Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative
Lavoro autonomo e lavoro subordinato ART. 2094 C.C.: E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Contratto d’opera ART.2222 cod.civ.: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente , si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
Lavoro parasubordinato art. 409 c.3 cpc Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1)omissis 2)omissis 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Indici di subordinazione 1. Indici essenziali a. assoggettamento al datore di lavoro esplicantesi tra l’altro in un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza;b.inserimento in via continuativa e sistematica nell’organizzazione aziendale 2.indici residuali riguardano l’orario di lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o meno di un’organizzazione di impresa e incidenza del rischio
Un contributo anglosassone per determinare se si è in presenza di lavoro autonomo Who, What, Where, When, How (The control Test, the integration test, the economic reality test, Oxford University Press, 2002, 17) E’ il cosidetto principio dell’”ingerenza”: massima nel lavoro subordinato, minima in quello autonomo dove spesso si controlla solo il risultato dell’attività
L’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali Dal 1^ gennaio 2008 – a norma del D.lgs 314/1997 – il reddito imponibile individuato con le regole fiscali in base all’articolo 49 c.1 (ora 51) del DPR 917/86 è valido (modifica all’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153) anche per calcolare i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (compresi i premi INAIL). Principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile fiscale determinata ai sensi dell’art. 51 del TUIR salvo alcune tassative eccezioni.
Modalità di calcolo e concetti armonizzati Differenze Unica definizione di reddito di lavoro dipendente (art.49, comma 1, TUIR) La base imponibile fiscale è determinata con il principio di cassa mentre quella a fini contributivi con il principio di competenza Riferimento comune per la determinazione della base imponibile (art. 51 TUIR) salvo poche eccezioni Interessi e rivalutazione monetaria sono reddito imponibile solo ai fini fiscali, ai fini contributivo sono considerate somme risarcitorie esenti Normativa comune per individuare il reddito imponibile dei compensi in natura (art.9 e 51 del TUIR) Alcuni emolumenti rientranti nel concetto di reddito a fini fiscali (Ad es: emolumenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; emolumenti risarcitori; somme a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;proventi di polizze assicurative; proventi erogati per conto terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa ;erogazioni decontribuibili) sono esclusi da previdenza CUD Riferimento a massimali o minimali per la previdenza, reddito effettivo per il prelievo fiscale (salvo lavoro all’estero >183 gg) 8
L’art. 49 del TUIR 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: a ) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati b ) le somme di cui all’ art. 429, ultimo comma cpcp
L’art. 51 TUIR comma 1 “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.” Concetto di onnicomprensività della retribuzione commentato con la circolare Ministero delle Finanze nr. 326 del 23.12.1997
Contributi previdenziali ed assistenziali art. 51 2 comma lettera a) Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali, sia se versati dal datore che dal lavoratore, a condizione che gli stessi contributi siano versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Vengono, dunque, attratti a tassazione tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati solo in base a contratti, accordi e regolamenti aziendali. Risultano, inoltre, come chiarisce la Circolare 326/E/1997, totalmente imponibili tutti i contributi di assistenza sociale facoltativa non richiamati dalla norma in esame.
I contributi per assistenza sanitaria I contributi per assistenza sanitaria versati dal lavoratore o dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento definiti con Decreto del Ministro della salute per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 sono oneri deducibili art. 10 e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex-art. 51 2 comma lettera a) Il decreto che ha stabilito gli ambiti di intervento è stato emanato con DM 31.03.2008 Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile…art. 3 comma 3) TUIR “b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di anullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria d) gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare “ Esclusione anche dalla base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 12 c.4 lettera g) l.153/1969
I redditi di lavoro dipendente Tipologie di emolumenti Correnti Arretrati anni precedenti Somme fine lavoro Normale Separata Separata Tassazione Tassazione Tassazione
I Buoni pasto (art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR) Esclusi da imposizione fino a 5,29 euro Spettano anche se non vi è pausa pranzo ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera c) del DPCM 18 Novembre 2005 (in GU 17 gennaio 2006,) “i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto , nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato” Circolare Agenzia delle Entrate 118/E del 30 Ottobre 2006 Circolare Inps nr. 1 del 3 gennaio 2007 Circolare Agenzia delle Entrate 63/E del 17 Maggio 2005 completamente esenti le “card” elettroniche per fruire del pasto
art. 2, co. 6, D.L. 93/2008 NORMA A REGIME ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO … EROGAZIONI LIBERALI SUSSIDI OCCASIONALI Corrisposte alla generalità o a categorie di dipendenti Concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente In occasione di festività e ricorrenze Corrisposti alle vittime dell’usura Fino a € 258,23 per periodo di imposta Senza limiti di importo
Rimane tuttavia la norma del comma 3 dell’art. 51 tuir “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro” Tale soglia è un limite di esenzione oltre il quale tutta l’erogazione diventa imponibile Quesito: si potrebbe interpretare così la normativa sui buoni pasto che sono erogazioni in natura? La Direzione regionale della Toscana ha risposto di NO!
Circolare 59 del 22 Ottobre 2008 Agenzia delle Entrate Nella previgente normativa le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (collaboratori) erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 258,23 euro nel periodo di imposta. Dal 29 Maggio 2008 la disposizione è abrogata (vedi slide precedente): l’Agenzia ritiene comunque che con l’abrogazione della disposizione relativa alle liberalità le stesse, se erogate in natura, possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro anche se erogate ad un solo dipendente.
Art. 51 c. 2 lettera f e f-bis TUIR Deducibilità per l’impresa Imponibilità per il dipendente Opere o servizi di utilità sociale utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di essi. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione,ricreazione, assistenza sociale o sanitaria e culto e asili nido e colonie climatiche per i familiari, sono deducibili per il 5 per mille dell’ammontare delle prestazioni per lavoro dipendente Non vi è alcuna imponibilità. L’esclusione compete anche per i familiari indicati nell’art. 12 (anche se non a carico). Fruite gratis singolo dipendente Interamente deducibili Interamente imponibili nei limiti dei compensi in natura
Servizi di trasporto collettivo art. 51 comma 2 lett. b) TUIR Il servizio di trasporto messo a disposizione del datore di lavoro deve avere – per non concorrere alla determinazione del reddito – i seguenti requisiti: Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti Il costo del servizio deve essere sostenuto direttamente dal datore di lavoro Risoluzione nr. 54/1999 Ministero delle Finanze: “e’ interamente assoggettato a tassazione l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere d’abbonamento per il trasporto, mancando il requisito dell’affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro”
Altri “fringe benefit” dell’art. 51 TUIR Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km valorizzata alle tariffe ACI rapportato a periodo di utilizzazione (comma 4 lett .a) Prestiti agevolati: 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi praticati dall’azienda (comma 4 lett. b) Fabbricati concessi in locazione: differenza tra rendita catastale maggiorata delle spese inerenti e quanto pagato dal dipendente (imponibile ridotto al 30% se alloggio di servizio) (comma 4 lett. c)
Oneri deducibili dal reddito art. 10 TUIR Alcuni di questi oneri sono deducibili e non costituiscono reddito (ciò sarà importante per il calcolo delle detrazioni). In sintesi e ricordando i più importanti: Contributi a consorzi di bonifica Spese medica ed assistenza medica specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104 Assegni al coniuge ad esclusione di quelli destinati ai figli per sentenza del giudice Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alla legge Contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai sensi del Dlgs 21 aprile 2003 n.124 nonché forme simili in paesi UE per importo non superiore al 12% del reddito complessivo non eccedente comunque 5.164,57 euro Contributi integrativi del SSN fino a 3615,20 euro negli ambiti di intervento stabiliti con DM 31.3.2008 Reddito dell’abitazione principale t
I redditi assimilati al lavoro dipendente art. 50 TUIR Costituiscono un eterogeneo complesso di emolumenti le cui regole di determinazione sono simili a quelle del lavoro dipendente visto il rimando dell’art. 52 TUIR: “Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51” in materia di “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” per il rimando operato dall’articollo 52, salvo poche eccezioni. Particolare importanza nella P.A. rivestono le co.co.co. la cui assimilazione al lavoro dipendente è disposta dall’articolo 50 c. 1 lettera c-bis) del TUIR
Compensi a carico di terzi – comma 1 lettera b) dell’art. 50 TUIR Riferimento di prassi fondamentale: Circolare 326 E del 22.12.1997 del ministero delle Finanze “In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, va precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza. In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”
Borse di studio – comma 1 lettera c) dell’art. 50 TUIR Circolare 326/E: Per quanto riguarda poi l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, si osserva che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.. Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla lett. c) dell’articolo 47 del TUIR le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.” il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante Soggette ad IRAP
Esercizio di pubbliche funzioni – comma 1 lettera f) dell’art. 50 TUIR Circolare 326/E, recentemente ribadita dalla Risoluzione 11 Aprile 2008 nr.150/E dell’Agenzia delle EntrateF: “Si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati per l’esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, etc. E’ opportuno ricordare, per quanto riguarda gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, che l’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che detti onorari costituiscono rimborso spese, fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile. E’ dovuta l’’IRAP su questi emolumenti Non spettano le derazioni per lavoro dipendente
Una importante risoluzione sull’esercizio di pubbliche funzioni Nella Risoluzione del 10 maggio 2004, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dopo le modifiche apportate dal 2004 dalla Finanziaria 2004, «i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle pubbliche funzioni svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir (…) saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella misura ordinaria», vale a dire del 20%.
