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consulenza tributaria e fiscale via Vittor Pisani, 27 20124 Milano [[[[ Studio Associato consulenza tributaria e fiscale via Vittor Pisani, 27 20124 Milano Paramond Redazione e uffici commerciali via Archimede, 23 20129 Milano info@paramond.it

Atti del convegno di Milano 17 marzo 1999 Aspetti legali e fiscali connessi con l’introduzione dell’Euro avv. Marco di Paco mdipaco@kpmg.it [[[[ Studio Associato

Le nuove banconote Here are what the bills will look like - a common theme of bridges: the new currency linking Europe’s Single Market into the global economy of the new millenium. So what does the euro-zone look like? … and what does this all mean for business?

Argomenti Introduzione che cosa è e che cosa rappresenta l’Euro le tappe per l’introduzione dell’Euro Le fonti normative I principi generali Aspetti legali: il principio della continuità degli strumenti giuridici ; conseguenze e aspetti pratici

Argomenti Aspetti contabili e di bilancio: la scelta dell’unità di conto la presentazione dei documenti contabili obbligatori conversione del capitale in Euro costi e spese sostenuti per l’adeguamento all’Euro trattamento delle differenze cambio stabili organizzazioni estere contabilità plurimonetaria

Argomenti Aspetti fiscali: fatture e ricevute fiscali scontrini fiscali libri obbligatori ai fini fiscali Iva di gruppo dichiarazioni versamenti

Che cosa è l’Euro E’ un evento che segna una svolta epocale nel lunghissimo processo di costruzione dell’Europa Per l’opinione pubblica e per i consumatori è un evento appena percepito ma ancora remoto di cui non si riescono a percepire interamente i vantaggi e gli svantaggi a livello individuale ed aziendale Per gli operatori economici è la fonte di problemi tecnici e rischi/opportunità strategiche ed organizzative che necessitano di tempestive soluzioni

Che cosa è l’Euro Per i giuristi è lo stimolo a mettere a fuoco per tempo i vari problemi che insorgeranno soprattutto nel periodo transitorio Per i contabili è la fonte di qualche grattacapo nella tenuta della contabilità e nella redazione dei bilanci Per le banche centrali è un’occasione per avere una moneta stabile

Che cosa è l’Euro Per i governanti è una sfida per rendere convergenti in modo duraturo sistemi significativamente diversi, cercando anche nel contempo di non renderli troppo competitivi fra loro

Paesi IN e OUT Austria Belgio Finlandia Francia Danimarca Germania Lussemburgo Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Spagna Danimarca Gran Bretagna Grecia Svezia

The euro zone A I SF N S DK IRL R GB P NL B D EU member in 1st Wave L EU member in later Wave Non-EU L CZ A F CH H The size of the Euro-zone itself has important external implications. With economic potential comparable to the United States, it is almost certain that over time the Euro will increasingly become used as an international currency for trade invoicing and as a reserve currency. Eastern Europe presents an interesting future development - with some countries likely to become members of the EU by 2005. Many already have substantial DEM transactions, and will want to use the euro in a big way as early as possible. With a single market stretching from Portugal in the West to the Urals in the East, and from Sweden in the North to Greece in the South, the opportunities for trade, using a single currency, will be greatly simplified. Combine this development with advances in enabling technologies, cheaper faster more reliable communications, electronic marketing and commerce, and you have immense opportunies opening up. SLV I P E GR

Date ed eventi - Calendario Euro 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Politica monetaria unica (Banca Centrale Europea) Controllo criteri di convergenza Anno 2000 Maggio 1998 Decisione sui partecipanti e fissazione di cambi bilaterali Fissazione cambi Euro Introduzione banconote e monete Annullamento banconote e monete nazionali Adozione dell’Euro CT 1/1/1999: EURO TAKES OVER, COUNTRIES LOSE THEIR NATIONAL CURRENCY (NO CENTRAL BANK, NO MONETARY POLICY, NO FLUCTUATIONS, ONLY NOTES AND COINS LEFT) NATIONAL CURRENCY BECOMES A WAY OF EXPRESSING THE EURO DURING THE TRANSITIONAL PERIOD, YOU CAN STILL USE THE NATIONAL CURRENCY, BECAUSE NO EUROS ARE IN CIRCULATION NON-CASH TRANSACTIONS CAN ALL HAPPEN IN EUROS ONLY CASH TRANSACTIONS WILL NEED TO BE TRANSLATED (BY THE BANKS AT NO TRANSACTION COST) 1999-2002: “NO COMPULSION, NO PROHIBITION” TRIANGULATION

Date ed eventi - Calendario Euro Fase A: preparazione dell’Emu Decisione sui paesi partecipanti Insediamento della Banca Centrale Europea (BCE) e del sistema delle banche centrali europee Approvazione della legislazione per l’introduzione dell’Euro Intensificazione della preparazione all’Euro specialmente nel settore bancario e finanziario 2/3 maggio 1998 1 gennaio 1999

Date ed eventi - Calendario Euro Fase B: transizione all’Emu condotta dal mercato Fissazione irrevocabile dei tassi di cambio nei confronti dell’Euro Politica monetaria in carico a BCE Introduzione dell’Euro come valuta di conto Inizio della produzione delle banconote e monete Euro SEBC lancia Target (Trans European Automated Real Time Gross- settlement Express Transfe Nuove emissioni titoli di stato in Euro Adeguamento del mercato alla transizione all’Euro 1 gennaio 1999 1 gennaio 2002 al più tardi

