la gestione del credito e delle richieste di pagamento

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Transcript della presentazione:

la gestione del credito e delle richieste di pagamento Guida alle operazioni transfrontaliere nell'UE

Introduzione L'Unione europea (UE) è uno dei più grandi mercati al mondo in grado di offrire molte opportunità alle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, a volte le piccole imprese evitano di compiere operazioni transfrontaliere per diversi motivi. Uno dei principali ostacoli per molti imprenditori è non avere la certezza che un cliente di un altro Stato membro dell'UE pagherà le fatture a scadenza o non sapere come procedere in tal caso e nell'eventualità di mora per mancato pagamento.

Obiettivi Sostenere le PMI nonché i futuri e/o giovani imprenditori nella gestione dei crediti e, in definitiva, nell'esecuzione delle richieste di pagamento transfrontaliere . segnalando le misure che un imprenditore può adottare dalla presentazione del preventivo al recupero degli importi insoluti per prevenire ed evitare l’indebitamento eccessivo, segnalando le misure a disposizione di un imprenditore in caso di crediti insoluti. L’indebitamento eccessivo

Questioni precontrattuali B. Elaborazione dell'offerta 2. L'offerta

Questioni precontrattuali B. Elaborazione dell'offerta 2. L'offerta

A. Questioni precontrattuali Verifica del credito per potenziali clienti II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie

I. Verifica del credito per potenziali clienti Più informazioni ha a disposizione la società sul potenziale cliente, meno problemi avrà in futuro. Ottenere informazioni sulla sua attività recente e valutarle in base a uno schema elaborato per conoscerne l’AFFIDABILITÀ CREDITIZIA. VERIFICA DEL CREDITO VALUTAZIONE DEI CLIENTI L’affidabilità creditizia indica se un potenziale cliente è in grado di pagare

I. Verifica del credito per potenziali clienti (1) Ottenere informazioni 2 modi di valutare la solvibilità: AFFIDARE ALL'ESTERNO le verifiche, per es. a un fornitore di servizi esterno. Verificare DI PERSONA la solvibilità. IN FASE DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI SONO FONDAMENTALI IL COORDINAMENTO E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'UFFICIO VENDITE Solvibilità solvibilità

I. Verifica della solvibilità per potenziali clienti (1) Ottenere informazioni PRINCIPALI QUESTIONI DA CONSIDERARE RIGUARDO AL CLIENTE, - bilanci del cliente - da quanto tempo il cliente è in attività - responsabili, soci e soggetti interessati RIGUARDO AL CONTESTO COMMERCIALE, - prestazioni complessive del settore - clima economico della regione QUESTIONI ACCESSORIE QUALITÀ DEL CLIENTE IN TERMINI DI STRATEGIA DELLA SOCIETÀ - forniture stagionali/una tantum o serie di forniture future - beni o servizi di concorrenti - tempo a disposizione prima della fornitura Della solvibilità Riguardo al

I. Verifica del credito per potenziali clienti (2) Valutazione dei clienti Diversi modi di valutare i clienti: Metodo "di base": valutare i clienti in base a questioni generali, vale a dire la loro "qualità" complessiva. Metodi che si fondano su criteri quantitativi, i quali permettono di valutare la capacità di restituzione del cliente in un determinato periodo. VALUTARE I POTENZIALI CLIENTI IN BASE A UNO SCHEMA CHE PERMETTA ALLA SOCIETÀ DI ADEGUARE LE CONDIZIONI OFFERTE AL CLIENTE (PREZZO, SCONTI, ECC.).

I. Verifica del credito per potenziali clienti (2) Valutazione dei clienti METODO DI BASE: parametri Clienti una tantum o clienti con un potenziale. Prezzo: ritardo dei pagamenti o pagamento immediato, pagamento senza contestare il prezzo o continue richieste di sconti, ecc. Qualità del lavoro: modo in cui si opera con un cliente. Promozione: il cliente rappresenta un valore aggiunto per l'attività della società, contribuendone alla crescita commerciale.

