LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO

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LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO Cenni storici

FASI STORICHE 1^ FASE Nascita della MEDICINA DEL LAVORO 2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 4^ FASE Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi

1^ FASE: - Nascita della MEDICINA DEL LAVORO XVI secolo: Georgius Agricola – Paracelso XVII secolo: XVIII secolo: rivoluzione industriale XIX secolo: Bernardino Ramazzini “De Morbis Artificium” Primo studio sistematico delle malattie del lavoro Luigi Devoto

2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge Fine secolo XVIII / inizio secolo XIX Drammatico sfruttamento della classe operaia Macchine idrauliche e macchine a vapore

Verso la fine XIX secolo - meccanizzazione - nuove tecniche di produzione spostamento manodopera dal settore agricolo a quello industriale (inadeguate istruzioni professionali)

CONSEGUENZE INFORTUNI crescente e preoccupante aumento ORARI massacranti (12-14 h giorno) CONDIZIONI IGIENICHE E AMBIENTALI Precarie

Prime disposizioni legislative In Italia l’emanazione delle prime leggi a tutela dei lavoratori (fanciulli) ha inizio nel 1886 1898: prima legge sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro 1917: provvedimenti contro gli infortuni in agricoltura 1929: prima assicurazione contro le malattie professionali nell’industria Legge 11.07.1886 - n. 3657 Regolamentava il lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere.

1902: IL LAVORO FEMMINILE Con la legge n.242 del 1902, nota come legge Carcano, viene regolamentato l’uso della forza lavoro femminile. - Divieto di lavoro nei sotterranei - Divieto di impiego in lavori insalubri e pericolosi Limite di 12 ore nella durata della giornata lavorativa Istituzione del congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile, peraltro, a tre settimane.

1930: viene predisposto il Codice Penale nel quale vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza sul lavoro a carico dell’imprenditore (artt. 437 e 451)

CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. D O L O Intenzione o consapevolezza di ledere un diritto altrui, mediante inganno o raggiro o recando danno...

1942: viene predisposto il nuovo Codice Civile: viene separata la tutela prevenzionistica da quella assicurativa: la tutela della salute del lavoratore si configura come un dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087)

Tutela delle condizioni di lavoro CODICE CIVILE, 1942 Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. C O L P A Atto, comportamento che contravviene in modo involontario a una norma giuridica o morale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 1947 Art. 1 : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Art. 38: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia... Art. 35: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA D.P.R. 1124/65 COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70) 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70) ART. 5: libertà e dignità del lavoratore: vietato, al datore di lavoro, eseguire accertamenti sull’idoneità e sulle infermità per malattia o infortunio ART. 9: titolarità del diritto dei lavoratori a gestire, con il concorso di tutte le forze che ritengono opportune, la tutela della salute e dell’integrità fisica in rapporto ai rischi che il lavoro comporta

1971: I DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI (L.1204/71) - Divieto di licenziamento - Divieto di sospensione dal lavoro - Astensione obbligatoria dal lavoro - Spostamento ad altre mansioni - Astensione facoltativa dopo il parto - Astensione dal lavoro durante le malattie del bambino - Permessi retribuiti post-partum

D.P.R. 547 del 27.04.1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 303 del 19.03.1956 Norme generali per l’igiene del lavoro.

4^ FASE: Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi Le tappe significative delle normative Europee

1984 TRATTATO DI SCHENGHEN: abbattimento barriere terrestri e marittime tra Paesi aderenti; libera circolazione di merci e persone con semplice carta di identità

TRATTATO DI MAASTRICHT : E’ stato siglato il 9 e il 10 dicembre 1991 a Maastricht, in Olanda, durante il vertice tra i Paesi della CEE che portò, il 7 febbraio 1992, alla firma del "Trattato sull'Unione europea". - creazione di una Banca Centrale Europea (BCE);  - l'adozione dell'euro entro il 1999; - la nascita di una nuova dimensione chiamata "cittadinanza europea " che implica la coscienza di una nuova appartenenza politica, geografica, culturale, sociale ed economica;  - una politica di crescita economica e di sviluppo dell'occupazione e una politica estera e della difesa comuni; - l'armonizzazione dei sistemi fiscali e delle normative pubblicitarie; - la caduta dei monopoli nazionali nel settore dei trasporti

Il passaggio significativo “normativa anni 50 / normativa anni 90 DALLA SALUTE DELLA FABBRICA ALLA SALUTE NELLA FABBRICA il risultato richiesto: La Valutazione del rischio La programmazione della prevenzione

Obiettivi del legislatore Quadro del sistema legislativo Struttura e principali novità Quadro degli adempimenti, sistema istituzionale di vigilanza Regime sanzionatorio

Valutazione dei rischi – Documento valutazione dei rischi La persona. Il Lavoratore. Le norme di tutela RISCHI (cadute, taglio,rumore, polvere,ecc) “Ore 8.00” “lunedì” “Ore 18.00” “venerdì” Inizio rapporto di lavoro Fine rapporto di lavoro MISURE DI TUTELA (art.2087 CC.; art.15 D.Lgs 81/08, ecc) Valutazione dei rischi – Documento valutazione dei rischi DPI