E se la commissione non è istituita per legge? Si tratterà allora di una partecipazione a collegi e commissioni sotto forma di co.co.co. “tipica” di cui al primo periodo dell’articolo 50 1 comma lettera c-bis del TUIR, sempre che l’oggetto non rientri nella professione abituale del contribuente . Spetteranno le detrazioni per lavoro dipendente.
Indennità per cariche elettive– comma 1 lettera g) dell’art. 50 TUIR Sono redditi assimilati anche i compensi, cd.gettoni di presenza o indennità, dei componenti i consigli comunali e le Giunte , le commissioni consiliari previste dall’articolo 82 , secondo comma, del Tuel nonché l’indennità di fine mandato dei sindaci prevista dall’articolo 23 della legge 265/1999. Vedi novità decreto Ministro degli Interno 12 Febbraio 2009 Gazzetta 67 del 21 Marzo 2009 che reintroduce una indennità onnicomprensiva di missione per fini istituzionali; E’ dovuta l’IRAP su questi emolumenti
La nuova indennità di missione per gli amministratori locali L’art. 84 Tuel , modificato dall’art. 2 comma 27 della 244/2997 prevede che agli amministratori in missione , in ragione del loro mandato, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute , nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fisssata dal DM 19 febbraio 2oo9 del Ministero dell’Interno.
Le misure della nuova indennità Tipo missione Rimborso In territorio naz.le con pernottamento 230 euro per ogni giorno Fuori territorio naz.le <18 ore senza pernottamento 200 euro In territorio nazionale > 6 ore 65 euro In territorio nazionale < 6 ore 35 euro All’estero gli imporio possono essere aumentati del 15% con delibera ad hoc ma non per enti non in regola con il patto di stabilità o, dissestati ed in condizione deficitaria. Riduzione obbligatoria di queste indennità in misura non inferiore al 5% per gli enti in dissesto e quelli in condizione defiicitaria.
La tassazione della nuova indennità La circolare 224/E del 13 Agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale di questa nuova indennità: “ Sulla base della finalità e dei criteri applicativi previsti dalla disciplina richiamata si deve ritenere che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell’articolo 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art.52 del TUIR”.
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Legge “Biagi” riformulata dalla legge Fornero (l.92/2012) La legge Biagi, attuata con D.lgs 276/2003, prevedeva all’ di articolo 61 co.2 che “dalle disposizioni di cui al comma 1 (cioè dal progetto) sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con il medesimo committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000,00 euro” Queste “prestaziono occasionali” sono però sempre mini-co.co.co. E devono avere i requisiti di coordinamento e continuità: la loro minimalità implica solo come beneficio l’assenza del progetto. Inoltre la legge Biagi non si applica alla P.a. ma anche se si applicasse vale quello detto sopra La legge “Fornero”, che non si applica alla Pa, ha stretto ancora le maglie prevedendo che si debba individuare nelle co.co.co. un risultato finale e non step intermedi
5000 euro non è un tetto automatico per definire il lavoro autonomo occasionale La circ. 1/2004 del Ministero del lavoro ha stabilito chiaramente che “l’introduzione nel nostro ordinamento ..della collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale..non hanno certamente comportato l’abrogazione delle disposizioni del contratto d’opera di cui all’art. 2222 e seg. Codice civile”…ciò vuol dire che la “prestazione occasionale” ex art.2222 cc non ha limiti né di tempo né di importo ma va valutata in base al complesso degli elementi tra cui il tempo ristretto e l’esiguità del compenso con solo “sintomi”.
Uno spiraglio, ma solo uno spiraglio per dare maggiore rilevanza ai 5000,00 euro Parlando di un’altra categoria soggetta all’ Inps- gestione Separata, gli “Incaricati alla vendita a domicilio”, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 27 gennaio 2006 nr.18 ha confermato che per essi non deve provvedersi all’apertura della Partita IVA sono al raggiungimento di “un reddito annuo pari a 5.000,00 euro”, cioè significa che fino a quel limite – essendo l’apertura della PI sintomo di abitualità – l’attività può essere ritenuta occasionale…DIREI DI UTILIZZARE QUESTO CONCETTO SOLO IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI ELEMENTI DI VERA OCCASIONALITA’
Co. co. co. – definizione fiscale (art Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 1 …..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni…….” 37
Co. co. co. – definizione fiscale (art Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 2 “…nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita..” 38
Co. co. co. – definizione fiscale (art Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 3 “…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitato dal contribuente.” 39
La tassazione dei compensi è la medesima per tutte queste tipologie di redditi La Finanziaria per il 2007 ha abolito le modalità di tassazione basate sulle deduzioni (no-tax area e family- area) ripristinando un sistema di tassazione basato sulle detrazioni dall’imposta lorda Analisi delle nuove norme fornita dall’Agenzia delle Entrate con Circolare nr.15 del 16 Marzo 2007
Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 1 Meno Uguale Retribuzione lorda Contributi previdenziali/assistenziali a carico lavoratore e oneri deducibili ex art. 10 Imponibile fiscale
Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 2 Meno Uguale Determinazione imposta lorda tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote Detrazioni articolo 13 TUIR (per lavoro) e Detrazioni articolo 12 TUIR (carichi di famiglia) Imposta netta
Principio di cassa per i co.co.co. Come per tutti gli emolumenti stipendiali vale il principio di cassa secondo cui la ritenuta da parte del sostituto di imposta viene effettuata al momento del pagamento del corrispettivo. Vige anche il principio di cassa allargato in base al quale i compensi da co.co.co. Pagati entro il 12 gennaio e riferiti all’anno precedente sono di competenza di questo ultimo anno. Andranno in F24EP entro il 16 febbraio con anno indicato il precedente.
Aliquota per scaglione Reddito annuo Aliquota per scaglione Imposta Fino a 15.000,00 € 23% 3.450,00 Oltre 15.000,00€ e fino a 28.000,00€ 27% 6.960,00 Oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 € 38% 17.220,00 Oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 € 41% 25.420,00 Oltre 75.000,00 43%
DETRAZIONI ART.13 TUIR PER REDDITI DI LAVORO E ASSIMILATI REDDITO DETRAZIONI ART.13 TUIR PER REDDITI DI LAVORO E ASSIMILATI RC<8.000 1.840 (PER I RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO LA DETRAZIONE NON PUO’ESSERE INFERIORE A 1380 EURO, PER TEMPO IND.TO NON INFERIORE A 690 EURO) 8.000<RC<15.000 1338+502*[(15000-RC)/7000] 15.000<RC<23.000 1338*[(55000-RC)/40000] 23000<RC<24000 1338*[(55000-RC)/40000]+10 24000<RC<25000 1338*[(55000-RC)/40000]+20 25000<RC<26000 1338*[(55000-RC)/40000]+30 26000<RC<27700 1338*[(55000-RC)/40000]+40 27700<RC<28000 1338*[(55000-RC)/40000]+25 28000<RC<55000
Riconoscimento periodo di lavoro per i co.co.co. Le co.co.co./pro non hanno determinazione oraria e quindi le detrazioni sono attribuite in base al periodo contrattuale . La circolare 58 del 18 giugno 2011 ha precisato inoltre che se un rapporto di co.co.co./pro viene svolto a cavallo di due anni con pagamento l’anno successivo in ogni caso spettano le detrazioni per lavoro anche per il periodo precedente (con le condizioni dell’anno precedente) purchè non si superino i 365 giorn. Ad es, contratto 1 novembre 2012/28 febbraio 2013 pagato il 1 marzo 2013: vengono riconosciuti 120 gg.
DETRAZIONI ART.12 TUIR CONIUGE A CARICO REDDITO DETRAZIONI ART.12 TUIR CONIUGE A CARICO RC<=15000 800-110*(RC/15000) 15000<RC<=29000 690 29000<RC<=29200 690 + 10 29200<RC<=34700 690 + 20 34700<RC<=35000 690 + 30 35000<RC<=35100 35100<RC<=35200 35200<RC<=40000 40000<RC<=80000 690*(80000-RC)/40000
DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir REDDITO DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir 1 FIGLIO> 3 ANNI 800*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO< 3 ANNI 900*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE 1020*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE <3 ANNI 1120*(95000-RC)/95000 In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di 15000 per ogni figlio successivo al primo Es: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (800) e uno minore di tre anni (900) Detrazione spettante= 1700*(110000-RC)/110000 In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo Es: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anni Detrazione spettante: 4100*(140000-RC)/140000 NEL 2012
DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir REDDITO DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir 1 FIGLIO> 3 ANNI 950*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO< 3 ANNI 1220*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE 1350*(95000-RC)/95000 1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE <3 ANNI 1620*(95000-RC)/95000 In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di 15000 per ogni figlio successivo al primo Es: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (950) e uno minore di tre anni (1220) Detrazione spettante= 2170*(110000-RC)/110000 In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo Es: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anni Detrazione spettante: 4870*(140000-RC)/140000 NEL 2013
Finanziaria 2008: ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico – art. 1 comma 15 lettera a) n.3 l.244/2007 L’ulteriore detrazione ammonta a 1.200,00 euro attribuita al 50% tra genitori non separati o in proporzione agli affidamenti disposti dal giudice se separati.Non vigono altre regole di ripartizione ed in caso di incapienza (imposta lorda-detr.carichi di famiglia “ordinari”-per lavoro-oneri) viene restituita la differenza (credito di imposta).
