Odori: Normativa di riferimento dal 1934 ad oggi

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Odori: Normativa di riferimento dal 1934 ad oggi Evoluzione da fastidio a inquinamento

Sensibilità dell’olfatto umano Soggettività della percezione PROBLEMA ODORI Non oggettivo Sensibilità dell’olfatto umano Soggettività della percezione Inesistenza di uno strumento di riferimento univoco per la quantificazione dei livelli Riduzione della percezione dopo esposizioni prolungate e/o aumento delle concentrazioni. Il problema degli odori non è mai stato affrontato in maniera approfondita, anche per la complessità e la non oggettività del fenomeno. Nella quantificazione degli odori, infatti, esistono problemi specifici quali: l’olfatto umano è molto sensibile agli odori, ben oltre i valori delle analisi strumentali; la variabilità individuale nell’individuazione degli odori rende, nella migliore delle ipotesi, la quantificazione degli stessi una stima; non esiste uno strumento univoco per la misurazione dei livelli di odore; la percezione degli odori di certi composti viene ridotta dopo prolungate esposizioni al composto stesso e/o un aumento della loro concentrazione.

La normativa Italiana La normativa di riferimento è quella in materia di: Salute pubblica: norme aventi lo scopo di limitare le molestie olfattive sulla popolazione attraverso una serie di prescrizioni relative ai criteri di localizzazione degli impianti, che fanno capo alle leggi sanitarie (RD 27/07/1934 n. 1265) e successivi decreti di attuazione (DM 5/09/1994) Qualità dell’aria ed emissioni: criteri generali per il contenimento delle emissioni di odori nell'ambito delle norme in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria per specifici agenti inquinanti (L.13/07/1966 n. 615 e DPR 24/05/1988 n. 203) e relativi decreti di attuazione (DPCM 21/07/1989, DM 12/071990, DM 16/01/2004 n. 44) Gestione dei rifiuti e dei reflui (DLgs 5/02/1997 n. 22, DM 5/02/1998 concernenti i requisiti degli impianti) Prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento: norme in materia di prevenzione integrata dell'inquinamento (DLgs 4/08/1999 n. 372 di recepimento della direttiva 96/61/CE)

Sviluppo Normativo RD 27 Luglio 1934 n. 1265 Art. 216: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti….” Il RD del 1934 da indicazioni riguardo l’adeguata collocazione nel contesto territoriale Art. 217: “Quando vapori, gas o altre esalazioni.... possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica….” L’autorità preposta interviene prescrivendo e facendo applicare le misure necessarie per evitare che le emissioni provochino danni alla salute

Sviluppo Normativo: Legge 13 Luglio 1966 n. 615 Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico Art. 1: “L'esercizio di impianti termici, …. …., nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge”.

Sviluppo Normativo: DPR 24 Maggio 1988 n. 203 Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali” Art. 2: ai fini del presente decreto si intende per… Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

Sviluppo Normativo: Decreti attuativi del DPR 203 del 24/05/1988 DPCM 21 Luglio 1989: atto di indirizzo e coordinamento delle regioni. DM 12 Luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione. Individua 4 categorie di sostanze (1cancerogene, teratogene e mutagene; 2 polveri inorganiche; 3 gas e vapori inorganici; 4 gas e vapori organici) e per ognuna di esse 5 classi, per ciascuna delle quali viene stabilito il valore limite di concentrazione. Nell’elenco compaiono anche composti odorigeni le cui concentrazioni limite indicate sono però molto al di sopra della soglia olfattiva, non utili quindi per discriminare il loro effetto olfattivo.

Sviluppo Normativo: Decreti attuativi del DPR 203 del 24/05/1988 Composto Sensazione odorosa 100% Odor Threshold (ug/m3) Limiti DM 12/07/1990 (ug/m3) Idrogeno Solforato Uova marce 1,4 5000 (FM*>50 g/h) Etilmercaptano Cipolla in decomposizione 5,2 5000 (FM*>25 g/h) Butilmercaptano 3,0 Acetico Aceto 4980 150000 (FM*>2 kg/h) Propionico Rancido, pungente 123 Metilammina Pesce avariato 3867 20000 (FM*>0,1 kg/h) Dimetilammina 9800 Trimetilammina 11226 Etilammina Ammoniacale 1497 Dietilammina 911 Ammoniaca Pungente 38885 250000 (FM*>2 kg/h) Acetaldeide 549 Propionaldeide 193 Butirraldeide Rancido 120 *FM=Flusso di Massa