I. Verifica creditizia per potenziali clienti (2) Valutazione dei clienti Metodo di base Modelli complessi: modello SIM Estrarre un campione di società (alcune fallite, altre no) e individuarne le tendenze e le diversità di bilancio. In seguito, comparare le cifre del potenziale cliente con tali informazioni. Calcolare alcuni indici finanziari a partire da cifre estrapolate dai bilanci del cliente potenziale (livello di autofinanziamento, livello di debito finanziario a breve termine, ecc.). Il modello fornisce una tabella contenente la probabilità di fallimento in un dato periodo di tempo in presenza di un determinato risultato di tali indici. In seguito, comparare gli indici del potenziale cliente con le cifre della tabella. creditizia

I. Verifica del credito per potenziali clienti (2) Valutazione dei clienti Con gli strumenti descritti la società può: valutare i potenziali clienti in base alle categorie di cliente stabilite in precedenza; decidere, alla luce di tale valutazione, se siano o meno affidabili in termini creditizi e in quale misura. A Nessun problema di pagamento previsto Assicurazione del credito e/o alta affidabilità creditizia B Credito normale entro un limite da stabilire Garanzie aggiuntive oltre il limite C Essere prudenti Misure aggiuntive come l'interruzione delle forniture D Da evitare come clienti O pagamenti anticipati

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie Aspetti importanti di cui tener conto prima di avviare qualsiasi rapporto commerciale Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie (1) Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Regolamento (CE) n. 593/2008, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") Foro Principio: libertà di scelta riguardo alla legge applicabile

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie (1) Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Vendita di beni/Fornitura di servizi/Distribuzione Stato membro di residenza dell'attore principale che esegue l'accordo Beni immobili Stato membro in cui è ubicata la proprietà Trasporto di beni Stato membro di residenza del vettore (in caso di consegna)/Stato membro di residenza del mittente Assicurazione Spedizione Di norma Stato membro di domicilio del vettore (se coincidente con il luogo di consegna); domicilio del mittente o luogo di consegna Di norma Stato membro di domicilio dell'assicuratore Quale legge si applica qualora le parti non abbiano scelto una legge applicabile? Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie (1) Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Contratti di lavoro Contratti stipulati con i consumatori Stato membro di residenza del consumatore/libertà di scelta se rispettosa per la protezione dei consumatori Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente le sue mansioni Protezione speciale Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie (1) Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Clausola di salvaguardia! Qualora la legge applicabile non possa essere determinata o il contratto presenti un nesso più stretto con un altro Stato membro rispetto a quello indicato dalle norme in questione, troverà applicazione la legge di tale Stato membro. Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie a) Mediazione Direttiva 2008/52 sulla mediazione in materia civile e commerciale Sospensione dei termini per procedimenti dinanzi a un giudice nazionale o a un collegio arbitrale Esecuzione dell'eventuale accordo Riservatezza La soluzione personalizzata lascia spazio a futuri rapporti commerciali Meno dispendiosa dell'arbitrato o del procedimento giudiziario Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie b) Arbitrato Legge modello sull'arbitrato commerciale internazionale, promulgata nel 1985 dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) Convenzione di New York del 1958 L'esistenza di un accordo è la conditio sine qua non! È fondamentale che la clausola compromissoria sia redatta in termini chiari. Foro Compromesso

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie b) Arbitrato Vantaggi Le parti sono libere di organizzare il procedimento Meno formalità Riservatezza Possibilità di coprire tutte le spese legali Svantaggi Dispendioso Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie In mancanza di una convenzione arbitrale valida, si applica il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“regolamento "Bruxelles I"”) .   Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie c) Giudici nazionali Regola generale: Domicilio del convenuto Persona fisica Domicilio (applicando la legge interna dello Stato membro) Persona giuridica Sede legale Amministrazione centrale Sede principale Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie c) Giudici nazionali Competenza esclusiva Nei seguenti ambiti: Controversie riguardanti beni immobili, l'esistenza di persone giuridiche, le iscrizioni nei pubblici registri o la registrazione di diritti di proprietà intellettuale. Indipendentemente dal luogo di residenza del convenuto (in uno Stato membro dell'UE o meno) Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie c) Giudici nazionali Scelta espressa del foro competente In conformità al regolamento "Bruxelles I", se le parti hanno deciso di comune accordo di rivolgersi a un giudice specifico per la controversia, tale giudice sarà l'unico competente Foro Alla Disposizione Requisiti forma scritta o dimostrazione per iscritto; oppure forma consona alle prassi stabilite dalle parti; oppure nel commercio o negli scambi internazionali, forma consona a un uso noto alle parti.

