COME CAMBIA L’ACCERTAMENTO: L’IMPATTO DI UNICO

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COME CAMBIA L’ACCERTAMENTO: L’IMPATTO DI UNICO

UNICO NON ANALIZZABILE NELLA SOSTANZA, SALVO CONTROLLI DATI ANALIZZATI PER LA “SELEZIONE” RISCHI MAGGIORI PER: NON COERENZA SPESE/REDDITI SOGGETTI A STUDI DI SETTORE ANTIECONOMICITA’ RISULTATI

IL CASO PROBLEMATICO Soci e società Coerenza dichiarazioni IL CASO PROBLEMATICO risultato a prima vista interessante per una SNC: 240.000 euro di reddito 4 soci, reddito a socio di 60 mila euro Solo un socio con elevatissime spese tracciate (mutui, contributi, altri oneri RP, istituti di formazione privati, iscrizioni a clubs esclusivi, vacanze costose, per un totale di 97 mila euro) RISCHIO SELEZIONE DA SINTETICO PURO, CON RELATIVO RISCHIO DI VERIFICA ALLA SOCIETA’ Soci e società

UNICO 2012: aspetti procedurali

SCADENZA UNICO 2012 Soggetti IRES UNICO 2012: aspetti procedurali SCADENZA UNICO 2012 Soggetti IRES Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta Periodo di imposta termina 31.12.2011  30 settembre 2012 2) Periodo di imposta termina il altra data  Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio

SCADENZA UNICO 2012 Soggetti IRPEF UNICO 2012: aspetti procedurali SCADENZA UNICO 2012 Soggetti IRPEF Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta Periodo di imposta termina 31.12.2011  30 settembre 2012 2) Periodo di imposta termina in altra data (op.straordinarie)  Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE UNICO 2012: aspetti procedurali CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE utilizzo i normali termini fissi di presentazione, in quanto non scatta la previsione del termine “mobile” previsto per le operazioni straordinarie scioglimento senza liquidazione perdita della pluralita’ dei soci rappresenta una ipotesi di cessazione della attivita’, con presentazione in termine fisso

CASI PARTICOLARI PERSONE FISICHE Liquidazione impresa individuale Risoluzione 31/e del 4 febbraio 2009 Nel caso di decesso dopo febbraio 2012, le scadenze subiscono una proroga di sei mesi. (16 dicembre versamenti e 31 marzo presentazione) decesso

SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES UNICO 2012: aspetti procedurali SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2011  Il modello è UNICO 2012 2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2011  Il modello è UNICO 2011  problema: modello non aggiornato

SCELTA DEL MODELLO soggetti IRPEF UNICO 2012: aspetti procedurali SCELTA DEL MODELLO soggetti IRPEF Periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare  Il modello è UNICO 2012 2) Periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare : possibili solo con riferimento a operazioni straordinarie  Il modello è UNICO 2012  Sempre modelli nuovi (si utilizzano i vecchi solo se alla scadenza i nuovi non sono ancora disponibili)

**  termina 31.12 e non supera 365 gg. UNICO 2012: aspetti procedurali UNIFICAZIONE soggetti IRES / IRPEF Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**  La dichiarazione va UNIFICATA 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**  La dichiarazione NON va UNIFICATA **  termina 31.12 e non supera 365 gg.

VERSAMENTO IMPOSTE Approvazione entro 120 giorni UNICO 2012: aspetti procedurali VERSAMENTO IMPOSTE Approvazione entro 120 giorni Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta Approvazione entro 180 giorni Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio entro il 31 maggio Versamento entro 16 giugno entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio) Approvazione oltre il termine stabilito

Approvazioni “alternative”  effetti sui versamenti UNICO 2012: aspetti procedurali Approvazioni “alternative”  effetti sui versamenti Approvazione in seconda convocazione CM 54/E/02 Per il versamento rileva la data della prima convocazione I conv. - 30 aprile II conv. – 10 giugno Versamento imposte – 16 giugno Approvazione con consultazione scritta Comunque versamento imposte entro il 16 giugno L’approvazione oltre i 120 giorni avviene senza azionare la disposizione dei 180 giorni  non si applica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01

LIQUIDAZIONE VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di persone UNICO 2012: aspetti procedurali LIQUIDAZIONE VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Società di persone Vale la data delle deliberazione

D.L. 16/12 – DR liquidazione Norma precedente Norma vigente UNICO 2012: aspetti procedurali D.L. 16/12 – DR liquidazione Norma precedente Norma vigente “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.” “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.”

REVOCA liquidazione  aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98 UNICO 2012: aspetti procedurali D.L. 16/12 – DR liquidazione REVOCA liquidazione  aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98 “In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni ….” Liquidazione 15 ottobre 2011  scadenza DR: 31 luglio 2012 Revoca 15 marzo 2012  nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.

 La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva UNICO 2012: aspetti procedurali “… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.” REGOLA  La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva ECCEZIONE Liquid: 15.10.11  DR 1.1.2011 – 14.10.11 entro 31.07.2012  DR 15.10.11 – 31.12.11 entro 30.09.2012 Revoca:12.08.12  entro 30.09.12 DR relativa a tutto 2011 (con scomputo imposte periodo 1.1.11 – 14.10.11)

STUDI E LIQUIDAZIONE SOGGETTI IRPEF (CIRC. 8 DEL 2012) C.M. N.8/2012 IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE STUDI E LIQUIDAZIONE SOGGETTI IRPEF (CIRC. 8 DEL 2012) DICHIARAZIONE ANTE: CAUSA ESCLUSIONE 2 (CHIUSURA), SI ALLEGA MODELLO STUDI, NO ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE POST: CAUSA ESCLUSIONE 5 (NON NORMALE SVOLGIMENTO), SI ALLEGA MODELLO STUDI, NO ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE UNICO CON LIQUIDAZIONE IMPOSTE: NO MODELLO STUDI

Novità  regimi premiali UNICO 2012: aspetti procedurali Novità  regimi premiali DL 138/11 X DL 201/11

Unico integrativo (entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) Correzione con unico Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (2016) a quello di presentazione della dichiarazione (solo se a sfavore)

Dichiarazione integrativa a favore risoluzione n. 459 del 2008: La dichiarazione integrativa è possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso attraverso la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73

Deve essere presentata entro 48 mesi dal momento del pagamento, nel caso in cui questo sia stato effettuato in totale assenza del presupposto. Ad esempio, trattasi di obbligazione inesistente sin dal momento del versamento, avvenuto per errore materiale, duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva Istanza di rimborso Deve essere presentata entro 48 mesi dal pagamento del saldo, nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà

Le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso Norma vigente fino al 31 gennaio 2011 Norma vigente per le violazioni dal 1/2/2011 Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è di un dodicesimo del minimo (2,5%) Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è di un decimo del minimo (3%)

Le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso Norma vigente fino al 31 gennaio 2011 Norma vigente per le violazioni dal 1/2/2011 Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la violazione è di un decimo del minimo (3%) Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la violazione è di un ottavo del minimo (3,75 %)

Le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso Norma vigente fino al 31 gennaio 2011 Norma vigente per le violazioni dal 1/2/2011 Sanzione dovuta per l’infedeltà della dichiarazione è di un decimo del minimo (10%) Sanzione dovuta per l’infedeltà della dichiarazione è di un ottavo del minimo (12,5 %)

Il ravvedimento breve Articolo 23, c. 31, del DL 98/11 La riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni, di 1/15 per ciascun giorno di ritardo, della sanzione amministrativa del 30 per cento per il ritardato od omesso versamento dei tributi è generalizzata e non più limitata ai versamenti relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.