Date ed eventi - Calendario Euro Fase C: sostituzione di banconote e monete e completamento della transizione all’Euro Introduzione delle banconote e monete Euro Completamento del cambiamento per pubblica amministrazione e imprese Entro l’1 luglio 2002 le banconote e monete nazionali cessano il loro corso legale (ma possono essere convertite presso il sistema bancario) 1 gennaio 2002 al più tardi 1 luglio 2002 al più tardi

Tassi di conversione

Quadro normativo di riferimento Normativa comunitaria Trattato di Maastricht, in particolare artt. da 105 a 109M, relativi alla politica monetaria, alla Banca Centrale Europea (BCE), al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), all’Istituto Monetario Europeo (IME) ed alle fasi di introduzione dell’Euro Risoluzione del Consiglio Europeo 97/C 236/03 sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’UEM Risoluzione del Consiglio Europeo 97/C 236/01 relativa al ‘patto di stabilità‘

Quadro normativo di riferimento Normativa comunitaria Regolamento CE 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell'Euro valide per tutti i paesi membri UE (cd. Regolamento 1) Regolamento CE 874/98 del 3 maggio 1998 (cd.Regolamento 2)

Quadro normativo di riferimento Normativa comunitaria Parere dell’IME 97/C 205/07 sulle proposte di normativa e talune disposizioni per l’introduzione dell'Euro Risoluzione del Consiglio relativa al quadro giuridico per l’introduzione dell'Euro del 7 luglio 1997, con allegato progetto di regolamento relativo all’introduzione dell'Euro per i soli stati membri dell’UEM (cd. Regolamento 2) Delibere del Consiglio Europeo del 2/3 maggio 1998

Quadro normativo di riferimento Altre fonti interpretative comunitarie Documento di orientamento della Commissione europea, Direzione Generale XV, Mercato Interno e Servizi Finanziari, sugli aspetti contabili dell’introduzione dell'Euro

Quadro normativo di riferimento Normativa italiana Legge delega n. 433/97 per l’introduzione dell'Euro Decreto legislativo 24 giugno 1998 n213

Altre disposizioni rilevanti contenute nella legge delega art. 4 Parametri di indicizzazione art. 5 Calcoli intermedi art. 6 Conversione in Euro degli importi contenuti in norme vigenti art. 8 Adozione dell’Euro quale moneta di conto (rinvio) art. 9 Bilanci delle imprese e adozione dell’Euro (rinvio)

Quadro normativo di riferimento Normativa italiana Documento della Commissione Dottori Commercialisti e Ragionieri Disposizioni Consob per società quotate Disposizioni Banca d’Italia per banche e finanzarie Disposizioni Isvap per assicurazioni

Quadro normativo di riferimento Altre fonti interpretative italiane Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 Atti parlamentari della legge delega n. 3855 costituiti da: pareri espressi dalla Ia, IIa, IIIa, VIa, Xa e XIVa commissione permanente della Camera relazione della Va Commissione permanente della Camera Circolare Ministero delle Finanze 291/E l 23 dicembre 1998

Principi generali I principi giuridici guida emergenti dalla normativa comunitaria e dalla normativa italiana sono i seguenti: piena informativa delle regole del passaggio all'Euro nessuna proibizione ,nessun obbligo di adozione dell’Euro nel periodo transitorio neutralità del passaggio all'Euro continuità legale degli strumenti giuridici

Principio della piena informativa delle regole del passaggio all’Euro Fonti: 4° considerando del Regolamento 1 ed art. 2, comma 1, lett. c) del disegno di legge delega Il principio è espressione della necessità di assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati UE la certezza giuridica delle disposizioni relative alla transizione verso l'Euro in congruo anticipo rispetto all’avvio della terza fase Soggetti all’osservanza del principio sono in primo luogo gli organi statali e della pubblica amministrazione e, in secondo luogo, le imprese nei rapporti con la propria clientela

Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ Tutto il processo di adozione dell'Euro deve rispondere al principio generale ‘nessun obbligo, nessun divieto’ Con riguardo alle fonti italiane tale principio è contenuto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997

Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ I cittadini e le imprese devono essere liberi nel periodo transitorio di adottare l’Euro o meno senza dover subire le scelte della pubblica amministrazione A tal fine le pubbliche amministrazioni devono garantire una posizione unitaria e il coordinamento tra tutti i soggetti che partecipano ai processi amministrativi (amministrazioni sia centrali che periferiche)

Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ In armonia a tale principio, le pubbliche amministrazioni, fin dall’avvio della fase transitoria (1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), devono assicurare ai cittadini e alle imprese la possibilità: di utilizzare l'Euro nei pagamenti alla pubblica amministrazione che non avvengano in contanti di richiedere versamenti in Euro dalla pubblica amministrazione di comunicare con la pubblica amministrazione in Euro

Principio della ‘neutralità‘ del passaggio all’Euro E’ espressione del principio di continuità e chiarisce che il passaggio all’Euro deve incidere esclusivamente sull’unità monetaria utilizzata

Continuità legale degli strumenti giuridici Fonte comunitaria Art. 3 Regolamento 1 Fonte interna Art. 2, comma 1, lett. a) Legge Delega L’introduzione dell'Euro non comporta alcuna modifica delle ‘fonti delle obbligazioni giuridiche’ nè sui rapporti giuridici in corso (‘legal instruments’)

Continuità legale degli strumenti giuridici Il termine ‘strumenti giuridici’ (‘Legal instruments’) comprende, oltre ai contratti, anche disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, atti unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote ed altri strumenti aventi efficacia giuridica

Continuità legale degli strumenti giuridici Si tratta di un principio generalmente accettato negli ordinamenti giuridici europei (e in molti extraeuropei) secondo cui il mutamento della moneta non incide sulle obbligazioni e sui rapporti giuridici in corso In ambito comunitario il principio contenuto nel Regolamento 1 ha, dunque, mera funzione ricognitiva

