L’ammissione al passivo

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L’ammissione al passivo SEMINARI UNIJURIS * * * L’ammissione al passivo dei crediti di lavoro Avv. Paolo Bonetti Udine, 2 dicembre 2011

TEMPISTICA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

ONERE DELLA PROVA Spetta al lavoratore provare il proprio credito, la fondatezza dello stesso e la causa di prelazione. Sono ammesse le prove di c.d. non lunga indagine, anche se il G.D., ex art. 95 L.F., “può procedere ad atti di istruzione, su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento”.

DOCUMENTI IN POSSESSO DELLE PARTI Lavoratore: buste paga; Datore di lavoro (Curatore): libro paga e matricola (dal luglio 2008 c’é è il libro unico).

DOCUMENTI IN POSSESSO DEL CREDITORE O REPERIBILI DAL CURATORE Contratto individuale di lavoro; Lettera di assunzione; CUD lavoratore; Lettera dimissioni (licenziamento); Modello DM/10 – UNIEMENS; Scritture contabili da cui risultano pagamenti per retribuzioni; Comunicazioni al centro per l’impiego.

PRIVILEGIO MOBILIARE Detto privilegio assiste il credito dei lavoratori sul ricavato della liquidazione dell’attivo mobiliare, immediatamente dopo i crediti per spese di giustizia (art. 2755 c.c.) e quelli garantiti da pegno (art. 2784 c.c.).

PRIVILEGIO IMMOBILIARE Sono tutti crediti che oltre al privilegio mobiliare sopra descritto trovano collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare (art. 2776 c.c.) dopo i creditori con privilegio immobiliare ed i creditori ipotecari, con al primo posto il TFR e l’indennità di mancato preavviso e poi tutti gli altri crediti del n. 1, anteposti ai crediti previdenziali.

Art. 2751 bis n. 1 Hanno detto privilegio: i crediti di lavoro subordinato per retribuzione, indennità dovute per cessazione del rapporto di lavoro; i crediti per risarcimento a seguito di licenziamento nullo, annullabile, inefficace; i crediti per danni da omissione contributiva.

Art. 2751 bis n. 1 RETRIBUZIONE: il minimo tabellare (la c.d. paga base); l’indennità di contingenza; gli scatti di anzianità; l’E.D.R. (elemento distinto della retribuzione); lo straordinario (diurno, notturno, festivo); le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo; l’indennità di vacanza contrattuale; le mensilità aggiuntive (13a e 14a - frazionabilità).

Art. 2751 bis n. 1 INDENNITA’: sostitutiva delle ferie o dei permessi non goduti (con distinguo); di maneggio denaro (o di cassa); di rappresentanza; di trasferimento; di trasferta; estero; mensa; indennità sostitutiva del preavviso; indennità di malattia (se a carico del dat. lav.)

Art. 2751 bis n. 1 RISARCIMENTO DANNI DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA: Il privilegio spetta: sia nei casi in cui si chiede direttamente al datore di lavoro (e quindi al Curatore) la liquidazione diretta del danno; sia nei casi in cui vengono chieste le somme necessarie per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/62.

Art. 2751 bis n. 1 RISARCIMENTO DANNI DA LICENZIAMENTO: nullo (art. 4 legge n. 604/66 per ragioni politiche, religiose, di sesso, o per appartenenza ad organizzazioni sindacali, per partecipazioni ad attività sindacali, per rappresaglia, incluso quello intimato a seguito di matrimonio, o nei confronti della lavoratrice madre o discriminatorio); inefficace (privo dei requisiti formali di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 604/66); annullabile (intimato senza una giusta causa o un giustificato motivo, oggettivo – per ragioni inerenti l’attività produttiva o al regolare funzionamento di essa – o soggettivo – derivante da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali).

Art. 2751 bis n. 1 RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO: Danno da infortunio sul lavoro (Corte Cost. 17 novembre 1983, n. 326); Danno da malattia professionale (Corte Cost. 29 maggio 2002, n. 220); Danno da demansionamento per illegittimo comportamento del datore di lavoro (Corte Cost. 6 aprile 2004, n. 113).

Art. 2751 bis n. 1 Non rientrano in codesto privilegio: il credito dei sindacati per le quote associative; gli assegni familiari, c.i.g., c.i.g.s., maternità; i rimborsi a piè di lista; le indennità di inabilità temporanea da INAIL; le cessioni del quinto dello stipendio.

Art. 2751 bis n. 1 Particolari categorie: giornalista; amministratore della società di capitali; amministratore unico; amministratore delegato; sportivo professionista; socio lavoratore di cooperative; medici che lavorano presso case di cura.

Art. 2751 bis n. 1 ACCESSORI Interessi al tasso legale fino alla vendita di tutti i beni che consentano il pagamento integrale di tali crediti; rivalutazione monetaria spettante fino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Quindi la rivalutazione monetaria spetterà anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e comunque fino a quando lo stato passivo diventa definitivo (Cass., 1 giugno 2005, n. 8590).

Art. 2751 bis n. 1 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Art. 2120 cod. civ.: in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (e quindi a tempo indeterminato come a tempo determinato, sia a favore del prestatore a tempo pieno che del part timer) il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, quota che viene ridotta in proporzione per le frazioni di anno, calcolando quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. La retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di ciò che viene erogato a titolo di rimborso spese.

Rientrano nel TFR: Art. 2751 bis n. 1 Tutte le indennità; Provvigioni date in base ai risultati; Indennità sostitutiva del preavviso; Straordinari diurno, notturno, festivo, ove continuativi; Differenza retributiva per mansioni superiori; Controvalore dei fringe benefits; I premi per brevetti / invenzioni.

