La contabilizzazione e rappresentazione in bilancio del consolidato fiscale Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica (Sede di.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IRAP.
Advertisements

DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il metodo del patrimonio netto
Il bilancio di esercizio: profili civilistici e tributari 6 dicembre 2006 Avv. Alberto Bianco Università degli Studi di Trento a.a. 2006/2007.
Scritture di epilogo e di chiusura generale dei conti
Criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali
PRO-RATA PATRIMONIALE SCHEDE DI SINTESI
IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Principi Contabili Internazionali
DIVIDENDI AA 2012/2013.
La determinazione dellimponibile e dellimposta nellirpef e nellires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2006/2007 anno accademico 2006/2007.
La determinazione dellimponibile e dellimposta nellirpef e nellires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2012/2013 anno accademico 2012/2013.
Eutekne – Tutti i diritti riservati La Finanziaria 2008 Le novità in materia di cessione di partecipazioni.
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONSOLIDATO FISCALE
La contabilizzazione della trasparenza fiscale
Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
Il modello Unico 2007 La fiscalità differita A cura di Roberto Protani.
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i.
03/02/20141 IFRS 7 Strumenti finanziari Principi contabili e informativa finanziaria a.a – 2010 Prof. Sabrina Pucci.
Principi generali - CHIAREZZA
SOCIETA DI COMODO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it.
A) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il gruppo dimprese su opzione facoltativa delle singole società
Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004.
UNICO 2004.
Il regime dei dividendi
Treviso - 12 febbraio 2004 Treviso, 12 febbraio 2004
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
1Direzione Regionale dell'Emilia Romagna DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA IL MODELLO UNICO 2004 BOLOGNA MAGGIO 2004.
D ALL A CE ALLA STRETTA SULLE S OCIETÀ «S CHERMO »: N OVITÀ F ISCALI PER LE I MPRESE TRA I NCENTIVI E P ENALIZZAZIONI A NTIELUSIVE 1) I L P ERCORSO DELL.
Dott. Gian Marco Sgherri
Le novità in tema di operazioni in valuta
LA RAPPRESENTAZIONE DEL LEASING IN BILANCIO
1 NOVITA PER I PROFESSIONISTI Modifiche allart. 19 del D.P.R. n. 600/1973, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni Legge.
Riduzione aliquota IRES e IRAP
IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari
La contabilizzazione e rappresentazione in bilancio della trasparenza fiscale Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica (Sede.
1 Le operazioni in valuta estera Commissione di Studio Fiscalità Interna 5 Aprile 2005 Patrizia Gorini.
A decorrere dal periodo dimposta 1998, è stata istituita laddizionale regionale allIRPEF. Tale imposta non è deducibile ai fini di alcuna altra imposta,
LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
D. Lgs , n. 446 Art. 1, cc e L , n. 244.
Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte.
Il consolidato nazionale (gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo.
LA FISCALITÀ DIFFERITA
1 MILANO 12 DICEMBRE 2004 Riccardo Patimo OPZIONE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA Carlo Nocera.
Il consolidato nazionale (gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo.
Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)
Imposte dirette società di capitali. PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di.
1 La fiscalità differita Rimini, 20 ottobre 2009 Alessandro Ricci.
Benefici per perdite fiscali. PERDITE FISCALI RECUPERABILI: IRES: 500 Se esiste la ragionevole certezza di recuperare le perdite (prospettive reddituali.
Il regime della trasparenza. …. Si tratta di un regime impositivo proprio delle società di persone Norma di riferimento: art. 5 Tuir I redditi delle società.
COMPONENTI NEGATIVE. AMMORTAMENTI (ART. 102) L’art. 2426, n. 2, c.c., prevede che il costo delle immobilizzazioni materiali o immateriali la cui utilizzazione.
Bilancio consolidato Struttura e contenuto Stato Patrimoniale
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi.
Le regole di determinazione del reddito d’impresa - 3 Avezzano 2015.
IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA
Bilancio in forma abbreviata e Bilancio per le microimprese
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO FINALITA’ DEL PRINCIPIO Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la.
Il Bilancio d’esercizio
Le modifiche al Codice Civile
Convegno Nazionale La riforma fiscale: una svolta del sistema o un’occasione perduta? Roma, 11/12 dicembre 2003 Sheraton Golf Parco De’ Medici Hotel.