Sviluppo Normativo: DM 5 Settembre 1994 Decreto attuativo del RD del 1934 Riporta l’elenco delle industrie insalubri di prima classe definite come “attività produttive potenzialmente suscettibili di rilasciare sostanze maleodoranti” tra cui: Depositi e impianti di depurazione e trattamento di rifiuti solidi e liquami Concerie Lavorazione delle pelli, degli scarti animali Allevamenti animali Macelli Industrie di produzione di concimi da residui animali e vegetali

Sviluppo Normativo: Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 All’art. 2 stabilisce che le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere condotte senza utilizzare procedimenti e metodi che possono causare inconvenienti da rumori e odori

Sviluppo Normativo: Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 Impianti di compostaggio (punto 16) Requisiti atti a prevenire le molestie olfattive e in generale il contenimento delle emissioni di qualunque tipo: Fase di stoccaggio e fase di bio-ossidazione in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture e paratie mobili Controllo delle emissioni di odori e polveri tramite idonee misure e sistemi di abbatimento

Sviluppo Normativo: Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 Recepimento della direttiva europea 96/61/CE (IPPC). Ha come finalità la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento causato da specifiche attività (energetiche, di produzione e trasformazione dei metalli,di gestione dei rifiuti ecc.) Technical Guidance Note IPPC H4: Horizontal Guidance for Odour (DRAFT) Part 1 – Regulation and Permitting Part 2 – Assessment and Control

Sviluppo Normativo: Decreto ministeriale 16 Gennaio 2004 n. 44 Recepisce la direttiva 1999/13/CE sulle limitazioni di emissioni di COV da solventi organici stabilendo: valori limite Criteri temporali di adeguamento Metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti Tra i settori industriali individuati vanno segnalate: Le attività di rivestimento degli autoveicoli Di pulitura a secco Di fabbricazione di calzature Di stampa Di pulizia di superfici

Quadro normativo internazionale di riferimento Paese Limiti e descrizione Austria Impianti di trattamento biologico: 500 OU/m³ distanza minima dai centri abitati = 500 m Impianti di compostaggio: 300 OU/m³ con un’emissione totale massima di 5000 OU/sec Belgio Nessun Limite Prefissato Danimarca 500 m di distanza dal più vicino centro abitato, da 5 a 10 OUE /m³ nel più vicino centro abitato Finlandia 250-2000 OUE /m³ misurate secondo lo standard CEN EN13725 Germania Frequenza relativa (% di ore l’anno con “ORE ODORE” considerate significativamente fastidiose) del 10% per le zone residenziali. Frequenza relativa del 15% per le zone industriali. Una ”ORA ODORE” è una qualsiasi ora in cui si ha una percezione di odore continua della durata di almeno 6 minuti (Federal Standard, GIRL) Olanda 1.5 OUE /m³ al 98° percentile per il compostaggio di rifiuti verdi e di rifiuti organici domestici Islanda Irlanda Basati sull’olfattometria • 3 OUE /m³ al 98° percentile per le nuove opere • 6 OUE /m³ al 98° percentile per impianti esistenti Alcuni standard di riferimento stabiliti dalla legge sono espressi in PERCENTILI (98° e 50°) delle medie orarie o giornaliere rilevate in un dato periodo (tipicamente un anno). Spieghiamo con un esempio come sono calcolati. Immaginiamo di avere una serie di 100 valori di concentrazione. La prima operazione da fare è quella di disporli in serie crescente (dal più piccolo al più grande). Il 50° percentile è il valore di concentrazione che corrisponde al dato che occupa la cinquantesima posizione nella serie ovvero la posizione mediana. Il 98° percentile è il valore che corrisponde al dato che occupa la novantottesima posizione nella serie ovvero "quasi" il massimo. Se la quantitࠤi dati è diversa da 100, si opera in termini percentuali.

