S.O.C. Medicina Legale – ASL AT Direttore Claudio Negro La responsabilità dell'infermiere nel contesto professionale Aspetti medico-legali
“Tieni all’oscuro il paziente circa ogni evento futuro” Ippocrate
…Oggi Il personale sanitario non può ignorare i precisi riferimenti normativi in cui si trova ad operare e nemmeno può permettersi di trascurare il punto di vista del giurista nell’interpretazione delle leggi penali e civili che regolano l’attività sanitaria, a meno di correre il rischio di incappare in “infortuni” più o meno spiacevoli durante l’esercizio professionale.
Per responsabilità professionale, in senso generale, si intende dover rispondere per la violazione di una qualsiasi norma di condotta subendone le relative conseguenze.
Responsabilità professionale Negli ultimi 10 anni l’aumento del contenzioso legato alle attività sanitarie è cresciuto notevolmente. Dal 1990 al 2000 l’incidenza del danno alla salute causato da eventi avversi è aumentata del 50% sul totale dei danni di responsabilità civile
Fattori legati al fenomeno: Aumento della complessità delle patologie e dei trattamenti Sensibilizzazione delle associazioni a difesa dei diritti del malato Maggiore presa di coscienza dei propri diritti da parte del cittadino Allungamento della vita media Pressione dei mass-media Evoluzione del concetto di responsabilità civile
Attività sanitaria L’attività sanitaria non può essere considerata al pari di quella di un qualsiasi altro professionista perché è diretta alla tutela della salute umana che è un diritto Costituzionale ed è espletata nei confronti di un malato che in quanto tale è un “soggetto debole”
Il trattamento sanitario di persona cosciente e capace, è legittimo solo se si basa su un valido consenso il c.d. “CONSENSO INFORMATO”. (eccetto lo stato di necessità) Questo principio ha il suo chiaro fondamento negli artt. 13 e 32 della Costituzione
Art. 32 Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…” art.35 Codice di Deontologia Medica 2006
Il Codice Deontologico degli Infermieri “L’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche garantisce informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere”.
Diritto all'autodeterminazione La libertà personale è inviolabile. (libertà intesa in senso fisico e morale) La persona assistita deve essere posta nelle condizioni di poter scegliere l’iter diagnostico e terapeutico che ritiene più adatto e accettabile per sé Sent. 4.10.2004 Trib. Venezia
TUTELA DEL PAZIENTE Non si può agire contro la volontà della persona assistita. Ogni azione contro la volontà espressa dal paziente non è lecita (Caso Massimino)
FACOLTA’ DI CURARE NON DIRITTO OTTENERE IL MEGLIO PER IL PAZIENTE NEL RISPETTO DELLA SUA INDIVIDUALITA’ ED IDENTITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE (Evitare sanzioni)
CONSENSO ALL'ATTO MEDICO La persona assistita ha diritto di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo ai sanitari ciò che non è chiaro, e di scegliere, di conseguenza in modo informato, se sottoporsi o sottrarsi ad una determinato trattamento medico-chirurgico.
IL CONSENSO MIRA A SODDISFARE Quella che può essere definita “Alleanza terapeutica” tra personale sanitario e paziente, indispensabile in un momento in cui la professione è caratterizzata da un sempre più elevato tecnicismo che rischia di togliere attenzione alla persona nella sua interezza
Intervenire senza consenso è illegittimo Perché verrebbe violata: a. la libertà personale del paziente b. l’integrità psicofisica del paziente Interessi tutelati anche penalmente
Ipotesi di reato Artt.582-583 c.p.: lesione personale Art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale Art. 589 c.p.: omicidio colposo Art. 610 c.p.: violenza privata Art. 630 c.p.: sequestro di persona
Cass.Civ.Sez. III 16.5.2000, n. 6318 Il C.I., prima di intervento chirurgico o di accertamento diagnostico invasivo, non riguarda solo i rischi oggettivi e tecnici dell’intervento stesso, ma riguarda anche la concreta, magari momentanea, carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni, alle attrezzature e al loro regolare funzionamento. In tal modo il paziente può decidere se sottoporsi all’intervento o differirlo, ma anche decidere se effettuarlo in quella o in altra struttura
CASS. CIV. SEZ. III 16.5.2000, n.6318 L’omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il personale sanitario risponderà in concorso con l’ospedale sul piano della responsabilità civile, cioè del risarcimento del danno ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico, disciplinare
CASS. CIV. SENT. del 25.11.94 n.10014 Il consenso, oltre che a legittimare l’intervento sanitario, costituisce anche uno degli elementi del contratto tra paziente e professionisti (1325 CC), avente ad oggetto la prestazione professionale. L’obbligo d’informazione soddisfa anche il comportamento secondo buona fede cui si è tenuti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337 c.c.)