La detrazione “ordinaria” per i figli è : Finanziaria 2008: ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico – art. 1 comma 15 lettera a) n.3 l.244/2007 - Esempio Contribuente con reddito di 65.000,00 euro e coniuge a carico + 4 figli >3 anni La detrazione “ordinaria” per i figli è : Detrazione potenziale: 4.600,00 euro Detrazione effettiva: D= [(4-1)*15.000,00]+95.000,00-65.000,00 _______________________________ = [(4-1)*15.000,00]+95.000,00 = 53,57% 4.600,00*53.57%=2464,22 A cui si aggiunge il bonus di 1.200 euro
Regole della detrazione per figli a carico Per i genitori coniugati la detrazione – diversamente dal passato – è ripartita in via normativa nella misura del 50% ciascuno. Ci può essere accordo per attribuire la detrazione al coniuge con il reddito più elevato magari perché l’altro ha un imposta che non gli consente di scaricarsi tutta la detrazione(situazione di”incapienza”) Per i i genitori separati o non coniugati la detrazione per figli spetta di solito al 100% al genitore affidatario;in caso di affidamento congiunto o condiviso spetta al 50% salvo la possibilità di farne usufruire interamente il coniuge non affidatario al 100% se questo ha un reddito più alto: se il coniuge affidatario è incapiente ne può devolvere la fruizione all’altro che però deve riversare un importo pari all’intera detrazione o – in caso di affidamento congiunto – il 50% di essa.
Detrazioni per altri familiari a carico – articolo 12 TUIR Detrazione spettante= 750*(80000-RC)/80000 pro quota, cioè in misura uguale tra gli aventi diritto gli altri familiari a carico sono indicati dall’articolo 433 del codice civile
Principi generali sulle detrazioni Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste Gli importi delle detrazioni per lavoro dipendente/co.co.co. Sono rapportate al periodo di lavoro in giorni Esistono detrazioni per pensionati sopra e sotto i 75 anni e per redditi diversi (lavoro autonomo, impresa minore,redditi diversi) che non saranno trattate per il loro minore interesse ai nostri fini
Il familiare a carico E' opportuno, comunque, in via preliminare, ricordare quali sono i familiari che possono essere considerati a carico del contribuenti e quali sono le condizioni. Si tratta in particolare del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dei figli a condizione che nel corso del periodo d'imposta non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; inoltre del coniuge legalmente ed effettivamente separato; dei discendenti dei figli; dei fratelli e delle sorelle; dei generi e delle nuore; dei suoceri e delle suocere; dei genitori; dei nonni e delle nonne. Naturalmente devono ricorrere per questi ultimi due condizioni: 1) non possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; 2) essere conviventi con il contribuente o percepire da questi un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria. Ai fini della determinazione del plafond dei 2.840,51 si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione di: redditi soggetti a tassazione separata; redditi soggetti ad imposta sostitutiva; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; redditi esenti da Irpef.
Le detrazioni per carichi familiari vanno sempre richieste – Circ Le detrazioni per carichi familiari vanno sempre richieste – Circ. 15 del 5 marzo 2008 Agenzia delle Entrate (normativa valida fino al 13.5.2011) Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva apportato alcune modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973. La novità di rilievo era costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.
Richiesta detrazioni per familiari a carico dal 14.05.2011 L’art. 7 comma 2 lettera e) DL 70/2011 ha modificato la previgente versione dell’articolo 23 comma 2 lett.a del DPR 600/72 disponendo che dalla data di entrata in vigore della legge (il 14 maggio 2011) le detrazioni d’imposta, corredate dalle dichiarazioni di spettanza di cui alla slide precedente, debbono essere presentate all’inizio e poi solo in caso di variazione degli elementi significativi.
Detrazioni per non residenti In linea di principio ai sensi dell’articolo 1 comma 6 lett.e) legge 296/2006 ai non residenti fiscali non spetterebbero le detrazioni per carichi familiari. Da diversi anni però viene prorogata una disposizione che consente di usufruirne Per il 2013 è stata prorogata dall’art. 1 comma 516 della legge di stabilità per il 2013 (LEGGE 24.12.2012 nr. 228): .- non posseggano un reddito complessivo lordo >2840,51 euro - non godano di analoghi benefici nel loro paese I ciitadini europei autodichiarano tali condizioni I cittadini extraeuropei possono: 1.farsi asseverare dal prefetto la dichiarazione della loro autorità consolare 2. fornire il documento di Apostille che è un’apposita annotazione dell’autorità di ratifica per i paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione dell’Aja del 1961 3.asseverazione dal consolato italiano di dichiarazione formata dalle autorità locali del richiedente
CONCETTO DI NON RESIDENTE FISCALE (art 2 TUIR) Non c’entra nulla con la cittadinanza. Una persona fisica è residente in Italia se , alternativamente: - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente - hanno il domicilio nel territorio dello Stato - hanno la residenza nel territorio delllo Stato per la maggior parte del periodo di imposta (183 o 184 giorni se l’anno è bisestile)
Una volta che si è residenti fiscali si ha domicilio fiscale (art Una volta che si è residenti fiscali si ha domicilio fiscale (art. 58 DPR 600/72) Per le persone fisiche il domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe sono iscritte Per le persone fisiche non residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui si produce il reddito o – se prodotto in più comuni – nel comune dove si produce quello più alto La variazione della residenza fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo all’effettivo trasferimento.
Novità finanziaria 2008: irrilevanza abitazione principale per reddito utile ai fini del conferimento delle detrazioni di imposta Fino al 2007 il reddito rilevante ai fini dell’attribuzione delle detrazioni era comprensivo del reddito dell’abitazione principale. La Finanziaria 2008 ha tolto l’abitazione principale dal computo Esempio: contribuente nel 2007 reddito di lavoro per 29.000 euro e rendita abit.princ. 1000,00 euro (reddito complessivo 30.000,00 euro) Calcolo detrazione lavoro dipte: 1.338,00X(55.000,00-30.000,00)/40.000,00=836,25 Nel 2008: 1.338,00X(55.000,00-29.000,00)/40.000,00=869,70 N.B. per la condizione di familiare a carico invece rimane da considerare il reddito dell’abitazione principale
DETERMINAZIONE IRPEF ANNUALE E MENSILE SU COMPENSO CO.CO.CO. DETERMINAZIONE MENSILE DERIVATA DALL'ANNUALE DETERMINAZIONE MENSILE AUTONOMA € 26.100,00 COMPENS ANNUO € 2.175,00 € 7.234,92 INPS 27,72% € 602,91 € 2.411,64 QUOTA PERCIPIENTE € 200,97 € 4.823,28 QUOTA AMM.NE € 401,94 € 130,50 INAIL 5 PER MILLE € 10,88 € 131,81 INAIL 5 PER MILLE CON MAGG. € 10,98 € 43,94 INAIL QUOTA PERCIPIENTE € 3,66 € 87,87 QUOTA CARICO AMM.NE € 7,32 € 21,97 € 23.644,43 IMPONIBILE FISC.LE € 1.970,37 € 5.783,99 IRPEF LORDA € 482,00 € 1.048,84 DETRAZIONE ART.13 € 87,93 € 75,22 € 194,50 irpef I^scaglione € 287,50 irpef II^scaglione totale irpef
Le addizionali : generalità Le addizionali regionali e comunali sono calcolate dal 2007 sull’imponibile fiscale assunto ai fini IRPEF (Base imponibile – oneri deducibili) e non sono dovute se non è dovuto l’IRPEF Prima del ritorno al sistema delle detrazioni erano al lordo della notax ma al netto della familytax (Circolare 31/E del 6 Giugno 2005)
Addizionale Regionale all’IRPEF (art. 50 D.lgs. 446/1997) L’addizionale regionale all’IRPEF è calcolata sul reddito imponibile ai fini IRPEF e non è dovuta se non spetta IRPEF. E’ da versare alla Regione dove si ha il domicilio fiscale al 31-12 anno di riferimento. Si determina a conguaglio e si versa con F24EP in un numero di rate da 9 a 11 a secondo del periodo di effettuazione del conguaglio In caso di cessazione del rapporto di lavoro il recupero avviene in unica soluzione (Circolare Ministeriale 247/E/99) ed il domicilio è quello al momento della cessazione. Particolarità per i LSU. : non si rende applicabile la disposizione che regola la trattenuta in 11 rate (9 rate per l’acconto dell’addiizonale comunale) : i tributi devono essere recuperati contestualmente alle ritenute IRPEF (Ministero Finanze Circolare nr.238/E 22.12.2000) L’addizionale non è dovuta su redditi a tassazione separata quali arretrati anni precedenti e TFR (salvo opzione) e nel caso che le detrazioni azzerino l’IRPEF
Novità della legge “Salva Italia” sulle addizionali regionali (art Novità della legge “Salva Italia” sulle addizionali regionali (art.28 commi 1 e 2 DL 201/2011) L’articolo 28 della manovra Monti prevede il passaggio dell’aliquota dell’addizionale regionale dallo 0,9% all’ 1,23% già con riferimento al periodo di imposta 2011. Sulla base delle disposizioni del D.lgs 68/2011 si potranno sommare: 0,5% per il 2012 e 2013 1,1 % per il 2014 2,1 per il 2015 Più lo 0,3% per le regioni in deficit sanitario Per il 2013 si può quindi raggiungere di ar il 2,03%
Novità ulteriori del D.lsg 68/2011 Le maggiorazioni di addizionale regionale oltre lo 0,5% non trovano applicazione per i redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (fino a 15.000 euro). La legge di stabilità ha bloccato (l.228/2012 art. 1 c.524) questa disposizione fino al 2014. Le regioni, dal 2014, potranno stabilire aliquote differenziate dell’addizionale solo nell’ambito degli scaglioni IRPEF erariali Dal 2014 le Regioni – per il combinato disposto dell’art. 6 del D.lgs 682011 e l’art. 1 c. 524 della l. 228/2012 – potranno introdurre proprie detrazioni e deduzioni.
