SICUREZZA DEL LAVORO E APPALTI 7 FEBBRAIO 2008 avv. Nunzio LEONE
SICUREZZA IN EDILIZIA, ALCUNE CONSIDERAZIONI DIFFUSE LAVORO PERICOLOSO A RISCHIO ELEVATO INFORTUNI SETTORE CON IL MAGGIOR NUMERO SETTORE CON IL MAGGIOR NUMERO DI MORTI E INFORTUNI CON ESITI INVALIDANTII LAVORO IRREGOLARE, ILLEGALE, (ANCE 13.9%) C0N UNA MINOR APPLICAZIONE DELLE NORME DI C0N UNA MINOR APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA NEL LAVORO IMMIGRAZIONE – MANODOPERA STRANIERA, PIU DISPONIBILE A LAVORARE IN CONDIZIONI PRECARIE DI SICUREZZA.
PROBLEMI IN EDILIZIA APPALTI E SUB APPALTI A CASCATA SIA PUBBLICI CHE PRIVATI FRAMMENTAZIONE E PARCELLIZZAZIONE DEL LAVORO AUMENTO DEI LAVORATORI CHE DI FATTO SONO LAVORATORI DIPENDENTI FORMAZIONE E PREPARAZIONE CARENTE DEI DATORI DI LAVORO E DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Le posizioni delle parti sindacali Gli infortuni in edilizia per la maggior parte non sono il prodotto di una complessità del processo produttivo, ma della mancanza delle più elementari misure di prevenzione. Ciò è il segno di una criticità della situazione nei cantieri che ha come prima causa il meccanismo dell appalto, la logica del massimo ribasso e il ricorso alla lunga catena dei subappalti e della sub- contrattazione di servizi, noli e forniture.
Le risposte del sistema datoriale La campagna di maggio
Gli interventi del legislatore dopo la 626 La direttiva cantieri e il DPR 222/03 Lart.31 della Merloni TER Poi art.131 del CODICE APPALTI PUBBLICI Il pacchetto sicurezza dellagosto 2006 IL DURC LA LEGGE 123/07
Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007
Art. l Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 1. Il Governo e' delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
ART. 1 CO.2 s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
ART. 1 CO.2 s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
ART. 1 CO.2 s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
ART. 1 CO.2 h ) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Art. 8 Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ( Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse) 1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
Art. 8 Modifiche all'art. 86 del codice di cui al d.lgs. n. 163/ 06 " 3 - bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture " 3 - bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Art. 8 Modifiche all'art. 86 del codice di cui al d.lgs. n. 163/ 06 "Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, "Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata daì sindacati comparativamente più rappresentativi sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata daì sindacati comparativamente più rappresentativi delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Art. 8 Modifiche all'art. 86 del codice di cui al d.lgs. n. 163/ 06 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta ". soggetto a ribasso d'asta ". (era già presente nella Merloni ter) (era già presente nella Merloni ter)
Art. 7 Poteri degli organismi paritetici 1. Gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del d. lgs , n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro
Art. 7 Poteri degli organismi paritetici 2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al co. 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza 3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività dì vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal DPR n. 222 del , in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui allart.32,: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) quando quest'ultimo sia previsto ai sensi della direttiva cantieri;
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995) 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici; b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142; c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113- bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a euro, allorche' tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi; f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purche' espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato; h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III del presente codice.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui allart.32,: b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.494/96; PSS
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui allart.32,: c) un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC quando quest'ultimo sia previsto ai sensi della direttiva cantieri, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, PSC quando previsto ai sensi del d.lgs. n.494/96, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, PSS nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 POS formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al co.1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 5 della legge n. 123 del 3 agosto 2008 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d.BERSANI), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla direttiva cantieri, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
(Statuto dei diritti dei lavoratori) (Statuto dei diritti dei lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Lo Statuto dei diritti dei lavoratori Art.9 Tutela della salute e dellintegrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica
Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994 ) 7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
nella 626 Art.7 Contratto di appalto o contratto d'opera più volte modificato costantemente rivolto ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
DITTE ESTERNE Servizio Prevenzione e Protezione RESPONSABILE SERVIZIO DITTA ESTERNA scambio di informazioni sui rischi specifici
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera (Comma così sostituito dal comma 910 della legge , n. 296 (legge finanziaria 2007) 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera (Comma così sostituito dal comma 910 della legge , n. 296 (legge finanziaria 2007) a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera 2. Nell'ipotesi di cui al co. 1 i datori di lavoro : a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro : b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenzeinterferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera comma così sostituito dallart. 3 della l , n Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co.2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera Comma aggiunto dal comma 910 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (l. finanziaria 2007) 3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, 3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro
Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera Comma aggiunto dallart. 3 della Legge 3 Agosto 2007, n ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 3 Modifiche al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente : "5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)."; f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, co. 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".