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie c) Tribunali nazionali Competenza protettiva per i consumatori, i lavoratori e i soggetti che hanno stipulato un contratto di assicurazione Hanno sempre il diritto di scegliere se citare in giudizio l'altra parte dinanzi ai loro giudici nazionali "interni" o dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro in cui l'altra parte è domiciliata. Tuttavia, l'altra parte può citarli in giudizio unicamente dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro in cui sono domiciliati. Foro Tribunali

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie c) Tribunali nazionali Norme sulla competenza speciale Contratti concernenti la vendita di beni o la prestazione di servizi (alternativa alla norma generale del domicilio del convenuto). Vendita di beni Prestazione di servizi Luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto Luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto Foro Tribunali

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie Competenza esclusiva (settore immobiliare, diritti di PI...) Scelta espressa del foro competente Competenza protettiva (consumatori, lavoratori, assicurazione) Competenza speciale (luogo di esecuzione dell'accordo in alternativa alla norma generale) Regola generale: domicilio del convenuto Foro

II. Legislazione applicabile e foro competente in caso di controversie b) Giudici nazionali Rifusione del regolamento "Bruxelles I" esistente In vigore da gennaio 2015 Estensione dell'ambito di applicazione alle controversie in cui intervengono convenuti di paesi terzi. Preferenza verso il Tribunale scelto dalle parti, a prescindere dal momento di avvio del procedimento. Foro Della Disposizione verso il Tribunale

B. Elaborazione dell'offerta Questioni precontrattuali B. Elaborazione dell'offerta 2. L'offerta

B. Elaborazione dell'offerta I. Offerta individuale II. Termini e condizioni generali di contratto III. Termini di pagamento IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto o dei termini di pagamento V. Consulenza legale competente

I. Offerta individuale (1) Indicazione delle parti contraenti Nome completo. Indirizzo. Professione e denominazione commerciale individuale e nome e cognome del titolare dell'attività. Se si tratta di società, il nome completo, la sede legale, il numero di iscrizione nel Registro delle imprese e i riferimenti del legale rappresentante. (2) Indicazione di beni e servizi Beni: descrizione più esatta possibile; a tal fine si può ricorrere a un catalogo o a un campione, se necessario. Servizi: descrizione esatta dei servizi da fornire e del calendario di esecuzione dei lavori.

I. Offerta individuale (3) Prezzo Solitamente un prezzo di acquisto fisso o riferimento a un listino prezzi. Riduzione: gli sconti su ordini importanti possono attirare i clienti. Sconto: concesso per incentivare i pagamenti immediati. Imposta sul valore aggiunto (IVA): è importante specificare se il prezzo indicato comprenda o meno l'IVA. Le diverse legislazioni applicabili stabiliranno se i beni e i servizi siano soggetti a IVA e quali siano le aliquote. Per quanto riguarda i beni, l'IVA è pagabile nel luogo di consegna; per quanto riguarda i servizi, nel luogo di prestazione. Valute: se si decide di vendere in più valute dell'UE, è necessario determinare il tasso di cambio.

I. Offerta individuale (4) Periodo di esecuzione Stabilire un periodo specifico o una data specifica di esecuzione. Il periodo di esecuzione distingue fondamentalmente un servizio fornito, da un lato, e un servizio derivante da un'operazione commerciale/di fornitura avente a oggetto dei beni, dall'altro. (5) Periodi di validità dei preventivi Il preventivo inviato a un cliente sotto forma di contratto dovrebbe indicare il periodo di validità del preventivo stesso per la società che presenta l'offerta. (6) Natura e ambito L'esecuzione andrebbe definita quanto più esaustivamente e inequivocabilmente possibile. I prezzi andrebbero espressi in modo tale da poter essere individuati o calcolati con facilità.

I. Offerta individuale (7) Firme – Garantire che Il testo definitivo del contratto sia firmato da ambo le parti; riportare la data e il luogo della firma. Qualora il contratto si componga di più pagine, è consigliabile che le parti contraenti appongano la propria sigla su ciascuna di esse. (8) Forma dell'offerta (e successivo contratto) In linea di principio non vi sono requisiti che impongano di redigere i contratti per iscritto (tuttavia è importante accertarsi verificando le legislazioni nazionali) Tuttavia, per necessità di salvaguardia della prova, si dovrebbe sempre redigere per iscritto i contratti Forme alternative di prova: presenza di testimoni o registrazione su nastro. Firmato da ambo le

