I CONTRATTI BANCARI Copyright © 2013 Clitt, Roma

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CONTRATTI BANCARI Sono quei contratti attraverso i quali le BANCHE, ossia imprese specificamente autorizzate e iscritte ad un apposito Albo curato dalla Banca d’Italia, esercitano l’ATTIVITÀ BANCARIA che consiste principalmente in: attività di raccolta del risparmio tra il pubblico (es. deposito bancario); esercizio del credito (es. concessione di un prestito a famiglie o imprese). Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

Alla disciplina dei contratti bancari si applicano alcune NORME GENERALI che prevedono per la banca l’OBBLIGO di: TRASPARENZA delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (T.U.–D.Lgs. n. 385/1983); PUBBLICITÀ nei locali della banca di tutti gli elementi economici dei servizi e prodotti offerti ai clienti (es. tassi di interesse, spese); FORMA SCRITTA, a pena di nullità, con necessaria consegna di una copia del contratto bancario al cliente, affinché sia informato di ogni singola clausola; Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

COMUNICAZIONE espressa e per iscritto al cliente di qualsiasi MODIFICA UNILATERALE delle condizioni contrattuali, con la formula in evidenza “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il cliente ha la possibilità di recedere senza spese entro 60 giorni (in mancanza di recesso la modifica è approvata); INVIO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE ai clienti, al fine di informarli sull’andamento del rapporto contrattuale. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

I principali CONTRATTI BANCARI sono:   - il deposito bancario - l’apertura di credito bancario - l’anticipazione bancaria - lo sconto - il conto corrente bancario Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

DEPOSITO BANCARIO Con questo contratto le somme di denaro depositate dalla clientela presso una banca divengono di proprietà di questa che ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirle nella stessa specie monetaria, ad una determinata scadenza ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (art. 1834 c.c.). Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

APERTURA DI CREDITO BANCARIO È un contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L’altra parte ha il diritto, se non è pattuito diversamente, di utilizzare in più volte il credito accordato (ad esempio attraverso prelievi frazionati), per poi ripristinarne la disponibilità con successivi versamenti. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

ANTICIPAZIONE BANCARIA Con questo contratto il prestito accordato è sempre garantito da un pegno a favore della banca su titoli o merci (art. 1846 c.c.). Il pegno si costituisce con la consegna di un bene mobile al creditore a garanzia della somma messa a disposizione. Allo scadere dell’obbligazione se il debitore non restituisce il prestito, il creditore può far vendere coattivamente (anche senza il consenso del debitore) la cosa ricevuta in pegno.   Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

SCONTO È un contratto con il quale una banca, alla quale viene ceduto dal cliente un credito verso terzi non ancora scaduto, ne anticipa al medesimo l’importo, detraendo gli interessi per l’anticipazione della somma di denaro effettuata (art. 1858 c.c.). La cessione dal cliente alla banca è “salvo buon fine”: se il terzo debitore non paga alla scadenza, la banca ha il diritto di farsi restituire dal cliente la somma anticipata. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

CONTO CORRENTE BANCARIO Con questo contratto si conviene con la banca di far affluire in un medesimo conto le somme depositate o pagate al cliente (accrediti) e prelevate dal cliente o da terzi su autorizzazione dello stesso (addebiti). Il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, tramite prelievi anche mediante l’emissione di assegni bancari, rilasciati al cliente al momento della conclusione del contratto (artt. 1852-1857 c.c.). Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013