DRIN, DRIN: “MALEDETTO STATUTO”

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DRIN, DRIN: “MALEDETTO STATUTO” Aspetti critici dello statuto di SRL nel caso di recesso o successione del socio NOTAIO EMANUELE DE MICHELI NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

indice Ipotesi di exit: 1) La cessione della quota e: Diritto di prelazione Clausola di gradimento 2) Il recesso 3) La morte del socio

Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA DIFFERENZE tra CESSIONE QUOTA RECESSO CONTRATTO ATTO UNILATERALE

Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA DIFFERENZE CESSIONE QUOTA RECESSO CONTRATTO ATTO UNILATERALE Importo del prezzo e modalità di pagamento sono rimessi all’accordo delle parti Importo della liquidazione e modalità di pagamento sono rimessi allo statuto ed alla legge

Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA DIFFERENZE CESSIONE QUOTA RECESSO CONTRATTO ATTO UNILATERALE Importo del prezzo e modalità di pagamento sono rimessi all’accordo delle parti Importo della liquidazione e modalità di pagamento sono rimessi allo statuto ed alla legge Presupposto: libero disinvestimento Presupposto: delibera assemblea o altre cause previste dallo statuto

Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA DIFFERENZE CESSIONE QUOTA RECESSO CONTRATTO ATTO UNILATERALE Importo del prezzo e modalità di pagamento sono rimessi all’accordo delle parti Importo della liquidazione e modalità di pagamento sono rimessi allo statuto ed alla legge Presupposto: libero disinvestimento Presupposto: delibera assemblea o altre cause previste dallo statuto Effetti: possibile ingresso di terzi estranei alla compagine societaria Effetti: accrescimento della partecipazione degli altri soci

La PRELAZIONE DEFINIZIONE - Diritto di essere preferiti a parità di condizioni nel caso di trasferimento della partecipazione a terzi

“trasferimento”: a) Natura dell’atto La PRELAZIONE “trasferimento”: a) Natura dell’atto E’ molto importante specificare nella clausola se sono compresi tutti i tipi di trasferimento (oneroso e gratuito), in particolari nei casi in cui si potrebbero porre i maggiori dubbi interpretativi: permuta, conferimento, atti gratuiti

“trasferimento”: b) Diritto trasferito La PRELAZIONE “trasferimento”: b) Diritto trasferito E’ molto importante specificare nella clausola se sono compresi i trasferimenti di qualsiasi diritto relativo alla quota, in particolari nei casi in cui si potrebbero porre i maggiori dubbi interpretativi: usufrutto, nuda proprietà, pegno

“trasferimento”: clausola La PRELAZIONE “trasferimento”: clausola In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni, precisandosi che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette partecipazioni o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

La PRELAZIONE “a terzi” Possibilità di escludere la prelazione per una cerchia di soggetti (coniuge, parenti in linea retta o collaterale) Opportunità di escludere la prelazione in caso di: - cessione fra soci (in alternativa meglio chiarirne la portata) - intestazione e re-intestazione fiduciaria

La PRELAZIONE “a terzi”: clausola Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci e (eventuale) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del cedente L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta a quanto disposto nel presente articolo.

- “parità di condizioni”: 2 tipi di prelazione PROPRIA IMPROPRIA La PRELAZIONE - “parità di condizioni”: 2 tipi di prelazione PROPRIA IMPROPRIA Ai soci è offerto in prelazione di acquistare alle stesse condizioni offerte dal terzo, qualunque esse siano Si stabilisce già nello statuto che il prezzo per esercitare la prelazione (a prescindere da quanto offerto dal terzo, anche se maggiore) verrà determinato: secondo criteri obiettivi, e in caso di disaccordo - da un arbitro

La PRELAZIONE CLAUSOLA DI RISERVA Una soluzione intermedia: la 2 vantaggi: Tutelare la libera contrattazione Garantire comunque gli altri soci