II. Termini e condizioni generali di contratto (1) Considerazioni preliminari Termini e condizioni generali di contratto Ridurre l'esposizione finanziaria a chi paga in ritardo o non paga Aumentare le possibilità di ottenere il pagamento entro i termini stabiliti Rafforzare i diritti della società e limitarne le responsabilità

II. Termini e condizioni generali di contratto (1) Considerazioni preliminari I Termini e condizioni generali di contratto devono essere concepiti ad hoc per le singole esigenze specifiche. È bene rispondere a tre interrogativi: I termini e le condizioni sono adeguati all'attività che la società sta trattando? I termini e le condizioni sono aggiornati? Quali questioni occorre considerare? Quando si tratta con i clienti, occorre tener conto di alcune specificità.

II. Termini e condizioni generali di contratto - (2) Disposizioni generali Preambolo: utile strumento per interpretare le disposizioni contrattuali Definizioni: può anche essere utile definire alcuni termini contrattuali Conclusione, decorrenza e risoluzione del contratto: importanti soprattutto per i contratti di servizi Clausola relativa alla forma scritta Clausola salvatoria Scelta della lingua Scelta della legislazione applicabile Accordo sul foro competente Accordi sul collegio arbitrale

II. Termini e condizioni generali di contratto (3) Assunzione di rischi, garanzie, responsabilità, danni Clausole relative al trasferimento del rischio Disposizioni concernenti la responsabilità per difetti ed esecuzione insufficiente Altre disposizioni in materia di responsabilità

Clausole relative al trasferimento del rischio . Rischio di esecuzione Chi deve sopportare il rischio o lo svantaggio nell'eventualità di perdita, danno o distruzione dell'oggetto dell'acquisto? Rischio di prezzo L'acquirente, nonostante il danno, la perdita o la distruzione dell'oggetto dell'acquisto, deve ancora pagare il prezzo di acquisto?

Clausole relative al trasferimento del rischio È nell'interesse del venditore stabilire il trasferimento del rischio di prezzo e di esecuzione quanto prima possibile (vale a dire non soltanto fino al ricevimento dei beni da parte dell'acquirente) e disporre che il luogo di esecuzione sia la sede legale della loro attività, in modo tale che l'acquirente sia tenuto a prendere in consegna i beni.

Responsabilità per difetti ed esecuzione insufficiente - Principio: un venditore è responsabile dei difetti che presenta l'oggetto dell'acquisto. - Dovrebbe pertanto impegnarsi a escludere o limitare, sul piano contrattuale, la responsabilità in caso di difetti materiali e gli obblighi di garanzia nella misura necessaria. - Dovrebbe tutelarsi contro la responsabilità (estensiva) per esecuzione insufficiente (per esempio qualora non riuscisse a rispettare le date o i periodi di consegna).

Responsabilità per difetti ed esecuzione insufficiente GARANZIA DI DUE ANNI - I consumatori hanno diritto a chiedere la riparazione o la sostituzione , qualora i beni presentino difetti o non siano conformi alla descrizione del prodotto. - Se la riparazione o la sostituzione non possono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti, si avrà il diritto a chiedere il rimborso o la riduzione del prezzo di acquisto. - Garanzia di due anni dalla data di consegna dei beni.

Responsabilità per difetti ed esecuzione insufficiente BENI USATI Garanzia di due anni. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che, all'atto dell'acquisto, il venditore e il consumatore concordino espressamente un periodo più breve per la responsabilità del venditore. Tuttavia, tale periodo non può essere inferiore a un anno.

Responsabilità per difetti ed esecuzione insufficiente RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E RIMBORSI In caso di acquisto di beni o servizi per corrispondenza, telefono, fax o online da un operatore commerciale domiciliato nell'UE, si potranno esercitare gli stessi diritti di riparazione, sostituzione o rimborso nei confronti del venditore, come per un acquisto effettuato in un negozio.

Altre disposizioni in materia di responsabilità Il venditore dovrebbe anche definire altre norme o limitazioni per altri rischi in materia di responsabilità (per esempio in caso di violazione degli obblighi contrattuali secondari). Andrebbero inserite nel contratto le clausole relative a risarcimento danni e indennità forfetarie per danni (che limitano la responsabilità nella misura consentita dal sistema giuridico pertinente, per esempio alla responsabilità esclusiva per danni dovuti a intenzione fraudolenta o negligenza grave).

