Tutela delle acque dall’inquinamento Emissioni in atmosfera

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Tutela delle acque dall’inquinamento Emissioni in atmosfera avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com

TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO D. lg TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO D.lg. 152/2006, Parte Terza – Sezione II

Nozione di «scarico» Art. 74 del d.lg. 152/2006 «ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114» ≠ rifiuti liquidi, cioè immissioni occasionali immissioni indirette di rifiuti liquidi nell’ambiente

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE Acque reflue domestiche Art. 74 d.lg. 152/2006: «g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche» Sono acque reflue assimilate (art. 101, comma 7) quelle provenienti da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (anche eventualmente con attività complementari); imprese dedite ad allevamento di bestiame (anche eventualmente con attività complementari); impianti di acquacoltura e di piscicoltura di dimensioni ridotte; Attività termali; scarichi in ogni caso aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e indicate dalle Regioni.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE Acque reflue industriali Art. 74 d.lg. 152/2006: «h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento» «i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;» Acque reflue urbane

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE Acque meteoriche di dilavamento Art. 113 d.lg. 152/2006 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

PUNTI DI IMMISSIONE PUNTI DI IMMISSIONE scarico sul suolo (art. 103) = nel rispetto dei valori-limite e solo se accertata l’impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali; scarico in acque superficiali (art. 105) = nel rispetto dei valori-limite; scarico in rete fognaria (art. 107) = acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato; acque reflue industriali se rispettano norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente;

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (art. 101) E AUTORIZZAZIONE (ART. 124) Valori limite nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Divieto di diluizione. Accessibilità per il campionamento da parte dell’Autorità (tranne domestici e ad essi assimilati) nel pozzetto di ispezione posto subito a monte del punto di immissione. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo Necessaria autorizzazione preventiva della Provincia (scarico di acque reflue domestiche in rete fognaria sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti del servizio idrico intergato) durata 4 anni (salvo decreto IPPC); richiesta di rinnovo 1 anno prima della scadenza; mantenimento temporaneo in attesa di rinnovo (max. 6 mesi sostanze pericolose) rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico Sanzioni per inosservanza delle prescrizioni: diffida diffida + sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato; revoca dell’autorizzazione

EMISSIONI IN ATMOSFERA D. lg EMISSIONI IN ATMOSFERA D.lg. 152/2006, Parte Quinta, Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281)

EMISSIONI IN ATMOSFERA Campo di applicazione (art. 267): impianti e attività che producono emissioni in atmosfera Coordinamento con altre discipline (es. AIA e AUA che sostituiscono l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera) Regime transitorio (art. 281) per l’adeguamento degli impianti esistenti: impianti anteriori al 1988: entro il 31.12.10 impianti anteriori al 2006 autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000: tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014; impianti anteriori al 2006 autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999: tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018.

DEFINIZIONI (art. 268) «a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente» «b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente» «c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti» «d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto» «e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AUTORIZZAZIONE Valori limite di emissione si applicano solo ai «periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi» (art. 271) Necessaria autorizzazione preventiva della Regione o autorità da essa delegata (Ministero competente per piattaforme e terminali gas liquefatto off-shore) domanda > entro 30gg Conferenza di Servizi > entro 120gg provvedimento (in mancanza il richiedente si rivolge entro 60gg al Ministero durata 15 anni (con richiesta di rinnovo 1 anno prima) L’autorizzazione stabilisce: per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; per le emissioni convogliate i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, la periodicità dei controlli di competenza del gestore per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AUTORIZZAZIONE Sanzioni per inosservanza delle prescrizioni: diffida diffida + sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato; revoca dell’autorizzazione + chiusura dell’impianto/cessazione dell’attività

meteoriche di dilavamento Acque reflue domestiche reflue industriali reflue urbane meteoriche di dilavamento autorizzazione valori limite SCARICO sul suolo in acque superficiali in rete fognaria

tecnicamente convogliabili Emissioni convogliate diffuse tecnicamente convogliabili autorizzazione valori limite ATMOSFERA