TOTALIZZAZIONE Scheda Riepilogativa

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Transcript della presentazione:

TOTALIZZAZIONE Scheda Riepilogativa (Fonti: D.Lgs. N° 42/06, come modificato dall’art. 1, comma 76, Legge n° 247/07; Estratto Circolari INPS nn° 69/09 e 9/08)

DESTINATARI La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla Gestione separata, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’Interno con relativo decreto iscritti nell’apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le norme in materia di cumulo dei contributi INPS/ENPALS e INPS/INPGI, nonché all’AGO e alle gestioni lavoratori autonomi, ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 1, D.Lgs. n° 184/97.

PRESTAZIONI Prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione: pensione di vecchiaia con 65 di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva; pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva; pensione di inabilità pensione indiretta ai superstiti.

NOVITÀ INTRODOTTA DALLA FINANZIARIA 2008 L’articolo 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n° 247 (Finanziaria 2008) ha modificato l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n° 42/06, nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni. La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni.

CONDIZIONI Condizioni per cumulare i periodi contributivi non coincidenti: non essere titolare di trattamento pensionistico diretto; per la pensione di vecchiaia e di anzianità possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nella quali risultano almeno tre anni di contribuzione; ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data della domanda; può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo; non è possibile effettuare una totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione.

ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA DI TRE ANNI Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva minima di tre anni, l’Assicurazione Generale Obbligatoria è considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni. Pertanto, i periodi di contribuzione accreditati nel F.P.L.D. e nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dell’anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

RICONGIUNZIONE E TRATTAMENTI PENSIONISTICI DA TOTALIZZARE L’esercizio della totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione dei periodi assicurativi che si preclude con l’accettazione della stessa. Distinzione dei casi di ricongiunzione a titolo gratuito e a titolo oneroso: ricongiunzione gratuita: la mancata manifestazione di non accettazione entro 90 gg. dalla notifica ne determina l’accettazione; ricongiunzione onerosa: ü     la mancata conclusione del procedimento di pagamento consente di recedere e chiedere la restituzione di quanto già versato; i casi in cui non venga pagato l’intero onere (pagamento in unica soluzione), ovvero non venga effettuato il primo pagamento, sono da ritenere come non accettazione della ricongiunzione.

PENSIONE DI VECCHIAIA TOTALIZZATA Requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata: 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne; 20 anni di anzianità contributiva (sommatoria della contribuzione non coincidente); sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamento (es. cessazione attività da lavoro dipendente).

PENSIONE DI ANZIANITÀ TOTALIZZATA Requisiti per la pensione di anzianità totalizzata: 40 anni di anzianità contributiva; sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamento (es. cessazione attività da lavoro dipendente);

PENSIONE AI SUPERSTITI TOTALIZZATA Il diritto alla pensione ai superstiti totalizzata, ancorché il dante causa sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, è conseguita in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale da ultimo era iscritto al momento del decesso: decessi avvenuti a decorrere dal 3 marzo 2006: applicazione D.Lgs. n° 42/06; decessi avvenuti anteriormente al 3 marzo 2006: applicazione D.M. n° 57/03. Invece, per la reversibilità delle pensioni dirette totalizzate (vecchiaia, anzianità, inabilità), gli importi in “pro rata” sono liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.

PENSIONE DI INABILITÀ TOTALIZZATA Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidiate.

CALCOLO DEL “PRO-RATA” A CARICO INPS PER LE PENSIONI DI: VECCHIAIA, ANZIANITÀ E INDIRETTA AI SUPERSTITI La misura del trattamento è determinata in base alla disciplina prevista dal D.Lgs. n° 180/97 e succ. modif. ed integr., attraverso conteggi e liquidazioni separati “pro-quota” per ciascuna gestione secondo i periodi di iscrizione. Ai fini del calcolo del trattamento: per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna gestione determina il montante secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6 dell’art. 2 del predetto D.Lgs. n° 180/97, mentre per i periodi nei quali l’assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo di cui all’art. 1, della Legge n° 335/95; l’importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma – rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge n° 335/95; qualora, l’assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un’età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, considerato che la tabella A allegata alla Legge n° 335/95 prevede coefficienti di trasformazioni crescenti fino a tale età; per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di decesso dell’assicurato verificatosi ad un’età inferiore. qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

LIQUIDAZIONE PENSIONE DI INABILITÀ La misura della pensione di inabilità totalizzata si compone di due quote: una prima quota riferita all’anzianità contributiva dall’interessato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; una seconda quota costituita da un incremento convenzionale dell’importo di cui al precedente punto, eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta il diritto. Per ciò che riguarda la quota di cui al primo punto, è utilizzato il sistema di calcolo secondo il D.Lgs. n° 180/97, a meno che il lavoratore al momento dell’evento inabilitante non possieda nella gestione INPS i requisiti autonomi richiesti per conseguire il diritto alla pensione di inabilità (5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio precedente la domanda). Nel caso di calcolo contributivo, ovvero per la quota contributiva (calcolo misto), si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso di età inferiore a quest’ultima.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA La pensione totalizzata costituisce un unico trattamento e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati in base alle vigenti disposizioni di legge (L. 448/98 e L. 388/2000) e rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo. Il criterio secondo cui sono riferiti tali aumenti, riguardano comunque il trattamento complessivo secondo la cosiddetta “perequazione cumulata”.

DECORRENZA DEI TRATTAMENTI Le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità totalizzate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque non anteriormente al 1/2/2006. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e comunque con data non antecedente al 1/4/06. Per i decessi avvenuti fino al 2/3/06 e successivi al 31/12/2000 si applica la previgente disciplina (art. 71, L. 388/2000).

PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

TRATTAMENTO MINIMO E REGIME DI CUMULO Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo, e le stesse, sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

MAGGIORAZIONE SOCIALE In presenza delle richieste condizioni reddituali, ai titolari di pensione in totalizzazione vengono concesse le maggiorazioni sociali applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici, sempreché, tra le quote di pensione che compongono la pensione totalizzata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

PENSIONE SUPPLEMENTARE I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso della contribuzione minima, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo o esclusivo dell’A.G.O..I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nella Gestione separata, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare.

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA In merito al diritto ai trattamenti di famiglia, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, se tra le quote che hanno dato luogo alla pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato viene riconosciuto l’assegno al nucleo familiare. In mancanza di una quota a carico di una delle predetto forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.  

TITOLARITÀ DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ La totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma1, D.Lgs. n° 42/06). Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità. La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa.