Licenziamenti Individuali e Collettivi LA RIFORMA DEL LAVORO Licenziamenti Individuali e Collettivi
Oneri formali e procedure del licenziamento individuale Nozione Il licenziamento è una forma di estinzione del rapporto di lavoro che deve essere esplicato con atto unilaterale (del datore di lavoro) contenete la dichiarazione resa dal lavoratore in cui si evince senza alcun ragionevole dubbio la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. 2. Forma La legge 604/66 all’art. 2 co. 1 e Legge 108/90 art. 2 viene sancito l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare il licenziamento in forma scritta a pena di inefficacia del recesso. Attenzione il licenziamento da parte del datore di lavoro è richiesta dalla legge, in caso di inosservanza lo stesso deve intendersi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di forma. La forma scritta è richiesta anche in caso di licenziamenti dei dirigenti. Le motivazioni Con l’entrata in vigore della Legge 92/2012 art 1 co. 37 il Legislatore, ha reso obbligatorio quanto sino ad oggi era onere del lavoratore domandare, quindi è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare contestualmente al licenziamento anche le motivazioni dello stesso, in assenza lo stesso è inefficace con conseguenze sanzionatorie. Giova precisare che tale obbligo di motivazione riguarda tutte le ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro, quindi non più limitato alla giusta causa o al giustificato motivo. L’obbligo è stato reso ancor più stringente per ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con più di 15 dipendenti. Infatti ai sensi dell’art. 7 L. 604/66 modificato art. 1 co. 40 L. 92/2012 il recesso deve essere preceduto da una comunicazione trasmessa dal datore di lavoro alla Direzzione Territoriale del Lavoro, e al lavoratore per conoscenza, nella quale devono riportarsi «i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore stesso». Una volta ricevuta la comunicazione la DTL convocherà le parti avanti alla Commissione provinciale di Conciliazione al fine di valutare soluzioni alternative al recesso. Durata: 20 gg dalla convocazione, fatta salva l’ipotesi in cui le parti di comune accordo non ritengono proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Laddove al termine della stessa, non vi sia accordo tra le parti, il datore di lavoro può formalizzare per iscritto comunicando il licenziamento al lavoratore.
Rinnovabilità del licenziamento inefficace La Cassazione è unanime nel ritenere il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di convalida, quindi il contratto nullo non può essere convalidato se non dettato diversamente, fatta salva la legittimità di un nuovo licenziamento posteriori a quello orale Chi può intimare il licenziamento Il datore di lavoro è l’unico soggetto legittimato ad intimare il recesso, di conseguenza se il datore di lavoro è un soggetto giuridico il licenziamento deve essere intimato dalla persona o dall’organo muniti di poteri dispositivi. E’ giurisprudenza consolidata che un licenziamento intimato da un soggetto privo delle representanze del sodalizio non è nullo ma è annullabile. Prova di ricezione da parte del lavoratore Essendo il licenziamento un atto unilaterale, lo stesso produce effetto nel momento in cui viene a conoscenza della persona cui lo stesso è destinato, tali atti si intendono conosciuti nel momento in cui gli stessi giungono all’indirizzo del destinatario, se questo non provi si essere stato impossibilitato ad averne notizia non per sua colpa.