Aggiornamenti della disciplina urbanistica ed edilizia.

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Aggiornamenti della disciplina urbanistica ed edilizia. ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA Pavia, 4 settembre 2013

Attività edilizia libera Interventi senza previa comunicazione: Manutenzione ordinaria; Eliminazione barriere architettoniche senza realizzazione di rampe o ascensori esterni e senza manufatti che alterino la sagoma esterna dell’edificio; Opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo; Movimenti terra strettamente pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale; Serre mobili stagionali prive di strutture in muratura. Interventi realizzabili previa comunicazione: Manutenzione straordinaria (compreso lo spostamento di pareti interne non strutturali) ma senza aumento di unità immobiliari e dei parametri urbanistici; Opere volte a soddisfare esigenze meramente temporanee da rimuoversi immediatamente e comunque non oltre 90 giorni; Pavimentazione e finitura spazi esterni, anche per sosta, nel rispetto dell’indice di permeabilità; creazione di intercapedini interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque e locali tombati; Pannelli solari, fotovoltaici a servizio di edifici fuori dai centri storici; Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo aree pertinenziali edifici; e - bis) Modifiche edilizie interne sulla superficie coperta di fabbricati di impresa o cambio di destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa. La comunicazione di inizio lavori per gli interventi di cui alle lettere a) ed e-bis) è accompagnata dai dati identificativi dell’impresa esecutrice nonché da una relazione tecnica corredata da elaborati progettuali, redatta da un tecnico abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori alla disciplina urbanistica. Inoltre, per i soli interventi di cui alla lettera e-bis), si deve presentare l’attestazione, da parte di un’agenzia delle imprese, di sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa. Novità: eliminazione dell’obbligo per il tecnico abilitato di dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente per gli interventi di cui alle lettere a) ed e-bis) del secondo gruppo.

Novità in tema di permesso di costruire: Presentazione della domanda; Lo Sportello Unico comunica il nome del Responsabile del Procedimento; L’esame delle richieste di Permesso avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione; 10 GIORNI

Novità in tema di permesso di costruire: Dopo la presentazione della domanda di permesso di costruire: 60 GIORNI 30 GIORNI il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e formula una dettagliata proposta di provvedimento; Può chiedere modifiche motivate al progetto, assegnando un termine all’interessato per esprimersi in merito; Il Responsabile del Procedimento chiede integrazioni documentali La richiesta di integrazione interrompe il termine di 60 giorni per formulare la proposta di provvedimento che decorre nuovamente per intero dopo l’integrazione documentale

Novità in tema di permesso di costruire: Richiesta di modifica al progetto; L’interessato dichiara se accetta di modificare il progetto; Deve produrre la necessaria documentazione progettuale; Fino alle modifiche è sospeso il termine di 60 giorni per la proposta di provvedimento. ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO 15 GIORNI

Novità in tema di permesso di costruire: Dopo la formulazione della proposta di provvedimento: 30 GIORNI 40 GIORNI il Responsabile del Procedimento rilascia il titolo (Permesso di costruire). Il Responsabile del Procedimento comunica il preavviso dei motivi del diniego assegnando 10 giorni per osservazioni; Il Responsabile del Procedimento emette in diniego di permesso di costruire. Decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni, o, in assenza di proposta di provvedimento, decorsi 90 giorni dalla domanda, si forma il silenzio assenso, a condizione che non sussistano vincoli.

Novità in tema di permesso di costruire: In caso di sussistenza di vincoli: Viene acquisito il diniego dell’autorità preposta al vincolo; Il diniego dell’autorità è comunicato all’interessato; il Responsabile del Procedimento nega il Permesso di costruire; Oppure si forma il silenzio diniego. Viene acquisito l’assenso espresso dell’autorità preposta al vincolo; il Responsabile del Procedimento rilascia il titolo (Permesso di costruire); Si forma il silenzio assenso sul permesso di costruire. 5 GIORNI 30 GIORNI 30 GIORNI

Novità in tema di permesso di costruire: Schema dei termini: Termine ordinario Comuni sopra i 100.000 ab. oppure procedimenti dichiarati complessi Domanda. Proposta provv. Integraz. docum. Richiesta di modifica al progetto; L’interessato accetta le modifiche; Produce documentazione; Rilascio del titolo o silenzio assenso; Domanda. Proposta provv. Integraz. docum. Richiesta di modifica al progetto; L’interessato accetta le modifiche; Produce documentazione; Rilascio del titolo o silenzio assenso; 30 GIORNI 60 GIORNI 120 GIORNI 60 GIORNI entro il termine assegnato entro il termine assegnato 15 giorni 15 giorni 30 giorni 30 giorni