Cosa cambia Se un versamento è effettuato in ritardo, ma al massimo entro 15 giorni dalla relativa scadenza, la sanzione irrogabile è, di fatto, pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino ad arrivare, al quindicesimo giorno, alla sanzione del 30%. Esempio: Debito 1.000 euro Ritardo di 1 giorno: sanzione irrogabile pari a 20 euro; Ritardo di 4 giorni: sanzione irrogabile pari a 80 euro; Ritardo di 10 giorni: sanzione irrogabile pari a 200 euro Ritardo di 14 giorni: sanzione irrogabile pari a 280 euro

IN CASO DI RAVVEDIMENTO Se il versamento in ritardo è effettuato con le modalità del ravvedimento, ossia con il pagamento anche degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge, oltre al calcolo della sanzione nella misura del 2% giornaliero, si può fruire della riduzione della sanzione nella misura di 1/10 Pertanto: Versamento di 1.000 euro Ritardo di 1 giorno: sanzione di 2 euro; Ritardo di 4 giorni: sanzione di 8 euro; Ritardo di 10 giorni: sanzione di 20 euro; Ritardo di 14 giorni: sanzione di 28 euro

Ravvedimento a rate Risoluzione n. 67 del 2011 Il ravvedimento operoso dell’intero importo omesso non è valido qualora: 1. preveda solo il pagamento della “prima rata” entro i termini normativamente previsti (mentre i versamenti delle rate successive siano effettuati oltre tali termini); 2. tra un versamento e l’altro vengono posti in essere controlli fiscali. In tali due ipotesi, infatti, il beneficio del ravvedimento operoso trova applicazione solo per le rate pagate (unitamente ai relativi interessi e sanzioni) nei termini previsti e prima di eventuali controlli fiscali.

UNICO 2012: quadro RB e cedolare

CHI PUO’ SCEGLIERE LA CEDOLARE Persone fisiche che hanno la proprietà o l’usufrutto dell’immobile locato I casi: Gli enti non commerciali : esclusi Le società semplici: escluse Imprenditori e lavoratori autonomi : esclusi Ciascun contribuente sceglie se aderire o medo alla cedolare (anche scelte diverse tra i vari cointestatari dell’immobile)

PER QUALI IMMOBILI SI PUO’ SCEGLIERE LA CEDOLARE Solo locazione di immobili ad uso abitativo (categorie da A1 a A11 esclusa l’A10) e deve essere locato per finalità abitative. le proprietà condominiali: escluse le sub locazioni: escluse le quote di unità abitative: comprese le foresterie: escluse immobili ammobiliati immobili ad uso promiscuo: esclusi immobili locati ad enti non commerciali : compresi E’ applicabile alle locazioni delle pertinenze (senza limiti numerici) di immobili ad uso abitativo. locate congiuntamente o successivamente alla locazione dell’unità abitativa ma tra gli stessi soggetti Anche contratti senza obbligo registrazione (inferiore ai 30 giorni)  gli immobili esteri: esclusi

 Conferma opzione con mod. 69 nel 2012 acconti (2011  85% storico, 2012  95%) (con F24 anche per chi aveva presentato 730)

COMUNICAZIONE ALL’INQUILINO Optando per la cedolare si rinuncia agli adeguamenti del canone  ISTAT  altri adeguamenti  Esplica effetti per tutti i comproprietari Necessario inviare apposita comunicazione all’inquilino  entro versamento acconto 2011 (primo / secondo)  se non dovuto, entro presentazione DR Raccomandata postale non necessaria se rinuncia prevista nel contratto

1050 3 365 100 1 10.200 H501 300 10.200 IRPEF cedolare 1050 3 365 100 3 12.000 H501 300 X 12.000 2.520 2.520 1.714 806

OPZIONE PER: entrambe le annualità: UN RIGO DEL MODELLO 730/12 E COLONNA 11 BARRATA la prima annualità scadente nel 2011 (1/1/2011-31/8/2011); la seconda annualità scadente nel 2012 (1/9/2011-31/12/2011).  

una sola delle due annualità: DUE RIGHI ad esempio: per i soli canoni relativi alla prima annualità (canoni 1/1/2011-31/8/2011); oppure per i canoni della seconda annualità (canoni 1/9/2011-31/12/2011). Ipotesi solo opzione solo seconda annualità Primo rigo tassazione ordinaria canone euro 500 * 8 x 85% Secondo rigo cedolare secca canone euro 500 * 4 al 100% 800 3 243 100 1 3.400 L 781 588 800 3 122 100 3 2.000 x x

Immobile locato dal 1 maggio 2011 Precedentemente era sfitto 1.400 2 120 100 H501 300 460 1.400 3 245 100 3 9.666 x x 9.666 2.030 2.030 1.380 650

1 2 010910 3 1006 849 1 2 1 09 2010 3 1006 849

REGIME SANZIONATORIO 2  raddoppio sanzione omessa/infedele dichiarazione omessa: senza imposte da € 516 a € 2.064, con imposte da 240% a 480% infedele: da 200% al 400% Colpisce tutte le locazioni abitative (anche quelle che non possono accedere alla cedolare) 3  NO riduzione sanzioni in caso di adesione o rinuncia all’impugnazione

REGIME SANZIONATORIO 2 contrapposizione di interessi nel caso di mancata o errata registrazione. In caso di registrazione il contratto dura 4 anni con canone pari a 3 volte la rendita catastale Es: immobile rendita € 1.000, canone di locazione annuo € 12.000 derivante da un contratto inizialmente non registrato  Il locatore rischia una perdita di € 36.000 (9.000 * 4 anni) 4  era prevista possibilità di regolarizzare entro il 06.06.2011

NOVITÀ IMMOBILI VINCOLATI 16 Nuovo codice utilizzo specifico Superate indicazioni RM 28/E/11 160 16 365 100 1 10.200 160 152 16 365 100 1 10.200

QUADRO RP DETRAZIONI E DEDUZIONI

Articolo 7, D.L. nr. 70/2011 «decreto sviluppo» Entrata in vigore 14 maggio 2011 Eliminazione comunicazione preventiva al C.O. Pescara; Abrogazione disposizione dell’inserimento del costo mano d’opera in fattura Semplificazioni adempimenti anno 2011 per il 36% Il mancato adempimento dell’invio al C.O. Pescara della raccomandata prima dell’inizio dei lavori non rappresenta più una causa di decadenza dall’agevolazione, ma occorre inserire i dati catastali in dichiarazione. Il mancato inserimento del costo della mano d’opera da parte dell’impresa non determina l’impossibilità di fruire del beneficio

Il decreto sviluppo modifica la norma attuativa del 36% QUADRO RP Il decreto sviluppo modifica la norma attuativa del 36% stabilendo il nuovo adempimento «sostitutivo» dell’invio della Comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per i lavori decorrenti dal 14 maggio 2011 Indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi Coloro che abbiano omesso l’invio della comunicazione fra il 1° gennaio 2011 e la data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2011) potrebbero mantenere il diritto alla detrazione mediante compilazione del riquadro della dichiarazione. Dubbi irrisolti quesito in A.E.

Entrata in vigore 14 maggio 2011 QUADRO RP Articolo 7, D.L. nr. 70/2011 «decreto sviluppo» Entrata in vigore 14 maggio 2011 Eliminazione comunicazione preventiva al C.O. Pescara; Modello UNICO PF / 2012 Nuova sezione III B per i dati catastali La colonna 2 è alternativa all’indicazione dei dati Lavori 2011

Esempio completo I 1 x Nessuna compilazione dati immobile. QUADRO RP Esempio completo I Lavori sulla singola unità immobiliare iniziati in data 25 febbraio 2011 Trasmissione della comunicazione in data antecedete il 25/02 Spese 2011 euro 23.000,00 documentate da fatture e bonifici Unico avente diritto e proprietario 2011 1 2.300 1 1 x Nessuna compilazione dati immobile. Sono già stati inviati con la comunicazione

Esempio completo II 1 L 791 U I 1 22 877 14 QUADRO RP Esempio completo II Lavori sulla singola unità immobiliare iniziati in data 28 maggio 2011 Nessun invio della comunicazione (adempimento abrogato) Spese 2011 euro 23.000,00 documentate da fatture e bonifici Unico avente diritto e proprietario 2011 1 2.300 1 1 L 791 U I 1 22 877 14 Obbligo compilazione dati immobile. La comunicazione non è stata inviata

c.f. condominio 1 1 x Lavori condominiali QUADRO RP Lavori condominiali Interventi su parti comuni decorrenti dal 14 maggio 2011 c.f. condominio 1 1 x Indicati dall’amministratore nel quadro AC

