L’imprenditore.

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l’imprenditore

DIRITTO COMMERCIALE Si definisce diritto commerciale quella branca del diritto privato che disciplina gli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche. Il diritto commerciale ha per oggetto gli atti e le attività dell'impresa, quindi può essere definito come il diritto privato delle imprese.

LE FONTI Costituzione codice civile Leggi ordinarie particolari relative al settore (legislazione speciale) legislazione comunitaria

Codice Civile - LIBRO QUINTO — DEL LAVORO TITOLO II — Del lavoro nell'impresa CAPO I — Dell'impresa in generale CAPO II — Dell'impresa agricola CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali 1. — Della rappresentanza 2. — Delle scritture contabili TITOLO III — Del lavoro autonomo CAPO I — Disposizioni generali CAPO II — Delle professioni intellettuali TITOLO V — Delle società TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione TITOLO VIII — Dell'azienda

L’imprenditore Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore "colui che esercita professionalmente un'attività̀ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Per il MERCATO L’attività viene svolta con il fine della produzione (trasformazione) o scambio (commercio) di beni o servizi per il mercato. Non è imprenditore ad esempio chi produce per l’autoconsumo.

ORGANIZZAZIONE L’imprenditore deve organizzare i fattori della produzione (terra/lavoro/ capitale) per svolgere l’attività d’impresa. Tale organizzazione può assumere notevoli dimensioni ma può essere anche molto limitata.

ECONOMICITA’ L’attività deve essere economica, in quanto creatrice di ricchezza. Normalmente l’impenditore mira ad un profitto: ricavi superiori ai costi. È economica anche l’attività produttiva predisposta in modo da coprire almeno i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). es le cooperative, le imprese pubbliche. Non è imprenditore chi svolge un’attività destinata a priori ad operare in perdita (ad es. per beneficienza).

PROFESSIONALITA’ L’attività deve essere esercitata con professionalita cioè̀ con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Le attività possono essere anche stagionali. Non deve essere necessariamente l’unica attività dell’imprenditore. Basta anche un singolo affare a integrare gli estremi dell’impresa, purché complesso – es. produzione di un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli appartamenti.

Differenza tra impresa e azienda I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. AZIENDA L’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso dei beni organizzati. IMPRESA

Impresa e azienda L’impresa ha carattere soggettivo: è l’attività svolta dall’imprenditore L’azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni che l’imprenditore organizza. L’azienda presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento. Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo.

Liberi professionisti Esistono attività che, pur consistendo nella produzione di beni o di servizi, non danno luogo ad una impresa. Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti (art.2238 c.c.): le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.

Liberi professionisti Ai sensi dell’art. 2238c.c., i liberi professionisti e gli artisti non sono mai – in quanto tali- imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra attività qualificata come impresa. Es. il medico che gestisce una casa di cura o un insegnante che gestisce una scuola privata

Liberi professionisti Il motivo di tale esclusione è da ricercare in una condizione di privilegio che la nostra legge concede loro: di fatto sono sollevati dal rischio giuridico. Tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle proprie attività, quel rischio del lavoro che caratterizza la figura di imprenditore: si parla per essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una “obbligazione di risultato”.

Categorie di imprenditori A seconda delle dimensioni Piccolo imprenditore Imprenditore medio/grande A seconda dell’oggetto dell’impresa Imprenditore commerciale Imprenditore agricolo A seconda della natura del soggetto Impresa individuale Società Imprenditore pubblico

Categorie di imprenditori

Piccolo imprenditore (art.2083) Trattamento privilegiato per il limitato giro d‘affari: Non è soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali Non ha l’obbligo delle scritture contabili Deve iscriversi nella sez. speciale del registro delle imprese anche se solo con finalità di pubblicità notizia.