Novità in tema di permesso di costruire: Qualora il permesso di costruire sia richiesto in sostituzione della DIA per gli interventi assentibili con DIA; È il termine complessivo per il rilascio del titolo. 75 GIORNI

Novità in tema di permesso di costruire: Sanzioni a carico dei professionisti per dichiarazioni non veritiere; Reclusione da uno a tre anni; Il Responsabile del Procedimento deve segnalare inoltre la falsità all’Ordine Professionale di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Novità in tema di permesso di costruire: Efficacia temporale del permesso di costruire: Termini ordinari Regime transitorio per i permessi rilasciati entro il 22 giugno 2013 Rilascio; Inizio dei lavori; Ultimazione di lavori. Rilascio; Inizio dei lavori; Ultimazione di lavori. 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI 3 ANNI È necessaria esplicita comunicazione dell’interessato prima della scadenza dei termini ordinari. Nell’ambito di convenzioni urbanistiche i termini sono elevati di un anno: 4 e 6 anni. La proroga non si applica se sono stati adottati o approvati strumenti urbanistici che contrastano con l’intervento.

Proroga delle convenzioni urbanistiche: La validità delle convenzioni di lottizzazione (o altre convenzioni urbanistiche previste dalla legislazione regionale) stipulate entro il 31 dicembre 2012 è prorogata di 3 anni. Nel silenzio della norma, è evidente che il termine di durata delle convenzioni di lottizzazione predette non deve essere ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (98/2013) di conversione del d.l. 69/2013: 21 agosto 2013.

Novità in tema di certificato di agibilità: Per singoli edifici o singole porzioni di edificio, purché funzionalmente autonomi, a condizione che siano state realizzate e collaudate le urbanizzazioni primarie relative all’intero intervento e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; Per singole unità immobiliari, purché siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le urbanizzazioni primarie dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità: Documenti da produrre sempre: Certificato di collaudo statico; Certificato regionale di conformità delle opere eseguite in zona sismica; Dichiarazione di conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento barriere architettoniche; Parere ASL, qualora obbligatorio; In tali casi, oltre alla predetta documentazione, l’interessato può presentare, in sostituzione della richiesta di certificato di agibilità: Dichiarazione del D.L. o - in mancanza - di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell’opera al progetto nonché la sua agibilità; Richiesta di accatastamento, che lo sportello unico trasmetterà direttamente al catasto; Dichiarazione dell’impresa installatrice di conformità degli impianti alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Proroga dei termini di approvazione PGT: La l.r. 1/2013 della Regione Lombardia ha stabilito che:   Nei Comuni provvisti di PGT, il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile (come già previsto). Tuttavia, nei Comuni che hanno approvato il PGT entro il 31 dicembre 2009, il Consiglio Comunale può prorogarne l’efficacia fino al 31 dicembre 2014; Nei Comuni ancora sprovvisti di PGT, è possibile proseguire nell’attuazione dei vecchi PRG (contrariamente al precedente termine del 31.12.2012) fino al 30 giugno 2014; Dopo tale data, sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro e risanamento conservativo nelle zone diverse da quelle agricole e destinate ad attrezzature pubbliche, nelle quali sono ancora previsti gli interventi ammessi dal PRG; Sempre dopo il 30 giugno 2014 è ammessa l’attuazione dei piani attuativi vigenti alla medesima data, purché con convenzione non scaduta.

Sanzioni per i comuni privi di PGT: La l.r. 1/2013 della Regione Lombardia ha stabilito che:   In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i Comuni inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014; Il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2013 costituisce, fino all'approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell'indice sintetico di virtuosità dei Comuni lombardi; In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.