Lavori condominiali L 791 U I 1 22 877 14 QUADRO RP Lavori condominiali Interventi decorrenti dal 14 maggio 2011 Adempimenti amministratore nel suo modello UNICO L 791 U I 1 22 877 14

ULTIMI CHIARIMENTI DI PRASSI SUI BONIFICI QUADRO RP ULTIMI CHIARIMENTI DI PRASSI SUI BONIFICI A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta (Circolare 13.05.2011 n. 20, punto 2.1). Novità L’avente diritto NON intestatario di fattura può annotare in fattura la % di sostenimento della spesa

Entrata in vigore 14 maggio 2011 QUADRO RP Articolo 7, D.L. nr. 70/2011 «decreto sviluppo» Entrata in vigore 14 maggio 2011 Abrogazione disposizione dell’inserimento del costo mano d’opera in fattura Andrebbe chiarito se il venir meno dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura possa operare anche per il pregresso. Va ricordato al riguardo che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 472 del 1997 ha introdotto il principio del favor rei. La circolare n. 180 del 1998 sull'argomento precisato che:   "la disposizione di cui al comma 2 trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria." Si ritiene che l'auspicata apertura trovi adeguata motivazione nella citata disposizione normativa. Fatture antecedenti il 14 05 2011 ?

ISTRUZIONI MODELLO UNICO / 12 QUADRO RP Articolo 7, D.L. nr. 70/2011 «decreto sviluppo» Entrata in vigore 14 maggio 2011 Eliminazione comunicazione preventiva al C.O. Pescara; Problematica acquisto di box pertinenziali ISTRUZIONI MODELLO UNICO / 12 In attesa di chiarimenti si ritiene Acquisto box anno 2011 NO comunicazione entro 30/09/2012 Acquisto box anni precedenti SI comunicazione (salvo anno 2010 ?)

Ulteriori modifiche alla disciplina del 36% anno 2011 QUADRO RP Ulteriori modifiche alla disciplina del 36% anno 2011 Articolo 2, D.L. nr. 138/2011 Scelta per la detrazione in caso di cessione immobile Fermo restando l’obbligo di ripartizione in 10 rate di uguale importo, la detrazione potrebbe rimanere al cedente Per le cessioni degli immobili su cui sono stati effettuati gli interventi, decorrenti dal 17 settembre 2011 POSSIBILE OPZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA DETRAZIONE Problematica «trasferimento» rate residue in caso i passaggio di proprietà Il nuovo articolo 16 bis comma 8 TUIR parla di «vendita» dell’unità immobiliare 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Possibile accordo tra le parti QUADRO RP Ulteriori modifiche alla disciplina del 36% anno 2011 Articolo 2, D.L. nr. 138/2011 Scelta per la detrazione in caso di cessione immobile Per le compravendite effettuate con data successiva al 17 settembre 2011, è previsto che le parti possano accordarsi per l’utilizzo delle rate residue da parte del cedente (seppure non più proprietario dell’immobile oggetto di intervento) anziché del cessionario. Possibile accordo tra le parti Opportuna l’indicazione del mantenimento del diritto nel rogito di trasferimento. In assenza di indicazioni la detrazione viene trasferita all’acquirente Risposta a Videoforum Italia Oggi 18/01/2012, il termine «vendita» vale anche per le cessioni a titolo gratuito (donazioni, permute)

Articolo 1, comma 348, legge nr. 296/06 QUADRO RP Modifiche alla disciplina del 36% e riflessi sul 55% Articolo 2, D.L. nr. 138/2011 Scelta per la detrazione in caso di cessione immobile Articolo 2, commi 12 bis e 12 ter modificano art. 1, comma 7 legge nr. 449 /97 (legge istitutiva del 36%) La scelta dovrebbe applicarsi anche in caso di cessione di immobile su cui si sono eseguiti i lavori del 55% Articolo 1, comma 348, legge nr. 296/06 «La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni…..»

Spese sanitarie RISOLUZIONE NR. 10/E del 17/02/2010 QUADRO RP Spese sanitarie RISOLUZIONE NR. 10/E del 17/02/2010 PRECISAZIONI SU SCONTRINI CON DICITURE VARIE “OMEOPATICO”; “TICKET”; “SOP” e “OTC”; Abbreviazioni “MED.” o “F.CO” Scontrini tutti detraibili in quanto soddisfano ugualmente l’esigenza di individuare natura e qualità Per gli scontrini relativi ai ticket nessun obbligo di conservare prescrizione medica

Non sufficiente la sigla D.M. sullo scontrino QUADRO RP spese sanitarie Ultime pronunce Agenzia Entrate Problematica marcatura CE Non sufficiente la sigla D.M. sullo scontrino NOVITA’ SUI dispositivi medici CIRCOLARE NR. 20/e DEL 13/05/2011

Mutui ipotecari acquisto abitazione principale QUADRO RP Mutui ipotecari acquisto abitazione principale Condizioni che devono coesistere per avere diritto alla detrazione: Identità tra il soggetto acquirente e mutuatario (stessa persona – no usufruttuario e no intestazione /pagamento del mutuo padre per figlio proprietario-) Esistenza di un contratto di mutuo (art. 1813 c.c. - sono esclusi altri finanziamenti) Garanzia ipotecaria (anche su immobile diverso); Istituto mutuante residente in Italia o in U.E.; Quietanze anno di riferimento (no scadenza rata ma pagamento). Possibile detrazione per acquisto ulteriore porzione unità immobiliare “prima casa” (circolare n. 108/e del 3 maggio 1996) Acquisto dimora abituale del mutuatario o del suo familiare

Spese interessi passivi acquisto immobile QUADRO RP Spese interessi passivi acquisto immobile Novità Accollo non formalizzato presso la banca Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che: l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata; le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.1).

Novità Spese interessi passivi acquisto immobile QUADRO RP Spese interessi passivi acquisto immobile Novità Debenza interessi da sentenza senza modifica intestazione mutuo Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex-moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge e sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, a condizione che: l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata; le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario. A tal proposito si ricorda che per abitazione principale si intende l’abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che rientrano tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, e i figli (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.2).

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN PERFEZIONAMENTO Circ. 47/11 > Versamento della prima o unica rata, in caso di versamento rateizzato l’omesso versamento delle successive rate non inficia la rivalutazione ma comporta iscrizione a ruolo Quindi versata la prima rata la scelta di rivalutare diviene irrevocabile

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN LA PERIZIA Circ. 47/11 > E’ da riferire alla data del 1.7.2011, quindi nel caso delle partecipazioni la rideterminazione del valore tramite affrancamento permette di considerare anche incrementi tra il 1.7.2011 ed il 31.12.2011 Il costo della perizia è deducibile dalla società se da questa commissionata in cinque quote annuali costanti, mentre incrementa il costo del bene se e’ commissionata dal socio Nel caso di affrancamento il costo della perizia se commissionata dalla società non e’ deducibile, se commissionato dal socio incrementa il costo fiscale della partecipazione ( circ. 11/12)

TEMPISTICA DELLA PERIZIA DIVIDENDI E CAPITAL GAIN TEMPISTICA DELLA PERIZIA Per le partecipazione gestite in regime della dichiarazione al perizia può essere successiva alla cessione Per i terreni la perizia deve essere antecedente la cessione (contro CTR Piemonte 87/10 E Cass. 30729 del 30.12.2011)

Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011 DIVIDENDI E CAPITAL GAIN LA NUOVA PREVISIONE Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011 Ammessa la compensazione tra imposta sostitutiva versata in occasione di precedente rivalutazione e imposta dovuta in occasione di nuova rivalutazione Non ammesso rimborso se primo versamento eccedente il secondo

