comuni a tutti i laureati di un corso di studio I risultati dellapprendimento.
Il parlamento Europeo Michela Furcas..
La legge Stanca: principi ed attuazione Dott. Antonio De Vanna Responsabile dellUfficio accessibilità dei sistemi informatici Treviso 16 dicembre 2004.
ECDL Mod. 1 1 I virus sono particolari programmi che hanno effetti negativi sul sistema informatico. Il loro scopo è: Infettare il programma senza alterarne.
Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità
Tutela dei programmi Lotta tra software house e mercato pirata Trappole elettroniche, vincoli contrattuali, innovazione tecnologica USA Programmi come.
10 punti fondamentali su Windows originale Note legali Le informazioni fornite in questo documento rappresentano l'opinione di Microsoft Corporation sui.
L'AZIENDA I tratti distintivi.
UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 Limportanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. INTERNET.
Modulo 1 – Diritto dautore e aspetti giuridici u.d. 8 (syllabus – 1.8.2)
Perché e come tutelare linnovazione industriale e i marchi dimpresa Cuneo 28 ottobre 2002 Avv. Fabrizio Jacobacci Studio Legale Jacobacci & Associati.
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NORME TECNICHE.
Chi sono? Valerio Lunati Ingegnere dei Materiali
Corso di Economia Industriale Prof. Provenzano Carmelo
Problematiche relative al Comitato Etico per la sperimentazione clinica dei farmaci.
L’azione di lobby nei confronti delle istituzioni comunitarie
Potere sostitutivo: le origini Sent. 142/1972 trasferimento delegazione …ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui.
Reggio Emilia, 10 ottobre Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel
Università degli Studi di Torino
Schema fonti UE Diritto primario  Trattati
Percorsi di conoscenza e di cittadinanza
WEB, DESIGN E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
© Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati WEB, DESIGN E PROPRIETA INTELLETTUALE Rovigo, 12 Aprile 2010 LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE Ing. Riccardo.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Le ragioni della neutralità del trasporto di informazioni Associazione Provider Indipendenti Ing. Dino Bortolotto Milano, 12 novembre 2011.
PERCORSO QUINQUENNALE AREA TECNICA - PROFESSIONALE Settore Professionale Industria e Artigianato Indirizzo “ Manutenzione ed Assistenza Tecnica” Opzione:
7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014.
LE INVENZIONI INDUSTRIALI
Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR COM (2007) 447 DEFINITIVO.
Forum PA Politica industriale nell’ICT: brevettabilità del software, opportunità o rischi? Prof. Roberto Benzi.
Proprietà intellettuale
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO E LA REVISIONE DELL’ACQUIS: PROSPETTIVE PER IL FUTURO (approvata il 23 marzo 2006)
I software di descrizione e riordino
© 2010 Sala, Stivani Anno Accademico 2009 / 10 Adriano Sala - Eros Stivani Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Logica dei Servizi e della.
Corso di Laurea Magistrale, a.a Silvia Borelli Lezione I.
AUTORI INTERMEDIARI UTILIZZATORI AUTORI industrie delle tecnologie della informazione e della comunicazione (es.: Google) scopo didattico, di ricerca scopo.
La Proprietà Industriale Il brevetto è l’incentivo affinché le imprese sostengano aleatori ed onerosi investimenti per ricerca e sviluppo, garantendo all’inventore.
1 Sicurezza Diritto d’autore Aspetti giuridici. 2 La sicurezza dei dati Copia di Backup ( salvataggio), Password di accesso.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
Consulenti in proprietà intellettuale. Lo Studio Torta è uno dei più importanti uffici italiani di consulenti in proprietà intellettuale ed offre una.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione”
CP4: Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero “Armonizzare le diverse interpretazioni dell’ambito di protezione dei marchi esclusivamente in bianco,
La sicurezza informatica Davide Bacciardi 1B_A.S 2014/2015.
Transcript della presentazione:

SIB 2004 SOFTWARE

[2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori ; c) le presentazioni di informazioni. [3] Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE? IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE? La legge in Italia (Art. 12 del R.D n.1127) La legge in Italia (Art. 12 del R.D n.1127)

SIB Qualè la ratio dellesclusione dalla brevettabilità ? ? sono considerati privi di carattere tecnico ? ? che non può essere rivendicato un programma per elaboratore in termini di codice sorgente, oggetto o eseguibile? oppure che non può essere rivendicato un programma in sé ? ma allora rimane soltanto la tutela mediante diritto dautore (copyright)? - Cosa significa in quanto tali ? … un paio di domande …

SIB 2004 In pratica, lUfficio Brevetti Europeo ha stabilito che il software va visto come un mezzo tecnico che implementa un metodo Negli ultimi dieci anni la giurisprudenza dellUfficio Brevetti Europeo ha fornito importanti indicazioni in merito allinterpretazione dellesclusione dei programmi per elaboratore dalla brevettabilità. il software è brevettabile se lo è il metodo da esso implementato quindi, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software è necessario che linvenzione risolva in modo nuovo ed originale un problema tecnico