L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA Istituzione delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro 1898 L’art. 2087 del C.C. e il diritto prevenzionale 1942 La legislazione tecnica “1950” La politica sociale comunitaria e l’ambiente di lavoro Dal D.Lgs. 277/91, al D.Lgs. 626/94, al D.Lgs. 81/08

Le parole chiave del D. Lgs. 626, del D. Lgs 81, del D. Lgs Le parole chiave del D.Lgs. 626, del D.Lgs 81, del D.Lgs. 81 revisionato Valutazione dei rischi Misure di prevenzione Informazione Formazione Consultazione/partecipazione

Il D.Lgs. 81/08. 13 Titoli, 306 articoli, 51 Allegati TITOLO I Principi comuni (61 artt.) TITOLO II, …XIII (luoghi di lavoro, cantieri, attrezzature, agenti fisci, MMC ALLEGATI

La strategia del D.Lgs. 81/08, richiesta al datore di lavoro Rispetto degli adempimenti sostanziali e per il miglioramento Redazione di VDR e DVR - specifici - sintetici - semplici Coinvolgimento attivo delle figure coinvolte

… nel contesto di una nuova impresa … e/o attività … Il datore di lavoro valuta tutti i rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro I TEMPI: immediatamente la valutazione dei rischi (VDR). Entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività l’elaborazione del relativo documento (DVR)

La principale novità sostanziale Inserimento della filosofia dell’art. 2087 del Codice Civile (del 1942) nella stessa definizione di “prevenzione” indicata dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 81. Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro “ L’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Art. 2, c. 1 - Definizioni n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

Il “pilastro” del D.lgs. 81/08

Titolo I – Principi comuni (modificati 36 dei 61 articoli.) Il 27 % di tutto il decreto. Capo I - Disposizioni generali (20 art. mod.) Capo II - Sistema Istituzionale (7 art. mod.) Capo III- Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (20 art. mod.) Sez. I: Misure generali di tutela Mod 6 art. su 13 Sez. II: Valutazione dei rischi Mod. 3 art. su 3 Sez. III: Servizio prevenzione e protezione Mod. 2 art. su 5 Sez. IV: Formazione, Informazione e Addestramento Mod. 1 art. su 2 Sez. V: Sorveglianza sanitaria Mod. 4 art. su 5 Sez. VI: Gestione delle emergenze Mod. 1 art. su 4 Sez. VII: consultazione e partecipazione dei RLS Mod. 3 art. su 6 Sez. VIII: Documentazione No Mod. Capo IV – Disposizioni penali (6 art. mod.) Sez. I: Sanzioni Sez. II Disposizioni in tema di processo penale

Art. 1 -Finalità Programmazione della sicurezza in azienda Partecipazione di tutti i soggetti coinvolti MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA SUL LAVORO

La garanzia. L’uniformità. Uniformità di tutela attraverso il rispetto dei: Livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali anche con riguardo alle: Differenze di genere Età Condizioni delle lavoratrici Lavoro degli immigrati

Vengono abrogati: D.Lgs.187/05 L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12) DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art. 64 - ISPETTORI) D.Lgs. 277/91 D.Lgs.626/94 D.Lgs.493/96 D.Lgs.494/96 D.Lgs.187/05 Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06) L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12) Ogni altra disposizione legislativa incompatibile…

Le principali novità del Decreto Correttivo L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Obblighi di inviare i lavoratori a visita medica secondo scadenza e comunicazione al MC della cessazione del rapporto do lavoro DVR consegnato al RLS ed consultato solo in azienda

Le principali novità del Decreto Correttivo L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Art. 3 bi, introduzione concetto “culpa in vigilando” Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei 21 predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

L’art. 28. La valutazione dei rischi Esamina di tutti i rischi pertinenti Verifica efficienze misure di sicurezza Valutare e attribuire un ordine di priorità Documento valutazione di rischi Decidere azione preventiva Intervenire con azioni concrete Controllo e riesame

L’adeguata informazione formazione. Elementi strategici Informazione fornire notizie ritenute utili o funzionali Comunicare conoscere = sapere Formare: fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività Predisporre un processo progettuale per conseguire una modalità di comportamento e di lavoro = saper fare, saper essere

I reati si distinguono in base al diverso tipo di sanzione e quindi abbiamo: I DELITTI sono i reati punti con la pena: Dell’ergastolo Della reclusione Della multa LE CONTRAVVENZIONI sono i reati punti con la pena: Dell’arresto Della ammenda

Solo sanzioni amministrative Il regime sanzionatorio nel D.Lgs. 81/08. Quattro tipologie di sanzioni Solo arresto Solo ammenda Solo arresto o ammenda Solo sanzioni amministrative

Conclusioni: SICUREZZA PARTECIPATA !