IL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO SUL DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del 24 ottobre 2007 (pubblicato su g.u. il (n.279) in vigore dal 30dicembre 2007
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO larticolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale; VISTO larticolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO larticolo 2, comma 1 lett. h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Biagi 1) con il quale vengono definiti gli enti bilaterali comeorganismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (…) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) ed in particolare larticolo 38 del citato decreto secondo il quale resta fermo, per laffidatario, lobbligo di presentare la certificazione di regolarità contributivalobbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO lart. 1, co.1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede ladozione di un D.M. per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); VISTE la circolare Inps n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005; CONSIDERATA lesigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione normative e contributive, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati delledilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; SENTITI gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno DECRETA
Art. 1 (Soggetti obbligati) 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dallordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nellambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati delledilizia.
Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 1. Il DURC è rilasciato dallIstituto nazionale di previdenza sociale (INPS) dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) previa apposita convenzione con i predetti Enti dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 2. Per i datori di lavoro delledilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al co.1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui allarticolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 10.
Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi allemanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui allarticolo 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti
Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.
Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio) 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando lapposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui allart La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dellinteressato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui allarticolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio) 3. Nellambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende (SOA). 4. Qualora lIstituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, lIstituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dallarticolo 7, comma 3, del presente Decreto.
Art. 4 (Contenuto del Documento) 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro delledilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. 2. Il DURC deve contenere: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; liscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; la data di rilascio del documento; il nominativo del responsabile del procedimento.
Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva) 1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; inesistenza di inadempienze in atto.
Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva) 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: richiesta di rateizzazione per la quale lIstituto competente abbia espresso parere favorevole; sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva) 3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi allultimo mese per il quale è scaduto lobbligo di versamento allatto della richiesta di certificazione; dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Art. 6 (Emissione del DURC) 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari. 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dellarticolo 7 il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino allavvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 8, comma 3.
Art. 7 (Validità del DURC e verifica dei requisiti) 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui allart. 1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui allarticolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dellarticolo 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n In mancanza dei requisiti di cui allarticolo 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dellemissione del DURC o dellannullamento del documento già rilasciato ai sensi dellarticolo 3, invitano linteressato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni
Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC) 1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo lipotesi in cui lAutorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente liscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dellarticolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC) 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad 100,00, fermo restando lobbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC. 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC laver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dellarticolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nellallegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva leventuale successiva sostituzione dellautore dellillecito.
Art. 9 Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dellarticolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.
Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC linteressato è tenuto ad autocertificare linesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui allallegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dallinteressato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al co. 1
Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente allentrata in vigore del presente decreto.
Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) 6. Nellambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dellaccertamento definitivo dellillecito.
Art. 10 (Efficacia del provvedimento) 1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro Cesare Damiano
ALLEGATO A ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC
ViolazionePeriodo di non rilascio del DURC Articoli 589, comma 2, c.p.24 mesi Articolo 437 c.p.24 mesi 590, comma 3, c.p.18 mesi Disposizioni indicate dallarticolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n mesi Disposizioni indicate dallarticolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n mesi Disposizioni indicate dallarticolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n mesi Disposizioni indicate dallarticolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/ mesi Disposizioni indicate dallarticolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/ mesi Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/19988 mesi Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dallarticolo 36 bis del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 6 mesi Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/20033 mesi
La circolare n.5 del gennaio 2008 Chiarimenti Semplificazioni Differenze tra benefici contributi Partecipazione appalti