LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

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Transcript della presentazione:

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Michele Colucci Michele.colucci@cec.eu.int www.globallabourlaw.com/colucci.htm

Quadro normativo e contesto economico I passaggi fondamentali L. 23 ottobre 1960, n. 1369 Sentenza Corte di Giustizia Job centre srl II, C- 55/96. La Strategia europea per l’Occupazione (dicembre 1997) Pacchetto Treu Libro Bianco sul Mercato del Lavoro Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 D.Lgs. 10 dicembre 2003 n. 276 Proposta di Direttiva comunitaria sul lavoro temporaneo Presupposti economici Organizzazione Post-Fordista dell’impresa Globalizzazione Outsourcing aziendale Richiesta di flessibilità da parte del mondo delle imprese

La Strategia europea per l’occupazione Trattato di Amsterdam Processo di Lussemburgo Pilastri fondamentali: Occupabilità, Imprenditorialità, Adattabilità, Pari opportunità Procedura di controllo annuo multilaterale: orientamento annuo in materia occupazionale, Relazione di applicazione nazionale, Relazione congiunta sull’occupazione da presentare ogni anno la consiglio europeo Consiglio europeo di Lisbona Pilastri fondamentali: Piena occupazione, Qualità e produttività, coesione sociale e inclusione Obiettivo occupazionale: 70 per cento medio per il 2010

Concetto di occupabilità Definizione: il concetto di occupabilità che si sostituisce a quello di occupazione e consiste nella riduzione (tendenziale) al minimo dei periodi di inattività tra un rapporto lavorativo e l’altro. Dati empirici su cui essa si fonda: Analisi delle inefficienze ed iniquità del mercato del lavoro e delle proposte per promuovere una società attiva ed un lavoro di qualità Presenza di barriere in entrata nel mercato del lavoro Strumenti per realizzare a pieno l’occupabilità nel mercato del lavoro: intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro e la fornitura di manodopera da parte di soggetti autorizzati Better Jobs

Il Libro Bianco sul mercato del lavoro Proposte di politica attiva per rilanciare l’occupazione in Italia Agenda di discussione Governo-Parti Sociali Metodo del Coordinamento aperto Importanza della contrattazione atipica Carenza di Servizi per l’Impiego e dei processi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro Concetto di occupabilità Soft Law Nuovo dialogo sociale

Pacchetto Treu Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (LA STRUTTURA “TRILATERALE”) L. 24 giugno 1997, n. 196 Art. 1: il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata “impresa fornitrice”… pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti… a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata “impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo…

Pacchetto Treu Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Casi di applicazione 1. Nei casi previsti dai contratti collettivi della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. 2. Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali. 3 Nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fate salve le ipotesi di cui al co. 4.

Pacchetto Treu Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Casi vietati dalla legge Art. 1, co. 4: casi in cui è vietata la fornitura di manodopera: Per le mansioni individuate dalla contrattazione collettiva. Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Presso unità produttive in cui si sia preceduto entro i dodici mesi precedenti a licenziamenti collettivi che riguardano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura. Presso unità produttive in cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario. Per imprese che non abbiano dimostrato di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. N. 626/1994 e successive integrazioni o modificazioni. Per le lavorazi0oni che richiedano speciale sorveglianza medica, da individuarsi con decreto ministeriale.

Pacchetto Treu Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo Art. 3, co. 1, l. 196/1997: il contatto per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore determinato o indeterminato. Potere direttivo e di controllo è esercitato dall’impresa utilizzatrice. Forma scritta è considerata ad substantiam. Informazione sui rischi per la sicurezza e la salute è a carico dell’impresa fornitrice, salvo che non sia pattuito (nel contratto di fornitura) che essa sia a carico dell’impresa utilizzatrice Nullità di ogni clausola che impedisca al lavoratore di accettare l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice al termine della missione.

Pacchetto Treu Soggetti abilitati alla fornitura di manodopera Art. 2, co. 1, Imprese fornitrici di manodopera Particolari requisiti giuridico finanziari Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro: affidabilità e trasparenza Autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di mercato del lavoro Traduzione in norme dei contenuti del Libro bianco sul mercato del lavoro Sent. Cort. Cost. del 28/01/2005, n. 50 Art. 1: Principio dello snellimento delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro Principi fondamentali per la riforma della disciplina dei Servizi per l’impiego Principi fondamentali in materia di collocamento, pubblico e privato; Principi in materia di somministrazione di lavoro Lett. m: Delega al Governo per l’abrogazione della L. n. 23 ottobre 1960, n. 1369 Lett. i: delega al Governo per l’abolizione del vincolo dell’esclusività dell’oggetto sociale per i nuovi intermediari del mercato del lavoro

Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003 TRE PARTI E DUE CONTRATTI Definizione: fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine Rapporto trilaterale intercorrente tra Agenzia per il lavoro, Impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro Somministrazione di lavoro a tempo determinato Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato Staff Leasing Divieti: limiti a carattere negativo per l’impiego del contratto di somministrazione di manodopera Contratto di somministrazione Contratto di lavoro somministrato Disciplina del rapporto di lavoro Tutela del prestatore e diritti sindacali: “Principio della parità di trattamento”. Sistema sanzionatorio Somministrazione di manodopera come strumento di flessibilità in uscita