Addizionale comunale all’IRPEF. - 1 I commi da 142 a 144 della Finanziaria 2007 hanno introdotto significative novità sull’addizionale comunale all’IRPEF modificando l’articolo 1 del Dlgs 360/98 Dovuta se dovuto IRPEF al netto di oneri deducibili e detrazioni Erano stati sbloccati gli aumenti nel 2008: ora i comuni potevano arrivare fino allo 0,8% e si può stabilire una soglia di esenzione. La circolare 23/E/2007 dell’ Agenzia delle Entrate ha stabilito che i sostituti di imposta debbano tener conto in automatico delle eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni. Il versamento avviene a saldo ed in acconto D.M. 5 ottobre 2007. (Gazz. Uff. n. 247 del 23 ottobre 2007)Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Ris.Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007
Addizionale comunale all’IRPEF - 2 - Acconto: è il 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dai Comuni al reddito dell’anno precedente. Il sostituto le preleva da marzo (I^ versamento il 15 Aprile) in 9 rate massimo fino al 15 Dicembre dell’anno in corso Saldo: a conguaglio con rateazione (da 9 a 11 rate) detraendo l’acconto già versato Indicazione nel CUD dell’addizionale in saldo e acconto Ai neoassunti ed ai neocollaboratori non va calcolato l’acconto, così come a coloro che rientrano nelle soglie di esenzione.
Addizionale comunale all’IRPEF - 3 L’aliquota da applicare: Per l’acconto è quella del periodo cui l’addizionale si riferisce se la delibera comunale è pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento se no quella del periodo di imposta precedente (DL 159/2007 art. 40 c.7) Per il saldo l’aliquota è quella del periodo a cui si riferisce AI FINI DELLA RESIDENZA SI CONSIDERA IL 1^ GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
Aspetti procedurali applicazione addizionale comunale Il comune a cui versare è quello di domicilio fiscale del contribuente collaboratore al 01.01 dell’anno di riferimento Ai sensi dell’art.13 comma 16 DL 201/2011 (legge 214/2011) i Comuni potranno stabilire aliquote differenziate solo nell’ambito delìgli scaglioni IRPEF erariali. La soglia di esenzione deliberata è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito sotto il quale l’addizionale non è dovuta e che, al superamento del limite, la stessa si applica sul reddito complessivo
ESEMPIO ADDIZIONALE COMUNALE IN CASO CESSAZIONE Reddito imponibile add.le com.le 2011 € 50.000,00 Aliquota 2011 0,40 Aliquota 2012 0,50 Mese conguaglio dicembre 2011 Data cessazione maggio 2012 Reddito imponibile add.le com.le 2012 € 7.000,00 Add.le com.le saldo 2011 € 200,00 Importo Rate potenziali conguaglio 2011 gen.nov 2012 € 18,18 Importo Acconto 2012 add.le € 75,00 Importo Rata acconto marzo-nov.2012 € 8,33 Rate saldo 2011 da gennaio a aprile € 72,73 Saldo 2011 da trattenere cessazione € 127,27 Rate acconto 2012 marzo-aprile € 16,67 Restanti rate d'acconto da trattenere cess. € 58,33 Add.le totale 2012 da corrispondere € 35,00 Saldo add.le 2012 da rimborsare cess.ne -€ 40,00
L’IRAP Sulle co.co.co. è dovuta l’IRAP nella percentuale dell’ 8,5% in attività istituzionale e del 3,9% in attività commerciale per quegli enti che separano le basi imponibili istituzionali e commerciali (art. 10-bis comma 1 D.Lgs 15 novembre 1997 nr.446)
IL REGIME DELLE TRASFERTE dei dipendenti, collaboratori, redditi assimilati (art. 51 c. 5 TUIR)
Riferimenti normativi principali Articolo 51 c. 5 TUIR Circolare 326 del 24 Dicembre 1997 del Ministero delle Finanze 74
Quando si è in missione/trasferta? E’ in trasferta colui che viene temporaneamente dislocato in un luogo diverso dalla propria sede di lavoro. La fondamentale circolare 326/1997 del Ministero dele Finanze precisa che la sede di lavoro “e’ rimessa alla libera decisione delle parti contrattuali” su cui né il Fisco né nessun altro possono sindacare, così come “ non è consentito sindacare le modalità di erogazione o gli importi all’uopo stabiliti.” INDICAZIONE OPERATIVA:NEI CONTRATTI DI CO.CO.CO. INDICARE SEMPRE LA SEDE DI LAVORO
TEMPORANEAMENTE? Nel settore pubblico esiste un limite previsto dalla legge oltre il quale non è più possibile considerare trasferta lo spostamento del lavoratore: tale limite è di 240 giorni dalla legge 836 del 1973 Analogo limite non esiste nel privato dove si deve aver riguardo al tempo necessario per il conseguimento dell’ obiettivo per il quale si è in trasferta. Se si superano – ad es nel pubblico i 240 giorni – gli emolumenti diventano imponibili salvo che non si trasformino in remunerazione per un trasferimento.
TUTTI GLI SPOSTAMENTI DAL LUOGO DI LAVORO SONO FISCALMENTE TRATTATI COME TRASFERTA? Le norme fiscali di favore (vedi prossime slides) non si applicano : - agli spostamenti entro il comune di residenza dell’azienda/ente Per i percorsi casa lavoro Circolare 326/1997: “E’ opportuno ribadire che non assume alcuna rilevanza l’ampiezza del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro”
Rimborso nel territorio comunale Concorrono a formare il reddito del lavoratore tutte le indennità ed i rimborsi spese percepiti per trasferte svolte nel territorio comunale ad eccezione delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Non ammessa l’esenzione da imposizione per il rimborso chilometrico in ambito comunale. 78
Rimborso spese di missione a partenza dalla propria abitazione E’ consentito solo se economicamente più conveniente: ad es. abitazione a Firenze e sede di lavoro a Bologna, missione a Pisa partendo da Firenze Suggerimento operativo: qualora ad es. il dip.te/coll.re dovesse raggiungere Ferrara e andasse in treno da Firenze a Ferrara occorre: 1. riaddebitare il costo della tratta Firenze-Bologna 2.corrispondere l’intero rimborso e considerare elemento retributivo in natura il valore della tratta Firenze – Bologna esente fino a 258,23 euro art. 51 comma 3 TUIR o it
Tipologie di rimborso (una sola scelta per l’intera missione) Analitico Forfettario (solo all’estero) Misto (problematico)
Rimborso analitico Tipo di spesa Documentazione Limite massimo non imponibile per il dip.te Limite massimo deducibile per l’impresa Viaggio e trasporto Spese documentate analiticamente Nessun limite Nessun limite ad eccezione dei rimborsi chilometrici se l’auto è del dip.te/coll.re o da questo presa a noleggio Vitto e alloggio Euro 180,76 al giorno in Italia e 258,23 euro all’estero (art. 95 c. 3 TUIR) Altre spese Attestate analiticamente dal dip.te/coll.re Euro 15,49
Particolarità sul rimborso analitico Parcheggio Secondo la circolare 25/2008 di Assonime sono spese di viaggio in quanto accessorie Secondo la circolare 326/1997 è dubbio Suggerimento operativo: se sono documentate includerle nelle spese di viaggio se no nelle altre spese fino all limite di 15,49 Alloggio Anche i breakfast spesso non documentabili con fattura in base a leggi regionali se sono “occasionali” Frigobar e prima colazione Spese di pertinenza dell’ente anticipate dal dipendente Spese per la carta, le pile della calcolatrice aziendale etc.:mai imponibili Sono spese per nome e per conto
Rimborso forfettario (ammesso solo all’estero) Tipo di spesa Documentazione Limite massimo non imponibile per il dip.te Limite massimo deducibile per l’impresa Viaggio e trasporto Spese documentate analiticamente Nessun limite Nessun limite ad eccezione dei rimborsi chilometrici se l’auto è del dip.te/coll.re o da questo presa a noleggio Vitto e alloggio ed altre spese Richiesta di rimborso 46,48 euro al giorno in Italia 77,47 euro al giorno all’estero 83
Deducibilità per l’ente in attività commerciale Le spese devono essere inerenti (articolo 109 comma 5 TUIR) L’art. 95 comma 3 TUIR dispone che le spese di vitto ed alloggio sostenute dal datore di lavoro per trasferte fuori dal territorio comunale siano deducibili per un importo giornaliero pari a 180,76 in Italia e 258,23 all’estero. 84
Il regime delle trasferte per i dipendenti ed i collaboratori Circolare Ministero Finanze nr. 207/2000: “A decorrere da 1^ gennaio 2001 sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell’articolo 51 comma 5 del TUIR….Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e,pertanto, non potranno più essere dedotte dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro”.