Continuità legale degli strumenti giuridici Tale principio ha una duplice valenza nell’ordinamento italiano: applicazione dell’art. 1277 C.C. secondo cui ‘i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento’. Il pagamento in Euro varrà dunque ad estinguere obbligazioni sorte in lire Inapplicabilità dell’art. 1467 C.C. riguardante la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità L’introduzione dell'Euro non costituisce ‘evento straordinario ed imprevedibile’ e non dà titolo alla risoluzione anticipata del contratto

Aspetti legali applicazione pratica dei principi generali principio della continuità

Conseguenze della continuità nell’area dei pagamenti Nei rapporti basati su contratti retti da legislazioni di paesi UE l’obbligazione di pagare importi espressi in una delle valute sostituite sarà assolta in Euro (fase C) Per il resto le condizioni contrattuali restano identiche

Aree critiche della continuità Difficoltà possono sorgere nell’area pagamenti nel caso di rapporti basati su contratti retti da legislazioni extra UE per i quali il principio di continuità previsto dal Regolamento 1 non è automaticamente applicabile Può esservi infatti il rischio che in un contratto regolato da una legislazione extra UE la controparte: rifiuti di adempiere in Euro un’obbligazione sorta in una valuta sostituita (oppure denominata in ECU paniere) pretenda il pagamento nella valuta sostituita rifiutando di accettare un pagamento in Euro

Aree critiche della continuità Secondo certa dottrina internazionalistica i Paesi extraeuropei non possono disconoscere gli effetti del passaggio all’Euro secondo il principio di ordine pubblico internazionale che prevede che ogni Stato è sovrano in ordine alla propria moneta

Aree critiche della continuità Tale principio potrebbe non essere recepito nell’ordinamento che regge il contratto o potrebbe essere disapplicato dai tribunali locali Opportunità di cautelarsi introducendo specifiche clausole di salvaguardia nei contratti

“Discontinuità” pattizia degli strumenti giuridici E’ fatto salvo il diritto di prevedere clausole contrattuali che deroghino al principio della continuità Le parti possono quindi concordare che il passaggio all’Euro determini per esempio la risoluzione del contratto ovvero l’adempimento in altra valuta

Contrattualistica Nei contratti retti dalla legge italiana o da quella di altro stato membro UE non è necessario apporre alcuna clausola che disciplini i pagamenti da effettuarsi dopo l’1 gennaio 2002 Il principio di continuità è infatti assicurato dal Regolamento 1

Contrattualistica Nei contratti retti dalla legge di un paese extra UE è opportuno inserire clausole di salvaguardia che inseriscano, in via pattizia, il principio di continuità per i pagamenti da effettuarsi dopo l’1 gennaio 2002

Contrattualistica Tali clausole possono avere il seguente tenore ‘le parti prendono atto e, per quanto occorra, convengono che qualora l’Italia (o altro paese UE) partecipi alla moneta unica, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto denominate in lire (o altra valuta UE), il cui adempimento è previsto a far data dall’1 gennaio 2002, saranno pagabili esclusivamente in Euro’

Contrattualistica Clausole similari possono essere inserite anche in contratti già in essere attraverso ‘amendments’ concordati con la controparte

Aspetti contabili Scelta della moneta di conto Costi connessi all’introduzione dell’Euro Conversione poste in valuta e consolidamento gestioni estere Rivalutazione monetaria immobilizzazioni Regole di arrotondamento

Scelta della moneta di conto

Scelta della moneta di conto Il decreto legislativo 213/98 prevede la possibilità di presentare bilanci in Euro sin dall’1 gennaio 1999 Obbligo dal 1 gennaio 2002 Omogeneità fra moneta di conto e moneta di bilancio Il requisito dell’omogeneità non è previsto per banche, assicurazioni, società quotate e le rispettive imprese controllate

Scelta della moneta di conto L’adozione dell’Euro quale moneta di conto per la presentazione dei bilanci d’esercizio risponde ai seguenti principi: irreversibilità, salvo casi eccezionali omogeneità di presentazione di tutti i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna

Scelta della moneta di conto Documenti contabili obbligatori bilancio di esercizio e nota integrativa bilancio consolidato relazione semestrale (quotate) rendiconti periodici e straordinari destinati al pubblico Non riguarda prospetti o documenti richiesti da organi di vigilanza Le fatture emesse non sono documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna

Scelta della moneta di conto I dati comparativi sono convertiti in Euro adottando il tasso di conversione con la lira Il saldo delle differenze di traduzione può essere imputato direttamente in una riserva Il bilancio è redatto in Euro, senza decimali. La nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, così come il bilancio consolidato Per le società quotate la Consob ha chiarito che la nota integrativa del bilancio ed il bilancio consolidato sono redatti in migliaia di Euro; possono essere redatti in milioni di Euro

Scelta della moneta di conto La libertà di scelta della valuta nella quale rilevare analiticamente i fatti gestionali comporta delle scelte fondamentali, così riassumibili: continuare ad operare in moneta nazionale, quindi rilevazione in lire, con conversione dei flussi originati in Euro operare solo in Euro, quindi rilevazione in Euro dei flussi e dei movimenti originati in Euro, con conversione in Euro delle attività aziendali in altra valuta rilevazione duplice, sia in lire che in Euro, di tutti i movimenti contabilità plurimonetaria

Scelta della moneta di conto Rilevazione in lire con conversione dei flussi originati in Euro: per queste imprese l’Euro non avrà effetti sulle procedure contabili fino al termine del periodo transitorio, in quanto la fatturazione attiva, la contabilità e il bilancio continueranno ad essere in lire non sono prevedibili interventi sul piano dei conti e sulla base dei dati contabili, salvo inserimento di tabelle di conversione

