IL DIRITTO DEL LAVORO IN SENSO STRETTO

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IL DIRITTO DEL LAVORO IN SENSO STRETTO

DEFINIZIONE DI DIRITTO DEL LAVORO Complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore Il diritto del lavoro si occupa dei rapporti che intercorrono tra il lavoratore e il datore di lavoro

Queste norme si applicano al rapporto di lavoro subordinato notevole disparità tra le parti tutelare la parte più debole: il lavoratore

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMIA (ART. 2222) PARASUBORDINAZIONE (ART. 409 C.P.C.) SUBORDINAZIONE (ART. 2094 C.C.)

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Art. 2094 codice civile È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E’ il rapporto di lavoro nel quale una parte (il lavoratore) si obbliga a prestare il proprio lavoro, per conto e sotto la direzione di un’altra parte (il datore di lavoro) dietro il corrispettivo di una retribuzione

2 soggetti datore di lavoro e lavoratore si cambiano 2 cose lavoro e retribuzione

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO Art. 2222 codice civile Rapporto di lavoro nel quale una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti di un committente

2 soggetti artigiano e il suo cliente si scambiano 2 cose opera o servizio e prezzo

DIFFERENZE TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO 2 soggetti lavoro e corrispettivo Lavoro autonomo non c’è subordinazione Lavoro subordinato c’è subordinazione

SUBORDINAZIONE Subordinazione in senso gerarchico: situazione di assoggettamento personale del prestatore di lavoro i poteri del datore di lavoro Eterodeterminazione o eterodirezione

SUBORDINAZIONE La giurisprudenza ha individuato una serie di indici, alcuni più importanti altri secondari, la cui verifica è utile per poter valutare se un rapporto di lavoro sia caratterizzato da subordinazione o autonomia: Pieno assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro

SUBORDINAZIONE Il vincolo di soggezione: operare secondo orari di lavoro indicati dall'imprenditore, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro; svolgere tutte le attività che, di volta in volta, vengono indicate dall'imprenditore e che sono necessarie per il buon andamento dell'impresa; dover richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti; dover comunicare assenze e malattie; dover effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro, ecc: in una parola, non essere, appunto, autonomi, di determinare tempi e modi della propria attività lavorativa.

SUBORDINAZIONE Continuità nello svolgimento delle mansioni Versamento a cadenze periodiche del compenso Coordinamento dell’attività lavorativa rispetto all’assetto organizzativo aziendale Esecuzione del lavoro all’interno della struttura dell’impresa con materiali e attrezzatture messe proprie dell’impresa Assenza di rischio economico

AUTONOMIA Il lavoro autonomo si distingue dal subordinato, per l’assenza del vincolo di soggezione alla direzione ed al controllo del datore. L’opera prestata, per quantità e qualità, proviene, senza confondersi con la prestazione di altri, dal lavoro fornito da chi si è vincolato ad adempiere dietro corrispettivo. Il lavoratore autonomo promette un risultato per il cui raggiungimento appronta una organizzazione di mezzi, metodi, forme di esecuzione proprie ed assume il rischio professionale (obbligazione del fare).

Al contrario, il lavoratore dipendente si impegna a fornire la propria attività (il proprio tempo e le proprie energie) all’interno dell’organizzazione e sotto le direttive del datore di lavoro senza assunzione di rischi professionali(obbligazione del dare).

IL LAVORO PARASUBORDINATO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) Non riveste né i caratteri tipici della subordinazione, né i caratteri tipici dell’autonomia Rapporti di collaborazione che si concretino in “una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 codice procedura civile) La categoria della parasubordinazione è da ricomprendere nell’area dell’autonomia (art. 2222 c.c.)

Il rapporto di co.co.co. deve differenziarsi, in sostanza: dall'attività di impresa, dal lavoro dipendente, dal lavoro professionale dalla collaborazione occasionale.

Rispetto ad un’impresa manca l’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui Rispetto al lavoro dipendente manca l’elemento della subordinazione Rispetto al lavoro professionale vero e proprio manca la potenziale pluralità di clienti Rispetto al lavoro occasionale vi è la continuità

CARATTERI DELLE CO.CO.CO 1) CONTINUITA’ DELLA PRESTAZIONE: La prestazione è diretta a soddisfare un interesse durevole del committente Reiterazione della stessa prestazione Ripetizione di prestazioni diverse Esecuzione di un’unica opera, ma di una certa durata nel tempo

2) COORDINAZIONE “connessione funzionale derivante dal protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o più in generale nelle finalità perseguite dal committente” (Cass. 5 maggio 1999, n. 4521). La “coordinazione” implica un potere di dettare istruzioni da parte del committente, affinché questi possa utilmente inserire la prestazione del collaboratore nel proprio ciclo produttivo (in merito, ad es., a tempistica, luogo e modalità di esecuzione)

3) CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE prevalenza del lavoro personale sull’opera svolta da collaboratori o sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale 4) ASSENZA DI ETERODETERMINAZIONE/DIPENDENZA

Co.co.co. e subordinato hanno alcuni requisiti tipici della prestazione in comune: Continuità Personalità Coordinazione rispetto all’organizzazione dell’impresa

Questo problema si è ingigantito negli anni:

1) Grande crescita numerica dei co.co.co.
 