Art.2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo Gli artigiano I piccoli commercianti e coloro che esercitano un‘attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

art.2083 c.c. Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni: l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro manuale nell’impresa; il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa deve prevalere sugli altri fattori della produzione: sul lavoro altrui e sul capitale investito. Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale

Art. 2083 c.c. Si discuteva spesso nelle aule dei Tribunali se un’impresa dovesse o meno considerarsi piccola per le diverse conseguenze che ne derivavano. La valutazione sulla prevalenza lascia infatti molto margine di discrezionalità all’interprete.

Piccolo imprenditore e legge fallimentare Rispetto all’esenzione al fallimento, la legge fallimentare modificata dal d.lgs. 5/2006 ha introdotto una definizione più estesa di imprese non soggette al fallimento indicando determinati parametri quantitativi.

Art. 1 l. fallimentare Non possono essere dichiarati falliti gli esercenti di un’impresa individuale o collettiva che non superino una di tali soglie: Attivo patrimoniale annuo massimo di €. 300.000,00 ricavi lordi annui non superiore a € 200.000,00; esposizione debitoria non superiore a €. 500.000,00

Validità dell’art.2083 c.c. La nozione dettata dall’art. 2083 si utilizza per escludere l’obbligo delle scritture contabili per i piccoli imprenditori individuali. Le imprese collettive (società, consorzi) hanno l’obbligo delle scritture contabili qualunque sia la loro dimensione.

Impresa familiare (art. 230-bis c.c.) Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nipoti) e gli affini fino al secondo (coniugi, suoceri, cognati) dell’imprenditore senza avere un contratto. L’impresa può essere di piccole o di grandi dimensioni. E’ un'impresa individuale, non collettiva: la gestione dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più rilevanti sono coinvolti i familiari. Fallisce solo l’imprenditore. I familiari acquistano dei diritti per il solo fatto di collaborare con l’imprenditore.

Diritti ECONOMICI dei collaboratori diritto al mantenimento in base allo stato patrimoniale; in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: diritto di partecipazione agli utili, diritto sui beni acquistati con gli utili diritti sugli incrementi di valore dell’azienda La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi l’impresa. La partecipazione è trasferibile solo a dei familiari e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.

Diritti AMMINISTRATIVI I collaboratori decidono insieme all’imprenditore a maggioranza sull’impiego degli utili sulla gestione straordinaria sula cessazione dell’impresa La gestione ordinaria rimane all’imprenditore

Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Attività agricole principali Coltivazione del fondo comprende la produzione di prodotti agricoli, anche in serre, vivai ecc Selvicoltura coltivazione del bosco al fine di ottenere legname Allevamento di animali comprende ogni forma di allevamento, anche in batteria.

Attività connesse Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano: Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole principali Connessione oggettiva: devono avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentamente con le attività agricole essenziali

Statuto dell’imprenditore agricolo Non deve tenere le scritture contabili (art. 2214); Non è soggetto alle procedure concorsuali (art. 2221). A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile è soggetto all’iscrizione nella sez. spec. del registro delle imprese (pubb. notizia)

l’imprenditore commerciale

Imprenditore commerciale art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita: un’attività di produzione industriale di beni e di servizi un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di distribuzione/bancarie un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie)

Statuto speciale dell’imprenditore commerciale Si applicano solo all’imprenditore commerciale NON PICCOLO determinate regole che formano lo Statuto dell’imprenditore commerciale.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; Obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli imprenditori commerciali; Fallimento o altre procedure concorsuali disciplina speciale della rappresentanza commerciale

Le ragioni dello statuto speciale Per rendere fluidi e semplici gli scambi commerciali è necessario che chi si pone in relazione continua con gli imprenditori commerciali (creditori, dipendenti, fornitori, terzi… ) sia tutelato, ricevendo adeguate informazioni e idonee garanzie.

1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ll Registro Imprese è un registro pubblico che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996. E’ tenuto presso la Camera di Commercio nel capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia. E’ un registro pubblico: tutti possono prenderne visione.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE IMPRENDITORI INDIVIDUALI COMMERCIALI TUTTE LE SOCIETA’ TRANNE LA S.S. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Modalità iscrizione L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione indicando Generalità Ditta Oggetto dell’impresa sedi, rappresentanti commerciali data inizio attività.