II. Termini e condizioni generali di contratto (4) Termini di consegna Termini di consegna individuali: chi sostiene il costo della consegna, l'acquirente o il venditore? Spese di nolo (vettori, spese di nolo e carico, ecc.) E Assicurazione sul trasporto. Termini standardizzati: è consigliabile ricorrere a termini standardizzati. Le "regole internazionali per l'interpretazione dei termini contrattuali consuetudinari (Incoterms)" disciplinano gli obblighi fondamentali dell'acquirente e del venditore.

II. Termini e condizioni generali di contratto (5) Diritti di annullamento e restituzione. Tutti i clienti e coloro che partecipano a una vendita a distanza devono disporre di un diritto di annullamento in determinate circostanze. I Termini e condizioni generali dovrebbero prevedere: Istruzioni concernenti l'annullamento (forma prescritta, periodo di carenza, destinatario). Conseguenze dell'annullamento e del recesso. Risarcimento danni in caso di beni deteriorati. Costi sostenuti per la spedizione dei resi. Il diritto di annullamento di un acquisto effettuato in internet o di qualsiasi altro acquisto che avvenga al di fuori di un negozio va esercitato entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dei beni.

II. Termini e condizioni generali di contratto (6) Garanzia per i crediti non scaduti. Clausola della riserva di proprietà (ROT): disposizione inserita in un contratto per la vendita di beni che prevede che le parti si accordino affinché il venditore mantenga la proprietà legale dei beni fino all'adempimento di determinati obblighi da parte dell'acquirente, vale a dire, di solito, il pagamento del prezzo di acquisto. Tale clausola può richiedere una data forma. Dovrebbe disporre che il rischio di danno o perdita sarà trasferito all'acquirente alla consegna; prevedere l'obbligo per l'acquirente di assicurare, alla consegna, le merci ; prevedere l'obbligo di tener conto dell'interesse del venditore nei confronti delle merci per qualsiasi polizza assicurativa.

II. Termini e condizioni generali di contratto Contiene un elenco di eventi da cui discende il diritto del venditore a risolvere il contratto e, quindi, a chiedere il pagamento o la restituzione delle merci (in quanto trattasi di eventi connessi con l'insolvenza o il rischio di insolvenza per conto del cliente). L'armonizzazione delle leggi che disciplinano le clausole ROT resta insufficiente e vi sono pochi strumenti europei. Si applica la legislazione nazionale del luogo di ubicazione dei beni consegnati per stabilire la validità e l'efficacia delle clausole ROT: le società dovrebbero adattare la loro clausola ROT all'operazione specifica, tenendo ben presenti le particolarità in gioco. (6) Garanzia per i crediti non scaduti

II. Termini e condizioni generali di contratto (7) Agenzie di rating del credito commerciale Per motivi connessi con la legislazione in materia di protezione dei dati, la comunicazione delle informazioni sul rating del credito non sempre può avvenire in modo tempestivo. In alcuni casi può essere necessario ottenere il consenso del cliente al riguardo. (8) Rimedi giuridici per mancata fornitura di beni Legislazione dell'UE i beni ordinati su internet vanno consegnati entro 30 giorni dalla data dell'ordine, salvo diverso accordo con il venditore. Se i beni pagati dal destinatario non sono disponibili, il venditore dovrà informarne l'acquirente entro 30 giorni e rimborsare l'importo versato.

III. Termini di pagamento Occorre bilanciare attentamente tali diversi interessi, i cui fattori determinanti sono: L’affidabilità creditizia del cliente in base alla politica di gestione bancaria e del credito della società le pratiche del cliente relative ai pagamenti e all'attività di settore aspetti connessi con la lealtà e la selezione del cliente i costi dei metodi di pagamento individuali le pratiche nazionali tradizionali (1) Situazione dei rispettivi interessi L'acquirente vuole pagare il più tardi possibile per salvaguardare la sua liquidità. Il venditore vuole ricevere il pagamento il prima possibile.

