I titoli di credito : generalità

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I titoli di credito : generalità documenti che attribuiscono al loro possessore il diritto a una determinata prestazione indicata nel documento stesso e vengono emessi allo scopo di consentirne la cessione di tale diritto tramite il trasferimento che lo rappresenta

I titoli di credito : classificazione Titoli tipici i contenuti sono forniti dalla legge Titoli di credito in senso stretto danno diritto a ricevere una somma di denaro (assegno,cambiale,obbligazioni) Titoli di partecipazione attribuiscono lo status di socio (azioni) Titoli di credito rappresentativi di merce ( fede di deposito, nota di pegno,ricevuta di carico)

I titoli di credito : i rapporti Rapporto causale è il rapporto che fa nascere il diritto di credito ed è causa dell’emissione Rapporto cartolare è il rapporto che nasce dal rapporto causale ma si può staccare per dar vita a un nuovo rapporto ( es. cambiale )

I titoli di credito : classificazione Titoli atipici i contenuti sono determinati dai privati Certificati immobiliari ( danno diritto a ricevere utili dalla compravendita di immobili) Fondi comuni d’investimento ( danno diritto a ricevere utili derivanti dalla compravendita di titoli azionari o obbligazionari)

I titoli di credito : caratteristiche Letteralità incorpora il diritto che risulta scritto sul titolo (ciò che è scritto sul documento) Astrattezza (solo cambiali e assegni) il documento non riporta la causa. Non hanno l’astrattezza le azioni e le note di pegno Autonomia il diritto incorporato nel documento è separato dal credito. Ossia le obbligazioni dei debitori sono indipendenti l’una dall’altra.

L’opposizione delle eccezioni Eccezioni ( contestazioni ) L’ultimo possessore del titolo può pretendere il pagamento anche se uno dei possessori intermedi è stato insolvente. Salvo che non provi che il possessore abbia agito con intenzione a danno del debitore stesso.

Cessione del credito A titolo derivato è frutto di un trasferimento, ossia il creditore riceve da altri il titolo, il debitore può opporre tutte le eccezioni A titolo originario il possessore acquista un diritto e il debitore non può opporre eccezioni

I titoli di credito : la circolazione Titoli al portatore Solo consegna Titoli all’ordine Consegna e girata del titolo Titoli nominativi Consegna e annotazione del nome

Titoli di credito: smarrimento e distruzione Titoli al portatore (es. libretto di deposito) In caso di smarrimento Se la somma è stata pagata a terzi il legittimo proprietario può farsi restituire da questi la soma incassata Se la somma non è stata incassata dopo la prescrizione (strascorso il termine) il legittimo proprietario, dando prova, può ottenere il pagamento

Titoli di credito: smarrimento e distruzione Titoli nominativi Procedura di ammortamento Per ottenere il pagamento occorre un decreto del tribunale ossia Il possessore fa ricorso al tribunale Il tribunale accerta i fatti Il tribunale emana un decreto Il decreto viene notificato al debitore Il decreto viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale Dopo trenta giorni il richiedente ottiene il pagamento

I titoli di credito : documenti di legittimazione Titoli di legittimazione Biglietti di viaggio Non sono trasferibili

I titoli di credito : i titoli impropri Clausole: All’ordine Al portatore

La cambiale : generalità Caratteri Vaglia cambiario ( pagherò ) Cambiale tratta ( pagherete ) è titolo esecutivo se in regola con il bollo

La cambiale : la girata La cambiale si trasferisce tramite girata Il girante diventa obbligato di regresso La girata può essere in pieno o in bianco

La cambiale : l’avallo L’avallo è una firma di garanzia L’avallante si obbliga con essa a pagare in tutto o in parte la cambiale a fianco dell’avallato

La cambiale : il pagamento,il regresso Gli obbligati principali e di regresso Sono principali: il trattario accettante, l’emittente del pagherò, gli avallanti Sono di regresso : i giranti, il traente, gli avallanti Condizione è levare il protesto che svolge un notaio o ufficiale giudiziario

