Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License. a cura di Pietro Gavagnin – www.pgava.net
Legge 28 marzo 2003, n. 53 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (diritto Dovere) Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 Decreto 22 Agosto 2007 (il nuovo obbligo) Linee guida (27 dicembre 2007)
Legge 28 marzo 2003, n. 53 Art. 2, comma 1, punto C - è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato punto G - dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; punto i - è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi Vai avanti
DECRETO N. 77 – 15 aprile 2005 Il decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e formazione professionale Gli studenti che hanno compiuto il 15° anno di età possono completare la formazione alternando periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa
DECRETO N. 77 – 15 aprile 2005 I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Ritorna alla legge 53/2003
DECRETO N. 76 – 15 aprile 2005 L’obbligo scolastico previsto dall’art. 34 della Costituzione e l’obbligo formativo previsto dalla legge n. 144/1999 sono ridefiniti e ampliati come diritto all’istruzione e alla formazione e correlativo dovere I genitori che intendano provvedere privatamente e direttamente all’istruzione dei figli devono dimostrare di averne la capacità e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
DECRETO N. 76 – 15 aprile 2005 Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria Responsabili dell’adempimento del diritto-dovere sono i genitori o coloro che ne fanno le veci Alla vigilanza provvedono il Comune, il Dirigente dell’istituzione scolastica, la Provincia e i soggetti che assumono i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere con il tutor aziendale
DECRETO N. 76 – 15 aprile 2005 In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione, dall’anno 2005-2006 l’iscrizione e la frequenza gratuite ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori Fino alla completa attuazione del diritto-dovere, continua ad applicarsi l’art. 68, della legge 144/99 che prevede la frequenza di attività formative fino a 18 anni.
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632 […] 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [...] L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008. 624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Obbligo di istruzione DM139 22 agosto 2007 Documento tecnico Assi culturali Competenze cittadinanza Linee guida (27 dicembre 2007)
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