SIB 2004 Il semplice impiego di mezzi tecnici (un computer) non conferisce carattere tecnico ad un metodo non brevettabile (ad es. un metodo commerciale). (T931/95)... da una parte :... dallaltra : il software è brevettabile se esso produce un effetto tecnico aggiuntivo che va oltre la normale interazione fra programma e computer. (T1173/97)... i punti chiave …

SIB il software controlla un processo industriale esempio: catena del freddo in un impianto di produzione di gelati - il software elabora dati tecnici (e non entità numeriche astratte) esempio: fornisce la temperatura di lavoro ottimale di un altoforno - il software aumenta la capacità di memorizzazione di un elaboratore esempio: compressione dei dati... leffetto tecnico aggiuntivo …

SIB 2004 la confusione sulla brevettabilità del software nasce dal fatto che spesso un software implementa : - un metodo commerciale in quanto tale, ad esempio un piano pensionistico o di investimento in Borsa -un metodo matematico in quanto tale, ad esempio un metodo per la soluzione degli integrali

SIB 2004 Un metodo è in principio brevettabile, indipendentemente da come è implementato, se:... in estrema sintesi... Inoltre, è sempre brevettabile (almeno come Brevetto Europeo) il software che implementa un metodo brevettabile. non è escluso dalla brevettabilità per altre ragioni (ad esempio si tratta di un metodo commerciale, di una attività ludica o di una attività intellettuale); e soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva.

SIB armonizzare l'interpretazione della Convenzione sul Brevetto Europeo in merito alla brevettabilità del software …la proposta di Direttiva Comunitaria … -fornire maggiore certezza legale a produttori, sviluppatori ed utilizzatori -incentivare il ricorso all'uso dell'istituto del brevetto allo scopo di :

SIB 2004 Direttiva Commissione Consiglio Parlamento Consiglio Comitato Iter procedurale Ora siamo qui No Direttiva Parlamento

SIB ricalcava sostanzialmente le Guidelines dellUfficio Brevetti Europeo: la proposta originale della Commissione Europea... una rivendicazione rivolta ad un prodotto software e relativa al programma "in sé e per sé" è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un computer, una rete di computer o altro apparecchio programmabile, origina un prodotto o realizza un processo brevettabile. ci deve essere un contributo tecnico; ed inoltre…

SIB non costituisce violazione del brevetto l'uso di una tecnica brevettata per un "fine importante", ad esempio una conversione tra due diversi standard gli emendamenti del Parlamento Europeo alcuni degli emendamenti proposti (i più discutibili): -l'elaborazione dei dati non può essere considerata un "settore della tecnologia" e quindi le innovazioni in tale settore non potranno essere brevettate -non saranno ammissibili rivendicazioni dirette esclusivamente ad un programma -l'esclusiva di un brevetto (relativo ad un programma) è limitata ai soli scopi indicati nel brevetto

SIB 2004 Gli emendamenti proposti, se adottati, avrebbero reso di fatto estremamente difficile ottenere un brevetto su invenzioni attinenti al settore dell'informatica.... quindi... Inoltre, quand'anche si fosse riusciti ad ottenere un brevetto, si sarebbe rischiato di non poterlo azionare contro eventuali contraffattori.

SIB il "contributo tecnico" deriva dalla presenza di caratteristiche tecniche, ma prescinde dalla contestuale presenza di caratteristiche "non-tecniche la risposta del Consiglio La posizione del Consiglio è quella di consolidare quella che da qualche anno è la pratica dell'Ufficio Brevetti Europeo, chiarendo in maniera definitiva alcune interpretazioni essenziali. In particolare: -viene escluso ogni apporto di "contributo tecnico" di un apparato o metodo per il solo fatto che esso comprende un computer o simili per la sua attuazione -non sono brevettabili programmi che implementano metodi matematici, metodi commerciali o altri metodi non brevettabili, o in generale che non comportano alcun particolare effetto tecnico

SIB 2004 Il documento votato dal Consiglio dovrà tornare al Parlamento per una seconda valutazione e potrebbe diventare Direttiva solo se approvato integralmente dal Parlamento, cosa che oggi appare quantomeno improbabile.... possibili sviluppi futuri... La distanza tra le posizioni degli organi legislativi europei sulla questione della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sembra spostare sempre più in avanti nel tempo ladozione di una direttiva.

SIB 2004 CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE COPYRIGHT BREVETTO -il diritto nasce al concepimento dellopera -necessità di depositare una domanda -creatività-novità e originalità -autore = proprietario-first to file -protezione di 70 anni p.m.-protezione di 20 anni dal deposito -la protezione non si estende alle idee e principi sottesi dal programma -protezione delle caratteristiche tecniche

SIB 2004 GRAZIE ! Ing. Giuseppe Romano - Società Italiana Brevetti