Responsabilità Professionale L’Azienda Sanitaria deve agire in previsione di eventuali eventi avversi. Il consenso in forma scritta è divenuto una modalità necessaria in caso di contenzioso; infatti, in tale sede, per far valere le proprie ragioni, il personale sanitario deve documentare di aver agito correttamente.
Responsabilità del personale sanitario Se è cambiata progressivamente la scienza medica, occorre dire che sono cambiati anche il personale sanitario e gli stessi pazienti. I primi hanno a disposizione un imponente massa di mezzi scientifici e di conoscenze ed enormi possibilità di comunicazione e trasmissione di dati ed esperienze. Ma anche il paziente è cambiato. Non è più un oggetto passivo di prescrizioni mediche, finalizzate si alla sua salute ma da altri gestite, bensì un soggetto attivo che pretende di compartecipare.
Responsabilità del personale sanitario L’evoluzione negativa dei rapporti tra personale sanitario e società è dimostrata in modo eloquente dall’esponenziale numero di episodi di vera o presunta “malasanita” che i mezzi di comunicazione portano giornalmente alla ribalta
Oggi si tende a impiegare l’espressione Responsabilità Medica, in luogo di responsabilità del medico, proprio ad indicare la pluralità di persone e fattori che spesso intervengono nel produrre un danno iatrogeno.
La Magistratura ha da tempo manifestato una evoluzione giurisprudenziale in senso più sfavorevole al personale sanitario in ambito civile, mentre da pochissimi anni ha avuto un’inversione di tendenza divenendo più favorevole in ambito penale.
Negli ultimi anni infatti si sono susseguite numerose sentenze che hanno visto prevalere l’esigenza del ristoro del danno e gli orientamenti della sezione civile della Suprema Corte sono diventati decisamente più favorevoli ai pazienti. La Cassazione Penale è più garantista nei confronti dei professionisti
Responsabilità Norme di riferimento: COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA CODICE PENALE CODICE CIVILE CODICE DEONTOLOGICO CONTRATTI COLLETTIVI NAZ.LI LAVORO
Il principio costituzionale, di cui all’ art Il principio costituzionale, di cui all’ art. 32 della Costituzione, è stato reso esecutivo dalla Legge di riordino del SSN D. Lgs. n.502/92 “La tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale”
Da ciò deriva che tutti gli operatori di una struttura sanitaria, pubblica o privata, sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti. Per gli operatori sanitari della struttura pubblica, inoltre, si applicano anche le norme del pubblico impiego.
TU 165/01 Disciplina del pubblico impiego Definisce le responsabilità del Personale Sanitario inquadrato come pubblico dipendente in: responsabilità penale responsabilità civile responsabilità amministrativa (contabile) responsabilità disciplinare (contrattuale) Un fatto può determinare il concorso di più responsabilità, esempio Corrias, responsabilità civile, disciplinare, penale, contabile
Responsabilità Responsabilità Civile Penale FATTO Responsabilità Un fatto può determinare il concorso di più responsabilità, esempio Corrias, responsabilità civile, disciplinare, penale, contabile Responsabilità Disciplinare Responsabilità Amministrativa
RESPONSABILITA’ PENALE Diritto Pubblico Rapporti Stato/Cittadino Caratteristica di diritto di tipo sanzionatorio Nozione di REATO Comportamento umano che si attua mediante azione o omissione e per il quale l’ordinamento giuridico stabilisce come sanzione l’applicazione di una pena
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO CONDOTTA (reati commissivi o omissivi) EVENTO: il risultato di un’azione o di una omissione, la conseguenza della condotta del soggetto (reati di evento). NESSO DI CAUSALITA’: rapporto che necessariamente deve intercorrere fra la condotta e l’evento (art. 40 c.p.)
Art. 40 CODICE PENALE “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a cagionarlo”.
ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO Principio di soggettività: non è sufficiente che un soggetto commetta un fatto materiale ma occorre che questo fatto gli appartenga psicologicamente DOLO COLPA PRETERINTENZIONE
REATO DOLOSO E’ doloso o secondo l’intenzione, quando è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Es: alterazione d’atti, falso per soppressione, falsità in atti (476 a 493 cp); rivelazione segreto professionale/d’ufficio (622/326 cp)
Cass. Pen. Sez. V, 11.7.2005 Integra il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (art.476 c.p.) la condotta del personale ospedaliero che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcuni parti formate ad opera di soggetti diversi. Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, costituiscono un falso punibile.
REATO PRETERINTENZIONALE E’ preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. (Caso Massimo: Adenoma villoso del retto per via laparatomica anziché transrettale in assenza di consenso - complicanze - exitus)
REATO COLPOSO - Art. 43 C.P. E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)
NEGLIGENZA Atteggiamento di trascuratezza, dimenticanza, di mancanza di attenzione e accortezza, svogliatezza, leggerezza. E’ la meno scusabile
IMPRUDENZA Comportamento avventato, eccessivamente precipitoso, frettoloso. L’operatore nonostante il pericolo o l’alta probabilità che il suo comportamento produca un evento dannoso, agisce lo stesso.
IMPERIZIA Ha un profilo strettamente tecnico e deriva dalla mancanza o insufficiente preparazione e capacità professionale rispetto a quella che, in realtà, dovrebbe avere. Si considera imperito il medico o infermiere che non sa fare quello che ogni altro collega di pari livello professionale avrebbe correttamente eseguito
COLPA SPECIFICA Deriva dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Scaturisce in particolare dalla inosservanza, delle norme non dirette a reprimere, bensì a prevenire eventi dannosi
RESPONSABILITA’ CIVILE Siamo nell’ambito del Diritto privato finalizzato alla tutela degli interessi privati ed al risarcimento del danno Tradizionalmente si distingue tra: Responsabilità extra-contrattuale (2043 CC) e Responsabilità contrattuale (1218 CC)
Art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 1218 Responsabilità del debitore Il debitore (operatore sanitario) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
RESPONSABILITA’ Per quanto riguarda la responsabilità del personale sanitario, essa può assumere entrambe le forme, che spesso ricorrono congiuntamente.
RESPONSABILITA’ L’operatore, precisamente tutta l’equipe, si obbliga “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio…” (art. 2222 CC) (adempimento dell’obbligazione) Questa opera o servizio consiste nell’attività di cura diretta ad ottenere la guarigione del paziente
RESPONSABILITA’ Nel caso in cui l’equipe si renda inadempiente al predetto contratto, il paziente ha diritto (art. 1218 CC) di ottenere il risarcimento del danno se il debitore non prova che l’inadempimento è dovuto ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
CASS. CIV. SENT. del 25.11.94 n.10014 La responsabilità contrattuale, dell’Ente e del Personale sanitario (debitori) implica di fatto, che “l’onere della prova” ai sensi dell’art.1218 cc, sia a carico del creditore, che deve dimostrare l’inadempimento, mentre il debitore è tenuto dopo tale prova a giustificare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile (fortuito - forza maggiore)
CASS. CIV. SENT. del 25.11.94 n.10014 L’azienda deve garantire al paziente adeguata organizzazione sanitaria sia delle prestazioni sia del ricovero ospedaliero: a. Garantire le competenze delle diverse professionalità presenti nella struttura b. Esistenza di direttive sugli obblighi degli operatori sanitari c. Controllare, attraverso misure adatte, l’efficacia delle strutture organizzative e l’osservanza delle normative vigenti.