Scelta della moneta di conto sarà comunque opportuno mantenere traccia delle operazioni di conversione (specularmente a quanto evidenziato nell’estratto conto della banca) inoltre, l’azienda che sceglierà questa strada arriverà impreparata alla fase finale di introduzione dell’Euro e dovrà comunque gestire le transazioni con le controparti che utilizzeranno l’Euro (es. fatturazione indicante ‘lire pari a Euro’)

Scelta della moneta di conto Rilevazione in Euro: ciò comporta la completa conversione delle attività aziendali. In particolare: la fatturazione attiva nazionale in Euro per agevolare l'acquirente potrà essere espressa in ‘Euro pari a lire’ la fatturazione passiva richiederà un’opportuna sensibilizzazione dei fornitori affinchè venga espressa in Euro o ‘lire pari a Euro’ il pagamento di salari e stipendi sarebbe opportuno fosse espresso in ‘lire pari a Euro’ i rapporti con il settore bancario non rappresentano alcun vincolo Rilevazione duplice di tutti i movimenti (doppio binario): è l’ipotesi più complessa ed onerosa, quindi da sconsigliare

Scelta della moneta di conto Alcune considerazioni circa la scelta della data di passaggio all’Euro: complessità (coordinamento del progetto Euro globale) vincoli interni (risorse IT, esigenze commerciali, obiettivi della Direzione, etc.) vincoli esterni (scelte di clienti, fornitori e concorrenti, risorse IT, etc.) opportunità

Costi connessi all’introduzione dell’Euro

Costi connessi all’introduzione dell’Euro L'introduzione dell’Euro avrà per le imprese implicazioni operative, a cui corrisponderà il sostenimento di costi per il cambiamento, principalmente nelle seguenti aree: rapporti con clienti e fornitori: utilizzo di Euro per la fatturazione ed il regolamento di incassi e pagamenti rapporti con il pubblico e i dipendenti: listini prezzi e cedolini paga espressi in Euro e in divisa locale

Costi connessi all’introduzione dell’Euro sistemi amministrativi e informativi: contabilità e bilanci espressi in Euro e in divisa locale; conversione di dati storici (statistiche, banche dati); adeguamento delle tecnologie informative alla gestione parallela di più valute fatturazione ed altri documenti societari in Euro e in divisa locale informativa: adeguamento alle necessità di informazione al pubblico e alle nuove regole amministrative formazione del personale rapporti con gli azionisti: conversione dei certificati azionari distribuzione dividendi

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Tali costi consisteranno principalmente in: software sostituzione di cespiti (hardware, registratori di cassa, distributori, ecc.) implementazione di sistemi di gestione della doppia valuta costi di formazione del personale costi di informazione/comunicazione alla clientela costi di adeguamento della modulistica altri costi di consulenza

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Documento della Commissione congiunta Dottori Commercialisti e Rag. Il D. Lgs. 213/98 non contiene disposizioni specifiche sul trattamento contabile e fiscale di tali costi L’introduzione dell’Euro non è un caso eccezionale che consenta di derogare ai principi generali della IV direttiva Il trattamento contabile dei costi connessi alla transizione va quindi affrontato nell'attuale quadro normativo

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile - Intangibles I costi più frequentemente connessi all’introduzione dell’Euro hanno natura immateriale I principi contabili italiani non disciplinano (ancora) il trattamento contabile delle immobilizzazioni immateriali, che rappresenta l’aspetto più problematico Pertanto ci si può riferire ai principi enunciati dallo IAS (IAS 38 Intangible assets)

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile IAS - Intangibles Caratteristiche delle immobilizzazioni immateriali: identificabili (separabili; distinguibili dal goodwill) controllati dall'azienda (che ha il potere di ottenere benefici economici da tale risorsa e di restringere l'accesso di altri a tali benefici) generatori di futuri benefici economici probabili e quantificabili in modo attendibile

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile IAS - Intangibles Relativamente ai benefici economici futuri occorre dimostrare: potenzialità della risorsa di incrementare i benefici economici futuri per l'azienda possibilità e intenzione di utilizzo della risorsa da parte dell'azienda disponibilità di adeguate risorse (tecniche, finanziarie) che consentano il perseguimento di tali benefici

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile Il documento della Commissione Dottori Commercialisti e Ragionieri sottolinea i seguenti concetti: i costi della transizione sono generalmente paragonabili a costi ordinari (ordinario adattamento delle imprese all'evoluzione del quadro economico e del progresso tecnologico) non sono destinati a produrre benefici economici incrementali, ma semplicemente consentono il mantenimento delle condizioni di funzionamento di norma debbono essere imputati alle spese dell'esercizio di sostenimento ove significativi occorre segnalarne l'impatto sul conto profitti e perdite

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile quando i costi della transizione generano benefici futuri individuabili (es. fase transitoria) è consentito capitalizzarli o includerli nel valore contabile della relativa attività fissa (rinvio); conseguentemente vanno ammortizzati nell'arco del periodo in cui sono economicamente utili

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile - Risorse umane I principi di generale accettazione tendono a distinguere tra risorse immateriali (di carattere durevole) ‘identificabili’ e ‘non identificabili’, includendo implicitamente il valore del capitale umano fra i secondi Ciò ne consente una misurazione economica solo in fase di acquisizione di aziende (goodwill) e non una loro separata capitalizzazione (FASB - Intangible Assets - Section I60 §101) Pertanto i costi legati alla formazione delle risorse umane non sono normalmente capitalizzabili

