SISTEMA LEGISLATIVO
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE LE FONTI DEL DIRITTO: Il termine fonte solitamente indica una sorgente. Per similitudine indichiamo come fonti del diritto gli atti (Leggi, Decreti, Regolamenti ecc.) e i fatti (il formarsi delle consuetudini) dai quali scaturiscono norme giuridiche le norme giuridiche possono scaturire da fonti diverse; le fonti sono ordinate secondo una scala gerarchica per effetto della quale nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può validamente porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Questo meccanismo comporta che una norma, appena viene emanata, vada a collocarsi, in un grado determinato della gerarchia e ne acquisti la forza. Le norme giuridiche che si sono collocate nei gradini più bassi della gerarchia non possono entrare in contrasto con le norme che si sono collocate nei gradini più alti.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Al primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto troviamo le fonti costituzionali: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LE LEGGI COSTITUZIONALI Trovandosi al primo posto nella scala gerarchica, le norme costituzionali prevalgono sempre, in caso di contrasto, su qualsiasi altro tipo di norma.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Al secondo posto si collocano le cosiddette fonti primarie che a loro volta si suddividono in: FONTI STATALI, che comprendono: Leggi ordinarie, approvate dal Parlamento; ·Decreti legge e Decreti legislativi, deliberati con diversa modalità dal Governo;
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE b) FONTI REGIONALI E PROVINCIALI che comprendono: Leggi regionali valide solo sul territorio della Regione; Leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei rispettivi territori; c) FONTI COMUNITARIE, che comprendono: Trattati, regolamenti e direttive dell'Unione europea. È da sottolineare che tali fonti, nelle materie ad esse riservate per il principio di competenza, prevalgono sulle fonti primarie nazionali.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Al terzo posto troviamole fonti secondarie: · I regolamenti, che possono essere emanati da vari organi della Pubblica Amministrazione: a) Governo e dai singoli ministri; b) da organi regionali, provinciali e comunali; c) da altri organi della Pubblica Amministrazione. I regolamenti sono considerati fonte secondaria del diritto e non possono modificare le norme contenute nelle fonti primarie.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE I regolamenti, sebbene siano considerati una fonte secondaria, non sempre contengono norme di poco conto o di interesse limitato. Sono regolamenti (comunali) a stabilire se e quando si può circolare in auto nel centro cittadino; dove si può parcheggiare liberamente o a pagamento;
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE · LE CONSUETUDINI (O USI): norme che non sono state scritte né poste da alcuna autorità Nascono dalla ripetizione costante e generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico cosicché alla fine rispettarle è diventato un obbligo.
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE I contrasti tra norme le fonti del diritto sono numerose e sono possibili sovrapposizioni e contrasti. Quando due o più norme giuridiche contengono disposizioni tra di loro contrastanti, i criteri da seguire, per capire quale si debba applicare, sono: il criterio della competenza il criterio gerarchico il criterio cronologico
GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE IN DEFINITIVA Le consuetudini non possono validamente porsi in contrasto con alcuna norma scritta I regolamenti non possono validamente porsi in contrasto con le fonti primarie Le fonti primarie non possono validamente porsi in contrasto con la Costituzione.