Quadro normativo di riferimento Italia Nessun Limite Prefissato. Sono previsti vari controlli per l’industria chimica (rilevamento di composti chimici come il metilmercaptano, olfattometria, biofiltri ecc.) Regione Lombardia: 300 OU /m³ per gli impianti di compostaggio (Delibera 16 Aprile 2003 n° 7/12764) Norvegia Da 5 a 10 OUE /m³ nel più vicino centro abitato Spagna Nessun Limite Prefissato. Tutti gli standard europei possono essere applicati Svezia Nessun Limite Prefissato UK Nessun Limite Prefissato. Si può applicare quanto segue: • Nessun fastidio • Nessun odore ai confini dell’impianto • X ppb di H2S • 6 OUE /m³ al 98° percentile per gli impianti esistenti. La normativa nazionale non prevede norme specifiche e valori limite in materia di emissioni di odori. Tuttavia, nella disciplina relativa alla qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, ai rifiuti e nelle leggi sanitarie si possono individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività produttive e di smaltimento reflui e rifiuti in modo da limitare le molestie olfattive. In particolare possono essere individuate: norme aventi lo scopo di limitare le molestie olfattive sulla popolazione attraverso una serie di prescrizioni relative ai criteri di localizzazione degli impianti criteri generali per il contenimento delle emissioni di odori nell'ambito delle norme in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria per specifici agenti inquinanti norme in materia di rifiuti Le leggi sanitarie indicano i criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare a livelli accettabili gli effetti sulla popolazione dei medesimi. Più specificamente individua le "lavorazioni insalubri", definite come le "manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire in altro modo pericolose per la salute degli abitanti". Per tali installazioni si deve applicare un principio di precauzione, prevedendone un'adeguata collocazione nel contesto territoriale. Nel nostro paese i primi segnali di una regolamentazione basata sulle tecniche olfattometriche si ritrova nella normativa regionale, in specie in quella della Regione Lombardia: nella Delibera della Giunta Regionale 16 aprile 2003 n° 7/12764, con la quale sono state adottate linee guida per la costruzione e l’esercizio degli impianti di compostaggio, il limite per le emissioni di sostanze odorigene è pari a 300 OU/m3.

Strumenti Normativi oggi disponibili VAS La Valutazione Ambientale Strategica si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali- in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Sono previste anche le consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi qualora si ritenga che l’attuazione di un piano o programma in fase di preparazione possa avere effetti significativi transfrontalieri. VIA La Valutazione d'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti. IPPC La modalità d'azione proposta dalla direttiva è incentrata su un approccio integrato per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dai settori produttivi individuati in un apposito allegato. Tale approccio integrato è riferito sia al coordinamento delle autorità competenti relativamente alle procedure e alle condizioni di autorizzazione alla produzione per gli impianti industriali, sia al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato suddiviso in tre autonome parti (acqua, aria e suolo), ma come un unicum da proteggere. bisogna innanzitutto sottolineare l'importanza di mettere mano alla pianificazione. Senza una accurata scelta del tipo di sviluppo che si vuole perseguire sul proprio territorio i conflitti per molestie olfattive sono dietro l'angolo. Naturalmente uno dei problemi è l'elevatissima densità abitativa del nostro paese, accanto a quel fenomeno negativo che si chiama sprawl urbano, cioè la diffusione di ville, condomini e capannoni in area agricola senza alcun disegno, anzi in spregio a qualsiasi principio di sostenibilità ambientale. In questo modo non esisterà più nessuno spazio relativamente isolato nel quale confinare le attività più inquinanti. Non a caso tra le contestazioni più frequenti si registrano proprio quelle determinate dalla vicinanza con le attività agricole, allevamenti compresi. La crescente attenzione alle emissioni odorigene scaturisce da diversi fattori, tra i quali possiamo annoverare la maggiore attenzione ad una più elevata qualità della vita, intesa non più soltanto come benessere fisico, o più in generale materiale, ma come “benessere” considerato nel senso più ampio del termine e ciò ha determinato una crescente attenzione ai problemi che influenzano la fruibilità e la godibilità dell’ambiente. Inoltre il processo di urbanizzazione della popolazione (il 47% della popolazione mondiale risiede nelle città) ha avvicinato pericolosamente le periferie alle zone industriali, quando non le ha addirittura inglobate al suo interno, provvedendo così a dare rilevanza anche alle emissioni odorigene.

Caratterizzazione Intensità di odore Tono edonico dell'odore Impercettibile Nessun fastidio Appena percettibile 1 Fastidio molto leggero Debole 2 Fastidio leggero Distinto 3 Fastidio distinto Forte 4 Fastidio serio Molto forte 5 Fastidio molto serio Intollerabilmente forte 6 Fastidio intollerabilmente serio Un odore può essere caratterizzato in base a tre aspetti: concentrazione, intensità, tono edonico (gradevolezza/sgradevolezza). La relazione che c'è tra intensità dell'odore e la concentrazione della sostanza non è proporzionale. In pratica se si interviene con un dimezzamento della concentrazione dell'odore l'intensità si riduce solo del 10%. Questo spiega anche i motivi per cui una soluzione efficace sotto il profilo tecnico per i normali composti volatili non lo è per quelli che sono anche odorigeni.