Limite massimo deducibile per l’impresa Rimborso misto Criterio utilizzato Esenzione Italia Esenzione estero Limite massimo deducibile per l’impresa Indennità di trasferta con vitto O alloggio rimborsato analiticamente o pagato direttamente dal datore di lavoro 30,99 51,65 Nessun limite ad eccezione dei rimborsi chilometrici se l’auto è del dip.te/coll.re o da questo presa a noleggio Indennità trasferta con vitto e alloggio rimborsato analiticamente o pagato direttamente dal datore di lavoro 15,49 25,82 Nessun limite
Il rimborso misto conveniva a chi ha attività commerciale ma la Finanziaria 2006 ha abolito forme forfettarie di remunerazione delle trasferte perlomeno in Italia Infatti la circolare 188/1998 non prevedeva le limitazioni di deducibilità per spese di vitto e alloggio previste dall’articolo 95 c. 3 TUIR . . Il rimborso misto conveniva all’ente che ha anche attività commerciale è stata soppressa l’indennità di trasferta per missioni espletate in Italia; è stata soppressa l’indennità supplementare (10% su biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% su viaggi aerei) sia per le missioni in Italia sia per quelle all’estero; Viaggi aerei all’estero solo in classe economica Comma 213 Finanziaria 2006 (legge 266/2005)
Per i mezzi di trasporto anche biglietti anonimi A chi intestare la documentazione? Che tipo di documentazione? Fattura, ricevuta , scontrino fiscale? Per i mezzi di trasporto anche biglietti anonimi Tutte le altre spese possono essere documentate anche con ricevute e scontrini anonimi attestati dal dipendente : non è importante l’’intestazione al dip.endente o al datore (Circolare 188/1998) Se però siamo in attività commerciale e vogliamo dedurre l’IVA su spese di alloggio e ristorazione occorre richiedere la fattura (Circolare 53/2008 e Circolare 6/2009) intestata all’ene Salvi i limiti amm.vi previsti dai vari regolamenti
Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE IVA Fino al 31.8.2008 Dal 1°.9.2008 D.L. 112/2008 Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 Detraibilità limitata alle sole prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72 Detraibilità piena delle prestazioni alberghiere e di ristorazione
La documentazione per poter detrarre le spese alberghiere e di ristorazione per i dipendenti/collaboratori in missione in attività commerciale Le circolari 53/2008 e 6/2009 precisano che il diritto alla detrazione IVA per questa tipologia di spesa è esercitabile solo richiedendo la fattura intestata al beneficiario della prestazione , cioè l’ente. I nomi dei dipendenti/collaboratori che hanno usufruito materialmente del servizio possono essere inseriti o nel corpo della fattura o in un documento separato.
Una importante precisazione dalla Circolare 20/1984 del Ministero delle Finanze Con la circolare indicata in oggetto, in occasione di chiarimenti ulla idoneità della documentazione per le spese sostenute all’estero da autotrasportatori, è stato previsto che qualora non sia possibile ottenere la documentazione con tutti i requisiti necessari, perché non prevista dallo Stato estero , è sufficiente un documento con l’indicazione della data e del prezzo dell’operazione, la natura dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio usufruite, ed il nome della ditta fornitrice che lo rilascia.
Acquisti tramite agenzie di viaggio Suggerimento operativo: è opportuno prendere accordi con tali operatori in modo che la fatturazione dei servizi acquistati possa essere ripartita per singolo dipendente. Per gli enti che hanno attività commerciale: se si usa il metodo del rimborso analitico dovrebbe essere esplicitata dall’agenzia la parte relativa al vitto ed all’alloggio per verificare i limiti di deducibilità giornaliera IRES. Inoltre se l’agenzia fattura con il regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio non è possibile operare la detrazione IVA (vedi soluzioni operative slide successiva)
TOUR OPERATOR IVA SPECIALE art. 74 ter Pacchetto preconfezionato prima della richiesta del cliente (Il D.lgs 206/2005 definisce il pacchetto come combinazione di trasporto, alloggio ed un ulteriore servizio turistico. Servizi singoli acquisiti anteriormente alla richiesta del cliente IVA ORDINARIA Servizi singoli acquisiti successivamente alla richiesta del cliente Esposizione dell’ IVA in fattura
Esempio di calcolo spese ammissibili al rimborso in esenzione da IRPEF Un dipendente/collaboratore presenta la seguente nota spese: Vitto________________ 46,48 (document.) Alloggio_____________ 67,14(document.) Viaggio_____________ 30,99(document.) Altre spese__________ 25,82 (non document,) Totale _________ 170,43 Esenti 1+2+3+15,49= 160,10 Imponibile 170,43 – 160,10 = 10,33
Risoluzione n. 284/E del 7 luglio 2008 Rimborso analitico di spese per attività svolte nell’ INFN da Dipendenti di Università o altre Amministrazioni Assimilati al lavoro dipendente – art. 50 comma 1 lett.b – se percepiti a carico di terzi in relazioni a funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro Rimborso analitico di spese a titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti diversi dall’ INFN Assimilati al lavoro dipendente in quanto assimilabili ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative : se anche l’assegno è conferito da ente diverso dall’ INFN le somme pagate per il rimborso di spese di trasferta sono redditi di lavoro assimilato Studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di studio erogate da enti diversi dall’ INFN Il rimborso analitico a studenti o laureandi si ritiene erogato a titolo di borsa di studio e quindi assimilato al reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. C) del TUIR a cura di Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it 95
Il rimborso chilometrico Per le trasferte fuori dal territorio comunale i dipendenti e/o collaboratori e/o assimilati spesso chiedono il rimborso chilometrico. Il Fisco, già con la Risoluzione 326/1997 ha ammesso tale sistema di rimborso nell’ambito della modalità analitica ma ha preteso che , per considerarlo defiscalizzato, ci fosse un preciso : “non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta …è invece necessario che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura”.
Costruzione del costo chilometrico rimborsabile in esenzione da IRPEF I regolamenti degli enti spesso sono troppo generici: non è infatti ammesso che l’Ente si costruisca una tabella di tre o quattro categorie di autovetture alle quali associare un costo chilometrico predeterminato. Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine (sent. 83 del 9 gennaio 2008) non può asumere rilevanza ai fini fiscali neppure il contratto integrativo aziendale E’ da chiarire bene che i regolamenti possono disporre liberamente qualsiasi metodo di rimborso ma poi – se questo rimborso è dato in contrasto con la legge fiscale questo rischia in tutto o in parte di diventare imponibile.
Modalità di calcolo del costo chilometrico / 1 Il riferimento è alle tabelle ACI specificatamente elaborate per chi usa la propria macchina per lavoro Si distinguono : costi annui non proporzionali alla percorrenza (ad es assicurazioni, tassa di circolazione etc.) costi annui proporzionali ai chilometri percorsi ( ad es. carburante, pnumatici, manutenzione etc.)