Art. 2751 bis n. 1 Criterio della onnicomprensività della base di calcolo del TFR Cass., sez. lav., 21 marzo 1990, n. 2328: “vanno ricompresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi anche se non strettamente correlati alla prestazione lavorativa”; idem Cass., 25.11.2004 Concetto di non occasionalità.

Art. 2751 bis n. 1 Non rientrano nel TFR: Somme date a titolo diverso dal rapporto di lavoro (compravendita, locazione, mutuo); Somme occasionali (per nascita, titolo di studio, borse di studio); Agevolazioni (sconti su beni o servizi aziendali); Prestiti.

Art. 2751 bis n. 1 Anticipazione TFR: soltanto una volta nella vita lavorativa, trascorsi almeno otto anni dalla assunzione e nel limite del 70 % della prestazione maturata fino a quel momento per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, o per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.

TFR IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO EX ART. 104 L.F. Art. 2751 bis n. 1 TFR IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO EX ART. 104 L.F. a) prededucibile; b) privilegiato.

Fondo di Garanzia; Surroga INPS; Fondi complementari. Art. 2751 bis n. 1 Fondo di Garanzia; Surroga INPS; Fondi complementari.

Art. 2751 bis n. 2 Riguarda i crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori di opera intellettuale I crediti riguardano le prestazioni degli ultimi due anni, con termine che si computa a ritroso a partire dal momento in cui il prestatore d’opera o il professionista ha cessato di svolgere prestazioni nei confronti del cliente poi fallito e non a ritroso dalla dichiarazione di fallimento.

Art. 2751 bis n. 2 Non sono ammessi in privilegio: il rimborso delle spese vive; l’imposta sul valore aggiunto; i contributi alla cassa previdenziale privata

Associazioni professionali: privilegiati o non ? Art. 2751 bis n. 2 Associazioni professionali: privilegiati o non ? Personalità della prestazione (Cass., 8.9.2011, n. 18455)

Prestazioni occasionali; Art. 2751 bis n. 2 SI Collaboratori a progetto (post sentenza Corte Costituzionale 29 gennaio 1998, n. 1); NO Prestazioni occasionali; Collaborazioni con associazioni o con società sportive.

Caratteristiche Collaborazioni a progetto Art. 2751 bis n. 2 Caratteristiche Collaborazioni a progetto Collaborazione (no lav. sub.); Coordinamento (collegamento funzionale lavoratore – impresa); Continuità (no occasionalità); Carattere personale dell’opera.

Forma scritta ai fini della prova; Buste paga; CUD; Art. 2751 bis n. 2 Forma scritta ai fini della prova; Buste paga; CUD; Modelli GLA – UNIEMENS;

Art. 2751 bis n. 3 Riguarda i crediti dell’agente e rappresentante di commercio per provvigioni relative all’ultimo anno di prestazione, nonché i crediti per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia; Titolare del credito è soltanto l’agente, ossia chi assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte (l’impresa fallita nel caso de quo), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona, così come previsto dall’art. 1742 del codice civile.

ART. 2751 bis n. 3 In codesto privilegio rientrano: le provvigioni e tutti gli emolumenti spettanti ad agenti e subagenti per contratti stipulati in una determinata zona grazie al loro intervento; indennità di mancato preavviso; indennità di cessazione del rapporto (incremento oggettivo e soggettivo e sostanziali vantaggi per il preponente - equità). Dubbi relativamente ai crediti per FIRR (fondo indennità risoluzione rapporto), per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica: contrasto sull’an e sul quantum. Si applica l’art. 1751 cod. civ. o l’accordo economico collettivo?

In questo privilegio non rientrano i crediti: ART. 2751 bis n. 3 In questo privilegio non rientrano i crediti: dei mandatari (stipulano contratti per conto del mandante); dei mediatori; dei commissionari; dei concessionari di vendita.

In questo privilegio non rientrano: ART. 2751 bis n. 3 In questo privilegio non rientrano: i crediti Enasarco per i contributi previdenziali; le indennità dei procacciatori d’affari.

ART. 2751 bis n. 4 Vi rientrano i crediti dei: coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ampio genus dei coltivatori diretti rientrano sia coloro che coltivano un proprio fondo direttamente, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui in qualità di affittuari, mezzadri o coloni compartecipanti. Il privilegio si estende ai crediti dell’usufruttuario e dell’enfiteuta che lavorano direttamente il fondo.

ART. 2751 bis n. 5 Riguarda i crediti dell’impresa artigiana e delle società cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi resi e per la vendita dei prodotti lavorati

ART. 2751 bis n. 5 Sarà sempre onere del creditore artigiano (persona fisica o giuridica) produrre la documentazione atta a comprovare il volume d’affari, la quantità del capitale investito ed il numero di eventuali dipendenti. L’impresa deve essere svolta dall’imprenditore artigiano che la esercita professionalmente in qualità di titolare assumendone la piena responsabilità e svolgendo il proprio lavoro in modo prevalente ed abituale all’interno del processo produttivo.

ART. 2751 bis n. 5 Relativamente alle imprese cooperative di produzione e lavoro il credito privilegiato sarà riconosciuto soltanto per i crediti di quelle cooperative in cui il lavoro dei soci abbia avuto diretto e fondamentale peso nei servizi prestati e nei prodotti venduti

ART. 2751 bis n. 5 Non potrà essere riconosciuto il privilegio in esame ai consorzi tra cooperative o alle società consortili composte da cooperative, trattandosi di organismi che non esercitano la loro attività con il lavoro personale dei soci (che sono persone giuridiche) ed i cui crediti risultano soltanto indirettamente riferibili all’attività lavorativa dei soci delle cooperative.