Il diritto di recesso La vendita diretta a domicilio Diritto Fine
Diritto di recesso Ai sensi del DLGS 206/2005 il cliente può esercitare il diritto di recesso per gli acquisti effettuati on-line o per tutti gli altri contratti conclusi a distanza. Il consumatore può revocare il proprio ordine entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla consegna della merce. All’interno dei dieci giorni, il consumatore può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione al venditore e senza il pagamento di alcuna penalità. L’azienda, al ricevimento della richiesta da parte del consumatore, provvederà entro 30 giorni a restituire al cliente tutte le somme eventualmente versate a fronte della proposta d’ordine. Con l’esercizio del diritto di recesso il cliente dovrà provvedere a restituire la merce a propria cura e spese entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. In questo caso, condizione essenziale del diritto di recesso è la sostanziale integrità del bene.
per beni deperibili o che si modificano velocemente; Il diritto di recesso è escluso dalla legge nei seguenti casi, salvo che il venditore lo garantisca ugualmente: per l’acquisto o la vendita di oggetti prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore; per beni deperibili o che si modificano velocemente; per prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore; per l’acquisto di giornali o riviste; per scommesse o lotterie; per servizi che, prima della scadenza del termine per esercitare il recesso, siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore. Non è poi previsto alcun diritto di recesso per le prenotazioni di voli, viaggi in treno, pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi, come anche per i contratti che hanno per oggetto alimenti e bevande.
Vendita diretta a domicilio La legge 173/05 del 17/08/2005 riguarda la disciplina della vendita diretta a domicilio; in particolare definisce: Per “vendita diretta a domicilio” si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
Le disposizioni della presente legge non si applicano all’offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di: prodotti e servizi finanziari; prodotti e servizi assicurativi; contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili. Nei loro rapporti con i clienti, gli incaricati alla vendita devono: Identificarsi subito al consumatore senza esserne richiesti; Svolgere la propria attività commerciale e promozionale attenendosi al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, non devono perciò usare, nei confronti del consumatore, pratiche di vendita fuorvianti, ingannevoli o sleali; Assistere con diligenza il consumatore nella valutazione della natura dell’offerta, accertarsi che quest’ultimo capisca correttamente le informazioni e che possa valutare l’intero contratto e gli impegni che assume effettuando un ordine, con il tempo necessario.
L’illustrazione dell’offerta da parte degli incaricati alla vendita deve essere eseguita in modo preciso e veritiero per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, le condizioni di vendita, la consegna, il servizio assistenza e le eventuali garanzie. L’azione degli incaricati alla vendita non deve essere invadente. Gli incaricati alla vendita devono consegnare al cliente, al momento della vendita, una copia del modulo d’ordine, in cui siano identificati: La società; L’incaricato; Le modalità per mettersi in contatto con essi; Tutte le condizioni di vendita. Il modulo d’ordine deve inoltre contenere la clausola di recesso che permette all’acquirente di annullare il contratto entro i termini di legge, ottenendo l’eventuale rimborso dell’acconto corrisposto.
Nei loro rapporti con i clienti, gli incaricati alla vendita non devono: Compiere azioni, attività o comportamenti con lo scopo di causare danno di immagine ad un’altra società, ad un suo incaricato o ad un suo prodotto; Approfittare disonestamente del marchio e del simbolo di un’altra impresa o di un altro prodotto; Indurre il consumatore ad annullare il suo ordine o contratto stipulato con altri incaricati della medesima o di un’altra società; Fine Diritto