Adempimento dell’Obbligazione Il professionista adempie la propria obbligazione nel momento in cui fa tutto ciò che è possibile per ottenere un certo risultato, anche se questo non viene raggiunto. (impegno non a guarire il malato bensì a prestargli tutte le cure necessarie)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E’ la responsabilità che il dipendente ha nei riguardi della Pubblica Amministrazione. Se l’iter giudiziario prova che il professionista sanitario è incorso in colpa grave o dolo, l’Azienda può Rivalersi economicamente nei confronti del dipendente per il danno economico subito e non solo economico (danno all’immagine…)
COLPA GRAVE (Cass. Pen. Sez. IV, 16. 02. 1987) Trova origine: - COLPA GRAVE (Cass. Pen. Sez. IV, 16.02.1987) Trova origine: - nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione - nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali che il medico deve essere sicuro i saper adoperare correttamente - nella mancanza di prudenza e diligenza che non devono mai difettare in chi eserciti una professione sanitaria
Cass. Pen. Sez. IV, 26.5.2004, n.39062 In tema di colpa medica, non possono ritenersi esenti da responsabilità tutti i componenti di una “equipe” operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassi che rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l’incombenza di provvedere alla “conta dei ferri”, non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi era rimasto nel corpo del paziente; fatto questo dal quale erano derivate complicanze che avevano accelerato l’exitus…
La Cassazione ha più volte ribadito che “tutti gli operatori di una struttura sanitaria, sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti” Questa posizione obbliga tutto il personale a seguire il paziente in tutte le fasi anche in quella postoperatoria
Art. 40 Codice Penale 2° Comma “…Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a cagionarlo”.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Per inosservanza di norme previste dal rapporto di lavoro tra medico, infermiere e Azienda Sanitaria. In alcuni casi può arrivare fino al licenziamento (CCNL della Dirigenza Medica e del Comparto)
Responsabilità Professionale L’Azienda Sanitaria deve agire in previsione di eventuali eventi avversi. In caso di contenzioso gli operatori sanitari e l’Amministrazione, per far valere le proprie ragioni, devono documentare di aver agito correttamente.
Agire correttamente Attenersi alle “linee guida” e ai “protocolli” è sicuramente un modo utile per dimostrare di aver agito correttamente.
“Le LINEE GUIDA sono raccomandazioni di comportamento clinico coerenti con le conoscenze sul rapporto costo-beneficio degli interventi sanitari, utili per assistere operatori sanitari e pazienti nello scegliere le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche”
I Protocolli invece non vanno intesi come “raccomandazioni” ma come veri e propri regolamenti comportamentali predefiniti e concordati. Vanno intesi come rigidi schemi sostanzialmente non derogabili. Anche i P. mirano a garantire buoni risultati con un valore più impositivo e vincolante delle L.G.
L’imposizione dei protocolli può derivare da norme elaborate in sede legislativa come ad esempio: - la sperimentazione farmaci; - l’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica; - l’Emergenza sanitaria; - le procedure tecniche di procreazione medicalmente assistita ecc…
Con riferimento all’art. 43 c. p Con riferimento all’art.43 c.p. il mancato rispetto delle Linee Guida può portare al riconoscimento di una colpa generica (per condotta negligente, imprudente o imperita) mentre la violazione di Protocolli può configurare profili di colpa specifica dovuta proprio “all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
In linea generale, in ambito processuale, il rispetto delle linee guida e dei protocolli può costituire elemento dimostrativo, ancorché non di valore assoluto, in favore del personale sanitario. Con il loro rispetto si evidenzia una metodologia operativa accurata, dettata delle indicazioni fornite dalle più note ed accreditate comunità scientifiche.