La cambiale : mancato pagamento ll protesto: se alla scadenza della cambiale l'obbligato (debitore) principale rifiuta di pagare è necessario che il possessore dimostri tale rifiuto. A questo scopo la cambiale viene consegnata ad un Pubblico Ufficiale (Ufficiale Giudiziario) che accerta il rifiuto al pagamento.             L'atto di protesto è un verbale che viene attaccato alla cambiale non pagata. Dopo il protesto può iniziare l'azione per il recupero del credito. I nominativi delle persone che non hanno onorato la cambiale o tratta accettate vengono pubblicati a cura della Camera di Commercio nel Bollettino dei protesti cambiari.

Le cambiali : il mancato pagamento Le azioni cambiarie nel caso in cui l'emittente o accettante non paghino la cambiale alla scadenza, il portatore può procedere ad una duplice azione, in base al tipo di cambiale.

Le cambiali : il mancato pagamento L'azione diretta Avviene nei confronti dell'emittente o dell'accettante e dei loro avvallanti. Non è necessario il protesto per esercitare l'azione diretta che deve essere però esercitata entro tre anni dalla scadenza della cambiale. 

Le cambiali : il mancato pagamento L'azione di regresso viene esercitata nei confronti degli altri obbligati cambiari quali i giranti. Ogni giratario poi si rivolgerà al proprio girante, così da risalire fino al debitore principale. Per esercitare questa azione occorre prima elevare il protesto entro due giorni dalla scadenza. L'azione di regresso deve essere esercitata entro un anno dalla scadenza della cambiale.

Le cambiali : il mancato pagamento L'esercizio dell'azione diretta e dell'azione di regresso si attua attraverso tre atti: 1) atto di precetto: il possessore si rivolge ad un ufficiale giudiziario che intima al debitore di pagare entro 10 giorni; 2) pignoramento: scaduto il termine senza che sia intervenuto il pagamento l'Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili: 3) vendita all'asta dei beni pignorati.

Le cambiali: Imposta di bollo Le cambiali al momento dell'emissione scontano un'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo stabilito nel titolo stesso; i notevoli oneri in termini di imposta di bollo e di responsabilità ne hanno limitato notevolmente l'utilizzo, lasciando spazio a nuove forme di regolazione commerciale (quali le RI.BA.).

L’assegno : generalità Mezzi di pagamento bancario Usati come strumento di credito Pagabili a vista

L’assegno : bancario ( tratta ) Contiene l’ordine al traente di pagare a un beneficiario ( simile tratta ) La banca non è obbligata verso il portatore bensì verso il traente Il traente emette assegni se ha fondi in c/c Assegno sbarrato ( si incassa solo il quella banca) Assegno non trasferibile Assegno da accreditare Traveller’s chéque

L’assegno bancario: mancato pagamento Il portatore può esercitare solo l’azione di regresso contro il traente, i giranti e i loro Avallanti e proporre Egli stesso l’azione esecutiva sui beni del debitore senza ricorrere al giudice Assegno a vuoto. Questa si prescrive dopo sei mesi a partire dal giorno in cui scade il termine di presentazione

L’assegno bancario: mancato pagamento L’ordinamento punisce: - L’emissione di assegni a vuoto; - L’emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria. Le sanzioni: - Sanzioni pecuniarie amministrative; - Divieto di emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni; - Interdizione dall’esercizio di professioni e imprese

L’assegno : circolare ( pagherò ) Un titolo che contiene la promessa di pagamento La banca è direttamente obbligata a pagare; La banca emette l’assegno solo se il prenditore le versa la somma; Non può essere emesso a vuoto; Non può essere emesso al portatore;

Altri strumenti di pagamento Le carte di credito: sostituiscono il denaro contante con una tessera magnetica plastificata. Bonifici: il debitore ordina a una banca di trasferire una determinata somma sul c/c di un suo creditore. Giroconti. Quando sia il debitore sia il creditore sono correntisti della stessa banca il bonifico prende il nome di giroconto.