Modalità di calcolo del costo chilometrico / 2 Riepilogo dati COSTI NON PROPORZIONALI € Dati Richiesti Quota Interessi 523,031040 Data Calcolo 07/11/2009 Tassa Circolazione 147,060000 Categoria AUTOVETTURA Premio Ass.RCA 1.768,949100 Marca FIAT TOTALE 2.439,040140 Modello GRANDE PUNTO 1.4 - 77CV COSTI PROPORZIONALI €/Km Alimentazione BENZINA VERDE – EURO 4 Quota Capitale 0,071335 Carburante 0,100233 Pneumatici 0,011657 Manut.Riparazione 0,060100 0,243326
CONSUNTIVO Periodo interessato 1 Giugno - 31 Dicembre 7 mesi / 214 giorni Km per trasferte lavoro € 12.133 Km per uso privato € 2.586 Totale percorrenza € 14.719 COSTI NON PROPORZIONALI (espressi in euro) Costi rapportati a periodo € 1.430,012575 Costi relative alle trasferte € 1.178,771831 COSTI PROPORZIONALI (in euro) € 2.952,274358 COSTO COMPLESSIVO € 4.131,046189 INDENNITA' MENSILE 590,1485714
Divieto uso auto propria Il co.12 art.6 del DL 78/2010 ha abrogato l'art.15 l. 836/1973 e art.8 l.417/1978 abrogando di fatto l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per le missioni del personale tecnico-amministrativo L'art. 9 della l.417/78 , che non risulta essere stata abrogata, è operante: esso prevede la possibilità del mezzo proprio (entro e fuori Provincia) se economicamente più conveniente La Corte dei Conti Lombardia (delibera 949/2010) in risposta ad un quesito della provincia di Bergamo, si afferma che l'utilizzo del mezzo proprio non è interdetto in maniera assoluta in quanto restano in vita le disposizioni ed i principi di cui all'art.9 della legge 417/78
Ulteriori elementi sull'uso dell'auto propria Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, con Circolare 36 del 22 ottobre 2010, ha ammesso l'uso dell'auto propria per il personale adibito allo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo e per gl ispettori , se più opportuno ed economicamente più vantaggiosa. Per il resto del personale è possibile l'uso del mezzo proprio (vive l'art.9 della legge 417/78) ma solo ai fini della copertura assicurativa.
La posizione della Corte dei Conti Sezioni Riunite – Controllo – Deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 La Corte dei Conti ammette che l'Ente possa regolamentare la materia prevedendo per il dipendente un indennizzo pari alla somma massima che il dipendente avrebbe speso usando il mezzo pubblico, naturalmente rimanendo fermo che l'uso dello stesso sia opportuno e conveniente. ✗ In pratica: i co.co.co. - pur non essendo dipendenti e a stretto rigore non interessati dalla norma – è bene siano regolamentati uniformemente all'interno del regolamento la corresponsione di una cifra “commisurata a” è un emolumento forfettario e dal punto di vista fiscale può far rivivere le franchigie di cui all'art. 51 comma 5
PROFESSIONISTI E PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Aspetti fiscali e previdenziali
Aspetti fiscali del lavoro autonomo occasionale Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR che disciplina i redditi diversi: “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”
Il principio di cassa La ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo occasionale (ed anche professionale) va operata nel momento del pagamento dei compensi (principio di cassa) La circolare 19 Giugno 2002 NR 54/E precisa che i lavoratori autonomi non possanoo dedurre dal reddito le retribuzioni di dicembre anche se pagate entro il 12 di gennaio Anche la contribuzione INPS (vedi slides successive) va “caricata” sulla base delle erogazioni effettive e non solo sulla previsione del contratto/lettera di incarico Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it
Art. 44 D.L. 269/2003 A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
L’IRAP Sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale l’IRAP è onere a carico del committente nella percentuale (generalmente) dell’8,5% sul compenso+spese imponibili (D.lgs. 446/97 art.10-bis)
Il reddito fiscale e quello previdenziale I 5000 euro sarebbero un limite di reddito oltre il quale si applica la contribuzione Inps. Per i redditi diversi il reddito è costituito (art.71) dalla “differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione” Chiarimenti contenuti nella Circolare 103/2004 Inps
I rimborsi spese La differenza si concretizza nel fatto che la ritenuta IRPEF si fa sul compenso e sulle spese mentre ai fini dell’applicazione dell’Inps queste vanno escluse.
C’è spesa e spesa….. Un prestatore occasionale, ma anche un professionista, può anticipare spese per nome e per conto del committente Se il professionista a cui è stato dato un incarico progettuale dall’Università, si reca al catasto e richiede una visura, la ricevuta di pagamento dei relativi diritti – debitamente intestata all’Università – costituisce titolo per un rimborso in nome e per conto che non costituisce base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/72) né IRPEF
Per conto ma non in nome…. Ma se il professionista (o l’occasionale) mangia al ristorante lo farà pure “per conto”di un incarico datogli dall’Ente ma non “in nome” dell’Ente (l’Ente non mangia!!!) In realtà quella spesa è funzionale alla produzione del reddito del professionista (se non mangia non lavora…e non riscuote il compenso contrattuale!) ed è a tutti gli effetti parte integrante del compenso Costituisce base imponibile IVA ed IRPEF (vedi la Risoluzione Ministeriale 20 Marzo 1998 nr.20/E e 69/E del 21 marzo 2003)
Esempio Compenso………………… 4500 euro Spese documentate……….. 1000 euro Totale_________________ 5500 euro Inps 20% ….……………. 300 euro (900€ Inps totale) Ritenuta alla fonte……….. 1100 euro Netto da corrispondere…. 4100, 00 euro Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale e che siano già stati corrisposti 5000 euro
La disciplina delle trasferte non è applicabile ai lavoratori autonomi Con risoluzione 10/1150 del 13 Agosto 1974, ripresa nella circolare nr. 16/RT del 20.11.1974 (oltre che al paragrafo 17 della 13/RT del 20.11.1974) il Ministero delle Finanze aveva già escluso che sia applicabile ai lavoratori autonomi l’esenzione per le indennità di trasferta previste per i lavoratori dipendenti entro i limiti del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR. La corresponsione di una indennità di trasferta ad un lavoratore autonomo implica l’aumento del reddito professionale ferma restando la deducibilità delle spese. a cura di Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it
La documentazione nei rimborsi spese di produzione del reddito dei lavoratori occasionali e dei professionisti Poiché la spesa è soggetta a ritenuta ed è un compenso a tutti gli effetti al lavoratore autonomo va lasciato l’originale della documentazione (spese per il treno, pranzi, albergo etc.) in quanto poi se li andrà a dedurre come costo dalla propria dichiarazione dei redditi unitamente al contributo previdenziale eventualmente trattenuto ed alle ritenute subite
Interpello Università di Firenze. Parere: Uno spiraglio da non sottovalutare ma nemmeno di estendere ai professionisti: Risoluzione dell’ Agenzia Regionale della Toscana Parere Agenzia Entrate - Firenze del 22 feb. 2006 Prot. n. 911- 1945/2006. Interpello Università di Firenze. Parere: ...i rimborsi spese, ove corrisposti unitamente a remunerazioni per lavoro autonomo, rientrano nella nozione di compenso e subiscono pertanto lo stesso trattamento dei compensi medesimi, con conseguente applicazione da parte del sostituto d'imposta della ritenuta alla fontedi cui all'art.25 del D.P.R. n. 600/1973 (30% nel caso di soggetti non residenti); nell'ipotesi in cui, invece, detti rimborsi spese non siano correlati a compensi per lavoro autonomo, ancorchè occasionali, i medesimi non appaiono assoggettabili ad alcuna ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (in tal senso, per caso analogo, si è già pronunciata questa Direzione Regionale).
Il lavoro autonomo occasionale di tipo accessorio Una terza specie di lavoro occasionale si è affacciata con la legge «Biagi» (D.lgs. 276/2003) che all’art.70 ha definito le «prestazioni di lavoro accessorio». Il sistema è basato sul sistema dei «voucher» (buoni lavoro) il cui valore nominale è di 10 euro (esiste anche buono multiplo di 50 euro ed un buono di 20 euro). I carnet dei buoni lavoro sono «orari, numerati progressivamente e datati». La loro validità non è attualmente soggetta a scadenza (nonostante l’iniziale previsione di 30 gg fornita dalla circolare 4/2013 del Ministero del lavoro).L’ancoraggio alla natura oraria del buono lavoro comporta che il «voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione». Il valore nominale del buono è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) alla gestione separata Inps, della contribuzione Inail (7%) e di un compenso al concessionario (inps) per la gestione del servizio pari a al 5%: il valore netto del voucher è quindi di 7,50 euro. Comunicazione preventiva telematica INPS/INAIL al momento dell’attivazione della prestazione Acquisizione dal prestatore di dichiarazione di non superamento dei limiti di percezione Non è prevista imposizione fiscale sui buoni.
Riferimenti normativi sul lavoro accessorio Legge 28 Giugno 2012 nr. 92 (Riforma “Fornero”) Legge 134 del 7 Agosto 2012 Circolare Ministero del Lavoro nr. 18 del 18 Luglio 2012 Circolare Ministero del lavoro n.4 del 18 gennaio 2013 Circolare Inps 49 del 29/03/2012
Presupposti delle prestazioni di lavoro accessorio La recente riforma del lavoro (legge 92/2012) ha modificato l’articolo 70 del D.lgs 276/2003 imponendo un limite esclusivamente economico all’effettuazione delle prestazioni di lavoro accessorio anche per la Pubblica Amministrazione (per quest’ultima è previsto solo il «rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno. Specificità sono previste per il settore agricolo. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000,00 nel corso di un anno solare (6.600 euro lorde) con riferimento alla totalità dei committenti. Per le prestazioni verso operatori commerciali o professionisti, fermo il limite dei 5.000,00, non si possono superare per ciascun committente i 2.000,00 euro (lordi 2.666,00 euro).Per “commerciali” si intendono, in base alla Circolare Inps 49/2013, tutte le categorie di cui all’ art. 2082 c.c. ad esclusione delle Pa per le quali rimane il limite dei 5000 euro per prestatore nell’anno solare. Per il personale delle PA è necessaria, per svolgere attività accessorie, l’autorizzazione ex-.art. 53 D.lgs 165/2001.