La PRELAZIONE CLAUSOLA DI RISERVA: Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo, ciascun socio può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all’organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare con “equo apprezzamento”, entro trenta giorni dal giorno del ricevimento dell’incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data del ricevimento della proposta di alienazione da parte dell’organo amministrativo.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA La decisione dell'arbitratore circa l’ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all’organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore, fatta salva la facoltà di revoca di cui infra; b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta nel caso in cui l’arbitratore abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente stesso. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all’organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento di arbitraggio disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l’arbitraggio; qualora tuttavia dall’ arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 30 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l’intero costo dell’ arbitraggio grava sul proponente anche se egli abbia effettuato la revoca della sua proposta.

La PRELAZIONE - modalità di esercizio È molto importante nella clausola specificare tutti i dettagli per la denuntiatio e per le altre operazioni attinenti

La PRELAZIONE: modalità di esercizio CLAUSOLA: Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto tra vivi a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci tramite l’organo amministrativo, al quale deve comunicare l’entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, i dati identificativi del potenziale acquirente e tutti i termini e le condizioni di stipula dell’atto traslativo.

La PRELAZIONE: modalità di esercizio CLAUSOLA: Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l’organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l’esercizio del diritto di prelazione.

La PRELAZIONE: modalità di esercizio CLAUSOLA: Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all’organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell’organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

La PRELAZIONE: modalità di esercizio CLAUSOLA: Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l’ acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitino.

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO e altre limitazioni alla cessione della quota

DISCIPLINA Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni DISCIPLINA Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO Art. 2469 co. 2 Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO TIPOLOGIA Divieto di alienazione Clausola di gradimento

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO DIVIETO DI ALIENAZIONE ASSOLUTO Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO DIVIETO DI ALIENAZIONE RELATIVO: a) durata Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per la durata di due anni

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO DIVIETO DI ALIENAZIONE RELATIVO: b) atto Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto a titolo oneroso

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO DIVIETO DI ALIENAZIONE RELATIVO: c) soggetti Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili a soggetti diversi dal coniuge e parenti in linea retta

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO Tipologia di clausole di gradimento: Gradimento “mero” Gradimento “non mero”

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO GRADIMENTO NON MERO MERO Richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente al quale il socio intende alienare la quota. Es. appartenenza a determinate categorie professionali o possesso di determinati requisiti Subordinano la circolazione delle quote al “placet” immotivato e insindacabile di organi sociali, di soci o di terzi

La CLAUSOLA DI GRADIMENTO Clausole NON MERO MERO Le partecipazioni sociali possono essere trasferite solo a soggetti che siano iscritti all’Ordine degli Avvocati Le partecipazioni possono essere trasferite solamente previo gradimento insindacabile da parte dell’assemblea dei soci (oppure: dell’organo amministrativo; oppure: del signor …)

Il RECESSO del socio Art. 2473 cod. civ. I soggetti legittimati e le ipotesi di recesso “statutarie” e le ipotesi inderogabili Termini e modalità di esercizio La determinazione del valore e le modalità di liquidazione

Il RECESSO del socio Art. 2473 cod. civ. : IPOTESI “STATUTARIE” DI RECESSO: L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

Il RECESSO del socio Art. 2473 cod. civ. : IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO: In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito: 1) al cambiamento dell'oggetto (sostituzione, ampliamento e riduzione) 2) del tipo di società (trasformazione) 3) alla sua fusione o scissione, 4) alla revoca dello stato di liquidazione 5) al trasferimento della sede all'estero

Il RECESSO del socio Art. 2473 cod. civ. : IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO: … 6) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo 7) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

“soci che non hanno consentito” Il RECESSO del socio “soci che non hanno consentito” Sono quelli che in assemblea: non sono intervenuti hanno votato contro si sono astenuti (preferibile precisare nello statuto)

ATTENZIONE a DURATE di società TROPPO LUNGHE Il RECESSO del socio Art. 2473 cod. civ. : IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO: Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. ATTENZIONE a DURATE di società TROPPO LUNGHE (Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.04.2013 n° 9662)

