Legge quadro sulle aree naturali protette

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Legge quadro sulle aree naturali protette Articolato, previsioni, procedure

Obiettivi conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici

Programmi nazionali e politiche di sistema Il Ministro dell’Ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati

Classificazione delle aree naturali protette Parchi nazionali Parchi regionali Riserve naturali statali Riserve naturali regionali Monumenti naturali Paesaggi protetti

Politiche di sistema Le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente La Carta della natura - è predisposta dai servizi tecnici nazionali integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità della legge - individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale

Misure di salvaguardia Sono vietati fuori dei centri edificati e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata

Strumenti di pianificazione Piano del Parco Regolamento del Parco Piano pluriennale socio-economico per lo sviluppo di attività eco-compatibili

Regolamento Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'Ente Parco contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo

Il regolamento del Parco disciplina in particolare: tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali c) soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto d) slvolgimento di attività sportive, ricreative ed educative e) svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria f) limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia g) svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo h) accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani

Il regolamento del Parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste

Divieti Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat: a) cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali; raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale b) apertura ed esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché asportazione di minerali c) modificazione del regime delle acque d) svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco e) introduzione e impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici f) introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati g) uso di fuochi all'aperto h) sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo

Deroghe Il regolamento del Parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da soggetti all'uopo espressamente autorizzati dall'Ente Parco stesso

Usi civici - proprietà collettive Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco

Procedura di approvazione Il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell’Ambiente, previo parere degli enti locali interessati Piano per il Parco La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco

Piano del Parco: contenuti organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree (zone) o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere

Zonizzazione del parco ZONA A: riserve integrali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità ZONA B: riserve generali orientate è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; sono consentite utilizzazioni produttive tradizionali, realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco e manutenzione delle opere esistenti ZONA C aree di protezione In armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità ZONA D aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori

Procedura del Piano 1 Il piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge La Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla Regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente Parco

Procedura del Piano 2 Il Piano adottato è depositato per 40 giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate Entro i successivi 40 giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente Parco esprime il proprio parere entro trenta giorni Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente Parco e con i Comuni interessati emana il provvedimento d'approvazione

Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi 4 mesi, il Ministro dell’Ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva

Modifiche, valore Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni 10 anni Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i Piani paesistici, i Piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione

Nulla osta Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorso il quale termine il nulla osta si intende rilasciato (silenzio-assenso)

Sorveglianza La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Corpo forestale dello Stato