Somministrazione di manodopera D. Lgs Somministrazione di manodopera D.Lgs. 276/2003 Le parti del rapporto trilaterale Impresa fornitrice Società che è iscritta in apposito Albo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ha come esclusivo oggetto sociale la fornitura di lavoro tempo. Seleziona i lavoratori temporanei, li assume e li invia presso l’utilizzatore Impresa utilizzatrice Il termine “impresa utilizzatrice” si estende a qualsiasi tipo di utilizzatore, anche a soggetti non imprenditori (associazioni, studi professionali, organizzazioni di tendenza, Pubblica Amministrazione. Utilizza le prestazioni lavorative dei lavoratori temporanei assunti e mandati presso di essa in missione dall’impresa fornitrice. Lavoratore Temporaneo Qualsiasi lavoratore, anche se in mobilità, è abilitato a effettuare prestazioni di lavoro temporaneo. I dirigenti sono sempre ammessi a prestare lavoro temporaneo.

Agenzie per il lavoro Regime autorizzatorio: Centri polifunzionali per l’impiego Abolizione del vincolo dell’esclusività dell’oggetto sociale Il tramonto del collocamento pubblico Particolari requisiti giuridico-finanziari: affidabilità e trasparenza D.M. 23 dicembre 2003: Albo informatico per le Agenzie per il lavoro: I sezione: Agenzie generaliste II sezione: Agenzie di somministrazione a tempo indeterminato IIII sezione: Agenzie di intermediazione IV sezione: Agenzie di ricerca e selezione del personale V sezione: Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale Regime autorizzatorio: autorizzazione provvisoria Autorizzazione definitiva Somministrazione abusiva di manodopera Il ruolo delle Agenzie per il sociale Le Agenzie viste dall’interno Regime autorizzatorio: Autorizzazione provvisoria Autorizzazione definitiva Autorizzazioni particolari: Università e fondazioni universitarie Comuni, Camere di Commercio, Istituti di scuola secondaria di secondo grado Associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali Enti bilaterali Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale Consulenti del lavoro

Contratto di natura commerciale Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DUE PARTI :Impresa utilizzatrice e impresa fornitrice per la somministrazione di uno o più lavoratori Contratto di natura commerciale Durata: tempo determinato o indeterminato Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi

Somministrazione di lavoro D. Lgs Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003 CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO Contratto che intercorre tra Agenzia per il lavoro e prestatore di lavoro “Indennità di disponibilità”. I lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Non ha natura tipica (a differenza del contrattato per prestazioni di lavoro temporanee). Disciplina legale applicabile: Assunzione a tempo indeterminato: disciplina generale dei rapporti di lavoro Assunzione a tempo determinato: disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile.

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI DI PARI LIVELLO DELL’UTILIZZATORE, A PARITA’ DI MANSIONI SVOLTE

Somministrazione di lavoro D. Lgs Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003 Disciplina del rapporto di lavoro Disciplina comune: I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore (fatta eccezione per le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene) Non trovano applicazione le norme in materia di assunzione obbligatoria Divieto di clausole che vietino l’assunzione del lavoratore, da parte dell’impresa utilizzatrice, al termine dl rapporto di somministrazione Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato Indennità di disponibilità Si applica la disciplina di cui all’art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 12, D.Lgs. N. 276/2003 Non si applica la disciplina di cui alla l. 223/1991 Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a termine Si applica la disciplina di cui al D.Lgs. N. 368/2001 Alla eventuale proroga del contratto a termine non si applica la disciplina generale Anche per quanto riguarda la successione di più contratti a termine non si applica la disciplina generale.

Somministrazione di manodopera D.Lgs. N. 276/2003 Ipotesi sanzionatorie Somministrazione irregolare: prevista dall’art. 27, D.Lgs. n. 276/2003, opera nell’ipotesi in cui non siano rispettate le condizioni e i termini previsti dalla legge. Somministrazione illecita: prevista dall’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, si verifica nel caso in cui la somministrazione è posta in essere da soggetti non autorizzati. Somministrazione fraudolenta: prevista dall’art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, sanziona le ipotesi di somministrazioni in frode alla legge o ai contratti collettivi.

Appalto Nozione codicistica Appalto di servizi Organizzazione dei mezzi propri Assunzione del rischio Nuova interpretazione della nozione di “mezzi propri” La “smaterializzazione” del concetto di azienda Differenze tra somministrazione di lavoro e appalto. Rapporto tra somministrazione abusiva-appalto fraudolento Procedure di certificazione

BREVE ANALISI COMPARATA (Dott. Paolo Amato) Paesi a tradizione étatique Modello francese: legislazione tendenzialmente restrittiva Paesi a tradizione State less societies Modello inglese: legislazione liberista Modello Italiano: tendenzialmente liberista a seguito delle riforme degli anni novanta e successive Curiosità: la Turchia si rifà alla legislazione italiana (Vedi articolo della Prof.ssa Selale Usen (Istanbul University)

COSA RAPPRESENTA LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO? OPPORTUNITA’ DI LAVORO FLESSIBILITA’ PRECARIETA

LAW IN THEORY AND LAW IN MOTION …La parola agli addetti ai lavori…. Dott. Ivan Iacobucci (ADECCO Salerno)