CLUB PREVIDENZA 30 SETTEMBRE 2013 Ilaria Fadda
Gestione crisi aziendali e ammortizzatori sociali Art. 2 c. 70 L. 92/12 Abrogazione art. 3 L. 223/91 dal Concessione Cigs sino al solo per le aziende con prospettive di continuazione o di ripresa attività e salvaguardia dei livelli di occupazione
Art. 3 L.223/91 Concordato preventivo Trattamento di Cigs concesso in caso di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni Interpello Min.Lav. 23/2013 Concessione della cigs anche a aziende in concordato senza cessione dei beni Come modificato dallart. 46 l. H D.L. 83/12 esclusione Art. 67 c. 3 l.D L.F.
Rateazione dei debiti in fase amministrativa: Circ.Inps 108/2013 Fonti : L. 389/89 L. 388/00 Det. 229/2012; 1134/2013 Rateazione in 24/36 rate Rateazione fino a 60 rate Rateazione mesi per debiti maturati in tutte le gestioni previdenziali
Domanda di rateazione Oggetto: debiti in fase amministrativa ex lege 122/2010 Deve contenere tutti i debiti maturati nei confronti di tutte le Gestioni Inps, accertati al momento della domanda Respinta la domanda che non indichi tutte le Gestioni in cui è maturato il debito Invio telematico Messaggio 11532/2013
Requisiti ai fini della dilazione Requisito della correntezza contributiva Impossibilità di inserire debiti ricomprese in precedente dilazione Eccezioni: rateazione breve Nuova domanda successiva allestinzione della prima rateazione
Valutazione della domanda Approvazione: comunicata tramite PEC o via fax. Applicazione degli interessi calcolati al tasso vigente Reiezione: per carenza delle condizioni LAzienda potrà proporre nuova domanda, una volta ottenuti i requisiti richiesti
Revoca della dilazione Mancato rispetto della correntezza contributiva Mancato pagamento di 2 rate consecutive, pur in presenza di regolarità contributiva mensile Ha effetto dalla sua adozione
Competenza decisionale Direttori provinciali: dilazione fino a 24/36 rate entro i euro Direttori regionali: 24/36 rate per importo compreso tra Euro ed Euro Direttore centrale: verifica l applicazione della normativa; potere decisionale su dilazioni di importo superiore a Euro ,00
Responsabilità solidale negli appalti: novità D.L. 69/2013 e D.L. 76/2013 Art. 50 D.L. 69/13 Obbligazione solidale negli appalti limitata alle sole ritenute sui redditi da lavoro. Validità dellart. 29 D.Lgs. 276/2003: responsabilità solidale dalla cessazione dellappalto per la corresponsione di trattamenti retributivi e contributivi
Art. 9 D.L. 76/2013 La solidarietà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi Concetto già espresso dalla Circ. Min. Lav. 5/2011 e Circ. Inps 106/2012
Grazie per lattenzione. Ilaria Fadda