Controllo Art. 2359 Controllo di diritto Controllo di fatto Controllo contrattuale
Controllo di diritto Alfa 50% + 1 azione Beta
Controllo di diritto (indiretto) Alfa Alfa controlla indirettamente Gamma 50% + 1 azione Beta 50% + 1 azione Gamma
Controllo di diritto (indiretto) Alfa Alfa controlla indirettamente Gamma 50% + 1 azione 25% + 1 azione Beta 25% capitale sociale Gamma
Controllo di fatto si basa su azioni sufficienti a dare un’influenza dominante Alfa Es.: 25% capitale sociale Beta Parco buoi di piccoli azionisti (es.: nessuno supera l’1%)
Controllo contrattuale Deriva da vincoli contrattuali (es.: rapporti di fornitura), non da partecipazioni
Collegamento Si basa su influenza notevole Presunta in caso di superamento di 1/5 dei voti o 1/10 se partecipata è quotata Rilievo ai fini delle voci di bilancio e valutazioni Partecipazione presunta immobilizzazione
Doveri di informazione sull’attività delle controllate Es.: amministratori delegati (art. 2381, co. 5) Collegio sindacale (art. 2403 bis, co. 2) Relazione sulla gestione Bilancio consolidato Esclude però il controllo contrattuale
Problemi di tutela del capitale sociale Disciplina di acquisto delle partecipazioni della controllante da parte della controllata corrispondente alla disciplina di acquisto di azioni proprie
Gruppi di società Società giuridicamente distinte ma sottoposte alla direzione e coordinamento della controllante Benefici: finanziamenti infragruppo; maggiore solidità delle controllate, economie di scala, migliore organizzazione delle forniture Rischi: impoverimento di una società del gruppo a vantaggio di altre Con pregiudizio dei creditori e dei soci di minoranza
Trasparenza e informazione del gruppo Iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori della controllata (art. 2497 bis) Indicazione negli atti e nella corrispondenza Relazione sulla gestione (art. 2428) Indicazione dei rapporti con le altre società del gruppo Effetti dell’attività di direzione e coordinamento Nota integrativa Prospetto riepilogativo del bilancio della capogruppo Motivazione delle decisioni influenzate dalla capogruppo (art. 2497 ter) Sintetizzate nella relazione sulla gestione
Responsabilità da abusiva direzione Soci e creditori legittimati a fare valere responsabilità da violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497) Responsabilità della capogruppo Pregiudizio dei soci alla redditività e al valore della partecipazione Si fa valere il pregiudizio subito indirettamente per effetto del pregiudizio alla società controllata Ciò che non è possibile nell’azione di responsabilità contro gli amministratori Pregiudizio dei creditori all’integrità del patrimonio Azione subordinata alla mancata soddisfazione da parte della società (art. 2497, co. 3)
Vantaggi compensativi Art. 2497: pregiudizio inesistente quando il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo o sia integralmente eliminato Problema della certezza del vantaggio
Soggetti responsabili Responsabilità della capogruppo Ma anche di chi abbia preso parte al fatto lesivo e di chi ne abbia consapevolmente tratto vantaggio (art. 2497, co. 2) Es.: amministratori Altre società del gruppo Soci e creditori?
Finanziamenti intragruppo (art. 2497-quinquies) Richiamo alla disciplina della s.r.l. Postergazione e restituzione Problema dei finanziamenti alla capogruppo
Recesso nei gruppi (art. 2497-quater) Vicende relative alla capogruppo, riconducibili a quelle che legittimano il recesso dalla propria società Il rischio dell’investimento è condizionato (anche) dalle decisioni della capogruppo Trasformazione che implichi mutamento dello scopo Modifica dell’oggetto sociale Condanna per abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento Qui non è possibile recesso parziale Inizio e cessazione dell’attività di coordinamento Purché mutino le condizioni di rischio dell’investimento Ma non se società quotata o se è stata lanciata un’o.p.a.