DETERMINAZIONE CHIMICA Non è sufficiente a dare informazioni circa l’effetto olfattivo che una miscela può produrre. DETERMINAZIONE CHIMICA Gascromatografia Spettrometria di massa ANALISI OLFATTOMETRICA Panel Test (Standard Europeo EN 13725) La determinazione chimica dei principali composti volatili responsabili degli odori, ottenibile mediante gascromatografia e spettrometria di massa, pur consentendo l’individuazione la quantificazione delle specie chimiche presenti, non è tuttavia sufficiente a dare informazioni circa l’effetto olfattivo che una miscela può produrre. Conseguentemente, i metodi di misura considerati efficaci a livello internazionale sono quelli che si basano su una misura diretta dell’odore (analisi olfattometrica), utilizzando il naso quale sensore, presentando cioè campioni odorosi ad una commissione (panel) di persone selezionate (rino-analisti) che fungono da giudici. Si sono individuate così le sostanze che provocano odori con relativi valori di soglia. Per soglia di odore si intende la quantità di sostanze odorifere presenti in un campione di aria e percepite come odorigene da parte di almeno il 50% dei soggetti utilizzati per la misura. Per valutare questa soglia è necessario diluire il campione di aria odorosa con aria pulita, secondo rapporti noti ed accurati in un intervallo di diluizione compreso tra 1:1 e 1:10.000 (parte/parti in volume). Il rapporto di diluizione necessario per iniziare a percepire l’odore alla massima diluizione del campione originario (soglia di odore), viene per convenzione definito come indice nominale della concentrazione dell’odore e viene espresso in unità odorimetriche (U.O.) per metro cubo di aria analizzata (U.O./m³). 1 OU/m3 è, per definizione, la concentrazione di odore alla soglia di percezione. La relazione che c'è tra intensità dell'odore e la concentrazione della sostanza non è proporzionale. In pratica se si interviene con un dimezzamento della concentrazione dell'odore l'intensità si riduce solo del 10%. Questo spiega anche i motivi per cui una soluzione efficace sotto il profilo tecnico per i normali composti volatili non lo è per quelli che sono anche odorigeni. 1+2 Si tratta di due diverse metodologie (Olfattometria e Gas cromatografia) che, utilizzate contemporaneamente e in parallelo, potranno condurre sia alla quantificazione delle singole sostanze emesse che alla determinazione della concentrazione di ouE (unità odorimetrica europea - 1 ouE/mc = 40 ppb n-butanolo). INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE CHE PROVOCANO ODORI CON RELATIVI VALORI DI SOGLIA

Processi produttivi soggetti a VIA che determinano emissioni odorose Fonti conosciute di odori Tipo di odore Intensità Industrie chimiche e farmaceutiche Fenolico, medicinale 2,5 Industrie alimentari, carta Butirrico 3,0 Raffinerie, fonderie Amminico 2,0 Materie plastiche Stirenico Verniciature Solvente Compostaggio, depuratori Putrescente Industrie metallurgiche Fetido Ad una descrizione di un odore può essere associata un'attività.

Valutazione nel caso in cui le emissioni non possono essere misurate alla sorgente In relazione ai recettori – Valutazione dell’esposizione della comunità Misurando l’entità di risposta della comunità Valutando l’entità dell’esposizione Mappatura degli odori Misure di singoli composti prese sul campo, secondo una griglia predefinita, tramite apparecchiature portatili; riproduzione grafica [Pag. 6 IPPC]

Valutazione dell’esposizione della comunità FINALITA’ Comprovare i reclami o identificare/confermare una sorgente Correlare la risposta della comunità con l’esistenza di un certo processo o attività Determinare l’estensione dell’area nella quale si ha un problema di odori Misura della risposta: registrazione delle lamentele, indagini sull’opinione pubblica, ecc. Valutazione dell’esposizione: analisi di campioni di aria, panel test sul campo, ecc. [Pag. 6 IPPC]

Sistemi di controllo delle emissioni odorigene È possibile ridurre l'impatto intervenendo secondo quattro direttrici fondamentali: Ubicazione dello stabilimento Ciclo produttivo Modalità di stoccaggio Abbattimento all’emissione Bisogna considerare in modo accurato la fase di progettazione (utilizzo di tecnologie pulite ecc.) e la fase di gestione (ottimizzazione dei processi e dell’utilizzo di materie)

Prescrizioni Individuazione di un limite riconducibile alle UO o a determinate sostanze Definizione della frequenza e metodologia di monitoraggio Individuazione e controllo dei parametri per una corretta gestione dell’impianto