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile - Software (applicativo) Qualora venga acquistato a titolo di proprietà o di licenza d'uso a tempo indeterminato è correttamente classificabile fra i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Quando l'acquisto avviene a titolo di licenza d'uso a tempo determinato, con pagamento di un corrispettivo ‘una tantum’, i relativi costi vanno classificati tra le licenze

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile - Software (applicativo) Nel caso fosse autoprodotto, raramente è tale da assumere una propria individualità economica e poter essere alienato autonomamente. Pertanto il costo sostenuto generalmente deve essere classificato tra le spese di ricerca e sviluppo Costi di adeguamento o integrazione del software per la sola gestione dell’Euro non sono capitalizzabili (nessun beneficio incrementale)

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Trattamento contabile In termini esemplificativi possiamo riepilogare: costi capitalizzabili: software (con limitazioni) sostituzione di cespiti (hardware, registratori di cassa, distributori, ecc.) costi capitalizzabili in relazione al periodo di transizione: implementazione di sistemi di gestione della doppia valuta costi non capitalizzabili: costi di formazione del personale costi di informazione alla clientela costi di adeguamento della modulistica

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Accantonamento dei costi La IV direttiva (art. 20) e il Codice Civile (art. 2424-bis, comma 3) ammettono accantonamenti per rischi e oneri solo se: sono nettamente individuati nella loro natura servono a coprire perdite o debiti certi o probabili ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro manifestazione

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Accantonamento dei costi Il principio contabile n. 19 distingue tra: accantonamenti per oneri, ossia per passività certe il cui ammontare o la data in cui si manifestano sono indeterminate accantonamenti per rischi, ossia per passività la cui esistenza è solo probabile

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Accantonamento dei costi I futuri costi diretti connessi all’introduzione dell’Euro non sono assimilabili a rischi e non costituiscono oneri inerenti a ristrutturazioni Non sono quindi accantonabili Vengono contabilizzati nell’esercizio di sostenimento I futuri costi indiretti dovuti all’introduzione dell’Euro (costi di ristrutturazione e simili) seguiranno ognuno il trattamento contabile tipico loro applicabile

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Immobilizzazioni materiali e immateriali Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, comma 2) L'introduzione dell'Euro potrà modificare la durata economica di alcune attività immobilizzate (distributori automatici, registratori di cassa, ecc.)

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Immobilizzazioni materiali e immateriali Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, comma 2) L'introduzione dell'Euro potrà modificare la durata economica di alcune attività immobilizzate (distributori automatici, registratori di cassa, ecc.)

Costi connessi all’introduzione dell’Euro Immobilizzazioni materiali e immateriali In tali casi sarà necessario, fin dal prossimo bilancio: ridefinire la vita residua del bene, con conseguente adattamento del periodo di ammortamento procedere ad una nuova determinazione del valore economico (residuo) del bene (art. 2426, comma 3)

Conversione in Euro

Conversione in Euro I criteri di rilevazione delle operazioni ed i criteri di trattamento delle relative differenze di cambio: l’impatto sulle imprese La traduzione in Euro delle partecipazioni e delle altre immobilizzazioni: rapporti con le disposizioni in vigore Il bilancio consolidato e le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto delle controllate estere

Conversione in Euro Principi fondamentali L’Euro sostituisce ai tassi di conversione applicabili a partire dall’1 gennaio 1999 le monete degli Stati IN 1 ECU = 1 Euro Le monete nazionali divengono unità divisionali dell’Euro Qualunque importo in unità Euro o in unità monetaria nazionale pagabile mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità Euro o nell’unità monetaria nazionale

Conversione delle poste di bilancio in Euro Nella redazione dei bilanci al 31 dicembre 1998 occorre tenere conto dei tassi fissi di conversione stabiliti a tale data

Conversione delle poste di bilancio in Euro Alla luce dei principi generali le differenze di cambio tra le monete dei paesi partecipanti debbono essere considerate realizzate (indipendentemente alla moneta di conto utilizzata per redigere il bilancio) La realizzazione di differenze di cambio comporta il riconoscimento dei risultati di cambio nel conto economico

Conversione delle operazioni in moneta estera (P.C. n. 9) Le operazioni in valuta estera sono convertite nella moneta nazionale al tasso di cambio vigente alla data in cui si è verificata l’operazione. A volte è accettabile utilizzare un tasso di cambio medio

Conversione delle attività/passività correnti denominate in moneta estera (P.C. n. 9) 1° metodo: adeguamento delle attività/passività correnti al cambio di fine periodo e riconoscimento delle differenze cambio positive e negative nel conto economico 2° metodo: in caso di differenze di cambio nette negative, riconoscimento delle differenze nel conto economico con addebito in apposito fondo del passivo in caso di differenze di cambio nette positive, le differenze non vengono rilevate

Conversione delle attività/passività non correnti denominate in moneta estera (P.C. n. 9) Conversione delle singole attività/passività non correnti al cambio di fine periodo e riconoscimento delle sole differenze cambio negative nel conto economico. Le differenze cambio positive sono differite e riconosciute quando le attività/passività che le hanno generate diventano correnti

Conversione delle attività/passività non correnti denominate in moneta estera (P.C. n. 9) Se dalla conversione delle singole attività/passività non correnti derivano sia utili che perdite, tali utili e perdite vanno considerati congiuntamente per classi di scadenza. Se dalla conversione delle attività/passività di una classe emergono utili netti, tali utili vanno differiti; nel caso di perdita netta, tale perdita va riconosciuta nel conto economico