Acquisto dei buoni lavoro I voucher possono essere acquistati: Presso le sedi Inps Con modalità telematica Presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati Presso sportelli bancari abilitati Presso gli uffici postali I voucher vengono poi forniti al lavoratore occasionale che può riscuoterli – con varie modalità – presso gli uffici postali
COMPENSI - SPESE=REDDITO=BASE IMPONIBILE IRPEF La determinazione del reddito dei professionisti (art.54 comma 1 TUIR) COMPENSI - SPESE=REDDITO=BASE IMPONIBILE IRPEF Sulla base del criterio di cassa (compensi e spese costituiscono reddito al momento del loro pagamento) Ai sensi art. 25 DPR 600/72 il sostituto d’imposta opera una ritenuta pari al 20% (non dovuta se il prestatore non residente lavora all’estero) Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it
Obblighi previdenziali Presenza di cassa professionale SI NO Contribuzione a cassa Gestione separata INPS
L’iscrizione ad un albo professionale Presunzione assoluta di abitualità L’iscrizione ad un albo professionale (“ Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un ingegnere dipendente , svolgono attività di lavoro autonomo anche se dovessero eseguire una sola prestazione all’ anno” citazione da Bonati-Rizzardi, “Il reddito di lavoro autonomo e dipendente” ,2008, Ed. ILSOLE24ORE” Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA. Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83 Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a “Il Sole 24 Ore” del 23 Maggio 1987 Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
Le società di ingegneria Le società di ingegneria, da non confondere con gli studi associati, sono costituite in forma di società di capitali (di solito Srl) e quindi non sono soggette a ritenuta di acconto producendo redditi di impresa e non di lavoro autonomo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 maggio 2006 nr. 56/E)
Lavoro autonomo : IVA e redditi Min Lavoro - Interpello 65 del 23.12.2008 - In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR (in realtà 50 Nda) , senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000). 125 Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali art Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali art.13 legge 23 Dicembre 2000 nr.388/1 Soggetti persone fisiche che intraprendono ex novo attività di impresa o lavoro autonomo per il primo triennio di attività tassati con imposta sostitutiva 10% IRPEF (ma si perde il beneficio delle detrazioni per carichi di famiglia) Esonero tenuta scritture contabili Compensi di lavoro autonomo nell’anno <30.987,41 (si IRAP) Obblighi: Emissione fatture Conservazione documenti Dichiarazioni annuali (esonero versamenti periodici IVA) No applicazione ritenuta IRPEF ma in fattura deve esserci la dizione:Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000 126 Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it
Non hanno sostenuto spese per personale dip.te o assimilato Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)/2 Si applica a persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni che: - nell’anno solare precedente hanno percepito ricavi o compensi ragguagliati ad anno <30.000 euro senza cessioni all’esportazione Non hanno sostenuto spese per personale dip.te o assimilato Nel triennio precedente non abbiano acquistato o acquisito in leasing o locazione anche da privati beni strumentali >15.000,00 euro. Beni strumentali promiscui valorizzati al 50%
Esenzione da studi di settore Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117) /3 Non addebitano l’IVA e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Versano l’IVA per gli acquisti intracomunitari entro il 16 del mese successivo No IRAP Sul reddito imposta sostitutiva del 20% al netto solo dei contributi previdenziali Esenzione da studi di settore
Esonero elenchi clienti e fornitori Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117) /4 Obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi comprese fatture di acquisto e bollette doganali Certificazione dei corrispettivi (ma non registrazione) la circ. Agenzia delle Entrate nr .108 del 23 Aprile 2009 ha però disposto l’annotazione in apposito registro cronologico laddove l’attività sia esente dall’emissione di scontrino fiscale Esonero elenchi clienti e fornitori Esonero registrazione e tenuta scritture contabili No studi di settore
Il bollo quando si paga la fattura di un minimo (principio valido anche per le notule di lavoro occasionale) La risoluzione 365/E del 3 Ottobre 2008 – di risposta ad un interpello del Ministero della Giustizia – ha disposto che “l’imposta di bollo è dovuta…anche sulle quietanza relative ai mandati…a favore dei contribuenti minimi sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.”
Cosa dobbiamo trovare su una fattura emessa da contribuente minimo ““Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e segg. dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27 comma 2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011”” La fattura deve essere in regola con l’imposta di bollo (1,81€ per importi superiori a 77,47 euro: Risoluzione Agenzia delle Entrate 365/2008 bollo sulla fattura ed anche sulla quietanza di tesoreria
Le follie dei rimborsi spese a professionisti…… Ia caso : conferiamo un mandato con rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al professionista/prestatore del servizio • Il committente effettua il pagamento in nome e per conto del professionista, ed emette nei suoi confronti un documento escluso da Iva ex art. 15 con allegate le fatture del servizio fruito (che non vengono registrate) • Il professionista registra le fatture che giustificano le spese di viaggio, vitto e alloggio potendo detrarre l'Iva esposta nelle stesse, procedendo poi a rifatturare le spese al committente (solo imponibile) e portando in diminuzione del netto da pagare l'anticipazione delle spese fatto in suo nome e per suo conto dal committente (di cui alla nota ex art. 15) Iia caso : conferiamo un mandato senza rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al committente, con indicazione del nominativo del fruitore del servizio (professionista) • il committente, che ha detratto l’Iva esposta in fattura, emette a sua volta fattura al 10% nei confronti del professionista, fruitore del servizio, il quale detrae l’Iva e deduce il costo In entrambi i casi le spese così sostenute non concorrono alla determinazione del tetto del 2% di cui all’art. 54 TUIR dei compensi deducibile dal reddito professionale a titolo di spese per vitto e alloggio Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
Una fattura nel caso di mandato con rappresentanza Spese professionali___________ ______ 10.000,00 • Spese per alberghi e ristoranti anticipate dal committente 475,00 • Imponibile contributivo______________ 10.475,00 • Cassa professionale al 4%____________ 419,00 • Imponibile IVA____________________ 10.894,00 • IVA 21% _________________________ 2.287,74 • Totale fattura _____________________ 13.181,74 • Meno: • Ritenuta d’acconto (20% Imponibile contributivo)- 2.095,00 • Spese anticipate dal committente __ - 475,00
Fatturazione dei compensi “classica” Professionista con cassa Compensi……………. 1000,00 Spese………………… 1000,00 +2% Cassa …………… 40,00 Imponibile IVA……… 2040,00 IVA 21% su 2040,00…. 428,40 Totale documento……. 2468,40 R.A. 20% su 2000,00 - 400,00 Netto a pagare_______ 2068,40
Rivalse previdenziali e loro rapporti con la base imponibile IVA ed IRPEF – il 2% a Cassa professionale Risoluzione Minifinanze 11 Luglio 1996 nr.109/E Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973. Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Rivalse previdenziali e loro rapporti con la base imponibile IVA ed IRPEF – il 4% Inps Risoluzione Minifinanze 11 Luglio 1996 nr.109/E Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Professionista senza cassa di previdenza Compensi……………. 1000,00 Spese………………… 1000,00 +4% Inps …………… 80,00 Imponibile IVA……… 2080,00 IVA 21% su 2080,00…. 436,80 Totale documento…… 2.516,8 R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00 Netto a pagare______ 2100,80
La rivalsa del 4% è facoltà e non obbligo per il professionista Circolare Inps 25 Maggio 1996 nr.112 In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'istituto La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla gestione separata costituita presso l'Inps e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.
Compensi……………. 1000,00 Spese………………… 1000,00 +4% I.N.P.S.…………… 80,00 Professionista con cassa di previdenza che svolge altra attività parimenti svolta abitualmente che però non ha cassa (ad es. consulenza informatica da parte di architetto pur esperto di informatica) Compensi……………. 1000,00 Spese………………… 1000,00 +4% I.N.P.S.…………… 80,00 +2% Cassa su 2080,00…. 41,60 Imponibile IVA……… 2121,60 IVA 21% su 2121,60….. 445,54 Totale documento……. 2567,14 R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00 Netto a pagare_______ 2151,14 125
Regime agevolato giovani di cui all’articolo 13 della legge 388/2000 Compensi……………. 1000,00 Spese………………… ///////// +4% I.N.P.S.…………… 40,00 Imponibile IVA ………..1040,00 IVA 21 % su 1040,00….. 218,40 Totale documento……. 1258,40 R.A. 20%…………... ///////////// Netto a pagare_______ 1258,40 Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000 140
Esempio di fattura di un contribuente minimo Compenso__________ 1.000,00 • Spese imponibili______ 200,00 • Cassa 2%____________ 24,00 • Totale fattura_________ 1.224,00 • IVA_________________ ///// • R.A. 20%_____________ ///// “Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e segg. dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27 comma 2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011” Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
Interpello 60 del 23 Dicembre 2008 dell’ INARCASSA al Ministero del Lavoro …in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all’esercizio esclusivo dell’attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l’amministrazione scolastica. In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall’art 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente. Il secondo quesito verte sull’obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l’attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.