Buone pratiche per la riduzione o abbattimento degli odori: Prescrizioni Diluire gli odori Posizionare i nuovi impianti lontano dai centri abitati Interventi sul paesaggio (forestizzazione) Dispersione degli odori Utilizzare galleggianti al fine di ridurre la superficie evaporativa dei recipienti di liquidi Alimentare dal fondo dei serbatoi e utilizzo di pompe sommerse al fine di evitare eccessive perturbazioni in superficie Posizionare le valvole di sfiato dei serbatoi in zone poco sensibili Contenere l’aria odorigena all’interno di appositi serbatoi muniti di sistemi di abbattimento Regolazione parametri di processo Manutenzione strutture, e possibili sorgenti di emissioni fuggitive Buone pratiche per la riduzione o abbattimento degli odori: Sostituzione delle materie prime o altri processi in input Regolazione dei parametri di processo (temperatura, pressione, durata, e ventilazione per ridurre la formazione di sottoprodotti odorosi) Mantenimento dell’integrità delle strutture Copertura dei materiali odorosi Trasferimento dei materiali odorosi in sistemi a ventilazione controllata (quando possibile) Copertura dei contenitori di rifiuti Evitare condizioni favorevoli a reazioni anaerobiche Prevedere un programma di manutenzione preventiva per pompe, valvole, guarnizioni, flange, tubature ed altri punti di potenziali emissioni fuggitive Evitare di mischiare materiali incompatibili che potrebbero produrre composti secondari maleodoranti Assicurarsi che materie prime, prodotti e rifiuti siano stoccati in modo appropriato

Conclusioni Necessità di una normativa nazionale che fissi: Limiti in emissione in relazione al tipo di attività svolta ed in immissione in relazione al ricettore Metodiche standardizzate per la valutazione oggettiva della quantità e qualità di odore emesso Linee guida come strumento per l’effettuazione della valutazione di impatto

Conclusioni Il concetto di inquinamento da odori è stato disaccoppiato da quello degli effetti sulla salute Il controllo degli odori è doveroso e possibile nella maggior parte dei casi Il monitoraggio degli odori risulta essere complesso Il monitoraggio di alcune specie odorose è possibile in modo semplice e diretto attraverso, ad esempio, campionatori passivi Le VAS oppure la VIA costituiscono strumenti operativi molto adatti a limitare e controllare i fenomeni di emissioni odorose 26

Grazie per l’attenzione Riflessione I relatori ai Convegni, al contrario degli ospiti che come i pesci possono aspettare 3 giorni, puzzano dopo 15 minuti appena, per cui: Grazie per l’attenzione 27

SOGLIA OLFATTIVA (PPB) COMPOSTO SOGLIA OLFATTIVA (PPB) DESCRIZIONE ODORE Acido Acetico 1000 Acido Acetone 100000 Chimico, dolce Ammina, Monoetile 21 Pesce, pungente Dietilammina 47 Pesce Trietilammina 0,2 Metil mercaptano 1-2 Zolfo, cavolo marcio Etil mercaptano 0,4-1 n-propil mercaptano 0,7 Zolfo n-butil mercaptano Zolfo, forte Paracresolo 1 Bitume, pungente Paraxilene 470 Dolce Fenolo 47 Medicinale Fosfina 21 Cipolla, mostarda Diossido di zolfo Forte, pungente Toluene 2000-4700 Solvente, canfora Butano 6000 Eptano 18000 Amilene e pentene 170-2100 Ammoniaca 46800 Pungente Benzene 4700 Solvente Solfuro di benzile 2 Zolfo Disolfuro di carbonio 210 Verdura, zolfo Cloro 314 Candeggina, pungente Clorofenolo 0,03 Medicinale Solfuro di metile 1-2 Solfuro dietile 6 Aglio, nauseante Solfuro difenile 5 Gomma bruciata Idrogeno solforato Uova marce Metiletilchetone 10000 Dolce

In questo contesto l’iniziale interesse per le emissioni in atmosfera, accentrato sui composti e sugli elementi che avessero rilevanza dal punto di vista sanitario e della salvaguardia dell’ambiente, si è esteso agli effetti delle emissioni odorigene in linea con l’odierna definizione di ambiente che vede questo come l’insieme di beni materiali e immateriali sui quali l’attività dell’uomo vada ad incidere, anche semplicemente dal punto di vista della fruibilità, pur non essendoci <<...presenza di sostanze inquinanti o tossiche>> (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 3/3/1992 – Forte). A esplicazione della sentenza Forte, riporto in Tabella una breve comparazione tra i valori di soglia odorigena, determinati secondo le più diffuse metodologie, e i valori di esposizione (TWA) per le stesse sostanze ricavati dall’ACGIH1 (American Conference of Governament Industrial Hygienist).