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SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA DOPO IL TU CONTRATTI DI LAVORO DLGS. 81/2015.
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato.
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Seminario LAVORIAMO INSIEME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI nellambito della campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri SALA MARMORI DELLA CCIAA DELLA SPEZIA - VIA VITTORIO VENETO n.28 MARTEDI 20 NOVEMBRE 2013 DALLE ORE ALLE ORE Arch. Argenziano Maria

IL DECRETO DEL FARE LE NOVITA INTRODOTTE DAL DL 69/2013 (conv. L. 98/13)

Il D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici. Le misure introdotte, che qui più interessano, riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali (apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente ecc.) Su tali e altri aspetti si forniscono i primi chiarimenti interpretativi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per lAttività Ispettiva con la Circolare N. 35/2013Circolare N. 35/2013 IL DECRETO LAVORO LE NOVITA INTRODOTTE DAL DL 76/2013 (conv. L. 99/13)

APPRENDISTATO Viene fissato al 30 settembre il termine per ladozione delle linee guida per lapprendistato professionalizzante da parte delle regioni. Viene auspicata una maggiore uniformità sul territorio nazionale dellofferta formativa pubblica. Viene previsto che in deroga al DLgs 167/11, i piani formativi potranno anche prevedere:

APPRENDISTATO Lobbligatorietà del piano formativo individuale solo in relazione alla acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; La registrazione della formazione e della qualifica conseguita in un documento con le caratteristiche del libretto formativo del cittadino; In caso di imprese multilocalizzate la formazione avviene dove limpresa ha la sede legale.

APPRENDISTATO Attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad ununica disciplina per lacquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione. La disposizione va infatti applicata compatibilmente con lofferta formativa pubblica della Regione dove lapprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese.

APPRENDISTATO La formazione per lacquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche, va registrata su un documento che abbia i contenuti minimi del libretto formativo come indicati nel DM

APPRENDISTATO il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, dopo il conseguimento del titolo, può essere trasformato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La somma dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dal CCNL 20

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO La materia viene semplificata prevedendo che le imprese multilocalizzate possono far riferimento alla normativa della Regione dove hanno sede legale. La disciplina seguita dovrà essere indicata nella documentazione consegnata al tirocinante.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO Nei casi in cui si debba procedere alla comunicazione dellutilizzo del tirocinante (si rammenta che da tale obbligo sono esclusi i tirocini curriculari – cioè promossi dalle scuole nellambito dellalternanza scuola lavoro) la comunicazione si può accentrare presso il sistema informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale del soggetto ospitante anche se, come possibile, venga effettuata in sua vece dal soggetto promotore.

TEMPO DETERMINATO ACAUSALE Viene ridisegnato il cosiddetto contratto a tempo determinato acausale con la completa sostituzione dellart. 1, comma 1 bis: il CTD acausale è possibile non solo in occasione del primo contratto o missione di durata non superiore a 12 mesi (lettera A) ma anche nelle ipotesi previste dai CCNL o dai CC aziendali stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Gli stessi contratti potranno prevedere contratti acausali di durata superiore ai 12 mesi o la possibilità di sottoscrizione anche da parte di soggetti già in precedenza occupati presso la stessa azienda.

Viene cancellato il comma 2 bis dellart. 4 consentendo così, anche in caso di CTD acausale, la possibilità di proroga (fermo restando il limite massimo di 12 mesi). La proroga è possibile anche per i contratti acausali sottoscritti prima dellentrata in vigore del DL 76/13 e non ancora scaduti.

Il contratto acausale, inoltre, può essere protratto oltre la scadenza, al pari degli altri, per 30 giorni, se inferiore a 6 mesi o per 50 giorni se superiore. Il prolungamento del contratto a tempo determinato oltre la scadenza, sia per i CTD con indicazione della causa che per quelli acausali, non deve più essere comunicato al Centro per lImpiego (disciplina precedente alla L. 92/12).

In materia di successione dei contratti a tempo determinato, vengono ripristinati i precedenti tempi di intervallo (10 giorni o 20 per durate inferiori o superiori ai 6 mesi contro i 60 o 90 già introdotti dalla L. 92/12). Le disposizioni in materia di successione di CTD non si applicano alle attività stagionali ed alle ipotesi individuate dai CCNL o dai CC aziendali.

I contratti di assunzione a tempo determinato stipulati ai sensi della L. 223/91 vengono esclusi dallambito di applicazione della legge ma (quelli stipulati dopo il ) vanno computati ai fini di cui allart. 35 della L. 300/70. I limiti quantitativi di utilizzazione del CTD previsti dallart. 10 comma 7 della L. 368/01, si estendono anche ai contratti acausali.

LAVORO INTERMITTENTE Viene aggiunto il comma 2 bis allart. 34 che, fermi restando i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo di cui agli artt. 34 e 40 del DLgs 276/03, pone il limite di utilizzo del lavoro intermittente a 400 giornate di effettivo lavoro (prestate successivamente allentrata in vigore del decreto) nellarco di tre anni solari. Superato tale limite il contratto si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato. Da detto limite temporale sono esclusi i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente stipulati prima della L. 92/12 ( ) è spostato all Dopo quella data i contratti incompatibili con la nuova disciplina cesseranno ex lege. Andrà comunque effettuata la comunicazione di cessazione del rapporto sul collocamento on line.

In ogni caso, la continuazione dopo l di un contratto non più compatibile, comporterà la sua trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In assenza di tracciabilità della prestazione troverà applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro nero.

CO.CO.PRO. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, cioè limitati alla mera attuazione di istruzioni impartite dal committente e consistenti in compiti elementari. A tale proposito rimangono valide le indicazioni fornite con la circ. 29/2012 del Ministero del Lavoro. Viene confermata la possibilità di rapporti di Co.co.pro. nei call center outbound per le attività di vendita diretta di beni e servizi.

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere gli elementi elencati dalla legge non più ai soli fini di prova ma ad substantiam. Nel campo della ricerca scientifica, se questa viene ampliata o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE Non è più previsto che le prestazioni siano «di natura meramente occasionale» per cui la loro legittimità è legata ai soli limiti economici. Il Ministero del Lavoro per specifiche categorie di soggetti (disabili, tossicodipendenti, detenuti, CIG con contribuzione figurativa) utilizzate in progetti promossi da amministrazioni pubbliche, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei voucher.

In materia di licenziamento, le disposizioni introdotte dal comma 16 al comma 23 della L. 92/12, si applicano anche ai COCOPRO ed agli Associati in partecipazione agli utili. Tra queste poniamo lattenzione sul comma 23 che nei confronti del datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto prevede, salvo più grave reato, una sanzione amministrativa da euro ad euro di competenza della DTL.

APPALTI Lobbligazione in solido viene estesa ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo (intendendosi nel caso specifico i soli lavoratori con CO.CO.PRO.) ma vengono escluse dallobbligazione le amministrazioni pubbliche

RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI Le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DLgs 81/08 vengono rivalutate ogni 5 anni con decreto della DGAI. La prima rivalutazione, nella misura del 9,6% avviene con decorrenza La rivalutazione non riguarda le sospensioni di cui allart. 14 del DLgs 81/08 per la revoca delle quali non è previsto il pagamento di una sanzione ma di una somma aggiuntiva (1500 o 2500 )

SOMMINISTRAZIONE Al lavoratore somministrato presso una azienda si applicano le norme di sicurezza relative alla azienda utilizzatrice