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella.
OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE. OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEFINIZIONI fornite dal OIC 14 Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424.
La Finanziaria 2008 IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART.
OIC 16 Immobilizzazioni materiali. OIC 16 – I MMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono beni ad uso durevole costituenti parte dell’organizzazione interna della.
OIC 18 RATEI E RISCONTI. OIC 18 – RATEI E RISCONTI AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: disaggi e.
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA’ E BILANCIO Esercitazione n.7.
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO B2 “Fondi per imposte, anche differite” accoglie: le passività per imposte probabili, aventi.
Transcript della presentazione:

La contabilizzazione e rappresentazione in bilancio del consolidato fiscale Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica (Sede di Rimini) Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo delle Imprese 22 Ottobre 2013

Riferimenti normativi D.Lgs. 344 del 12 dicembre 2003 TUIR articoli da 117 a 129 (consolidato nazionale) TUIR articoli da 130 a 142 (consolidato mondiale) D.M. 9 giugno 2004 (disposizioni applicative consolidato nazionale) Principio contabile n. 25 – Maggio 2005 OIC Interpretativo 2 – Maggio 2006 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Consolidato nazionale: finalità Determinazione di un’unica base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società del gruppo Metodo di consolidamento: consolidamento integrale dei redditi/perdite (a prescindere dalla percentuale di partecipazione) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Consolidato nazionale: principali vantaggi Compensazione all’interno del gruppo di redditi e perdite prodotte dalle società aderenti  più rapida utilizzazione delle perdite fiscali Compensazione di eccedenze di interessi passivi e di eccedenze di ROL Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esempio compensazione redditi Senza consolidato fiscale Alfa Ires: - 275 (1.000 * 27,5%) Beta Ires: 0 Imposte anticipate (???): +137,5 (500 * 27,5%) Con consolidato fiscale Alfa (consolidante) Ires: 137,5 ((1.000 – 500) * 27,5%) «Provento da consolidato fiscale»: 137,5 ALFA Reddito imponibile: 1.000 100% BETA Perdita fiscale: -500 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esempio compensazione interessi Senza consolidato fiscale Alfa Ires: - 275 (1.000 * 27,5%) Beta Ires: 0 Imposte anticipate sugli interessi passivi (????): + 27,5 Con consolidato fiscale Alfa (consolidante) Ires: - 247,5 ((1.000 – 100) * 27,5%) Beta (consolidata) «Provento da consolidato fiscale»: + 27,5 ALFA Reddito imponibile: 1.000 Eccedenza di ROL: 200 100% BETA Reddito imponibile: 0 Ecc. di int. passivi: 100 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Consolidato Nazionale: soggetti ammessi e cause di esclusione Società di capitali residenti soggette a IRES Cause di esclusione: Società che beneficiano di riduzione dell’aliquota IRES Soggetti sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza Soggetti che hanno optato, in qualità di società partecipata, per il regime di trasparenza (ex art. 115, 1° comma TUIR) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Definizione del gruppo e perimetro di consolidamento Rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1) cc. (controllo di diritto) Partecipazione diretta o indiretta al capitale in misura superiore al 50%, senza considerare le azioni prive di diritto di voto Diritto agli utili superiore al 50%, senza considerare la parte di utile spettante alle azioni prive del diritto di voto nell’assemblea ordinaria Il rapporto di controllo deve sussistere dall’inizio di ogni esercizio nel quale si opta per il consolidato Si deve tenere conto dell’effetto demoltiplicatore della catena di controllo Le società devono avere identità di esercizio sociale Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Definizione del perimetro di consolidamento: esempio Esercizio al 31/12 80% 100% B Esercizio al 31/12 C Esercizio al 31/12 D Esercizio al 30/06 60% 100% A può consolidare solo B e C nell’anno n Eventualmente F nell’anno n + 1 E Esercizio al 31/12 F (acquistata in corso d’anno) Esercizio al 31/12 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Consolidato nazionale: esercizio dell’opzione L’opzione è esercitabile a coppia e non per l’intero perimetro consolidabile Deve essere comunicata, mediante apposita modulistica, entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio Occorre indicare il criterio, tra quelli ammessi, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue alle società che le hanno prodotte in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo Ha durata triennale (rinnovabile a scadenza) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