III. Termini di pagamento (2) Modalità di pagamento. Tenuto conto dei punti elencati, la società dovrebbe decidere la modalità effettiva di pagamento da proporre al cliente potenziale: pagamento anticipato o acconto riscossione dei pagamenti parziali correlati per conseguire gli obiettivi principali pagamento all'atto dell'ordine Pagamento alla consegna (carta di credito, contanti, nota di debito, assegno circolare) pagamento dopo la consegna (sul conto con accredito immediato, sul conto con una data di pagamento specifica) assegno circolare

III. Termini di pagamento (3) Scadenza Data alla quale si deve pagare il prezzo di acquisto. (4) Pagamento rateale Pagamento di importi di pari entità a scadenze fisse: in tal caso occorre stabilire il numero, il livello e le date di scadenza delle rate nonché il tasso di interesse applicabile al cliente. rateale (5) Diritti di compensazione e ritenzione In quale misura il debitore ha dei diritti di compensazione e ritenzione.

III. Termini di pagamento (6) Disposizioni sui ritardi di pagamento Direttiva 2011/7/EU: Direttiva sui ritardi di pagamento. Termine di recepimento: marzo 2013. Il creditore è autorizzato ad addebitare interessi di mora per ritardo di pagamento: alla scadenza dei 30 giorni di calendario successivi alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore (o equivalente) - periodo di pagamento prestabilito se la data precedente non è certa, 30 giorni di calendario dal ricevimento dei beni o dalla prestazione dei servizi.

III. Termini di pagamento (6) Disposizioni sui ritardi di pagamento Direttiva sui ritardi di pagamento Per evitare abusi sotto forma di situazioni in cui il pagamento è subordinato a una procedura di accettazione o di verifica: la durata massima di tale procedura non supera 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto (purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore)

III. Termini di pagamento (6) Disposizioni sui ritardi di pagamento Direttiva sui ritardi di pagamento Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a pagare i fornitori entro 30 giorni o, in circostanze molto eccezionali (per esempio nel settore sanitario), entro 60 giorni

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto Contenuto testuale I Termini e condizioni generali di contratto possono essere inseriti direttamente nel contratto principale o essere redatti quale testo separato. Se redatti quale testo separato, il contratto dovrà prevedere espressamente l'applicazione dei Termini e condizioni generali di contratto e il riconoscimento da parte del cliente.

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto Formulazione testuale I Termini e condizioni generali di contratto dovrebbero essere allegati al contratto principale ed essere firmati. I Termini e condizioni generali di contratto dovrebbero essere acclusi anche nel periodo antecedente alla conclusione del contratto, a ogni preventivo, proposta, ordine, commessa, contra (integrativo). Formulazione

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto Contenuto testuale Diverse versioni dei Termini e condizioni generali di contratto in base al profilo dei clienti. Il cliente è un professionista o un consumatore? È un cliente nazionale o internazionale? Non fare copia-incolla Aggiornamento

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto (2) Battaglia delle forme Sia l'offerta che la dichiarazione di accettazione rinviano all'applicazione dei rispettivi Termini e condizioni generali di contratto delle parti... Diverse soluzioni: Teoria del "first shot" Teoria del "last shot" Regola del "knock-out"

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto (2) Battaglia delle forme Nel diritto contrattuale internazionale non emergono regole o teorie predominanti, per cui resta sempre un dubbio reale e rilevante. Evitare di formulare semplicemente clausole che indichino sic et simpliciter l'applicabilità dei Termini e condizioni generali di contratto di una parte. Soluzione: inserire una “clausola di salvaguardia” che escluda espressamente l'applicabilità simultanea dei Termini e condizioni generali di contratto confliggenti e manifesti a chiare lettere la volontà di dare precedenza ai propri termini e condizioni.

IV. Inserimento dei Termini e condizioni generali di contratto (3) Obbligo di fornire informazioni nel commercio online Informazioni obbligatorie sulla pagina principale di e-commerce prima dell'emissione di un ordine: l'indirizzo postale e di posta elettronica del venditore; le caratteristiche essenziali del bene o del servizio; il prezzo totale dei beni o dei servizi, comprese tutte le tasse o imposte; le spese di spedizione; le modalità di pagamento; l'indicazione della possibilità o meno di annullamento dell'ordine; la data di scadenza dell'offerta o del prezzo; la durata minima del contratto.

V. Consulenza legale competente Prima di redigere qualsiasi contratto specifico o modello di contratto, ottenere consulenza legale onde garantire: che le disposizioni di fatto redatte siano efficaci e soddisfino gli obiettivi prefissati; che le disposizioni non contengano incongruenze; che siano trattati tutti gli aspetti fondamentali della situazione realistica da disciplinare; che la formulazione sia chiara ed esatta.