Il RECESSO del socio ipotesi “statutarie” TIPICHE ATIPICHE Sono eventi dettagliatamente descritti nello statuto che costituiscono specifiche ipotesi di recesso Ipotesi “generiche” di recesso Es. compimento di qualsiasi atto e avvenimento di qualsiasi fatto determinati nello statuto Recesso “ad nutum” e recesso per giusta causa

Il RECESSO del socio clausole TIPICHE ATIPICHE Il socio può recedere dalla Società in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dell’amministratore signor … - “ad nutum”: Il socio può recedere dalla Società in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione Il socio può recedere nel caso di mancato conseguimento entro l’esercizio sociale … dei seguenti minimi risultati economici: … - per giusta causa: Il socio può recedere dalla Società in qualsiasi momento per giusta causa da motivarsi all’organo amministrativo

Il RECESSO del socio L’art. 2473 non detta le modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Importanza della clausola statutaria che definisca: Forma Termini Contenuto della dichiarazione di recesso. In mancanza pare preferibile l’applicazione analogica delle norme per le s.p.a. (2437 bis)

Il RECESSO del socio Liquidazione della quota al socio recedente: Art. 2473 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il RECESSO del socio Liquidazione della quota al socio recedente: Art. 2473 Possibilità/opportunità di una clausola con disciplina pattizia della determinazione del valore: Il valore effettivo è così determinato: valore aziendale = patrimonio netto più due volte l’utile dell’esercizio, al netto delle imposte, incrementato degli emolumenti distribuiti agli amministratori, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’assemblea.

La MORTE del socio Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

La MORTE del socio automatico subentro degli eredi Regime legale Regime alternativo statutario automatico subentro degli eredi clausole di consolidazione

La MORTE del socio: clausole statutarie Regime legale Le quote sono liberamente trasmissibili mortis causa. Qualora gli eredi o legatari del socio defunto costituiscano una pluralità di soggetti, i medesimi dovranno nominare un rappresentante comune, salva la facoltà di procedere alla divisione della partecipazione caduta in successione.

La MORTE del socio: clausole statutarie Regime statutario CONSOLIDAZIONE AUTOMATICA Salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2469 co. 2 cod. civ., in caso di morte di un socio la sua partecipazione si consolida automaticamente in capo ai soci superstiti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto.

La MORTE del socio: clausole statutarie Regime statutario CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA Salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2469 co. 2 cod. civ., in caso di morte di un socio, vengono riconosciute ai soci superstiti (con decisione da assumere entro novanta giorni dalla data del decesso), le seguenti facoltà alternative:

La MORTE del socio: clausole statutarie CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA continuare la società con gli eredi e/o legatari del defunto, se questi vi consentano (in questo caso la società potrà essere continuata anche con uno solo o più tra gli eredi e/o legatari); liquidare agli stessi il valore della partecipazione (con riferimento alla data del decesso); sciogliere la società.

La MORTE del socio: clausole statutarie CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA La decisione di cui al punto precedente deve essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale di spettanza dei soci superstiti.

La MORTE del socio: clausole statutarie CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA In caso di liquidazione della partecipazione, quest'ultima si accrescerà ai soci superstiti in proporzione alla loro rispettiva partecipazione alla società; gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno in tal caso diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato, a questo fine, con riferimento alla data della morte.

La MORTE del socio: clausole statutarie CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società entro sei mesi dalla data del decesso. Ove la società continui con gli eredi o legatari del socio defunto e questi ultimi costituiscano una pluralità di soggetti, i medesimi dovranno nominare un rappresentante comune, salva la facoltà di procedere alla divisione della partecipazione caduta in successione.

DRIN, DRIN: “MALEDETTO STATUTO” Aspetti critici dello statuto di SRL nel caso di recesso o successione del socio NOTAIO EMANUELE DE MICHELI NOTAIO EMANUELE DE MICHELI