I TIPI DI GIUDICI NEL DETTAGLIO
GIURISDIZIONE È l’attività esercitata dai giudici attraverso quel particolare procedimento che è definito processo.
PROCESSO CIVILE: ha ad oggetto le controversie, cioè le liti giudiziarie, tra privati o tra privati e Stato, quando quest’ultimo si spoglia della sua sovranità e agisce in una posizione di parità (es. risarcimento dei danni). PROCESSO PENALE: si occupa di accertare i reati (violazioni di norme penali) che sono puniti con una pena pecuniaria (in denaro) o detentiva (es. furto).
I GRADI DI GIURISDIZIONE I giudici sono organizzati anche in base ai diversi gradi di giurisdizione (primo, secondo e terzo), che permettono al cittadino, se insoddisfatto della sentenza, di vederla riesaminata sia in secondo sia in terzo grado, mediante l’inizio di un nuovo processo, davanti a giudici diversi per caratteristiche e territorio (principio del doppio grado di giurisdizione).
I GIUDICI DEL PROCESSO CIVILE E PENALE
PRIMO GRADO Giudice di Pace: è un organo monocratico (formato da un solo giudice), con competenze limitate a cause di modico valore e ai sinistri stradali fino a un certo importo (nel processo civile) e ai reati minori (nel processo penale). Le sue sentenze s’impugnano in secondo grado davanti al Tribunale. Tribunale: giudica sia in composizione monocratica (un solo giudice) sia collegiale (3 componenti), senza limiti di competenze, salvo quelle spettanti al Giudice di Pace (nel processo civile) e per i reati non lievi (nel processo penale). Le sue sentenze s’impugnano davanti alla Corte d’Appello.
Tribunale per i minorenni: è istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d’Appello. Le sue sentenze sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità (cioè per violazione di norme di legge). Corte d’Assise: è un giudice che si trova solo nel processo penale ed è un organo collegiale che giudica dei reati di maggiore gravità con pene fino all’ergastolo. È un organo formato sia da giudici togati (di professione e assunti con concorso) sia da giudici popolari (cittadini estratti a sorte e con determinati requisiti).
SECONDO GRADO Corte d’Appello: è un giudice collegiale e di merito che ha sede in ogni capoluogo di Regione. Corte d’Assise d’Appello: è un giudice collegiale di secondo grado, presente solo nel processo penale. È un organo formato sia da giudici togati (di professione e assunti con concorso) sia da giudici popolari (cittadini estratti a sorte e con determinati requisiti).
TERZO GRADO Corte di Cassazione: è un giudice collegiale (5 membri o 9 se opera a Sezioni Unite) che ha sede a Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale. È giudice di legittimità e non di merito.
I GIUDICI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
PROCESSO AMMINISTRATIVO: tutela i privati dall’azione della Pubblica Amministrazione, nel caso in cui essa violi situazioni giuridiche soggettive, nell’esercizio del suo potere (es. ingiusta bocciatura ad un concorso pubblico).
PRIMO GRADO Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.): è un organo collegiale che ha sede in ogni capoluogo di Regione, le cui sentenze si possono appellare davanti al Consiglio di Stato. SECONDO GRADO Consiglio di Stato: è un organo collegiale, con sede a Roma, che si compone di sette sezioni, di cui solo tre operano con funzioni giurisdizionali.
TERZO GRADO Corte di Cassazione: in questa sede opera sempre come giudice di legittimità, davanti al quale si possono impugnare le sentenze del Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione (ossia perché tale Consiglio è ritenuto carente di competenza a decidere).