Conversione delle poste in valuta Metodi consentiti dal D.lgs. 213/98 Applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/98 1° metodo: le differenze cambio sono incluse nel conto economico (1998) 2° metodo: la differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell’esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell’elemento considerato 3° metodo: le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell’esercizio e nei tre successivi

Conversione delle poste in valuta (Bozza di P.C.) L’imputazione a c/e della sola quota di competenza, in applicazione dei metodi alternativi II e III, si può ottenere alternativamente tramite rilevazione di risconti per gli utili e le perdite da differire (iscritti separatamente dagli altri); iscrizione a patrimonio netto degli utili/perdite da differire, al netto delle imposte differite (se utili), e successiva imputazione nei c/e futuri delle quote di competenza

Conversione delle poste in valuta (Bozza di P.C) Il metodo analitico pro-rata e quello forfettario non possono essere utilizzati per differire differenze negative su cambi di competenza di precedenti esercizi (sorte ma non rilevate ante 1998)

Conversione delle poste in valuta (Bozza di P.C.) Informativa in Nota Integrativa (art.2427,n.1, comma 1,c.c) criterio di conversione prescelto e vantaggi fiscali conseguenti ammontare delle differenze cambio risultanti e quanto imputato a c/e ammontare delle differenze cambio iscritte nelle voci dell’attivo e del passivo eventuali imposte differite iscritte effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio

Conversione delle poste di bilancio in Euro (Documento di orientamento della CE) Le differenze di cambio realizzate sui contratti a termine di cambio speculativi vanno riconosciute immediatamente nel conto economico in quanto realizzate e non collegate a proventi od oneri futuri Nel caso di contratto a termine di copertura di attività/passività, la somma delle differenze cambio relative al contratto a termine e all’attività/passività coperta devono essere riconosciute nel conto economico

Conversione delle poste di bilancio in Euro (Documento di orientamento della CE) Nel caso di un contratto a termine in cambi utilizzato per coprire il rischio di cambio su impegni o operazioni future, le differenze di cambio relative dovranno essere riconosciute nel conto economico Il riconoscimento delle differenze di cambio derivanti da tali contratti deve essere differito qualora ciò consenta una migliore correlazione tra costi e ricavi

Conversione delle poste in valuta Conclusioni Le differenze cambio tra le monete dei paesi partecipanti sono considerate come realizzate Pertanto il trattamento più corretto è di norma l’iscrizione a conto economico di tali differenze (metodo 1) Dal punto di vista fiscale le differenze cambio sono rilevanti nell’esercizio di iscrizione a conto economico

Traduzione in Euro di partecipazioni e altre immobilizzazioni Bilancio di esercizio Per le imprese industriali e mercantili, la conversione di queste poste si attua applicando i criteri previsti dall’art. 18 del D.lgs. 213/98: si applica il tasso di cambio tra valuta nazionale ed Euro al 31 dicembre 1998 si converte il costo iscritto (in lire) derivante dalla traduzione dell’importo originario in divisa al cambio vigente alla data del loro acquisto Non è prevista la possibilità concessa alle imprese finanziarie di convertire il costo iscritto in base al valore della valuta originaria adeguato a fine esercizio

Traduzione in Euro di partecipazioni e altre immobilizzazioni Bilancio di esercizio - Esempio Acquisto di una immobilizzazione a Fr. 1.000 Imprese finanziarie (facoltà) Lit. Imprese industriali Lit. Importo pagato nel 1997 (1) Costo iscritto in bilancio al 31/12/98 Conversione in Euro (Euro 1 = L1.936,27) 280.000 144,61 280.000 (2) 295.182 152,45 (1) Ottenuto applicando il tasso di cambio vigente alla data di acquisto (Fr1 = L280). (2) Ottenuto dall’adeguamento del tasso di cambio Fr/Euro/L al 31 dicembre 1998.

Il bilancio consolidato e le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto delle controllate estere

Conversione dei bilanci di gestioni estere Metodi di consolidamento Come previsto dal principio contabile n. 17 (CNDC): metodo del cambio di corrente/investimento netto (utilizzato per entità separate indipendenti non integrate con la società controllante) metodo temporale (utilizzato per entità che costituiscono parte integrante della società controllante)

Metodo del cambio corrente/investimento netto (Bozza di P.C del CNDC) Attività e passività convertite al cambio di chiusura. Conto economico convertito al cambio medio o al cambio di chiusura. Le differenze di conversione risultanti incluse direttamente nel patrimonio netto consolidato (nonostante tali differenze siano da considerarsi realizzate a seguito della fissazione dei tassi di cambio).

Metodo del cambio di chiusura/investimento netto (Bozza di P Metodo del cambio di chiusura/investimento netto (Bozza di P.C del CNDC) E’ necessario riconoscere l’importo cumulativo di tali differenze di conversione nel conto economico dell’esercizio in cui avviene la cessione o la liquidazione della gestione estera interessata

Metodo del cambio di chiusura Esempio Tasso di 12/97 31/12/1997 Fr cambio (1) Lire Attività correnti 1.200 300 360.000 Immobilizzazioni 2.800 300 840.000 Totale attività 4.000 1.200.000 Passività correnti 800 300 240.000 Passività m/l termine 1.800 300 540.000 Capitale sociale 1.000 220 220.000 Riserve 300 290 87.000 Riserva di conversione - 83.600 Utile 100 294 29.400 4.000 1.200.000 (1) Tasso di cambio Lire/Fr.