Novità in tema di definizione degli interventi edilizi: La principale novità riguarda i limiti dell’intervento di ristrutturazione edilizia che giunge al termine di una lunga diatriba sviluppatasi soprattutto in Lombardia in ordine alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 27 della l.r. 12/2005 (c.d. l. Moneta). Art. 27, comma 1, lettera d), della Moneta prevede infatti che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. Rispetto alla definizione prevista dal legislatore nazionale (art. 3 d.P.R. 380/2001) non era (e non è) previsto il vincolo di fedeltà di sagoma per gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato. Sia il T.A.R. Brescia, sia il T.A.R. Milano hanno imposto l’applicazione del vincolo della fedeltà di sagoma: “alla luce di un'interpretazione conforme a Costituzione della L. Reg. n. 12/2005, la ristrutturazione edilizia previa demolizione in Lombardia richiede che sia rispettato non solo il limite del volume dell'edificio, ma anche il limite della medesima sagoma preesistente, come previsto dalla norma statale” (T.A.R. BS, 504/2008); “l'art. 27 della L. Reg. Lombardia n. 12/2005 contiene implicitamente il limite che sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente nel caso di ristrutturazione edilizia preceduta da demolizione. Tale limite è desumibile in via interpretativa dall'art. 3 del T.U. dell'edilizia, che rappresenta norma di principio generale che deve orientare anche l'interpretazione della legislazione regionale” (T.A.R. MI, 153/2009). Il Legislatore regionale, con legge di interpretazione autentica n. 7/2010, ha smentito tale orientamento giurisprudenziale, statuendo che “nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma”. (…continua)

Novità in tema di definizione degli interventi edilizi: L’interpretazione del T.A.R. è stata tuttavia confermata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 309/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con i principi fondamentali della materia, la cui fissazione spetta allo Stato, in quanto “La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato”. L’attuale modifica della disciplina statale riporta, di fatto, al punto di partenza (estendendolo a tutto il territorio nazionale), eliminando il vincolo della fedeltà di sagoma anche dalla disciplina statale. Resta, invece, il vincolo della fedeltà di volume.

Novità in tema di definizione degli interventi edilizi: ipotesi di esclusione della nuova disciplina che ha eliminato il vincolo della fedeltà di sagoma Sono esplicitamente esclusi gli interventi su immobili sottoposti a vincoli sulla base del d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice Urbani), per i quali è mantenuto il vincolo della fedeltà di sagoma.

Novità in tema di definizione degli interventi edilizi: Ulteriore innovazione è l’inserimento, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, di “quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Novità in aperto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale “la ristrutturazione edilizia assume concettualmente ad oggetto un manufatto attualmente esistente, senza eccezioni; allorquando sussista invece soluzione di continuità tra demolizione e ricostruzione l'attività edificatoria va qualificata come nuova costruzione, sottoposta a permesso di costruire e non a d.i.a., a prescindere dalle ragioni e dalle circostanze che hanno comportato il crollo o la rimozione del manufatto preesistente” (T.A.R. Firenze, 1205/2011). L’innovazione introdotta dal d.l. 69/2013 consente dunque la ricostruzione dei manufatti demoliti o crollati, a condizione che sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Anche tale ultima previsione è sottoposta al vincolo della fedeltà di sagoma, rispetto al manufatto preesistente, solo qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli sulla base del Codice Urbani.

Novità in tema di definizione degli interventi edilizi: Introduzione di una specificazione di uno degli interventi considerati di “nuova costruzione”: In particolare, l’art. 3 d.P.R. 380/2001, al comma 1, lettera e.5), annovera tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. In aggiunta alla predetta previsione, il legislatore ha precisato che i manufatti di natura non temporanea sono considerati nuove costruzioni “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”. Pertanto, fermo restando che i manufatti transitori installati dai turisti per permanenze meramente temporanee nell’ambito di apposite strutture ricettive (campeggi) non si considerano nuove costruzioni, laddove tali installazioni vengano adibite ad utilizzi non meramente transitori, esse sono da considerarsi nuove costruzioni anche se si trovano all’interno di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti.

Novità in materia di DIA: L’art. 30 del d.l. 69/2013 ha introdotto altresì la possibilità - attraverso la presentazione di DIA - di apportare varianti agli interventi edilizi assentiti con Permesso di Costruire senza più il vincolo della fedeltà di sagoma.  Restano anche in questo caso esclusi gli edifici sottoposti a vincoli sulla base del Codice Urbani.

