Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi Corso di formazione sindacale La fiscalità 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
corso di formazione vdb - cl Principi generali Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale per lo svolgimento delle pubbliche funzioni Anche i redditi pensionistici –previdenziali sono pertanto assoggettati al prelievo fiscale Mentre sulla pensione pubblica non esistono agevolazioni, per incentivare la pensione complementare esistono varie agevolazioni 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
Principi generali I modelli esistenti sono di 3 tipi EET = esenzione, esenzione, tassazione Esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni ETE = esenzione, tassazione, esenzione Esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, esenzione delle prestazioni ETT = Esenzione, tassazione, tassazione In Italia ETt: esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, tassazione agevolata delle prestazioni 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
I tributi sono costituiti essenzialmente dalle imposte e dalle tasse Principi Generali I tributi sono costituiti essenzialmente dalle imposte e dalle tasse Le Tasse sono direttamente correlate ad un servizio pubblico erogato dallo Stato o da altro ente pubblico. Gravano solo sui soggetti beneficiari del servizio pubblico richiesto. Le Imposte gravano su tutti i cittadini a prescindere dall’effettiva utilizzazione di servizi e il loro importo è correlato alla capacità contributiva di essi. 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
Principi Generali I principi costituzionali su cui si fondano sono: Principio di capacità contributiva - Art. 53, comma 1, Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Principio di progressività - Art. 53, comma 2, Costituzione. L’onere tributario cresce più che proporzionalmente con l’aumentare del reddito. 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
corso di formazione vdb - cl Principi generali Che differenza c’è fra Deduzione e Detrazione? Le Deduzioni che possono essere fisse o decrescenti comportano l'abbattimento dell’imponibile). Le Detrazioni anch'esse fisse o decrescenti rispetto al reddito e comportano un abbattimento dell’imposta. 9/10/11/05/2012 corso di formazione vdb - cl
Aspetti fiscali 80% Stato 7,10% 2,50% 9,60% 26,04% Regioni e AALL Retribuzione utile Datore lavoro Dipendente Totale Abbattimento imponibile ai fini IRPEF Stato 80% 7,10% 2,50% 9,60% 26,04% Regioni e AALL 3,60% 6,10% 40,98% SSN EPNE 100% Il computo è per intero a carico datore lavoro VDB
Il regime fiscale di TFS e TFR Il sistema di tassazione cui le prestazioni di fine servizio vengono assoggettate si differenzia tra il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto TFS defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS) tassazione in funzione del reddito di riferimento TFR rendimenti tassati dell’11% applicazione dell’aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda Formazione Inpdap 2010
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto. Regime fiscale: contribuzione Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra: Il 12% del reddito complessivo L’importo assoluto di € 5164,57 annui Il doppio del TFR versato a previdenza complementare Cosa prevede il d. lgs. 252/05 I contributi versati sono deducibili dal reddito : Entro il limite assoluto di € 5164,57 annui Esclusione dal reddito da lavoro dei contributi trattenuti dal datore di lavoro entro il tetto di € 5164,57 I lavoratori di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del decreto i quali nel primo quinquennio, versando contribuzioni ridotte usufruiscono di una deducibilità inferiore a quella massima fruibile, possono usufruire nei successivi 20 anni di una deduzione maggiore, rapportata a quella non fruita, nel limite max di ulteriori 2.582,29 € annui
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto. Regime fiscale: le prestazioni Cosa prevede il d. lgs. 252/05 Sia per le prestazioni in forma periodica che per le prestazioni in capitale viene applicata una ritenuta nella misura del 15% (sostitutiva). Per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alla forma complementare c’è una riduzione annua di 0,30 punti sino ad un massimo di 6 punti Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Le prestazioni in forma periodica vengono tassate:sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell’87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Cosa prevede il d. lgs. 252/05 La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto. Regime fiscale: anticipazioni e riscatto Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull’ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l’imposta già versata Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato Cosa prevede il d. lgs. 252/05 Anticipazioni: per spese sanitarie la ritenuta è pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°; per gli altri tipi di anticipazione l’aliquota è del 23% Riscatti: per riscatti per morte la ritenuta è pari al 15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l’aliquota è del 23%