LA NUOVA PREVISIONE Procedure ammesse: DIVIDENDI E CAPITAL GAIN LA NUOVA PREVISIONE Procedure ammesse: Compensazione nuova imposta – vecchia imposta ( eseguibile anche bloccando le rate residue della precedente rivalutazione 2010 – circ. 47/11) Compensazione possibile anche senza eseguire la nuova rivalutazione ma utilizzando le rate ancora a debito della rivalutazione 2010 ( 31.10.2011 e 31.10.2012 – circ. 47/11) Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta - 48 mesi da versamento Rimborso vecchia imposta - 12 mesi da entrata in vigore D.L. 70/2011 (14 maggio 2012, vale anche senza eseguire la nuova rivalutazione – circ. 47/11

NUOVO VALORE INFERIORE - CONSEGUENZE DIVIDENDI E CAPITAL GAIN NUOVO VALORE INFERIORE - CONSEGUENZE Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile (art. 5, comma 6 L.448/2001) Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico (circ. 81/2002)

LA NUOVA PREVISIONE Terreno DIVIDENDI E CAPITAL GAIN LA NUOVA PREVISIONE Terreno rivalutato a 1000 nel 2010 - 1000 x 4% = 40 valutato a 800 nel 2011 – 800 x 4% = 32 Versamento da eseguire = 0 No rimborso eccedenza di 8 Perizia necessaria per utilizzare il nuovo minor valore

PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE DIVIDENDI E CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile  il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius) Donazione: si assume come costo quello del donante  rilevanti le rivalutazioni del donante

PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11 DIVIDENDI E CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11 Successione Discontinuità di valori tra de cuius ed erede Necessaria pronuncia esplicita delle Entrate per legittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva pagata da erede dalla vecchia imposta sostitutiva pagata dal de cuius

PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11 DIVIDENDI E CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11 Donazione Continuità dei valori donante donatario e oggettività del valore rivalutato (R.M. 141/2003) Legittimo (?) scontare da imposta versata da donatario quella versata da donante Donante ha rivalutato da 50.000 a 100.000 versando 4% = 4000. Donatario rivaluta a 150.000 = 150.000 x 4% = 6000 – 4000 = 2000

RIVALUTAZIONE > partecipazione ricevuta in donazione DIVIDENDI E CAPITAL GAIN RIVALUTAZIONE > partecipazione ricevuta in donazione DONANTE HA GIA’ ESEGUITO UNA RIVALUTAZIONE PERIZIANDO IL VALORE DI € 100.000. LA PARTECIPAZIONE E’ DONATA, MANTIENE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DI € 100.000 ED ORA VIENE RIVALUTATA A € 150.000 150.000 6.000 4.000 2.000 4 x

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN AFFRANCAMENTO Un soggetto detiene una partecipazione del 10% nella società ALFA SRL il cui costo è pari a € 100.000 mentre il valore al 31.12.2011 è pari a € 80.000. Dalla operazione affrancamento emerge una minusvalenza che è riportabile a nuovo per un quinquennio nella misura del 62,5%, cioè12.500 80.000 100.000 20.000 Segue

….IL PASSAGGIO IN RT 20….. DIVIDENDI E CAPITAL GAIN 20.000 LE ISTRUZIONI NON SPECIFICANO SE IL DATO VA SEGNALATO GIA’ AL 12,5%, RESTA IL FATTO CHE LA MINUSVALENZA RIPORTABILE E’ COMUNQUE 12.500

UNICO 2012, ATTIVITA’ ALL’ESTERO, NUOVE PATRIMONIALI E MONITORAGGIO

Il quadro RW Le regole di base

Da ricordare la sezione I è compilata di rado. Ai sensi dell’ar. 2 del Dl 167/90 sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti da e verso l’estero per cause diverse dagli investimenti all’estero In particolare: I trasferimenti devono avvenire senza l’intervento dell’intermediario residente; Non sono monitorati i trasferimenti estero su estero; Non sono monitorati i trasferimenti mediante trasporto al seguito Sono monitorate le spese correnti e per altri motivi

Da ricordare Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate. Può accadere che si compili solo: la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono avvenuti flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono di importo inferiore a 10 mila euro) la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla fine dell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero sono di importo complessivo inferiore a 10 mila euro). le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall’origine delle attività e investimenti (ad esempio, successione o donazione) e dall’eventuale intervento di un intermediario residente.

Il quadro RW Gli esonerati

QUADRO RW ESONERATI DA RW Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella seguente situazione: chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 deve riprendere il monitoraggio in Unico 2011. Solo in presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si è esonerati in Unico 2011; chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di RW a partire da Unico 2012 SCUDO

QUADRO RW Conti correnti Non devono essere indicati in RW i conti correnti all’estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM Circ. 45/10

QUADRO RW Valori da indicare Gli importi in valuta estera devono essere rapportati all’euro, facendo riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate in corso di emanazione. Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato. In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima.

La nuova patrimoniale e il quadro RM

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Patrimoniale sugli immobili esteri NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Introdotta a regime dal comma 13 dell’art. 19 del DL 201/11 un’imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero; Interessati solo le persone fisiche RESIDENTI in Italia; Imposta fissata in misura pari allo 0,76%; Possibile scomputare solo l’eventuale patrimoniale pagata all’estero, salvo alcune precisazioni; L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile; Creato un “microsistema” differente rispetto agli adempimenti dichiarativi in Unico

COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE L’imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque include nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebbero sorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli italiani; L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (da comprendere se per nuda proprietà e usufrutto valgono i chiarimenti del quadro RW, ossia se devono considerarsi i valori indicati nell’atto originario); Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e si compila RM

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro; Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti internazionali partecipati dall’Italia si applicano le regole IMU se l’immobile è abitazione principale

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni l’imponibile è quello catastale; È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del tuir.

NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo per il 2011 e per il 2012; Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013; Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20 euro Sono esclusi dall’imposizione le attività finanziarie che seppur fisicamente detenute all’estero sono state oggetto del rimpatrio giuridico; Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per il tramite di intermediari all’estero.

LA NON INFLUENZA DI UNICO Patrimoniale attività finanziarie estere LA NON INFLUENZA DI UNICO la norma non è collegata alla compilazione del quadro RW e pertanto anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, come nel caso dei frontalieri (art. 38, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010), dei residenti nel comune di Campione d’Italia (circolare n. 43 del 2009), delle previdenze complementari (circolare n. 11 del 2010) o ancora delle stock option (circolare n. 49 del 2009) e dei conti correnti con disposizione di bonificare automaticamente su un conto italiano gli interessi maturati, sembrano essere attratti dalla nuova disposizione; peraltro, la patrimoniale si applica pro-quota e dunque non rilevano le regole del quadro RW, laddove per alcune attività finanziarie detenute all’estero (in primo luogo i conti correnti cointestati) è richiesta l’indicazione del valore assoluto dell’attività

IL VALORE DI RIFERIMENTO Il quadro RM IL VALORE DI RIFERIMENTO le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato “rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute… anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività”; solo in assenza del valore di mercato è possibile ricorrere al valore nominale o di rimborso. Si pone il problema del valore delle attività in caso di modifica, apertura o chiusura della stessa nel corso dell’anno

La compilazione di RW e di RM

Dati banca italiana La compilazione esempio 1: APERTURA CONTO CORRENTE Invio di 30 mila euro all’estero il 30 luglio per apertura di conto corrente 1 30.000 Dati banca italiana 2 1 30.000

QUADRO RW La compilazione esempio 1: APERTURA CONTO CORRENTE Invio di 30 mila euro il 30 luglio all’estero per apertura di conto corrente 34 30.000 100 5 ???

Esempio 4: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi QUADRO RW Esempio 4: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi Saldo pari a 24 mila euro. L’adempimento in questione deve essere effettuato analizzando le possibilità di disposizione in capo ai cointestatari. In particolare, se entrambi i coniugi possono disporre liberamente del conto corrente, secondo la citata giurisprudenza, confermata dalla circolare n. 45 del 2010, ciascuno di essi deve segnalare, nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, la consistenza del conto corrente in valori assoluti. In sostanza, ogni coniuge dovrà compilare il proprio quadro RW indicando quale consistenza l’importo di 24 mila euro.

esempio 4: CONTO CONDIVISO. COMPILAZIONE PER CIASCUN CONIUGE La compilazione esempio 4: CONTO CONDIVISO. COMPILAZIONE PER CIASCUN CONIUGE 1 24.000

esempio 4: conto condiviso QUADRO RW La compilazione esempio 4: conto condiviso 24.000 50 12 34 ???