Novità in materia di SCIA e comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera: Introdotto nel TUED un nuovo articolo 23 - bis volto a rendere effettiva la possibilità di avvalersi della SCIA e della comunicazione di inizio lavori qualora per gli interventi in questione siano necessari atti di assenso, comunque denominati, della stessa o di altre amministrazioni. L’interessato, prima di presentare la SCIA o la comunicazione di inizio lavori, o contestualmente alla presentazione delle stesse, può chiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’intervento. (…continua)

Novità in materia di SCIA e comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera: Se la richiesta di acquisizione degli atti di assenso avviene contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di inizio lavori, l’intervento non può essere iniziato prima dell’acquisizione degli atti di assenso necessari. Non appena gli atti di assenso pervengono, lo Sportello Unico deve comunicarli tempestivamente all’interessato. Tuttavia non è fissato un termine specifico. (…continua)

Novità in materia di SCIA e comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera: Qualora gli atti di assenso non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Responsabile del Procedimento indice la conferenza di servizi tra gli Enti interessati. Pur in assenza di uno specifico riferimento, si ricorda che il termine di 60 giorni è raddoppiato nei comuni con più di 100.000 abitanti o per gli interventi complessi.

Novità in materia di SCIA: ipotesi di esclusione per i centri storici Art. 23 bis, c.4, TUED: entro il 30 giugno 2014 i Comuni devono individuare le aree - comunque ricadenti nei centri storici (zone A) - nelle quali non è possibile fare ricorso alla SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione (sia autonomi, sia in variante a permessi di costruire) che comportino la modifica della sagoma dell’edificio. Dopo il 30 giugno 2014, in assenza della deliberazione comunale (non viene stabilito quale organo debba adottarla ma, trattandosi di piani urbanistici, si ritiene rientri nella competenza del Consiglio Comunale), qualora non intervenga in via sostitutiva la Regione, sarà un apposito commissario nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare la delibera di esclusione della SCIA nelle porzioni di centro storico in cui è ritenuta incompatibile con le esigenze di salvaguardia dei fabbricati esistenti. (…continua)

Novità in materia di SCIA: ipotesi di esclusione per i centri storici Fino all’adozione della delibera in questione, nelle zone A) la SCIA non può essere applicata per interventi di demolizione e ricostruzione senza fedeltà di sagoma. Inoltre, successivamente all’adozione della delibera che individua le porzioni di centro storico nelle quali è esclusa la SCIA per tali interventi di demolizione e ricostruzione di carattere innovativo, nelle restanti parti del centro storico nelle quali tale SCIA sarebbe pertanto ammessa, l’inizio dei lavori non può comunque avvenire prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della Segnalazione (con evidente analogia con l’istituto della DIA).

Novità in tema di distanze tra edifici: Nuovo art. 2 bis del d.P.R. 380/2001: consente di derogare alle distanze minime previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Tale nuovo articolo, introdotto dall’art. 30 del d.l. 69/2013, prevede quanto segue. Resta ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile e, di conseguenza, resta inderogabile la disciplina delle distanze dettata dal Codice Civile. (…continua)

Novità in tema di distanze tra edifici Novità in tema di distanze tra edifici. Disciplina inderogabile delle distanze dettata dal Codice Civile Distanza di 3 metri tra edifici su fondi finitimi (salvo che non siano adiacenti); Distanza di 2 metri dal confine per pozzi, cisterne, fosse biologiche, concimaie; Distanza di 1 metro dal confine per tubi d’acqua pura o lurida e gas; Distanza dal confine pari alla profondità del fosso scavato vicino al confine; Distanza di 3 metri dal confine per gli alberi di alto fusto; Distanza di 1,5 metri dal confine per gli alberi non di alto fusto (3 metri); Distanza di 0,5 metri dal confine per viti, arbusti e alberi < 2,5 metri totali; Distanza di 1 metro dal confine per siepi di Ontano e Castagno; Distanza di 2 metri dal confine per siepi di Robinie; Le distanze non si applicano se esiste un muro sul confine, a condizione che i rami non si protendano oltre il confine; È possibile usucapire il diritto di mantenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella minima di legge, ma quando muoiono vanno arretrati; Si possono invece ripiantare a distanza inferiore gli alberi che facciano parte di siepi o filari; Non è mai possibile usucapire il diritto a far protendere rami o radici sul fondo del vicino. (…continua)

Novità in tema di distanze tra edifici: Le Regioni possono invece apportare deroghe alla disciplina delle distanze tra edifici dettata dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni possono, altresì, dettare disposizioni inerenti gli spazi da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, riservati ad attività collettive, al verde ed ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.   È necessario attendere pertanto la disciplina regionale per capire se le deroghe introdotte al regime delle distanze avranno portata dirompente - andando a scalfire un principio cardine quale quello delle distanze inderogabili tra pareti finestrate di edifici antistanti - oppure se si limiteranno ad interventi di portata minore.