GESTIONE RISCHIO CLINICO Di tutto ciò si occupa la gestione del rischio clinico che deve: a) Identificare i rischi intrinseci al processo b) Identificare e eliminare o ridurre quelli legati a cattiva organizzazione/gestione del processo c) Comunicare al paziente quanto si fa per minimizzare il rischio a cui potrebbe essere esposto ma anche qual è la parte di rischio ineliminabile
Responsabilità professionale degli operatori sanitari: una categoria a parte La recente sentenza della Cassazione Civile n. 577 del gennaio 2008, richiamando l’orientamento della giurisprudenza precedente ha consolidato quei principi che nell’arco di circa un trentennio hanno fatto della responsabilità professionale degli operatori sanitari una categoria a parte.
Sentenza Cassazione 577/08 Detta Sentenza individua il principio ormai consolidato che alla Struttura sia pubblica che privata sia addebitabile esclusivamente la responsabilità contrattuale. Ribadisce che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta sempre la conclusione di un contratto.
Sentenza Cassazione 577/08 Ugualmente contrattuale è la responsabilità che fa capo al personale sanitario dipendente della Struttura (contratto sociale) che ha insito l’obbligo di sicurezza e protezione.
Sentenza Cassazione 577/08 La Sentenza configura la prestazione che la Struttura è obbligata a fornire al paziente come complessa e articolata cioè con obblighi di protezione e accessori. (informazione corretta, corretto utilizzo di dispositivi medici, buon servizio di assistenza infermieristica …)
Sentenza Cassazione 577/08 Sancisce ancora che il soggetto che richiede il risarcimento di un danno debba avere un dovere di prova (onere probatorio) semplificato avendo soltanto l’obbligo di dimostrare il contratto (contratto sociale) e l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Agli operatori sanitari invece compete tutto il resto: Sentenza Cassazione 577/08 Agli operatori sanitari invece compete tutto il resto: ovvero dimostrare la propria diligenza, l’avere eseguito la prestazione secondo leges artis, l’eventuale difficoltà della stessa e l’interferenza di eventi imprevisti o imprevedibili.
Commento alla Sentenza Compete ormai alla Struttura Sanitaria e ai Professionisti provare quello che è possibile definire incolpevolezza dell’inadempimento, ovvero la concreta e tangibile impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile.
Sentenza Cassazione n. 10297/2004 L’Ente Ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione delle prestazioni da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall’art.1228 CC secondo cui il debitore che si avvale dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi.
Il Professionista in quanto conoscitore della storia clinica del caso e della letteratura scientifica, è il solo soggetto idoneo a fornire spiegazione del perché si siano verificate anomalie rispetto a quanto sancito delle Linee Guida.
L'Ente Ospedaliero Parallelamente risponde contrattualmente di fatti illeciti e dolosi dei propri dipendenti (Art. 1228 CC) ed è tenuto a fornire la prova dell’assenza di colpa dell’operato del personale sanitario, non solo come “prova negativa” ma come vera e propria dimostrazione del fatto che tutte le prestazioni sono state eseguite in maniera diligente, in conformità alle regole d’arte.
Profili di responsabilità nell'equipe In materia di Responsabilità penale e civile, la giurisprudenza non sembra mostrare un orientamento univoco, riscontrandosi l’emissione di Sentenze talora apparentemente contraddittorie tra loro.
In sede Penale L’esigenza di individuare le singole responsabilità è peraltro assoluta in ambito penale, ove, essendo la responsabilità personale (art. 27 Cost.) e quindi senza tutele assicurative, risponde direttamente chi abbia cagionato un danno colposamente o dolosamente.