Immobili cointestati ai coniugi Esempio 5 La compilazione in riferimento alla propria quota di competenza avviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell’attività detenuta sia vincolata al consenso degli altri intestatari. È il caso, ad esempio, dell’immobile all’estero intestato ad entrambi i coniugi. In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per intero senza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente che il monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola quota di proprietà. Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 mila euro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 mila euro

esempio 5: IMMOBILE COINTESTATO. COMPILAZIONE DI CIASCUN CONIUGE La compilazione esempio 5: IMMOBILE COINTESTATO. COMPILAZIONE DI CIASCUN CONIUGE 15 125.000

esempio 5: immobile in comproprietà QUADRO RW esempio 5: immobile in comproprietà 250.000 50 12 950 950

IL QUADRO RF

VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO ANCHE AI FINI ACE IL QUADRO RF VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO ANCHE AI FINI ACE Conferimenti in denaro: ammontare da assumere con criterio pro rata temporis. Rilevano quando sono effettivamente eseguiti non meramente sottoscritti ( rel.acc. D.A.), Riduzione di capitale sociale Distribuzione di dividendi (alla data della delibera con allocazione del debito tra le passività) Attribuzioni di riserve di capitale Assegnazioni di beni con riduzione del netto Attenzione: le delibera di aumento eseguite entro il 2010 Ed effettivamente eseguite nel 2011 non rilevano (rel Acc. D.A.)

VARIAZIONI DIMINUTIVE DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE IL QUADRO RF VARIAZIONI DIMINUTIVE DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE Perdita di esercizio A) generata nel 2010 > entra nel computo del netto al 31.12.2010 poiché la norma esclude solo l’utile di esercizio B) generata nel 2011 non riduce il patrimonio netto poiché non è attribuita ai soci

OPERAZIONE DI COPERTURA DELLA PERDITA IL QUADRO RF OPERAZIONE DI COPERTURA DELLA PERDITA Versamento eseguito dai soci in conto capitale è certamente conferimento in denaro (anche tramite rinunzia a finanziamento soci o compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Cfr. D.A. art. 5, c2) A) secondo la norma è computabile per l’intero ammontare (pro rata temporis) B) secondo le istruzioni al modello Unico è computabile per valore non superiore al patrimonio netto (escluso eventuale utile di esercizio)

RIDUZIONI EFFETTIVE Secondo norma: Per intero importo di 50 IL QUADRO RF RIDUZIONI EFFETTIVE Esempio: nell’esercizio 2010 la società subisce una perdita di 50. Patrimonio netto ante perdita 10 Quindi la perdita ha generato un deficit di 40 I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di 50 con un patrimonio netto di 10 a fine esercizio La riduzione per perdita non rileva , mentre il versamento a copertura rileva Secondo norma: Per intero importo di 50 Secondo istruzioni Unico: Per importo di 10

IL QUADRO RF ACE E SOGGETTI IRPEF Dato di computo per agevolazione: patrimonio netto al 31.12.2011 Uniche variazioni diminutive sono quelle figurative cioè acquisto di partecipazioni in società controllate e aziende Condizioni: 1) Contabilità ordinaria per opzione (ma non citato il termine “irrevocabile) 2) Irrilevanza dell’anno di formazione del patrimonio netto 3) Presenza dell’utile di esercizio 4) Rilevanza dei conferimenti in natura

Per attribuzione ai soci Non esiste il riferimento al 31.12.10 IL QUADRO RF Riduzioni effettive In denaro e in natura Per attribuzione ai soci Non esiste il riferimento al 31.12.10 Va indicato subito l’incremento Eseguito nel 2011 Conferimenti comprendono le rinunzie ai crediti dei soci Utile d’esercizio 2010 destinato a riserva al netto Della quota destinata a riserva indisponibile

Acquisto di partecipazioni E azienda in società controllate IL QUADRO RF Acquisto di partecipazioni E azienda in società controllate Se rigo differenza è positivo si Continua nella compilazione Altrimenti il prospetto è concluso Operazione antielusive art. 10 D.A. Es. Conferimenti eseguito verso controllata

Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di Esercizio IL QUADRO RF Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di Esercizio 2) Vanno considerate le perdite non coperte 3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro Totalità (non pro rata temporis)

Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000 IL QUADRO RF Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000 Utile esercizio 2010 a riserva = 100.000 Perdita di esercizio 2011 = 80.000 Netto al 31.12.2011 = 30.000 Variazione rilevante Unico 2012 = 30.000 100.000 100.000 30.000 30.000 900 La perdita d’esercizio pur essendo una Riduzione del netto senza attribuzione ai soci Riduce l’incremento aceizzabile!!! Al rigo RN 6 ( non e’ una Variazione da RF)

ACE E SOCIETA’ DI PERSONE IL QUADRO RF ACE E SOCIETA’ DI PERSONE La società ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000 Il calcolo dell’ACE viene eseguito assumendo l’intero patrimonio netto pari a € 510.000 x 3% = 15.300 che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011. Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 510.000 510.000 15.300 Il dato va inserito a RF 55 e se eccedente Il reddito dell’esercizio a RN 21

IL QUADRO RF INTERESSI PASSIVI Circ. 29/11: nel caso di trasformazione regressiva l’eccedenza di interessi passivi non dedotta dalla società di capitali non può essere considerata dalla società di persone

Rol pregresso non utilizzato Rol esercizio: A-B in senso civilistico IL QUADRO RF Rol pregresso non utilizzato Rol esercizio: A-B in senso civilistico nettizzato da ammortamenti e canoni leasing Interessi passivi e oneri assimilati Depurare la voce C17di: Interessi capitalizzati Interessi commerciali Oneri non finanziari Interessi mutui immobiliari gestione Interessi auto Interessi attivi (anche figurativi) Compresi quelli commerciali (circ. 38/10)

deduzione al rigo RF 54 cod. 13 IL QUADRO RF Interessi passivi pregressi: se deducibili poiché ROL capiente vanno portati in deduzione al rigo RF 54 cod. 13 In presenza di ROL eccedente si devono Dedurre tutti gli interessi passivi. In caso Essi non siano dedotti sia l’eccedenza ROL Sia gli interessi passivi non possono essere riportati a nuovo

IL QUADRO RF NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA ( D.L. 98/11, art. 23 comma 9) circ. 53/11 ELEMENTI DIVERSI VECCHIO E NUOVO REGIME ELEMENTI UGUALI VECCHIO E NUOVO REGIME Nessuna modifica per perdite dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al 100% 1) Riporto limitato al quinquennio successivo diventa illimitato Compensazione al 100% del reddito viene limitata all’80% del reddito

ESEMPIO DI COMPENSAZIONE CONTEMPORANEA DI VECCHIE E NUOVE PERDITE IL QUADRO RF ESEMPIO DI COMPENSAZIONE CONTEMPORANEA DI VECCHIE E NUOVE PERDITE Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2008 (terzo anno di attività) pari a € 60.000 ed una perdita generata nel 2010 pari a € 60.000. Nel 2011 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel Unico 2012 eseguirà la compensazione dell’intera perdita del 2008 per € 60.000 ma occorre determinare il calcolo corretto dell’80% del reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo si potrebbe: A) determinare l’80% sul residuo reddito, cioè 40.000 x 80% = 32.000 riportando a nuovo parte della perdita 2011, per € 8.000. B) l’80% si calcola sul reddito ante compensazione, quindi € 80.000, il che significa che la perdita 2010 e’ interamente compensabile con riporto a nuovo di € 20.000. Nel primo caso avremmo nel 2011 un imponibile pari a € 8.000 mentre nel secondo caso l’imponibile 2011 sarebbe zero. (la tesi b e’ stata avallata a Telefisco 2012)