Interventi realizzabili nei comuni lombardi sprovvisti di PGT. Fino al 30 giugno 2014: è possibile realizzare tutti gli interventi edilizi conformi al vecchio PRG; non è possibile introdurre varianti al PRG se non in casi molto circoscritti e delimitati. In particolare sono ammesse: Varianti di cui allo sportello unico per le attività produttive (art. 5 d.P.R. 447/1998), con i parere vincolante della Regione nelle province prive di PTCP; Varianti di cui all’art. 2, comma 2, l.r. 23/1997 finalizzate alla sola realizzazione di opere di interesse pubblico; Varianti in attuazione di accordi di programma per interventi di interesse regionale; PII per interventi di interesse regionale previo accordo di programma con la Regione. (…continua)

Interventi realizzabili nei comuni lombardi sprovvisti di PGT Interventi realizzabili nei comuni lombardi sprovvisti di PGT. Ipotesi eccezionali: Resta ferma la possibilità di introdurre varianti per: la realizzazione di opere essenziali all’Expo 2015; nonché varianti - da adottarsi entro il 30 giugno 2014 - volte al recupero del patrimonio edilizio nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 (34 comuni in provincia di Mantova individuati da DM Economia e finanze 1.6.2012). (…continua)

Interventi realizzabili nei comuni lombardi sprovvisti di PGT. Dal 1 luglio 2014, nei comuni sprovvisti di PGT sono ammessi unicamente i seguenti interventi: manutenzione (ordinaria e straordinaria); restauro e risanamento conservativo; nelle zone agricole e destinate ad attrezzature pubbliche: tutti gli interventi conformi al PRG; tutti gli interventi in attuazione dei piani attuativi vigenti alla medesima data, purché la relativa convenzione non sia ancora scaduta. (…continua)

Interventi realizzabili nei comuni lombardi sprovvisti di PGT. Tale ultima previsione va raccordata con la proroga di tre anni dei piani attuativi e delle convenzioni disposta dal legislatore nazionale per i piani attuativi le cui convenzioni siano state stipulate entro il 31 dicembre 2012 e non siano ancora scadute alla data del 21 agosto 2013. Si delineano pertanto due possibilità di esecuzione degli interventi: sulla base delle convenzioni stipulate entro il 31 dicembre 2012 e prorogate di 3 anni dal legislatore nazionale; sulla base delle convenzioni stipulate fino al 30 giugno 2014 (e quindi certamente vigenti anche senza proroghe alla data del 30 giugno 2014; si ricorda in ogni caso che i Comuni che non abbiano adottato il PGT entro il 30 settembre 2011 non possono approvare alcun piano attuativo.

Termini procedimento approvazione PGT Avvio del procedimento pubblicato su almeno un quotidiano locale, con fissazione di un termine entro cui far pervenire suggerimenti o proposte; Attribuzione dell’incarico per la redazione del PGT; Acquisizione, entro 30 giorni dalla richiesta, del parere delle parti sociali ed economiche; Delibera di adozione del PGT; Deposito degli atti nella segreteria del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune, entro 90 giorni dall’adozione, con contestuale avviso pubblicato sul BURL e su un quotidiano locale; Termine per la consultazione degli atti: 30 giorni dal deposito; Termine per le osservazioni: 30 giorni successivi al termine per la consultazione; Contestualmente al deposito, il PGT è trasmesso alla Provincia per il parere dei compatibilità con il PTCP da esprimersi entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali si intende reso favorevolmente; Qualora il Comune abbia chiesto modifiche al PTCP, la richiesta si intende respinta se la Provincia non si pronuncia entro 120 giorni; (…continua)

Termini procedimento approvazione PGT Qualora la Provincia intenda invece accogliere la variante al PTCP, ne dà atto con delibera di Giunta Provinciale con cui avvia l’iter di variante al PTCP (secondo le normali procedure); Fino all’approvazione della variante di PTCP, il termine di approvazione del PGT resta sospeso; Se invece il Comune prosegue con l’approvazione del PGT, restano sospese solo le parti subordinate a variante al PTCP; Contestualmente al deposito, il PGT è trasmesso anche ad ASL ed ARPA, che si esprimono entro 60 giorni; Entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione delle osservazioni, il PGT è approvato, previo esame delle osservazioni stesse; Il termine è elevato a 150 giorni qualora si tengano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale; Gli atti definitivi sono depositati presso la segreteria e sul sito internet del Comune; Il PGT acquista efficacia con la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione; Fino a tale momento, si applicano le misure di salvaguardia.