Nello specifico, pertanto si renderà necessaria una analisi della condotta dei singoli sanitari secondo le comuni regole della valutazione in ambito di responsabilità professionale al fine di verificare l’esistenza di un rapporto tra la condotta di ciascun operatore e l’evento colposo
In sede Civile In ambito Civile, invece la denuncia può essere rivolta o al singolo operatore (raramente) o alla struttura pubblica o privata alla quale il paziente si è rivolto. Nella maggior parte dei casi, per ragioni di opportunità la denuncia è diretta contemporaneamente alla struttura, quindi all’equipe ed in subordine al singolo operatore
Definizione di equipe Citando il Prof. Fiori, il lavoro in equipe “riguarda l’attività che comporta una contestuale prestazione diagnostica o terapeutica da parte di un gruppo di sanitari (medici e altro personale sanitario) che svolgono assieme, ma con compiti differenziati, un determinato trattamento diagnostico o terapeutico”
Cass.Pen. Sentenza n.41317/2007 “Nell’attività medico chirurgica in equipe, la divisione del lavoro costituisce un fattore di sicurezza … ma rappresenta anche un fattore di rischio. Fa sorgere in particolare, rischi nuovi e diversi (rispetto a quelli propri dell’attività medica monosoggettiva) derivanti essenzialmente da difetti di coordinamento o di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una visione di insieme.
Cass.Pen. Sentenza n.41317/2007 “Quando nel caso concreto si appalesino circostanze tali da rendere evidente la negligenza altrui, quali ad esempio, un’attività colposa già in atto, oppure un errore commesso nella fase preparatoria, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro deve farsi carico di questi rischi peculiari.”
Il significato della Sentenza Di fatto a carico di ogni operatore che avrà la cura del paziente vi sarà non solo l’obbligo di espletare le proprie mansioni specifiche con diligenza e perizia, ma anche quello di vigilare sull’altrui condotta.
Il significato della Sentenza Allorchè non sia possibile individuare un unico responsabile del danno, tutti i componenti dell’equipe potranno rispondere secondo il principio della responsabilità di gruppo (responsabilità contrattuale solidale).
Secondo la Suprema Corte pertanto, incombe sugli operatori che svolgono attività di gruppo un dovere di reciproco controllo, a prescindere dal ruolo rivestito all’interno dell’equipe. In particolare poi un obbligo di controllo e sorveglianza compete al soggetto che per la sua particolare posizione giuridica e gerarchica, è chiamato a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori.
Dal conflitto alla conciliazione A partire dal cd “Decreto competitività” del 2005 si sono aperte nuove opportunità di soluzione delle controversie in tema di responsabilità civile sanitaria. Il legislatore ha inteso offrire un nuovo strumento alternativo per la soluzione delle controversie istituendo ex-novo la “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” (art.696 bis CPC).
La vera e propria novità apportata al nostro ordinamento processuale dalla legge 80 del 2005 è la funzione “conciliativa” che il legislatore ha conferito alla Consulenza Tecnica Preventiva che se ben condotta consentirebbe il veloce soddisfacimento degli interessi delle parti.
Consulenza Tecnica Preventiva Finalizzata a stabilire il “se” dovuto ed il “quanto” dovuto, cioè i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali. Recentemente è stata richiesta anche in ambito di responsabilità professionale sanitaria, soprattutto in quelle ipotesi in cui non sembrerebbe esservi contestazione della responsabilità.
Vi è un aumento dei sinistri denunciati: La situazione attuale La responsabilità professionale sanitaria è un problema attuale ed in crescita con 12.000 cause civili pendenti. Le cause terminano con circa il 25% di condanne per i sanitari. Vi è un aumento dei sinistri denunciati: 17.000 nel 1995 28.500 nel 2005
E’ necessaria collaborazione e disponibilità delle parti. Art. 696 bis CPC Tende a fornire strumenti efficaci contro il proliferare di giudizi avendo finalità prettamente conciliative. Garantisce alle parti il diritto di intervenire e partecipare attivamente alla consulenza mediante nomina di CTP. Si possono verificare le corrette attribuzioni di responsabilità e quantificarle. E’ necessaria collaborazione e disponibilità delle parti. Si determina il danno biologico e lo si quantifica.
Speriamo che ciò avvenga in un prossimo futuro. Art. 696 bis CPC Il tentativo di conciliazione qui rappresentato, fino ad oggi non ha funzionato per mancanza di procura speciale a conciliare fornita ai CTP non autorizzati ad accettare la parte economica. Speriamo che ciò avvenga in un prossimo futuro.
Grazie per l'attenzione