Iscrizione Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica.

Efficacia dell’iscrizione PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Quanto è iscritto nel registro delle imprese si presume noto ai terzi ed è ad essi opponibile (presunzione assoluta di conoscenza). L’omessa iscrizione non consente di opporre i relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza (presunzione relativa di ignoranza)

2. Le scritture contabili L’imprenditore ha l’obbligo di documentare l’attività attraverso: Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa Libro degli inventari Altre scritture

Le scritture contabili Libro degli inventari contiene inventario iniziale e gli inventari compilati ogni anno. Deve contenere le attività e le passività dell’attività e, se si tratta di imprenditore individuale, le attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa. Si chiude con il bilancio e il conto economico

Le scritture contabili Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa” Libro magazzino: entrate e uscite merci Libro cassa: entrate uscite denaro Libro mastro: operazioni raggruppate sistematicamente (es. in relazione al cliente)

Efficacia probatoria Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se: le scritture sono tenute regolarmente, la controparte è un imprenditore,

Regolare tenuta scritture Regolarità formale: Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso . Devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale.

Conservazione Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate .

3. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza) possono essere attivate delle procedure concorsuali per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla.

Procedure concorsuali Il fallimento Il concordato preventivo L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi La liquidazione coatta ammnistrativa

Procedure concorsuali Sono procedure a carattere generale perché investono tutto il patrimonio del debitore. Sono procedure a carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento

La rappresentanza commerciale L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza; La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi. Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura ma per il solo ruolo che ricoprono.

Institore È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice della gerarchia del personale.

Poteri L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di rappresentanza generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto tranne l’alienazione di beni immobili e la costituzione di ipoteche sui beni immobili del preponente, se non è stato espressamente autorizzato con una procura.

Procura La procura che estende o limita i poteri deve essere iscritta presso il registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale. I limiti alla procura non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Procuratore I procuratori, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa. Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore dell'impresa o ad una serie specifica di atti: dirigenti intermedi (es. direttore marketing, vendite, personale).

I commessi I commessi sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Possono compiere solo gli atti che sono collegati alle operazioni di cui sono incaricati.

Poteri Salvo espressa autorizzazione, i commessi: non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto; se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.

L’azienda L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555 c.c.) Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento .

Avviamento Il valore dell’azienda è maggiore rispetto alla somma del valore di scambio dei singoli beni che la compongono Questo valore è l’avviamento ed è il risultato dell’attività dell’imprenditore, della sua capacità di organizzare i beni e di gestire l’impresa L’avviamento rappresenta la capacità dell’azienda a realizzare un profitto

Il valore dell’avviamento dipende da L’avviamento SOGGETTIVO L’avviamento OGGETTIVO dato dalla capacità dell’imprenditore di creare, conservare e accrescere la clientela o dalla fiducia che egli riesce ad avere nei confronti dei fornitori, o, ancora, nel rapporto che è riuscito a instaurare con i suoi dipendenti, clienti, fornitori ecc. dato da il valore dei i fattori produttivi impiegati nell’azienda, i locali, i macchinari…

Trasferimento d’azienda L’azienda può essere trasferita definitivamente o concessa temporaneamente in godimento. Nel primo caso è trasferita la proprietà dell’azienda in base a un contratto di cessione d’azienda (vendita o donazione), o per successione a causa di morte. Il trasferimento è invece temporaneo quando è ceduto il semplice godimento dell’azienda, mediante contratti di usufrutto, affitto d’azienda ecc

Forma del contratto Per il trasferimento dell’azienda codice prevede in via generale la libertà della forma salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda. Se ci sono beni immobili la forma scritta è richiesta a pena di nullità Per le imprese soggette a iscrizione (commerciali non piccole) per il trasferimento è richiesta la forma scritta per la prova

Effetti della vendita La vendita dell’azienda produce ulteriori effetti: Il divieto di concorrenza La successione nei contratti Il trasferimento dei debiti e dei crediti

Divieto di concorrenza Chi cede un’azienda deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La norma soddisfa l’esigenza di chi acquista l’azienda di conservare la clientela dell’imprenditore precedente.

