C ORSO DI T ECNICA P ROFESSIONALE A. A.2013/14 Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia.

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C ORSO DI T ECNICA P ROFESSIONALE A. A.2013/14 Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia

Obblighi Antiriciglaggio

ANTIRICICLAGGIO = insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio

RICICLAGGIO NELLA NORMATIVA EUROPEA insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al Trasferimento Detenzione Occultamento Utilizzazione di beni,denaro provenienti da attività criminose

RICICLAGGIO NELLA NORMATIVA ITALIANA è reato per la previsione di due specie criminose -c. p. artt.648 bis- 648 ter per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000)

EVOLUZIONE NORMATIVA SU ANTIRICICLAGGIO Direttiva CEE 97/2001 LEGGE 14 del D.lgs. 56 del * Direttiva 2005/60/CEE Legge n.29 DM n.141 E Provv.UIC Ha recepito la direttiva 2001 Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine: 231 D.lgs n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del

OBBLIGATI AI SENSI DEL D.L GS.231/07 Sono obbligati ai sensi dellart 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili

Q UINDI : OBBLIGHI 1. Adeguata verifica della clientela 2. Registrazione e conservazione dei dati e informazioni 3. Segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni al Mef delle infrazioni sulluso del contante

M ODALITÀ Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano allUnità di Informazione Finanziaria - ROMA Le comunicazioni per luso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio - Roma

ART.16 Lobbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando: 1. prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a euro 2. Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate

A RT.16 CONTINUA 1. Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile 2. Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo 3. Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione

C OME SI ESTRINSECA L OBBLIGO Lobbligo di verifica della clientela si ha innanzi tutto con la 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione 3/ svolgimento di un controllo costante

ESCLUSIONE DALLAOBBLIGO DI VERIFICA Docenze a corsi, convegni e simili3 Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Docenze a corsi, convegni e simili3 Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo Contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,ex art. 2, comma 3, lett. e), l n. 8011

Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche Redazione di stime giurate su incarico dellautorità giudiziale Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 ( consulenza del lavoro)

NOTA A parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette allobbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi operazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale

. Allattenzione prima del Ministero delleconomia e delle finanze e, successivamente, delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze. il 7/7/2009, il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti. La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo ; peraltro, nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere linterpretazione del CNDCEC sullargomento

I DENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL IDENTITÀ DEL CLIENTE Alla presenza del cliente anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; - mediante un documento didentità non scaduto Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare leffettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare lidentità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per loperazione da svolgere.

I NFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma).

O BBLIGHI DI R EGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI ART.36 In Archivio unico cartaceo o elettronico

T ERMINI PER LA REGISTRAZIONE Entro 30 giorni da: 1. Accettazione dellincarico 2. Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni 3. Termine della prestazione professionale

S ECONDO LA C IRCOLARE DELLA G D F INANZA Riguardo allaccertamento della tempestività delle registrazioni, va evidenziato che lart. 38, comma 1- bis del DLgs. 231/2007 prevede un termine che decorre dall accettazione dellincarico professionale, dalleventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale

GDFGDF CIO sembra conferire al professionista – sul piano applicativo delladempimento – unautonoma decisione basata su parametri ampiamente discrezionali. Attesa lincerta interpretazione della norma, la stessa GdF prevede quindi il ricorso allausilio del professionista, le cui dichiarazioni si renderanno indispensabili per acquisire ulteriori dati sui criteri di registrazione utilizzati.

Così, ad esempio, si può ipotizzare che il professionista utilizzerà il criterio dellaccettazione allorquando ritenga di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti ladempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un secondo momento.

G. D.F Di contro, ove la prestazione non abbia una durata definibile a priori, ovvero si tratti di unesecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, la GdF ritiene ammissibile che il professionista attenda la conclusione della stessa per eseguire la registrazione

SECONDO LA G D F Il professionista è quindi tenuto ad identificare leventuale titolare effettivo e a verificarne lidentità, ma tali informazioni non vanno registrate nellarchivio informatico, bensì semplicemente conservate nel fascicolo del cliente. Tale ultima interpretazione sembra essere quella più coerente con lo stato dellarte della normativa ed era stata accolta anche nelle Linee Guida del CNDCEC

I NDICATORI DI OPERAZIONI SOSPETTE AGGIORNAMENTO CON D LGS 78/10 Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente Uso contante Paradisi fiscali

M OVIMENTI SOPRA EURO Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro è indicatore di sospetto.(art.41 co.1° dlgs.231/07)

C ONTANTE E fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, emettere ass. trasferibili da ora euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione

Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo divieto dellimporto di 1000 euro che riguarda il TRASFERIMENTO, tra soggetti diversi,di denaro contante,libretti e titoli al portatore di tale importo. I prelievi e i versamenti di denaro sul proprio c/c non sono sanzionati ma solo i TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze (MEF) n.2 del

UN BENE O UN SERVIZIO E limitato pertanto così lutilizzo di denaro contante. Analoghi limiti valgono anche per gli assegni bancari e postali che se di importo pari o superiore a Euro devono avere anche la clausola di NON TRASFERIBILITA oltre nome e /o ragione sociale del beneficiario

La norma NON impedisce di pagare per esempio un bene o un servizio euro in contanti NON è illecito MA cè la sanzione amministrativa (non penale) da 1 al 40% dellimporto trasferito e la transazione rimane valida.

Lidentificazione e registrazione della clientela è in effetti laspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a euro