IL QUADRO RF 20.000 40.000 60.000 QUADRO RS QUADRO RN

Perdite e “variazioni” sensibili IL QUADRO RF Perdite e “variazioni” sensibili Rimanenze Finali: anomalia da indice di rotazione, magazzino “inattendibile” e utilizzo norma su distruzione beni; ammortamenti: art. 1, comma 34 della legge 244/2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi

SPESE ALBERGHI, RISTORANTI E RAPPRESENTANZA IL QUADRO RF SPESE ALBERGHI, RISTORANTI E RAPPRESENTANZA Totale alberghi, ristoranti non fruite Da dipendenti e amministratori Totale spese rappresentanza Totale spese di rappresentanza compresi Alberghi e ristoranti di rappresentanza per Quota deducibile 75% alberghi e ristoranti

Spese di sponsorizzazione IL QUADRO RF Spese di sponsorizzazione Cassazione 3433 del 5 marzo 2012 Non è solo la qualificazione giuridica del contratto (contratto di sponsorizzazione e quindi sinallagmatico) sufficiente a qualificare le pese come spese di pubblicità. “Alle sponsorizzazioni sportive si applica l’attuale art. 108 (ex 74 c. 2) Tuir essendo, in tutto e per tutto, equiparate alle spese di rappresentanza in quanto effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale e idonee al massimo a accrescere il prestigio dell’impresa”.

LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 121

LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) Ampliamento dell’ambito soggettivo della non operatività (art. 2) Società ed enti indicati all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994 per tre periodi d’imposta consecutivi presentano dichiarazioni in perdita fiscale due periodi d’imposta in perdita fiscale ed uno con un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724/1994 Il successivo quarto periodo d’imposta Soggetti non operativi in perdita sistematica

LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA La nuova disciplina per le società in “perdita sistematica” si applica: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138 (17 settembre 2011) anche se non ricorrono i presupposti dell’articolo 30 della legge n. 724 tenendo conto delle cause di non applicazione della disciplina stessa 123

LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE Novità: art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies, della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 L’aliquota dell’IRES (art. 75 del TUIR) dovuta dai soggetti “non operativi” è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 settembre 2011). Ai soggetti che non hanno superato il “test di operatività” A chi si applica Ai soggetti che sono in “perdita sistematica” Ai soggetti che detengono una partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR in soggetti “non operativi” sul reddito complessivo netto Come si applica sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR dai soggetti “non operativi”

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE Esclusione Disapplicazione Provvedimento del Direttore Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 Articolo 30 legge 724/1994 INDICARE IL CODICE SPECIFICO

Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08 LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08 1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100) La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta 2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci 3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti 4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta 5) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato considerando anche gli indici di normalità economica. Non vale per le società soggette a parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel triennio (circolare 8/E del 16.03.2012).

LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 SOCIETÀ NON OPERATIVE Cause che permettono disapplicazione senza interpello Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva (impegno in Unico 2012 entro il 30.9.2013). COD. 99 Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche dall’esercizio precedente. COD. 20 Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati amministratori giudiziari. COD. 30 Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili .COD. 40

Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08 LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08 Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello a) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse dall’articolo 30 (anche tramite interpello) o società collegate cui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata alle partecipazioni .COD. 50 b) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono cambiati i motivi. Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che non vanno considerati anche i componenti economici ad essi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di operatività

Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 CAUSE DI ESCLUSIONE Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724 Circolare 25/E del 4.5.2007 E’ quello di costituzione della società o apertura della Partita IVA (a prescindere dall’effettivo inizio o meno dell’attività) Per le stabili organizzazioni è il periodo di insediamento in Italia La causa di esclusione non opera: Primo periodo di imposta di società neo costituite a seguito di un’operazione di scissione, fusione o di conferimento Primo periodo di imposta di società risultante da un’operazione di trasformazione 129

CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 7) Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724 Circolare 25/E del 4.5.2007 La soglia minima di 10 dipendenti deve sussistere per tutti i giorni del periodo oggetto di osservazione Si ritiene quindi che debba sussistere, oltre che nei due esercizi precedenti, anche nell’esercizio in corso (Circolare 9/E del 2008) Rientrano tra i dipendenti tutti i lavoratori subordinati (a tempo determinato e indeterminato) mentre sono esclusi coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.pro. e amministratori)

CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 9) Società che presentano un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724 Circolare 25/E del 4.5.2007 I dati da porre a raffronto sono quelli risultanti dal bilancio (redatto in base a corretti principi contabili): ► Totale del valore della produzione, così come risulta dal raggruppa-mento A dello schema di conto economico ai sensi dell’art. 2425 C.C. ► Totale dell’attivo dello schema di stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 C.C. (Circolare 9/E del 2008)

CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 9) Società che presentano un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724 Circolare 25/E del 4.5.2007 Nella relazione di accompagnamento viene specificato che il test deve essere fatto solo sul periodo di imposta (e non anche sui 2 precedenti) Per le società in contabilità semplificata, la causa di esclusione va verificata tenendo conto degli stessi elementi e valori richiesti dalla norma, che devono essere evidenziati in un apposito prospetto economico-patrimoniale redatto sulla base delle risultanze contabili

CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 11) Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724 Circolare 25/E del 4.5.2007 La condizione deve essere verificata nel solo periodo di imposta Congruità ottenuta anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione (Circolare 9/E del 2008)

LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE da quando il blocco IVA per le società in perdita “sistemica” 2009/2011? dal 1 gennaio 2012? la società è già non operativa per effetto delle perdite reiterate. dal 1 gennaio 2013? è il credito 2012 ad essere oggetto di blocco. Tesi preferibile ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994 Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’IVA non è ammessa a rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997 o di cessione

INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011 “… le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolare che potrebbero aver causato i risultati negativi. Sono state, al riguardo, prospettate le situazioni delle imprese che producono redditi a formazione pluriennale (ad esempio quelle di costruzione immobiliare), per le quali a tre anni di perdita può far seguito un quarto esercizio nel quale sono dichiarati i ricavi relativi all’attività svolta nel predente triennio.”

IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012 LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012

IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012 LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012 La casella “Soggetto in perdita sistematica” deve essere barrata qualora il contribuente abbia presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero nello stesso arco temporale sia risultato per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, co. 3, L. n. 724 del 1994 In tal caso, occorre compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RF74 non sia stata compilata) e il resto del prospetto non va compilato.

LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 NUOVA IPOTESI D.L. 138/11 Decorrenza dal 2012, quindi da monitorare esercizi 2009/2011 Riflesso sugli acconti dovuti per il 2012 che vanno calcolati assumendo come Base di calcolo il reddito che si sarebbe formato nel 2011 già applicando la nuova normativa Due possibili letture: 2011 già di comodo Si considera il triennio 2008/2010

NUOVE REGOLE DELLE PERDITE E SOCIETÀ DI COMODO LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2012 NUOVE REGOLE DELLE PERDITE E SOCIETÀ DI COMODO Chiarimento “telefisco” Perdita da anni precedenti 100 Reddito 70 Minimo da dichiarare 30 Calcolo perdita utilizzabile potenzialmente: 80% di 70 = 56 Limite massimo utilizzo 70 – 30 = 40 Si dichiara il reddito di 30 e la perdita eccedente di 60 si rinvia senza limiti. Le perdite si “congelano” fino a che non si ridiventa operative e comunque si utilizzano con rispetto del reddito minimo

LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

SANZIONE IN MISURA FISSA LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE SANZIONE IN MISURA FISSA MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate) Si applica la sanzione in misura massima (EURO 2.065) Solo se ufficio non accerta imposte (Circ. 8/2012). DECORRENZA: violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (Circ. 41/E/2011).

MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE SANZIONI CORRELATE ALLE MAGGIORI IMPOSTE CHE SCATURISCONO DALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate) La sanzione è maggiorata del 50% (minimo 150% max 300%) DECORRENZA: violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (Circ. 41/E/2011).

Sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE Si applicano le sanzioni correlate alle maggiori imposte che scaturiscono dalla corretta applicazione dello studio di settore nel caso in cui IVA la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile IMPOSTE DIRETTE il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione IRAP il maggior imponibile accertato Sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato

MANOVRA CORRETTIVA NOVITÀ STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE MANOVRA CORRETTIVA NOVITÀ STUDI DI SETTORE (decreto 98/2011 - articolo 23 comma 28) MOTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CONTRIBUENTI CONGRUI ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO IN CASO DI RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI INDICAZIONE NELLA MOTIVAZIONE DELL’ATTO DELLE RAGIONI CHE INDUCONO L’UFFICIO A DISATTENDERE LE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE

MANOVRA FERRAGOSTO NOVITÀ STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE MANOVRA FERRAGOSTO NOVITÀ STUDI DI SETTORE (decreto 138/2011 - articolo 2 comma 35) La preclusione agli accertamenti di natura analitico induttiva NORMA APPLICABILE FINO AL 2010 I Contribuenti devono risultare congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione anche al periodo di imposta precedente (oltre che a quello in corso)

CARATTERISTICHE DISPOSIZIONE (CIRC. 8 DEL 2012) LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE CARATTERISTICHE DISPOSIZIONE (CIRC. 8 DEL 2012) NORMA DI NATURA PROCEDURALE, APPLICABILE ANCHE AL PASSATO SE NEL PERIODO PRECEDENTE RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’ NON PUO’ RITENERSI SODDISFATTA LA CONDIZIONE NORMATIVA SI RICHIEDE LA SOLA CONGRUITA’ PER L’ANNO PRECEDENTE

SOGGETTI CONGRUI E COERENTI LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE NORMA PREMIALE STUDI SOGGETTI CONGRUI E COERENTI NORMA DAL 2011 IN POI BLOCCO ALL’ACCERTAMENTO ANALITICO/INDUTTIVO RIDUZIONE TEMPISTICA ACCERTAMENTO INNALZAMENTO AL 33% DELLO SCOSTAMENTO DA SINTETICO PURO/REDDITOMETRO

CONDIZIONI NORMA PREMIALE (CIRC. 8 DEL 2012) LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE CONDIZIONI NORMA PREMIALE (CIRC. 8 DEL 2012) CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI DICHIARATIVI E DATI VERITIERI COERENZA AGLI INDICI, MENTRE LA CONGRUITA’ DEVE VALUTARSI ANCHE ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI NORMALITA’ SI APPLICA SOLO AI SOGGETTI POTENZIALMENTE ACCERTABILI (NO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’)

NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma vigente fino al 1° marzo 2012 LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma vigente fino al 1° marzo 2012 I PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO L’UTILIZZO DELL’ ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA PARTE DELL’UFFICIO omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

LE PROBLEMATICHE a pag. 104 della dispensa LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 104 della dispensa LE PROBLEMATICHE 1) LA NORMA NON RICHIAMA L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI 2) GLI SCOSTAMENTI RILEVANTI IVA la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile IMPOSTE DIRETTE il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione IRAP il maggior imponibile accertato Sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato

NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma dal 2 marzo 2012 LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 104 della dispensa NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma dal 2 marzo 2012 I presupposti che legittimano l’utilizzo dell’ accertamento induttivo da parte dell’ufficio NOVITA’ Omessa presentazione del modello studi di settore omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. NOVITA’: i maggiori ricavi/compensi devono superare di più del 15% o di 50.000 euro quelli del Gerico originario

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 104 della dispensa ACCERTAMENTO INDUTTIVO: La condizione normativa nel caso di “studio” infedele Si prende in considerazione il valore puntuale di riferimento di Gerico originariamente presentato: ad esempio, 200 mila Si confronta il 15% di 200 mila, pari a 30 mila, con il valore di 50 mila e si considera il minore dei due La condizione per l’accertamento è rispettata se la rielaborazione di Gerico conduce ad un valore puntuale di riferimento pari a 230.001 euro

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 105 della dispensa ACCERTAMENTO INDUTTIVO: La condizione normativa nel caso di studio infedele Si prende in considerazione il valore puntuale di riferimento di Gerico originariamente presentato: ad esempio, 2 milioni Si confronta il 15% di 2 milioni, pari a 300 mila, con il valore di 50 mila e si considera il minore dei due La condizione per l’accertamento è rispettata se la rielaborazione di Gerico conduce ad un valore puntuale di riferimento pari a 2.050.001 euro

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: I chiarimenti della circolare 41/E/2011 LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 105 della dispensa ACCERTAMENTO INDUTTIVO: I chiarimenti della circolare 41/E/2011 “Si osserva, altresì, che la disposizione esplica effetti “diretti” solo in materia di imposizione diretta, atteso anche che il modello degli studi di settore è un allegato alla dichiarazione dei redditi. Si ritiene che gli uffici, comunque, possano verificare gli effetti ai fini IVA di una ricostruzione induttiva dei ricavi o dei compensi, alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente assoggettato a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e di servizi resi in evasione di imposta”.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: DECORRENZA DELLE NUOVE NORME ? LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 105 della dispensa ACCERTAMENTO INDUTTIVO: DECORRENZA DELLE NUOVE NORME ? La nuova lett. d-ter), come modificata dal DL 16/12, si applica agli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012. In precedenza si applica la vecchia norma. POICHE’ SI PARLA DI ACCERTAMENTI NOTIFICATI, VUOL DIRE CHE LA NORMA, IN ENTRAMBE LE VERSIONI, E’ DI NATURA PROCEDURALE (TESI CONFERMATA DALLA CIRCOLARE 8/12)

ACCERTAMENTO INDUTTIVO Precisazione circolare n. 8 del 2012 LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 106 della dispensa ACCERTAMENTO INDUTTIVO Precisazione circolare n. 8 del 2012 alla luce dei principi di trasparenza e di collaborazione ….. gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà introdotta dalla citata disposizione del decreto legge n. 98 del 2011, e modificata dal decreto legge n. 16 del 2012, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010. Per le annualità precedenti il 2010, invece, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando …. il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.

NOVITÀ STUDI DI SETTORE: Le problematiche da risolvere LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 107 della dispensa NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma dal 2 marzo 2012 Le problematiche da risolvere COSTI OCCULTI Nell’accertamento induttivo, se si prescinde dalla contabilità, vanno riconosciuti i costi occulti SCOSTAMENTO GRAVE Lo scostamento prescinde dal volume d’affari e dunque in presenza di valori elevati rischia di essere assolutamente non “grave” STUDIO EVOLUTO Al sopraggiungere dello studio evoluto deve comprendersi se si utilizza lo studio originario o quello evoluto per verificare lo scostamento

NOVITÀ STUDI DI SETTORE IN GENERALE I COMPORTAMENTI DA TENERE LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 107 della dispensa NOVITÀ STUDI DI SETTORE IN GENERALE I COMPORTAMENTI DA TENERE CONGRUITA’ E COERENZA È senza dubbio il risultato migliore, in quanto consente di fruire della norma premiale dal 2011, ossia riduzione di un anno degli accertamenti, blocco agli analitici/induttivi e maggiori margini nel redditometro NON CONGRUITA’ Se lo studio risulta non congruo, bisogna ricordarsi che si tratta comunque di una presunzione semplice ed è compito dell’ufficio trovare gli elementi di supporto per l’accertamento STUDIO FORZATO La forzatura non paga, atteso il rischio dell’induttivo puro. Da ricordare inoltre anche la responsabilità del professionista che compila gli studi di settore

GLI STUDI TRA ACCERTAMENTO, CONTRADDITTORIO E GIURISPRUDENZA a cura di Gian Paolo Ranocchi e Maurizio Tozzi

LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 108 della dispensa Sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638, tutte depositate il 18 dicembre 2009 Gli studi di settore “rappresentano la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti […] rispetto a quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante”. La presenza dello scostamento “legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”. “È il contraddittorio …(…).. l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore”.