2) I confini subordinazione-autonomia sono sempre meno chiari

3) Poiché co.co.co. hanno meno tutele…sono utilizzate per finalità elusive del diritto del lavoro. Spesso fittizie, nascondendo prestazioni di lavoro subordinato

Dunque, da un lato problema di ABUSI
dall’altro, problema di adeguata TUTELA

Quali SOLUZIONI? La soluzione del legislatore del 2003: Il lavoro a progetto (artt. 61-69 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276)

COLLABORAZIONI A PROGETTO ART. 61-69 D.LGS. N. 276/2003 Con la creazione di questa nuova fattispecie il legislatore si proponeva di dettare una disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative capace di contrastare gli abusi e insieme di garantire ai collaboratori alcune garanzie dei loro diritti

RIFORMA FORNERO La legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) ha modificato la disciplina riguardante il contratto a progetto L’intento è quello di assoggettare a limiti rigorosi il ricorso al lavoro a progetto (che la precedente disciplina rendeva ancora troppo facile) al fine di evitare abusi e distorsioni Restrizione dello spazio entro cui un contratto di lavoro a progetto può essere legittimamente stipulato

Definizione contratto a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL LAVORO A PROGETTO Esclusione vincolo subordinazione Gestione autonoma della prestazione Temporaneità Coordinamento con l’organizzazione del committente, per i tempi e metodi di lavoro e per l’eventuale uso delle strutture aziendali Tempo di lavoro autogestito dal collaboratore, al quale può essere richiesto per esigenze di coordinamento con l’organizzazione del committente, di assicurare in determinati giorni e ore la propria presenza all’interno dell’organizzazione presenza di un compito specifico, determinato o determinabile, che funge da risultato del rapporto Riconducibilità a un progetto specifico aumento delle garanzie sociali

PROGETTO Progetto specifico: “Progetto”: funzionalizzazione ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione solo le attività lavorative connotate da una certa professionalità possono ritenersi finalizzate ad un progetto, mentre non è evidentemente possibile accertare un progetto in tutte attività meramente materiali, anche se il lavoro sia svolto autonomamente. Attività di pulizia non può essere oggetto di un contratto a progetto!

IL “PROGETTO” DOPO LA RIFORMA FORNERO (LEGGE N. 92/2012) Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

I REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO art. 62 d.lgs. 276/2003 Forma scritta Deve contenere: 1) indicazione della durata determinata o determinabile della prestazione 2) Individuazione, nei suoi tratti caratterizzanti, del progetto o del programma Riforma Fornero sostituisce tale elemento: «descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire »; 3) Corrispettivo e i suoi criteri di determinazione 4) forme di coordinamento che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa 5) Misure di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

IL PROGETTO DEVE ESSERE: Redatto per iscritto Puntuale Specifico Coordinato con l’attività del committente e non sovrapposto ad essa Delimitato temporalmente Con l’indicazione di un risultato finale (dotato di compiutezza e autonomia ontologica, di modo che l’attività di carattere progettuale sia suscettibile di una valutazione in termini di risultato)

IL PROGETTO NON DEVE ESSERE: Indeterminato e generico Un elenco di mansioni Un insieme di formule criptiche e/o standardizzate

IL CORRISPETTIVO DOPO LA RIFORMA FORNERO Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto

QUALI TUTELE PER I CO.CO.PRO? Processo del lavoro (art. 409, 3. co., c.p.c.) Art. 2113 c.c. (vd. art. 68, d.lgs. 276/03) Assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) Tutela Inail Tutela maternità (proroga di 180 giorni del rapporto e diritto all’indennità di maternità) Assegno per il nucleo familiare Indennità di malattia nella misura e nelle modalità previste nella legge Finanziaria 2007 MA... La malattia, l’infortunio comportano la mera sospensione del rapporto e non una proroga del contratto, senza diritto ad alcun compenso. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae oltre 1/6 della durata (determinata) del contratto o se è > a 30 giorni se il contratto ha durata determinabile (art. 66, co. 2).

IL REGIME SANZIONATORIO (art. 69, c. 1) VIZI GENETICI: mancanza del progetto o del programma Il rapporto si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto

REGIME SANZIONATORIO (art. 69, c. 2) VIZI FUNZIONALI nel rapporto: Il giudice accerta che il rapporto nei fatti configura o è venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato si converte in rapporto di lavoro subordinato (secondo la tipologia negoziale realizzata di fatto tra le parti e accertata dal giudice)

La riforma Fornero ha aggiunto (art. 69, c.2): Nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente trasformazione in rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto salvo prova contraria a carico del committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale

Dalla disciplina del contratto a progetto sono esclusi: Agenti e rappresentanti di commercio (art. 1742 c.c.) Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali membri di organi di amministrazione e controllo di societa’ membri di collegi o commissioni Prestazioni occasionali: durata < 30 gg. e compenso < € 5.000 per anno solare e per singolo committente collaborazioni agevolate per associazioni sportive dilettantistiche collaborazioni con enti Attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso i call center “outbound”