Metodo del cambio di chiusura Esempio 31/12/1998 Attività correnti Immobilizzazioni Totale attività Passività correnti Passività m/l termine Capitale sociale Riserve Riserva di conversione Utile Fr. 1.450 2.700 4.150 800 1.800 1.000 400 150 Tasso di cambio (1) 220 291 298 12/98 Lit. 428.015 796.993 1.225.008 236.146 531.328 220.000 116.400 76.434 44.700 (1) 1Ffr/6,55957*L1936,27

Metodo di cambio di chiusura Riserva di conversione 31/12/1997 Capitale sociale Riserve Utile Fr. 1.000 300 100 D cambio 80 10 6 Lit. 80.000 3.000 600 83.600 31/12/1998 D cambio 75,182 4,182 (2,817) Fr. 1.000 400 150 Lit. 75.182 1.673 (421) 76.434

Metodo temporale (Principi generali) Le attività e passività non monetarie sono convertite al cambio storico Le attività e passività monetarie sono valutate coerentemente con i principi contabili utilizzati dalla controllante Le voci di conto economico sono convertite al cambio medio o storico in base alla loro natura Le differenze di cambio risultanti sono addebitate/accreditate al conto economico

Conversione dei bilanci di gestione estere (Documento di orientamento della CE) Nel caso di utilizzo del metodo temporale Società controllata Tasso storico Attività in moneta nazionale Tassi fissi di conversione Attività in Euro 1.200 5,00 240 3,00 - 400 2,00 200 controllante Fr. Euro DM La differenza di Euro40 rispecchia le oscillazioni valutarie del periodo intercorrente tra l’acquisto dell’attività e l’introduzione dell’Euro. Questa differenza scompare con l’ammortamento progressivo o la vendita dell’attività sottostante.

Metodo temporale (Esempio) 31/12/1997 Attività correnti Immobilizzazioni Totale attività Passività correnti Passività m/l termine Capitale sociale Riserve Utile Fr. 1.200 2.800 4.000 800 1.800 1.000 300 100 Tasso di cambio (*) 300 230 220 290 (**) 293 360.000 644.000 1.004.000 240.000 540.000 220.000 87.000 (83.000) 29.300 (112.300) (*) Tasso di cambio Lit/Fr. (**) Utile dell’esercizio Effetto economico della conversione

Metodo temporale (Esempio) 31/12/1998 Attività correnti Immobilizzazioni Attività Passività correnti Passività m/l termine Capitale sociale Riserve Utile Fr. 1.450 2.700 4.150 800 1.800 1.000 400 150 Tasso di cambio (1) 230 220 (**) 296 Lire 428.015 621.000 1.049.015 236.146 531.328 220.000 4.000 57.541 44.400 13.141 (1) 1Ffr/6,55957*L1936,27 (**) Utile dell’esercizio Effetto economico della conversione

Metodo temporale Effetto a conto economico della conversione 31/12/1997 31/12/1998 D cambio (70) 80 10 7 D cambio (65,182) 75,182 285,182 (0,817) Immobilizzazioni Capitale sociale Riserve Utile Fr. 2.800 1.000 300 100 Lit. (196.000) 80.000 3.000 700 (112.300) Fr. 2.700 1.000 400 150 Lit. (175.992) 75.182 114.073 (122) 13.141

Rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni

Rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni L’esistenza di tassi di inflazione sensibilmente diversi tra i vari paesi per periodi di tempo prolungati comporta alcune distorsioni nel confronto tra i valori storici delle immobilizzazioni. Tali distorsioni sono più evidenti con l’utilizzo di un’unica moneta di conto per la predisposizione dei bilanci

Rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni Possibili effetti per i paesi che hanno registrato alti tassi d’inflazione nel passato: minori costi per ammortamento maggiore carico fiscale minore capacità di autofinanziamento Alcuni ravvisano quindi la necessità di una rivalutazione monetaria (in esenzione fiscale).Questa ipotesi non è al momento condivisa dal Comitato Euro

Rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni A questo proposito bisogna tuttavia osservare che: l’introduzione rende più evidente un fenomeno che ha cause diverse (differenziale tassi di inflazione) dall’introduzione dell’Euro negli ultimi anni si è registrata una progressiva convergenza dei tassi di inflazione in passato sono già state permesse rivalutazioni monetarie che hanno, almeno parzialmente, corretto le distorsioni illustrate l’eventuale rivalutazione delle immobilizzazioni presuppone un intervento normativo specifico, attualmente allo studio del Ministero delle Finanze

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Regole riguardanti l’utilizzo dei tassi di conversione e l’arrotondamento: vengono fissati irrevocabilmente solo i tassi di conversione tra l’Euro e le unità monetarie nazionali i tassi di conversione adottati comportano sei cifre significative e non possono essere arrotondati all’atto della conversione le sei cifre di cui è composto il tasso vanno calcolate da sinistra a partire dalla prima cifra diversa da zero. Comporteranno quindi da due a sei decimali

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento tali tassi saranno utilizzati per la conversione dell’Euro alle monete nazionali e viceversa. Al fine di evitare che l’arrotondamento possa causare risultati differenti, non è consentito l’uso del reciproco del tasso di conversione utilizzato la conversione da una moneta nazionale all’altra dovrà effettuarsi convertendo preliminarmente l’ammontare in Euro, utilizzando non meno di quattro decimali arrotondando al terzo e quindi procedendo alla conversione nell’altra moneta nazionale

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento gli importi da contabilizzare all’atto della conversione tra Euro e valute nazionali vengono arrotondati al centesimo (superiore o inferiore) più vicino (0,5 va ad 1,0) nella conversione tra valute gli importi sono arrotondati all’unità divisionale più vicina o all’unità più vicina all’unità monetaria nazionale ovvero, in conformità a leggi nazionali o alle pratiche di mercato, al multiplo o alla frazione della suddivisione o unità monetaria nazionale (flessibilità nell’applicare le pratiche nazionali)

