IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari Dott.ssa Gabriella Goglia
ARTICOLO 42, COMMA 2-QUATER, DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010 “Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete […] al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato […] se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”.
ARTICOLO 42, COMMA 2-QUATER DECRETO LEGGE N ARTICOLO 42, COMMA 2-QUATER DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010 (ultimo periodo) “L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.”
L’agevolazione fiscale NATURA DELL’AGEVOLAZIONE Sospensione da imposizione ai fini IRES o IRPEF e addizionali (regionali e comunali) OGGETTO Quota di utili destinati al fondo patrimoniale comune mediante accantonamento a riserva per la realizzazione del programma comune di rete SOGGETTI DESTINATARI Imprese partecipanti al contratto di Rete PERIODO DI VALIDITA’ periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011, 2012
Fruizione e ripresa a tassazione in sede di versamento del saldo IRES o IRPEF (acconti calcolati con modalità ordinaria) Ripresa a tassazione - Utilizzo riserva per fini diversi dalla copertura perdite - Venire meno dell’adesione al contratto di Rete
Limiti quantitativi 1 milione € imponibile IRES/IRPEF in sospensione di imposta - per ciascuna impresa - per ciascun anno di durata dell’agevolazione Limite complessivo delle risorse stanziate - 20 milioni di € esercizio 2010 (versamento 2011) - 14 milioni di € esercizio 2011 (versamento 2012) - 14 milioni di € esercizio 2012 (versamento 2013) Assegnazione del beneficio su base proporzionale
Presupposti per accedere all’agevolazione Per accedere all'agevolazione le imprese devono: 1. stipulare o aderire a un contratto di rete; 2. ottenere l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati; 3. destinare una quota degli utili di esercizio al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all'affare) accantonandoli in un’apposita riserva; 4. realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete entro precisi limiti temporali.
Primo anno di applicazione dell’agevolazione (anno d’imposta 2010) ENTRO FRUIZIONE Costituzione o adesione al contratto di rete e iscrizione nel registro delle imprese 16 GIUGNO 2011 30 settembre 2011 -Versamento del saldo con agevolazione -Versamento del saldo senza agevolazione (indicazione nel Modello Unico 2011) Asseverazione del programma comune di rete Versamento del saldo con agevolazione (indicazione nel Modello Unico 2011) Accantonamento degli utili a apposita riserva Versamento del saldo con agevolazione
Termine dell’agevolazione (comma 2-quater) Gli utili d’esercizio destinati dalle imprese al fondo patrimoniale comune, se accantonati ad apposita riserva; concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui: viene meno l’adesione al contratto di rete la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio
Adesione al contratto di rete [Circolare n. 15 del 2011, par. 5 e 5.1] Una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per “scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”. Solo in mancanza del completamento del programma il venir meno dell’adesione al contratto provoca il termine del regime di sospensione d’imposta.
Ipotesi di cessazione del regime di sospensione (Circolare n Ipotesi di cessazione del regime di sospensione (Circolare n. 15 del 2011) la singola impresa viene meno dall’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete (ad esempio per recesso anticipato), senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti; il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete è contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del programma comune di rete.
Venir meno dell’adesione al contratto di rete 1)Realizzazione del programma comune di rete SOSPENSIONE CONTINUA 2) Mancata realizzazione del programma comune di rete SOSPENSIONE SI INTERROMPE
Realizzazione del programma comune di rete Utilizzo della riserva per copertura perdite Nessun vincolo di ricostituzione della riserva CONSOLIDAMENTO Obbligo di mantenere in bilancio la riserva Utilizzo della riserva per scopi diversi da copertura perdite (es. distribuzione ai soci) SOSPENSIONE SI INTERROMPE
Utilizzo della riserva [Circolare n. 15 del 2011, par. 5.2] L’utilizzo della riserva per copertura perdite non interrompe l’agevolazione neanche prima del completamento del programma di rete. In questo caso la norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva. L’utilizzo della riserva per altri scopi diversi dalla copertura di perdite (ad es. distribuzione ai soci) è causa interruttiva. La riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti in relazione ai quali l’utile è stato accantonato, attesa la natura di sospensione di imposta dell’agevolazione
Vincolo di destinazione “Gli utili … trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva … e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete”. [comma 2-quater] I vincoli sulla riserva riguardano esclusivamente quella parte costituita da utili che non hanno concorso al reddito [Circolare n. 5 del 2011]
Utilizzo della riserva Utilizzo riserva per la copertura perdite SOSPENSIONE CONTINUA per scopi diversi dalla copertura perdite (es. distribuzione ai soci) SOSPENSIONE SI INTERROMPE
Utilizzo della riserva per copertura perdite Utilizzo riserva per coperture perdite 1) Realizzazione del programma comune nessun vincolo di di ricostituzione della riserva è possibile venire meno dall’adesione al contratto CONSOLIDAMENTO Mancata realizzazione del programma non cessa la sospensione, ma… resta il vincolo dell’adesione al contratto di rete fino al completamento del programma
Il regime di sospensione d’imposta degli utili accantonati a riserva permane: · Comunque, in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio. Nel caso in cui il programma di rete sia stato già completato, dopo tale utilizzo il beneficio si intende ACQUISITO DEFINITIVAMENTE; · Anche dopo il venir meno dell’adesione al contratto di rete, purché il programma di rete sia già stato completato, ma cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per “scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio” (es. aumento di capitale o distribuzione ai soci).
La ripresa a tassazione si verifica in due casi: · quando viene meno l’adesione al contratto di rete prima del completamento del programma comune, anche se gli utili accantonati sono già stati utilizzati a copertura delle perdite; · nel caso in cui gli utili accantonati sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio, anche se il programma di rete è già stato completato.