Il patto Non deve impedire ogni attività professionale dell'alienante Non può eccedere la durata di cinque anni La violazione comporta il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto.

Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda ceduta subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.) Non è quindi necessario il consenso della controparte.

Limiti Sono esclusi i contratti di natura personale, che si fondano su un particolare rapporto di fiducia (es. il contratto con il commercialista). Al terzo contraente (colui che aveva concluso il contratto con il precedente imprenditore) è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi qualora sussista una giusta causa di recesso.

Crediti I CREDITI relativi all’azienda ceduta si trasferiscono automaticamente senza bisogno di un accordo espresso tra l’alienante e l’acquirente. Per le imprese soggette a registrazione (imprese commerciali non piccole) la cessione dei crediti ha effetto a decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese

Debiti L’alienante non è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per le imprese commerciali non piccole l’acquirente è responsabile in solido con l’alienante, per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Per i debiti verso i lavoratori dipendenti l’acquirente dell’azienda risponde in solido con l’alienante anche se non risultano dalle scritture contabili

Segni distintivi DITTA, INSEGNA e MARCHIO sono i segni distintivi utilizzati dall’imprenditore. La loro funzione è quella di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela (collettori clientela).

La ditta La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. Può essere di fantasia, ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che ha originariamente formato la ditta (ditta originaria).

Requisiti La ditta deve essere Vera: deve corrispondere al nome e cognome dell’imprenditore. Nuova: deve essere idonea a differenziare, in maniera inconfondibile, l’imprenditore che la usa da ogni altro imprenditore Lecita: non deve essere contraria alla legge, l’ordine pubblico e al buon costume.

Trasferimento La ditta può essere trasferita solo insieme all’azienda. Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non comparire il nome del nuovo imprenditore: si parla di ditta derivata. Il trasferimento della ditta deve essere iscritto nel registro delle imprese

Priorità d’uso Nel caso di utilizzo di una ditta uguale o simile da parte di due imprenditori chi per primo ha usato la ditta ha il diritto all’uso esclusivo e può imporre all’altro di differenziarla

L’insegna L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa: negozio, stabilimento, officina. Può essere denominativa, figurativa, mista. Anche l’insegna si può trasferire solo insieme all’azienda.

Requisiti Per il diritto all’uso esclusivo l’insegna deve essere: Nuova: deve essere idonea a differenziare, in maniera inconfondibile, l’imprenditore che la usa da ogni altro imprenditore Lecita: non deve essere contraria alla legge, l’ordine pubblico e al buon costume. Originale: tale da differenziarsi dal nome generico del bene o dell’attività

Il marchio Il marchio è il segno che distingue i prodotti. Facilita l’individuazione del prodotto. Grazie al marchio l’impresa riesce a ritagliarsi un ambito di rapporti esclusivi con la clientela; La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.

Tipi di marchio di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità  di Fabbrica: posto dal produttore di Commercio: posto dal commerciante all'ingrosso Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi (es. vini doc)

Tipi di marchio Denominativo: parole Figurativo: disegni simboli Forma del prodotto o della confezione Colore Misto: combinazione di questi segni

Tipi di marchio Marchio debole: Si avvicina molto alla denominazione generica del prodotto/servizio, senza coincidere o richiama il tipo di attività svolta (es. la casa del mobile/la casa del caffè/ Golasan/ Benagol) Marchio forte: Non presenta attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce.

Requisiti del marchi Novità: non devono essere uguali o simili a quelli usati da altri imprenditori Verità: non devono contenere indicazioni errate idonee ad ingannare Liceità: non devono contenere espressioni contrarie alla legge, ordine pubblico, buon costume Originalità: non devono essere generici ma idonei a distinguersi da altri dello stesso genere

Diritto sul marchio Il diritto all’uso esclusivo del marchio può ottenersi con la registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (MARCHIO REGISTRATO) o usando il marchio, in modo da fargli acquistare notorietà su tutto o su parte del territorio nazionale (MARCHIO NON REGISTRATO).