Circolare 19/E del 14.04.2010 a pag. 108 della dispensa LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 108 della dispensa Circolare 19/E del 14.04.2010 Centralità del contraddittorio con il contribuente il contraddittorio consente all’Ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente, “nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti” la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa.” Devono ritenersi viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale missione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controverse.

Circolare 19/E del 14.04.2010 a pag. 109 della dispensa LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 109 della dispensa Circolare 19/E del 14.04.2010 Motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni, per le quali sono stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente, non configura una carenza di motivazione dell’atto stesso quando tali ragioni sono comunque state esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto Inerzia del contribuente in caso di mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) e 54, rispettivamente del DPR n. 600 del 1973 e del DPR n. 633 del 1972. La mancata risposta, da parte del contribuente, all’invito al contraddittorio “costituisce elemento indiziario convergente a supportare la corrispondenza a realtà dell’accertamento” (cfr. Cass. n. 26637 del 2009).

GIURISPRUDENZA DI MERITO LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 109 della dispensa GIURISPRUDENZA DI MERITO C.T.R. LAZIO sentenza 160/2011 Il contribuente che non si presenta nel il giorno fissato per la discussione dell'invito al contraddittorio notificato dall'ufficio (né comunica la sua disponibilità) è penalizzato in quanto tale comportamento consente l’utilizzo da parte dell’Ufficio di presunzioni e di motivare l'atto impositivo applicando i parametri previsti dalla legge, «dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito». Il citato comportamento negligente legittima inoltre il Giudice a condannare il contribuente al pagamento anche delle spese processuali.

Cassazione sentenza n. 14771 del 05/07/2011 LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 109 della dispensa Cassazione sentenza n. 14771 del 05/07/2011 L’esiguità degli onorari dichiarati rispetto ai minimi tariffari dei professionisti non rende applicabili gli studi di settore. l’applicazione dei parametri o degli studi “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, in sé considerati”.

MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 110 della dispensa MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO Cass. 24.2.2011 n. 4582 Lo studio di settore è inapplicabili al negoziante che ha diminuito i prezzi per combattere la concorrenza dei supermercati. La procedura di accertamento basata sugli studi di settore "costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.”

ESIGUITÀ DELL’ENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a pag. 111 della dispensa ESIGUITÀ DELL’ENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO Cass. 17.2.2011 n. 3923 L'avviso di accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo qualora si fondi soltanto sui risultati dello studio ed il contribuente abbia fornito le ragioni dello scostamento. Nel caso di specie lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti era soltanto del 7% e che tale divergenza era giustificata dalle dimensioni ridotte dell’esercizio commerciale che non consentivano la completa esposizione della merce, nonché dalla presenza, nelle vicinanze, di numerose altre attività concorrenti, specializzate nello stesso settore. C.T. Prov. Lecce 1.2.2011 n. 47/02/11 L'accertamento in base agli studi di settore è nullo se la divergenza tra i ricavi accertabili e quelli dichiarati risulta soltanto del 17%, atteso che tale dato non integra la “grave incongruenza” richiesta dalla norma ai fini dell’applicabilità di tale strumento accertativo. A nulla rilevava poi che la gestione dell’attività fosse anti-economica, stante la presenza di una serie di perdite fiscali.

a cura di Gian Paolo Ranocchi e Maurizio Tozzi IL NUOVO REDDITOMETRO a cura di Gian Paolo Ranocchi e Maurizio Tozzi

Non presente in dispensa COME CAMBIA IL REDDITOMETRO Non presente in dispensa IL SISTEMA: Il sintetico “puro” Vecchia versione: “in base ad elementi e circostanze di fatto certi” Il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni Nuova versione: “sulla base delle spese di qualsiasi genere” Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza ANCHE E SOPRATTUTTO IN UNA PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DIVIENE FONDAMENTALE CIRCOSCRIVERE IL CONCETTO DI “SPESA”.

Non presente in dispensa COME CAMBIA IL REDDITOMETRO Non presente in dispensa La difesa per le spese Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E 6.2 In caso di acquisto di un bene tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) si può ritenere che rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno e non l’intero valore del bene? Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, IV comma, DPR 600/73 rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato.

Non presente in dispensa COME CAMBIA IL REDDITOMETRO Non presente in dispensa IL SISTEMA: Il nuovo redditometro “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”

SCOSTAMENTO RILEVANTE COME CAMBIA IL REDDITOMETRO Non presente in dispensa SCOSTAMENTO RILEVANTE Vecchio redditometro CO. 4 ART. 38 Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due o più annualità ( anche non consecutive - Cass. 237/2009) e deve essere almeno pari ad un quarto (25%) Nuovo redditometro CO. 6 ART. 38 Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve essere almeno pari ad un quinto (20%)

Non presente in dispensa NOVITA’: IL CONTRADDITTORIO REDDITOMETRO E DIFESA Non presente in dispensa NOVITA’: IL CONTRADDITTORIO Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” Momenti che dovrebbero essere distinti: Invito – questionario Invito al contraddittorio Eventuale accertamento Riflessi sulla legittimità dell’accertamento dei passaggi preliminari (contraddittorio) Motivazione dell’atto: studi di settore docet……..

Non presente in dispensa REDDITOMETRO E DIFESA Non presente in dispensa Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E 6.3 La nozione di reddito quale elemento di prova contraria deve essere intesa in senso meramente fiscale o sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale finanziario disponibile ? (es. rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali) ? Si conferma il riferimento al reale reddito finanziario disponibile; infatti nell’ultima parte della citata disposizione normativa si richiama espressamente tra le prove contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla formazione della base imponibile” (Es. la persona fisica titolare di un bene immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a dichiarare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica all’accertamento sintetico).

Non presente in dispensa REDDITOMETRO E DIFESA Non presente in dispensa RISPOSTA TELEFISCO SCOSTAMENTO RILEVANTE E POSSIBILITA’ DIFENSIVE Secondo l’Agenzia delle Entrate: lo scostamento rilevante del 20% deve essere calcolato in riferimento al reddito dichiarato (tesi contraria a quanto previsto dalle istruzioni delle dichiarazioni del passato e dalla relazione Secit del 31 ottobre 1993); Sul fronte difensivo deve considerarsi la reale capacità economica del contribuente, a prescindere dal reddito dichiarato. Rilevano dunque anche i costi figurativi (amm.to, costi pluriennali), le deduzioni (no tax area, no tax family) e ogni altra disponibilità legittimamente detenuta (vincite, incasso titoli, rimborsi finanziamenti infruttiferi, risparmi accumulati nel tempo, etc)

Non presente in dispensa REDDITOMETRO E DIFESA Non presente in dispensa sent. n. 12187/2009 della Corte di Cassazione il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

IPOTESI DI UTILIZZO - GLI STEP OPERATIVI - IL NUOVO REDDITOMETRO LE ANTICIPAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Non presente in dispensa IPOTESI DI UTILIZZO - GLI STEP OPERATIVI - SE IL CONTRIBUENTE, PUR CONSAPEVOLE DELLA INCOERENZA, NON MODIFICA IL COMPORTAMENTO DICHIARATIVO, VIENE SICURAMENTE SELEZIONATO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI 3. GLI ULTERIORI APPROFONDIMENTI SONO CALIBRATI IN FUNZIONE DELL’ENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO E DI SPECIFICI INDICATORI CON FUNZIONE DI FILTRO DELLE POSIZIONI AD EFFETTIVO RISCHIO DI EVASIONE RISCHIO ALTO SCOSTAMENTO MOLTO ELEVATO INDICATORI SPECIFICI DI CONFERMA SELEZIONE PER CONTROLLI ORDINARI APPROFONDITI MEDIO SCOSTAMENTO ELEVATO + SELEZIONE PER EVENTUALE ACCERTAMENTO DI NATURA PRESUNTIVA (STEP 4) BASSO SCOSTAMENTO BASSO NESSUNA SELEZIONE N.B. IN MANCANZA DELLA CONFERMA DEL RISCHIO MEDIANTE GLI INDICATORI SPECIFICI LA POSIZIONE VIENE “DECLASSIFICATA” NELLA/NELLE CATEGORIE INFERIORI 176