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento La conversione degli importi diversi da quelli contenuti in norme oppure che sono da pagare/contabilizzare autonomamente (cd calcoli intermedi) devono essere convertiti in Euro utilizzando: 5 decimali per importi originari in lire 4 decimali per importi originari in decine di lire 3 decimali per importi originari in centinaia di lire 2 decimali per importi originari in migliaia di lire

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Casi di applicabilità delle regole suddette (non esaustivi): valutazione di poste in valuta nel bilancio redatto in moneta nazionale consolidamento di partecipate estere transazioni (pagamenti/incassi) tra valute nazionali conversione delle emissioni pubbliche sistemi (gestionali e contabili) di riconciliazione o quadratura (es.: stanza di compensazione per i movimenti interbancari)

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Esempio di conversione da lire a Euro (principio comunitario) Euro1 = L1.936,27 L17.240.232/(cambio) L1.936,27 = 8.903,836 Principio dell’arrotondamento all’Eurocent: il 2° decimale va arrotondato per eccesso se il terzo decimale è superiore a 4 = Euro8.903,84

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Esempio di conversione da Euro a lire (principio comunitario) Euro1 = L1.936,27 Euro8.903,84 * (cambio) L1.936,27 = 17.240.238,27 Principio dell’arrotondamento: arrotondamento all’unità della moneta = 17.240.238

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Esempio di conversione da marco a lire (principio comunitario) Euro1 = L1.936,27 Euro1 = DM1,95583 DM482,20/ (cambio) 1,95583 = 246,5449 Arrotondamento = 246,545 Conversione in lire = 246,545 * L1.936,27 = 477.377,6871 = L477.378

Regole riguardanti i tassi di conversione e l’arrotondamento Esempio di calcolo intermedio Euro1 = L1.936,27 Prezzo unitario contrattuale L15 L15/1936,27= Euro0,00774 Arrotondamento = Euro 0,0077

Conversione del capitale in Euro Conversione del capitale moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore nominale convertito in Euro Conseguenze arrotondamento per eccesso arrotondamento per difetto

Conversione del capitale in Euro Arrotondamento per eccesso aumento del valore nominale mediante utilizzo di riserve

Conversione del capitale in Euro Arrotondamento per difetto o in mancanza di riserve Riduzione del valore nominale delle azioni con accredito a riserva

Conversione del capitale in Euro Esempio n. 1 1 Euro = Lit 1936,27 Capitale Lit 10.000.000.000 Valore nominale azioni Lit 800 Numero azioni 12.500.000

Conversione del capitale in Euro Esempio n. 1 Valore nominale in Euro di ogni azione Lit 800 : 1936,27 = 0,4131 = Euro 0,41 Conversione del capitale Euro 0,41x 12.500.000 = Euro 5.125.000 Effetti degli arrotondamenti per difetto Lit 10.000.000.000 : 1936,27 = 5.164.568,990= Euro 5.164.568,99 Riduzione del capitale mediante accredito alla riserva legale di Euro 39.568,99

Conversione del capitale in Euro Esempio n. 2 1 Euro = Lit 1936,27 Capitale Lit 25.325.000.000 Valore nominale azioni Lit 9500 Numero azioni 2.665.789

Conversione del capitale in Euro Esempio n. 2 Valore nominale in Euro di ogni azione Lit 9500 : 1936,27 = 4,906 = Euro 4,91 Conversione del capitale Euro 4,91 x 2.665.789 =Euro 13.089.023,99 Effetti degli arrotondamenti per eccesso e troncamento Lit 25.325.000.000 : 1936,27 = 13.079.270,969= Euro 13.079.270,97 Aumento del capitale con riserve = Euro 9752,03 Riduzione per troncamento = Euro 0.99

Conversione del capitale in Euro Speciali regole di raggruppamento per: azioni con privilegi commisurati al valore nominale onde evitare che tale valore subisca variazioni a motivo della conversione in Euro azioni di valore unitario inferiore a Lit 500 portare il valore nominale ad 1 Euro o suoi multipli

Conversione del capitale in Euro Agevolazioni movimentazione delle riserve come nei casi generali acquisto di azioni proprie in deroga all’art. 2357 procedura semplificata (C.d.a senza notaio ) indicazione nella corrispondenza del capitale in Euro (art. 2250) entro un biennio esenzione da imposte indirette ? altre agevolazioni ?

Conversione del capitale in Euro Nuovi minimi legali per Spa = Euro 100.000 per Srl = Euro 10.000

Aspetti fiscali Libertà nella emissione delle fatture in Euro o in lire indipendentemente dalla unità di conto utilizzata ai fini della contabilità Si devono seguire le regole comuni di conversione Libertà di emissione degli scontrini fiscali con indicazione separata dei totali delle due valute nello scontrino di chiusura giornaliera

Aspetti fiscali speciali regole per i misuratori fiscali Iva di gruppo : si utilizza a tutti i fini l’unità scelta dalla controllante , anche se diversa da quella adottata dai soggetti controllati

Aspetti fiscali possibilità di presentare dichiarazioni in Euro per i periodi d’impostadecorrenti dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno obbligo di dichiarazione in Euro dal primo esercizio in cui si presenta il bilancio in Euro obbligo di continuità per i soggetti in contabilità semplificata dal momento in cui presentano la prima dichiarazione in Euro obbligo di continuità per le dichiarazioni periodiche Iva

Aspetti fiscali dichiarazioni Invim in lire anche nel 2002 possibilità di utilizzare l’Euro per l’imposta sostitutiva Invim versamenti dell’imposta in lire o in Euro indipendentemente dalla valuta utilizzata per la presentazione delle relative dichiarazioni