La risposta del Ministero Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all’Albo professionale ed in possesso di partita IVA Sussiste, invece, indipendentemente dall’iscrizione, l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA da addebitarsi al cliente. A titolo esemplificativo, dunque, l’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente,dovrà versare: all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa”; ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.
La previdenza sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti di rilievo e novità 2009
L’Inps su redditi di co.co.co. corrisposti a non residenti La circolare Inps del 21 dicembre 2004 nr. 164 aveva precisato, mutando un consolidato orientamento espresso nella circolare 124/1996, che per i collaboratori non residenti era dovuta la contribuzione alla gestione separata anche se non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia .
L’interpello 35/2008 sulle modalità di applicazione delle aliquote Inps. Gestione separata ai non residenti Con l’interpello in oggetto il Ministero del Lavoro – rispondendo all’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro – ha affermato – ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 17% - l’irrilevanza dell’eventuale copertura previdenziale straniera per il soggetto non residente titolare di una forma di collaborazione con soggetto italiano. Quindi un soggetto non residente titolare di un contratto di co.co.co. O occasionale >5000,o0 euro si vedrà applicare l’aliquota del 25,72% (26,72% nel 2010) Eventuali deroghe ci potranno essere se sussistono specifici accordi pattizi o in caso di distacco all’interno della Comunità Europea vigendo il regolamento 1407/71 che comunque anch’esso esprime il concetto che la legislazione di sicurezza sociale applicabile nella UE è in linea di massima quella in cui si svolge l’attività del lavoratore.
ALIQUOTE E MASSIMALE 2013 INPS GESTIONE SEPARATA (Legge 92/2012 Circolare INPS 27 febbraio 2013) CATEGORIE IVS Maternità Malattia A.N.F. Totale aliquota Massimale Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 20% 0,00 99.034,00 Non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 27% 0,72 27,72 147
Permane l’obbligo di iscrizione alla gestione separata L’ Inps ha precisato che, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego esclusivamente in via telematica dei rapporti di lavoro, permane l’obbligo di iscrizione all’ INPS da parte del soggetto titolare di rapporti assicurabili presso la gestione separata (Messaggio 7505 del 2 Aprile 2008) L’Inps ha pubblicato sul sito, in data 26 novembre 2009, una nuova modulistica di iscrizione alla gestione separata che sostituisce i vari modelli attualmente in uso. Il modello è consultabile nella sezione modulistica del sito www.inps.it
Minimale contributivo per l’accredito dei contributi Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
(se sussiste l’obbligo) Dichiarazione ai fini dell’applicazione del contributo previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 legge 8 Agosto 1995 nr.335 All’ Ente…., La/il.. sottoscritta/o..nata/o a ..il….residente….via….nr….cap…C.F…… DICHIARA (per gli occasionali) Che nel corrente anno, al momento della corresponsione dell’emolumento di cui alla notula nr………. Del………ha conseguito redditi da prestazioni di lavoro autonomo svolto occasionalmente art.67 c.1 lett l) del TUIR in misura eccedente/non eccedente i 5000 € DICHIARA INOLTRE (se sussiste l’obbligo) Di aver già provveduto all’iscrizione alla Gestione separata presso la sede Inps di…… Di essere iscritto a cassa pensionistica obbligatoria o pensionato Di non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie Di aver percepito fino ad oggi compensi per un importo complessivo di €…….utili per la valutazione del superamento del massimale annuo pari a……€ Di aver già superato il massimale annuo La/il sottoscritta/o si impegna a presentare nuova dichiarazione aggiornata al variare delle condizioni dichiarate sollevando da ogni responsabilità il committente Data ____________ Firma……….. 150
Art. 44 c.9 D.L: 269/2003 invio dati mensilizzati Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione Anche per occasionali >5.000,00 € Sostituisce il modello GlaC e GLAR Dall’ 1-1-2010 sostituito dal flusso UNIEMENS che però conserva i campi dell’ e-mens 151
CFCollaboratore Cognome Nome TipoRapporto Codiceattività Imponibile Aliquota Altra Ass Dal Al Agevolazione Cod.calamità Cod.Certificazione 152
Contiene i seguenti elementi: <CAP> Elemento obbligatorio. Va indicato il CAP della Sede legale dell’azienda. Lunghezza 5 caratteri numerici. <ISTAT> Elemento obbligatorio. A decorrere dal 1 luglio 2008, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la codifica “ATECO2007”. Fino a tale data potrà essere utilizzata ancora la codifica “ATECO2004”. Va indicato il codice ISTAT dell’azienda ovvero il codice “NS0010” per i committenti che non sono sostituti d’imposta oppure non possiedono il codice ISTAT. Lunghezza 6 caratteri numerici per ATECO2007 e 5 caratteri alfanumerici per ATECO2004. <Collaboratore> Dati della collaborazione il cui compenso è stato corrisposto nel mese oggetto della denuncia. Può essere presente più volte, identificato in modo univoco dagli elementi <CFCollaboratore>, <TipoRapporto> e <Aliquota>. Nel caso di cambio Aliquota nell’ambito del mese per lo stesso collaboratore vanno indicati due distinti elementi <Collaboratore>. Vedi esplosione elemento di seguito riportata. E’ obbligatoria la presenza di almeno un elemento.
09 Rapporti occasionali autonomi (l.326/2003) 10 Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni obbligatorio codice attività 11 Collaborazioni Coordinate e continuative preso la P.A. obbligatorio codice attività 14 medici in formazione specialistica Comune di Narboli Workshop maggio 2009 157
01 Attività di traduzione e interpretariato 02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti 03 Attività nel campo immobiliare 04 Attività nel campo assicurativo 05 Attività di formazione, istruzione, addestramento 06 Attività di recupero crediti,intermediazione,notifica atti 07 Attività nel settore della moda 08 Socio lavoratore di cooperativa 09 Consulenza Aziendale 10 Consulenza fiscale 11 Attività amministrativo,contabile 12 Attività informatica 13Attività finanziaria 14 Attività per mostre, mercati,fiere,vetrine 15 Attività nel settore dell’igiene e della slaute e sicurezza Marketing, pubblicità e statistica 17 Attività diverse 18 Attività nei call center (msg. Nr.4148 del 13.02.2007) 158
MINIMALI E MASSIMALI INAIL Fino al 2009
A partire dal Minimale annuo Massimale annuo Minimale mensile Massimale mensile 01/07/2009 14.349,30 26.648,70 1.195,78 2.220,73 01/01/2008 13.899,90 25.814,10 1.158,33 2.151,18 01/07/2007 13.078,80 24.289,20 1.089,90 2.024,10 01/07/2006 12.822,60 23.813,40 1.068,55 1.984,45 01/07/2005 12.608,40 23.415,60 1.050,70 1.951,30 01/01/2004 12.360,60 22.955,40 1.030,05 1.912,95 01/07/2003 12.106,50 22.483,50 1.008,88 1.873,63 01/07/2002 11.823,00 21.957,00 985,25 1.829,75 01/07/2001 11.511,36 21.378,24 959,28 1.781,52 01/07/2000 11.219,51 20.836,45 934,96 1.736,37 01/01/2000 9.290,03 17.253,79 774,17 1.437,82
ULTERIORI CONTRIBUTI
Un contributo della dottrina sulla documentazione ai fini fiscali In prima approssimazione è possibile affermare che i documenti di spesa ..devono…essere conformi alla vigente alla normativa IVA. Esistono però, come noto, tutta una serie di prestazioni di servizi, quali ad es. quelli di viaggio, pernottamento, ristorazione e simili in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di fatturazione ai fini IVA (art.22 PR 633/72). L’amministrazione finanziaria ha in proposito precisato che possono essere considerati fiscalmente deducibili quei costi risultanti da documentazione “informale”allorchè questa, debitamente quietanzata, contenga comunque gli elementi di identificazione dell’emittente che ha prestato il servizio” e del dipendente ( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti)
( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti) Ancora sul modo di ricoscere spese diverse da quelle previste nell’art. 51 c. 5 TUIR “Alcune considerazioni possono essere svolte con riferimento ad ………:il rimborso spese …per colazioni di lavoro con clienti, fornitori, consulenti dell’azienda etc. ..la spesa relativa alla colazione di lavoro deve essere considerata quale costo direttamente inerente l’attività svolta dalla società ed in quanto tale va rimborsata al dipendente senza applicazione di alcuna ritenuta.” ( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti) Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it