Il titolo esecutivo, caratteri generali L’art 474 cpc sancisce il principio fondamentale secondo cui l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo ( nulla executio sine titulo ) relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile. Nel disporre in questo modo convivono l’esigenza di garantire una esecuzione sufficientemente rapida e quella di “limitare” i casi di ingiustizia dell’esecuzione. La nozione di titolo esecutivo è stata, per molti anni, al centro di una accesa discussione diretta ad individuarne con certezza i caratteri distintivi. Senza ripercorrere tutta la vicenda ci limitiamo a sottolineare che il titolo esecutivo costituisce condizione necessaria e sufficiente a legittimare l’esecuzione, una volta effettuatane l’esibizione agli organi competenti. Analizziamo, a questo punto i caratteri del (-) così come vengono delineati dall’art 474: N° 1: Certezza : non va intesa come incontestabilità del diritto (basti pensare ai titoli esecutivi costituiti da sentenze sottoposte ad impugnazione), ma come indicativa di un certo grado di “affidabilità” circa l’esistenza del diritto in esso rappresentato; N° 2: Liquidità : da riferirsi ai titoli di condanna al pagamento di somme di danaro, richiede che la prestazione sia determinata in relazione al quantum. Tale requisito sussiste anche nel caso in cui il credito non sia determinato in cifra numerica, purché l’ammontare dello stesso sia ricavabile attraverso una operazione aritmetica in base a documenti contenuti nel titolo stesso o nelle leggi;. N° 3: Esigibilità :questo requisito si verifica nel momento in cui l’esercizio del diritto non è impedito dalla soggezione ad un termine o ad una condizione sospensiva. N.B.: questi requisiti debbono essere presenti anche nei diritti che sono fatti valere, in via di intervento, nel corso del processo di espropriazione già pendente, da quei creditori non muniti di titolo esecutivo.
Funzione garantistica dell’astrazione L’astrazione del titolo esecutivo. L’astrazione del titolo esecutivo dal diritto è quel fenomeno in base al quale il documento rappresentativo equivale, di per sé, al diritto alla prestazione, senza che l’adempimento possa essere paralizzato dalla effettiva inesistenza di quel diritto, sicché ogni contestazione da parte del soggetto passivo o di terzi, che incida sull’esistenza del diritto che con l’esecuzione si intende affermare, va sollevata e trattata in giudizi di cognizione, che rimangono estranei al processo esecutivo e non possono di per sé paralizzarlo, salvi i poteri di del giudice adito. Ricordiamo che i giudici dell’esecuzione possono procedere solo in base al titolo, possono cioè usare i mezzi processuali per la soddisfazione dell’istante in nulla in più e in nulla in meno di quel che risulta dal titolo. Il fenomeno dell’astrazione svolge funzioni garantistiche sia per il soggetto passivo che per i terzi: Nell’esecuzione forzata Funzione garantistica dell’astrazione Nell’esecuzione specifica
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI : SENTENZE: sia quella passate in giudicato, sia quelle “provvisoriamente esecutive” in base alla modifica dell’art 282 cpc introdotta dalla l. 353/90. Possono costituite titolo esecutivo le sentenze: di condanna, costitutive, non quelle di accertamento. Vanno aggiunti i provvedimenti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva: TITOLI ESECUTIVI DECRETO INGIUNTIVO dichiarato esecutivo: 1) in via provvisoria (art 642 cpc); 2) in pendenza di opposizione (art 648 cpc); 3) per mancata opposizione o inattività dell’opponente (art 647 cpc). ORDINANZE DI PAGAMENTO delle somme non contestate di cui agli art 423 e 186-bis, ter, quater e i PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIO NE di compensi a favore di ausiliari del giudice TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIZIALI : CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO (es: assegno bancario). ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE. ATTI NEGOZIALI (solo per l’espropriazione forzata): in questa categoria,non in quella degli atti esecutivi giudiziali, il manuale elenca i verbali di conciliazione . PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
L’astrazione nell’esecuzione specifica L’astrazione nell’espropriazione forzata * GARANZIE PER IL SOGGETTO PASSIVO : il titolo costituisce un limite invalicabile cal momento che non si può procedere per somme eccedenti il diritto accertato nello stesso ed i suoi accessori legali. * GARANZIE PER IL TERZO :in base all’art. 474 nessuno può subire un’esecuzione per l’attuazione di un obbligo cui non risulti soggetto in base ad uno dei titolo descritti dallo stesso art 474.per questo motivo la soggezione del terzo successore a titolo particolare nel diritto controverso, non intervenuto o non chiamato in causa, agli effetti della sentenza, non consente l’esecuzione forzata contro di lui per un titolo ottenuto contro il dante causa. È quindi necessario, per procedere nei suoi confronti , accertare, in un regolare processo di cognizione, la sussistenza e la natura dei rapporti che legittimerebbero un’espropriazione nei suoi confronti. L’astrazione nell’esecuzione specifica * GARANZIE PER IL SOGGETTO PASSIVO : Il soggetto passivo dell’esecuzione forzata riceve dal titolo esecutivo la garanzia che non saranno aggrediti beni in suo possesso o in sua detenzione diversi da quelli indicati nel titolo. * GARANZIE PER IL TERZO : Il terzo riceve dal titolo esecutivo la garanzia che non saranno coinvolti beni comunque pertinenti le loro sfere giuridiche,diversi da quelli indicati nel titolo
Elementi costitutivi del precetto ( art 480 ). Atto di precetto * Indicazione delle parti : la mancata o errata indicazione delle parti com porta nullità solo qualora vi sia assoluta incertezza; Indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo (se fatta separatamente) oppure DEFINIZIONE: Il precetto viene definito dall’art. 480 come : l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni (salvi i casi di cui all’art. 482), con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. * Trascrizione integrale dello stesso : è richiesta per i titoli stragiudiziali e deve essere integrale solo se espressamente disposto. Per il precetto cambiario , nonché per quello su assegno è sufficiente l’indicazione degli elementi di identificazione del titolo (luogo o data di emissione, importo, data di scadenza e nominativi dell’ordinatario e dell’emittente * Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. L’indicazione è necessaria ad individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni a precetto. La mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non comporta la nullità del precetto, ma l’individuazione del forum executionis, ai fini dell’opposizione, nel luogo in cui l’atto è stato notificato. * Sottoscrizione il precetto, secondo l’opinione più diffusa, non è domanda giudiziale e, di conseguenza, può essere sottoscritto dalla parte personalmente, dal mandatario ad negotia , o anche dal procuratore ad litem previa apposizione, in questo caso, di procura alle liti, non essendo sufficiente quella rilasciata nel processo di cognizione, in quanto quello esecutivo non costituisce ulteriore grado del processo ai sensi dell’art. 83, 4° co cpc.