La disciplina delle perdite nella tassazione di gruppo Tipologia Società consolidate Consolidato fiscale Perdite pregresse (ante adesione al consolidato) Non sono attribuibili al consolidato. Possono essere utilizzate solo per compensare i redditi della società consolidata  trasferimento al consolidato del netto Non sono attribuibili al consolidato Perdite formatesi in corso di consolidato Sono obbligatoriamente trasferite al consolidato Se il risultato consolidato è in perdita, tale perdita è riportata a nuovo nel consolidato, e utilizzabile solo in futuri esercizi di consolidato Perdite residue del consolidato In generale permangono nell’esclusiva disponibilità della consolidante, salvo diverso criterio al momento dell’esercizio dell’opzione Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Perdite fiscali: esempio Perdite ante: 0 Reddito 2013: 1.000 80% 100% 100% B Perdite ante: 1.000 Reddito 2013: 2.000 (ante utilizzo perdite) C Perdite ante: 1.000 Reddito 2013: 500 (ante utilizzo perdite) D Perdite ante: 1.000 Perdita 2013: -500 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Perdite fiscali: esempio Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Perdite fiscali: esempio Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Consolidato fiscale nazionale: obblighi delle società Società consolidate (ivi inclusa la consolidante) Presentano autonomamente la dichiarazione dei redditi, senza liquidazione dell’IRES (GN) Forniscono alla consolidante tutte le informazioni necessarie per la liquidazione dell’imposta consolidata (es. ritenute subite, acconti versati autonomamente, eccedenze di Rol o di interessi passivi trasferibili al consolidato) Società consolidante Presenta la dichiarazione del consolidato (CNM) Liquida l’imposta e provvede al versamento del saldo e degli acconti IRES Riporta a nuovo le perdite formatesi in consolidato Può chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta versata Comunica alle consolidate le regolazioni finanziarie dei benefici trasferiti/ricevuti in virtù di quanto previsto negli accordi di consolidamento Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento OIC Interpretativo 2: «Fatta eccezione per le norme che dettagliatamente descrivono le modalità del prelievo nei rapporti tra soggetto consolidante ed Erario, è da avvertire che la gran parte dei rapporti in essere all’interno dell’area di consolidamento non sono regolamentati per legge e debbono quindi essere appositamente disciplinati dalle parti attraverso il c.d. contratto di consolidamento» «Gli effetti contabili che derivano dall’applicazione della procedura di consolidamento fiscale dipendono direttamente dalle clausole contenute nel contratto» Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento: esempi Quali perdite si considerano utilizzate? Quelle di C o di D? O entrambe? La remunerazione per le perdite trasferite deve avvenire già al suo trasferimento ovvero solo al momento dell’effettivo utilizzo nel consolidato? Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento: esempi di pattuizioni contrattuali Art. 6) DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PERDITE FISCALI 6. 1. ….. d) la Consolidante, sulla base dei dati ricevuti dalle Società partecipanti al Consolidato, definisce l’ammontare della Perdita Fiscale di ciascuna Società relativo al periodo d’imposta oggetto di calcolo che sarà considerato compensato, per somma algebrica, con i Redditi Netti delle altre Società partecipanti al Consolidato. Il criterio che sarà utilizzato ai fini dell’utilizzo delle perdite è quello proporzionale, pertanto: 1. nell’ipotesi in cui le Perdite non eccedano i Redditi, la Consolidante definisce, per ciascuna Società che presenta un Reddito residuo dopo la compensazione con le Perdite, l’ammontare dell’IRES di competenza dovuta per la remunerazione delle perdite trasferite e utilizzate, nonché per la predisposizione della provvista per i versamenti all’Erario della parte di imposta non compensata; 2. nell’ipotesi in cui le Perdite eccedano i Redditi, per ciascuna Società che abbia apportato Perdite, queste ultime si considerano utilizzate sulla base del rapporto tra la sommatoria dei Redditi individuali e la sommatoria delle Perdite individuali correnti; Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento: esempi di pattuizioni contrattuali Art. 6) DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PERDITE FISCALI e) le Perdite non utilizzate saranno riportate agli esercizi successivi dalla Consolidante così formando la Perdita pregressa del Consolidato i cui impieghi avverranno nel seguente ordine: 1. nell’ipotesi in cui una Società apportasse al Consolidato un Reddito ma ad essa fossero riferibili quote di Perdite Pregresse del Consolidato non assorbite, l’eccedenza di Reddito di tale società, non annullata dalle Perdite del periodo di imposta, sarà prioritariamente compensata con le Perdite pregresse del Consolidato ad essa riferibili; 2. le ulteriori Perdite pregresse del Consolidato, ancora disponibili dopo gli impieghi di cui al punto precedente, verranno utilizzate secondo il criterio ritenuto più opportuno dalla Consolidante, non escluso quello proporzionale. 