Marchio registrato Il diritto all’uso del marchio registrato si estende a tutto il territorio nazionale. Il titolare del marchio registrato può ottenere anche forme di tutela estesa ai territori di altri Stati sulla base di convenzioni internazionali alle quali abbia aderito anche l’Italia.

Durata del diritto Il diritto attribuito dalla legge italiana alla registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ha la durata di 10 anni Su domanda del titolare, la registrazione può essere rinnovata

Marchio non registrato Chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare a usarlo, nonostante la registrazione ottenuta da altri, nei limiti territoriali in cui lo utilizzava prima della registrazione. Il diritto esclusivo di un marchio non registrato quindi è esteso a tutto il territorio nazionale (e impedirà che altri possano ottenere una registrazione) solo se il marchio era noto su tutto il territorio nazionale. La notorietà deve essere provata dall’imprenditore che la vuol far valere.

Azione di contraffazione Attore nell’azione di contraffazione è colui che vede leso da terzi il proprio diritto di esclusiva all’utilizzo di un marchio. L’azione di contraffazione è diretta ad ottenere: l’inibitoria, cioè il divieto alla continuazione delle attività illecite; il sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei prodotti che costituiscono violazione del diritto del marchio; La distruzione dei beni contraffatti Il risarcimento del danno la pubblicazione della sentenza di condanna. L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare del marchio.

Trasferimento del marchio Il marchio può essere trasferito, senza alcun obbligo di trasferimento dell’azienda. Si può Cedere definitivamente il marchio per la totalità o una parte dei prodotti per i quali è stato utilizzato dare la licenza di marchio: il titolare del marchio, pur conservandone la titolarità, ne attribuisce l’uso e il godimento ad altri (es. nel franchising)

Limiti al trasferimento del marchio Dalla cessione o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quelle caratteristiche dei prodotti che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Ad es. per evitare l’inganno dei consumatori le imprese possono comunicare al pubblico il trasferimento di titolarità oppure nel caso della licenza le imprese titolari si impegnano a controllare che sia garantito lo stesso livello qualitativo del prodotto.

Perdita del marchio Cause: la cessione ad altro imprenditore la scadenza della registrazione per rinuncia del titolare per non uso, quando cioè il segno non venga usato entro 5 anni dalla registrazione per volgarizzazione, quando cioè il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o di un servizio, perdendo la sua capacità distintiva.

La concorrenza tra imprenditori

Iniziativa economica e concorrenza Art. 41 cost. prevede il principio della libertà d’iniziativa economica privata. Diretta conseguenza di questo principio è il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori.

Vantaggi della concorrenza Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. Maggiore concorrenza stimola l’innovazione. Permette maggiore scelta e prezzi più bassi a vantaggio dei consumatori. La concorrenza deve svolgersi però con il rispetto di determinate regole.

Divieto di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)

Atti di confusione (art.2598) Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; Es. Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile (copie identiche), concorrenza parassitaria (stesse iniziative)

Atti di denigrazione e di vanteria Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara di produrre un bene “tipo X”

Atti contrari alla correttezza professionale Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale per sottrarre segreti di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per elimnare I concorrenti dal mercato)

Gli atti di concorrenza sleale Sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa, anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, basta un danno potenziale.

Rimedi Legittimati ad agire contro gli atti di concorrenza sleale sono solo l’imprenditore o gli imprenditori lesi e non i consumatori. Indipendentemente dal danno subito l’imprenditore può esercitare L’azione inibitoria per far cessare la continuazione L’ azione di rimozione per eliminare gli effetti

Risarcimento del danno Se l’imprenditore ha subito un danno e gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume: è l’imprenditore che, se non vuole risarcire, deve dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dall’attività esercitata.