6. 2. In caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del TUIR, ed in deroga all’art. 13, comma 8, del DM, le Perdite residue del Consolidato saranno attribuite alla Società Consolidante (ALTERNATIVA: verranno attribuite in maniera proporzionale alle Società che le hanno prodotte.) 6. 3. In caso di mancato rinnovo dell’opzione, ai sensi all’art. 124, comma 4, del TUIR, ed in deroga all’art. 13, comma 8, del DM, le Perdite residue del Consolidato saranno attribuite alla Società Consolidante. (ALTERNATIVA: verranno attribuite in maniera proporzionale alle Società che le hanno prodotte.) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento: esempi di pattuizioni contrattuali Art. 10) RICONOSCIMENTO ECONOMICO - PERDITE, INTERESSI PASSIVI E ACE 10. 1. Anche ai fini dell’art. 118, comma 4, del TUIR, l’utilizzo delle Perdite e delle Perdite pregresse (in vigenza del consolidato), delle Eccedenze di interessi passivi e dell’ACE genera un Compenso per le società originatrici da determinarsi come segue. 10. 2. Con riferimento alle Perdite il Compenso è determinato in funzione del vantaggio che le Perdite di una Società determinano sul Consolidato; tale Compenso è stabilito a favore delle Società originatrici delle Perdite per l’utilizzo delle stesse nell’ambito del Consolidato. Il Compenso è calcolato applicando l’aliquota IRES vigente per il periodo di imposta in cui la perdita viene utilizzata. Il Compenso così determinato sarà riconosciuto alla Società avente diritto da parte della Consolidante, in qualità di gestore del Consolidato e sulla scorta di apposita comunicazione inviata dalla Consolidante alle Società interessate. La Consolidante, non debitrice in proprio e sulla scorta di tale comunicazione, si costituisce contestualmente creditrice della provvista necessaria, senza opposizione od eccezione alcuna, nei confronti delle Società che hanno beneficiato delle Perdite e delle Perdite pregresse del Consolidato. Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Il contratto di consolidamento: esempi Criterio proporzionale nell’utilizzo delle perdite Pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: le consolidate Caso 1: trasferimento di redditi imponibili La controllata B ha prodotto un reddito imponibile di 1.000 Onere da consolidato fiscale (CE 22.d) A Debiti verso controllante (SP Pass. D.9) 275 Trasferimento ritenute, acconti IRES versati autonomamente, crediti d’imposta trasferiti al consolidato, crediti per imposte pagate all’estero …. La controllata B ha subito ritenute su interessi attivi per 10, versato acconti IRES per 150 Crediti v/controllante (SP Att. C.II.4) 160 Crediti v/erario per ritenute subite 10 Crediti v/erario per acconti IRES 150 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: le consolidate Caso 2: trasferimento di perdita fiscale (interamente utilizzata nel consolidato) La controllata C ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata interamente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con un reddito imponibile Crediti v/controllante (SP Att. C.II.4) A Provento da consolidato fiscale (CE 22.d) 275 Caso 3: trasferimento di perdita fiscale (gli accordi di consolidamento prevedono il pagamento del beneficio a prescindere dall’effettivo beneficio conseguito nel consolidato) La controllata C ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita fiscale (es. 500) 550 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: le consolidate Criterio proporzionale nell’utilizzo delle perdite Pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: le consolidate Caso 4: trasferimento di perdita fiscale (parzialmente utilizzata in consolidato – gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite ed il pagamento solo all’effettivo utilizzo) La controllata C ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita (-500): gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite utilizzate ed il pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo Crediti v/controllante (SP Att. C.II.4) A Provento da consolidato fiscale (CE 22.d) 183 La controllata D ha prodotto una perdita fiscale di 500. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita (-500): gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite utilizzate ed il pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo 92 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: le consolidate Caso 4: trasferimento di perdita fiscale (parzialmente utilizzata in consolidato – gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite ed il pagamento solo all’effettivo utilizzo) E la perdita prodotta nell’esercizio e non utilizzata nel consolidato? Potrà essere usata solo dalla consolidante nel consolidato. Rilevo le imposte anticipate? Ho la ragionevole certezza che il consolidato in futuro utilizzi le perdite fiscali che ho trasferito e che non sono state compensate nell’anno? Sulla base degli accordi di consolidamento e a seguito di pianificazione fiscale futura, la consolidante ritiene che tali perdite verranno utilizzate  ne da comunicazione alle consolidate Crediti per imposte anticipate (SP Att. C.II.4-ter) A Imposte anticipate (CE 22.b) 92 (333 * 27,5%) E quando quelle perdite saranno effettivamente utilizzate in consolidato? Crediti v/controllante (SP Att. C.II.4) Crediti per imposte anti. (SP Att. C.II.4-ter) Il consolidato e la trasparenza fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante La consolidante rileva a conto economico solo l’imposta corrispondente al suo reddito/perdita prodotto I rapporti con le società consolidate sono rilevate solo a SP con contropartita il «debito/credito v/Erario per consolidato» Il «debito/credito v/Erario per consolidato» dovrà corrispondere alla liquidazione dell’IRES consolidata Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante Caso 1: trasferimento di redditi imponibili La controllante A ha prodotto un reddito imponibile di 1.000 IRES corrente (CE 22.a) A Erario c/IRES conso. (SP Pass. D.12) 275 Caso 2: trasferimento di perdita fiscale (interamente utilizzata nel consolidato) La controllante A ha prodotto una perdita fiscale di 500. Tale perdita è stata interamente utilizzata in consolidato, che chiude pertanto con un reddito imponibile Erario c/IRES cons. (SP Att. C II 4-bis) Provento da consolidato fiscale (CE 22.d) 137,5 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante Caso 3: trasferimento di perdita fiscale (parzialmente utilizzata in consolidato – gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite ed il pagamento solo all’effettivo utilizzo) La controllante A ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita (-500): gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite utilizzate ed il pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo Erario c/IRES cons. (SP Att. C.II.4-bis) A Provento da consolidato fiscale (CE 22.d) 183 E la perdita prodotta nell’esercizio e non utilizzata nel consolidato? Rilevo le imposte anticipate? Crediti per imposte anticipate (SP Att. C.II.4-ter) Imposte anticipate (CE 22.b) 92 (333 * 27,5%) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante Caso 1: trasferimento di redditi imponibili La controllata B ha prodotto un reddito imponibile di 1.000 Credito verso controllata B (SP Att. C.II.b) A Erario c/IRES cons. (SP Pass. D.12) 275 Non si può escludere che il contratto di consolidato preveda che, nel caso in cui il risultato consolidato evidenzi una perdita, l’importo che la controllata debba corrispondere sia nei limiti delle perdite compensate. Trasferimento ritenute, acconti IRES versati autonomamente, crediti d’imposta trasferiti al consolidato, crediti per imposte pagate all’estero …. La controllata B ha subito ritenute su interessi attivi per 10, versato acconti IRES per 150 Crediti v/Erario per ritenute subite (SP Att. C.II.4-bis) Debito verso controllata B per consolidato fiscale (SP Pass. D.9) 160 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante Caso 2: trasferimento di perdita fiscale (interamente utilizzata nel consolidato) La controllata C ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata interamente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con un reddito imponibile Erario c/IRES cons. (SP Att. C.II.4-bis) A Debiti v/consolidata C per consolidato fiscale (SP D.9) 275 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Scritture di consolidamento: la consolidante Caso 3: trasferimento di perdita fiscale (parzialmente utilizzata in consolidato – gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite ed il pagamento solo all’effettivo utilizzo) La controllata C ha prodotto una perdita fiscale di 1.000. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita (-500): gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite utilizzate ed il pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo Crediti v/Erario per consolidato fiscale (SP Att. C.II.4-bis) A Debito v/controllata C per consolidato fiscale (SP D.9) 183 La controllata D ha prodotto una perdita fiscale di 500. Tale perdita è stata parzialmente utilizzata nel consolidato dell’anno, che chiude pertanto con una perdita (-500): gli accordi di consolidamento prevedono la ripartizione proporzionale delle perdite utilizzate ed il pagamento solo al momento dell’effettivo utilizzo 92 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 1 A B D Reddito 2013: 1.000 Ritenute subite: 15 80% 100% Perdita 2013: -500 Ritenute subite: 0 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 1 Controllata B Credito v/controllante per consolidato fiscale A Crediti v/Erario per ritenute subite 25 Trasferimento ritenute subite alla controllante Onere da consolidato fiscale Debito v/controllante per consolidato fiscale 550 Rilevazione onere su trasferimento di reddito imponibile Controllata D Credito v/controllante per consolidato fiscale A Crediti v/Erario per ritenute subite Trasferimento ritenute subite alla controllante Provento da consolidato fiscale 137,5 Rilevazione provento su trasferimento della perdita fiscale di periodo Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 1 Erario c/IRES consolidato: - 687,5 (-275-550+137,5) Controllante Credito v/Erario per ritenute subite A Debito v/B per cons. 25 Trasferimento ritenute subite dalla controllata B Imposte correnti IRES Erario c/IRES cons. 275 Rilevazione IRES sul reddito prodotto nell’esercizio Credito v/B per consolidato 550 Rilevazione credito v/B per trasferimento reddito al consolidato Debito v/D per cons. 137,5 Rilevazione debito v/D per trasferimento perdita al consolidato Erario c/IRES consolidato: - 687,5 (-275-550+137,5) Erario c/ritenute subite: 40 (15+25)  Saldo IRES consolidato: 647,5 (OK) Crediti/debiti intercompany da consolidato: OK Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 2 A B C Reddito 2013: 1.000 80% 100% Perdita 2013: -1.000 C Perdita 2013: -1.000 Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 2 Controllata B Credito v/controllante per consolidato fiscale A Provento da consolidato fiscale 137,5 Rilevazione provento su perdita trasferita al consolidato ed effettivamente utilizzata Credito per imposte anticipate Imposte anticipate Rilevazione imposte anticipate su perdite dell’esercizio non utilizzate nel consolidato (ATTENZIONE: SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA DA A) Controllata C Credito v/controllante per consolidato fiscale A Provento da consolidato fiscale 137,5 Rilevazione provento su perdita trasferita al consolidato ed effettivamente utilizzata Credito per imposte anticipate Imposte anticipate Rilevazione imposte anticipate su perdite dell’esercizio non utilizzate nel consolidato (ATTENZIONE: SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA DA A) Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Esercitazione 2 Erario c/IRES consolidato: 0 (-275+137,5+137,5)  OK Controllante IRES d’esercizio A Erario c/IRES cons. 275 Rilevazione IRES sul reddito prodotto nell’esercizio Debiti v/controllata B per consolidato fiscale 137,5 Rilevazione debito v/B per trasferimento perdita al consolidato Debiti v/controllata C per consolidato fiscale Rilevazione debito v/C per trasferimento perdita al consolidato Erario c/IRES consolidato: 0 (-275+137,5+137,5)  OK Crediti/debiti intercompany da consolidato: OK Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Le informazioni da inserire negli atti di bilancio Informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal Principio n. 25 Non espressamente previste nel 2427 e 2428 c.c., ma richieste per il principio della rappresentazione veritiera e corretta (2423, co. 3) Relazione sulla gestione Indicare l’adesione al regime (motivazioni, opportunità ed eventuali rischi connessi) Specificare nei rapporti con parti correlate e con la società che esercita direzione e coordinamento i rapporti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio

Le informazioni da inserire negli atti di bilancio Nota Integrativa Condizioni e termini rilevanti del contratto di consolidamento Parti coinvolte e eventuali variazioni (la consolidante deve indicare tutte le società coinvolte) Periodo di vigenza Effetti sul bilancio (economici e patrimoniali) Eventuali impegni, rischi e garanzie derivanti dall’adesione Nel prospetto di riconciliazione dell’onere fiscale, indicare separatamente gli effetti derivanti dall’adesione al consolidato (es. interessi passivi dedotti in consolidato) Nella sezione dedicata alle imposte anticipate, segnalare che il recupero si presume sulla base dei risultati futuri attesi del consolidato. Il consolidato fiscale e la rappresentazione in bilancio