L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

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Transcript della presentazione:

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVE COMUNITARIE: NORME E PROVVEDIMENTI NAZIONALI: Direttiva n. 91/308/CE (I direttiva antiriciclaggio) - D.L. 143 del 3/5/91, convertito dalla L. 197 del 5/7/91 Direttiva n. 2001/97/CE (II direttiva antiriciclaggio) D.Lgs 20/02/2004, n. 56 Decreto MEF 141 del 3/2/2006 Provv. UIC del 24/02/2006 Decreto MEF 60 del 10/04/2007 chiarimenti UIC ( www.uic.it ) - D.Lgs approvato venerdì 16/11/07 dal Cons. dei Ministri III Direttiva n. 2005/60/CE

RIFERIMENTI NORMATIVI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE: D.M. 03.02.2006 n. 141 Provvedimento UIC del 24.02.2006 in vigore dal 22.04.2006 D.M. 10.04.2007 n. 60 in vigore dal 25.05.2007

DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI (art. 2, DM 141/2006) Dottori commercialisti e ragionieri Revisori contabili Consulenti del lavoro Notai e avvocati ma solo per determinate e circoscritte operazioni. Ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. (aggiunto dal DM 60/2007) società di revisione

DECRETO CORRETTIVO - DM 10.04.2007 n. 60 (in vigore dal 25/05/2007) Gli obblighi di identificazione e registrazione vengono estesi alle società di elaborazione dati, associazioni di categoria che prestano servizi contabili, ai Caf, ai tributaristi e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi indipendentemente dall’iscrizione ad albi. L’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni, derivanti da obblighi fiscali non costituisce più prestazione ai fini degli obblighi antiriciclaggio. Rimane fermo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 9 Dm 141/2006

curatori fallimentari, consulenti tecnici d’ufficio ATTIVITA’ ESCLUSE attività svolte da professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione curatori fallimentari, consulenti tecnici d’ufficio docenti di corsi di formazione e di aggiornamento attività di redazione e trasmissione DR attività in materia di amministrazione del personale (dall’entrata in vigore del D.Lgs approvato il 16/11/07)

QUALI SONO GLI OBBLIGHI Obblighi sempre necessari: IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE CONSERVAZIONE DEI DATI NELL’ARCHIVIO UNICO ISTITUIRE MISURE DI CONTROLLO INTERNO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI (dal 14/03/2004) Obblighi eventuali: SEGNALAZIONE ALL’UIC DI OPERAZIONI SOSPETTE COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (in vigore dal 14/3/2004)

LE FASI IDENTIFICAZIONE SEGNALAZIONE UIC COMUNICAZIONE AL MEF Verifica da parte del professionista dell’identità’del cliente o del soggetto per conto del quale opera e acquisizione dati identificativi (doc.identita’) IDENTIFICAZIONE Registrare e conservare nell’A.U. generalità complete, c.f., estremi doc.ident. per persone fisiche, dati del soggetto per conto del quale opera, attività svolta dal cliente, data identificazione, descrizione prestazione fornita, valore della prestazione. CONSERVAZIONE IN AU Operazioni compiute dal cliente che per caratteristiche, entità, natura, o altre circostanza lo induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità possano provenire dai delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o di reimpiego (art. 648-ter c.p.) SEGNALAZIONE UIC COMUNICAZIONE AL MEF Divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro. I controlli devono essere svolti con continuità anche su base periodica. La formazione deve essere continuativa e sistematica MISURE DI CONTROLLO E FORMAZIONE

REATO DI RICICLAGGIO E DI REIMPIEGO Art. 648-bis Codice Penale - Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire duemilioni (€ 1.032,91) a lire trentamilioni (€ 15.943,71). Art. 648-ter Codice Penale - Reimpiego Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli articoli 648 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da due milioni (€ 1.032,91) a lire trentamilioni (€ 15.493,71) ESEMPI PRATICI Per riciclaggio di denaro si intende il camuffamento della provenienza criminale del denaro per poi immetterlo in modo inosservato nel circuito economico legale. Nella maggior parte dei casi, il riciclaggio di denaro è direttamente legato al traffico di stupefacenti. Esiste tuttavia una serie di crimini che potrebbe rappresentare un antefatto del riciclaggio di denaro, come i casi di appropriazione indebita,corruzione,concussione e tratta degli esseri umani, solo per citare alcuni esempi.

DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI Dottori commercialisti e Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Revisori contabili, Notai e Avvocati Soggetti di cui all’art. 2 lettera s bis Dlgs 56/2004 (società di servizi contabili e tributari, centri elaborazione dati, tributaristi, Caf ecc..) - Comunicazione al MEF violazione uso del contante - Misure di controllo interno e formazione dipendenti Dal 14.03.2004 (data entrata in vigore Dlgs 56/2004) Dal 23.02.2006 (data entrata in vigore L. 29/2006) - Identificazione clientela - Conservazione in archivio unico (A.U.) - Segnalazione UIC operazioni sospette Dal 22.04.2006 (data entrata in vigore DM 141/2006) Dal 25.05.2007 (data entrata in vigore DM 60/2007)

ENTRATA IN VIGORE Art 13 c. 3, D.M. 141/2006 Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione. Soggetti art. 2 c. 1 lett. b D.M. 141/2006 (Dott. commercialisti e ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro) INCARICO CONFERITO PRIMA DEL 22/04/2006 INCARICO CONFERITO DAL 22/04/2006 Se ancora in essere al 22/04/07,identificazione e registrazione in A.U. entro tale data Se cessato entro il 22/04/07 Non va registrato Identificazione del cliente all’accettazione dell’incarico Registrazione in A.U. entro 30 gg dall’identificazione

ENTRATA IN VIGORE Art 13 c. 3, D.M. 141/2006 Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione. Soggetti art. 2 c. 1 lett. b-bis D.M. 141/2006 (società di servizi contabili e tributari, centri elaborazione dati, tributaristi, Caf ecc..) INCARICO CONFERITO PRIMA DEL 25/05/2007 INCARICO CONFERITO DAL 25/05/2007 Se ancora in essere al 25/05/08,identificazione e registrazione in A.U. entro tale data Se cessato entro il 25/05/08 Non va registrato Identificazione del cliente all’accettazione dell’incarico Registrazione in A.U. entro 30 gg dall’identificazione

MODALITA’ DELL’IDENTIFICAZIONE (art. 4 DM 141/2006) L’identificazione viene effettuata dal libero professionista, o da un suo collaboratore. IN PRESENZA DEL CLIENTE Presenza fisica non necessaria quando le informazioni sono desumibili da precedente identificazione fatta dal professionista, da atti pubblici, scritture private autenticate, attestazione di altro professionista residente in UE ecc ... Nel momento in cui inizia la prestazione professionale. Più restrittive le istruzioni dell’UIC secondo cui l’identificazione deve essere effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico, e al più tardi all’inizio della prestazione. Mediante un documento valido non scaduto.

OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE (art. 3 DM 141/2006) L’obbligo di identificazione sussiste quando la prestazione professionale fornita ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500. Anche se si tratta di “operazioni frazionate” cioè operazioni che, ancorché singolarmente inferiori al limite di 12.500, per la natura e le modalità possano essere ritenute parti di un’unica operazione operazioni di valore indeterminato o non determinabile Il D.Lgs appena approvato dal Consiglio dei Ministri modifica tale valore da euro 12.500 a euro 15.000.

OPERAZIONI DI VALORE NON DETERMINABILE Art. 3 c. 4 DM 141/2006 la costituzione, gestione, o amministrazione di società, enti, trust, o strutture analoghe Provv. UIC 24/02/06 Parte II , n. 1 incarichi di revisione contabile tenuta della contabilità esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza (il Dlgs approvato il 16/11/07 esclude tali attività dall’obbligo di identificazione e registrazione)

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALLO STUDIO PROFESSIONALE Identif. e reg. in A.U. Segnalazione operazione sospette UIC Comunicazione MEF infrazioni all’uso del contante Tenuta contabilità SI Amm.ne del personale (fino all’entrata in vigore del D.Lgs approvato il 16/11/07) Amm.ne del personale (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs approvato il 16/11/07) NO Consulenza fiscale continuativa e DR Solo dich. redditi (730, unico) Fallimenti, Ctu Collegi sindacali ? Chiar. UIC n. 10 del 21/06/06 L’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

DATI IDENTIFICATIVI DA ACQUISIRE SOGGETTI DIVERSI DALLE PERS. FISICHE PERSONE FISICHE nome e cognome luogo e data di nascita indirizzo di residenza o domicilio codice fiscale estremi del documento d’identità (tipo, autorità emittente, data di emissione e scadenza) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERS. FISICHE denominazione sede legale codice fiscale Soggetti diversi dalle persone fisiche: è necessario verificare l’esistenza del potere di rappresentanza in base alla documentazione prodotta dal cliente (visure, delibere assembleari e dell’organo amministrativo). Clienti che agiscono per conto terzi: devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie per l’identificazione.

DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE (artt. 1 e 35 Dpr 445/2000) carta d’identità; passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d’armi; tessere di riconoscimento con timbro e fotografia rilasciate da un amministrazione dello Stato. Non è necessario acquisire copia del documento, è sufficiente l’acquisizione dei dati. E’ necessario che sia in corso di validità ma non è necessario monitorarne la scadenza.

IDENTIFICAZIONE DI PERSONA GIURIDICA (parere UIC n. 19 21/06/06) denominazione sede legale codice fiscale SOGGETTI DIVERSI DALLE PERS. FISICHE Inoltre Legali rappresentanti e Amm.ri delegati Snc Sas Soc. Capitali (srl, spa ecc..) tutti i soci o solamente i soci con la legale rappr.za accomandanti NO accomandatari SI Presid. Cda Amm. delegati altri legali rappr.ti

NO REGISTRI A FOGLI MOBILI L’ARCHIVIO UNICO CARTACEO INFORMATICO E’ un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista, società di revisione o dal collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto. Alla fine dell’ultimo foglio deve essere indicato il numero delle pagine di cui è composto e le firme delle suddette persone. NO REGISTRI A FOGLI MOBILI Può essere affidata a terzi la tenuta e gestione dell’A.U., purché sia assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso, attraverso un collegamento tra strumenti informatici.

L’Uic dice esattamente l’opposto: L’ARCHIVIO CARTACEO Nel caso in cui il professionista disponga di una struttura informatizzata la norma dispone che il registro non possa essere tenuto in forma cartacea. Di avviso completamente opposto è l’UIC in un chiarimento dallo stesso fornito INFATTI Art. 6 c. 6, DM 141/2006: “Il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo.” L’Uic dice esattamente l’opposto: Chiarimento Uic n. 4 del 18/05/2006: “Il professionista può tenere un archivio cartaceo anche nel caso in cui utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della sua attività.

Entro 30 giorni dall’identificazione: CONTENUTO DELL’ A.U. Entro 30 giorni dall’identificazione: dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce la data dell’avvenuta identificazione la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita (vedi tabella A Provv. UIC 24/03/06) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto tenuta contabilità, paghe e contributi revisione contabile adempimenti in materia di lavoro (fino all’entrata in vigore del D.Lgs approvato il 16/11/07) L’obbligo di registrazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni. Si registra solo il conferimento dell’incarico

SINGOLO PROFESSIONISTA E STUDIO ASSOCIATO ARCHIVIO PERSONALE ARCHIVIO TENUTO DA TERZI UN ARCHIVIO PER OGNI ASSOCIATO UN UNICO ARCHIVIO ACCENTRATO ARCHIVIO TENUTO DA TERZI Nel caso di archivio accentrato presso lo studio associato, è necessaria l’individuazione per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti di identificazione e conservazione.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE I dati e le informazioni devono essere conservati per 10 anni nell’archivio unico. Il termine di 10 anni decorre dalla data di conclusione della prestazione professionale. Anche in caso di cessazione dell’attività del professionista lo stesso dovrà conservare per il suddetto termine i dati nell’archivio unico.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE I professionisti valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio. E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dall’attività svolta dal cliente, induca il professionista a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e reimpiego). Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione. Le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 10 DM 141/2006) Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso: nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente nel corso dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario nella consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento l’esenzione si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE (Provv. UIC 24/02/06) Il professionista deve provvedere PERSONALMENTE ad effettuare la segnalazione

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE (Provv. UIC 24/02/06) RACCOMANDATA Ufficio Italiano dei Cambi Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi Via delle Quattro Fontane, 123 00184 ROMA PR AR94 Dal 01/01/2008 l’Uic viene soppresso e le comunicazioni verranno effettuate all’Uif presso la Banca d’Italia.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE (Provv. UIC 24/02/06) La segnalazione deve essere compilata secondo lo schema illustrato nell’allegato D e le istruzioni di cui all’allegato E del Provv. UIC 24/02/06, e deve contenere: i dati del segnalante i dati del soggetto segnalato. In caso di cliente che operi per conto terzi devono essere indicati anche i dati di quest’ultimo soggetto informazioni sull’operazione oggetto di segnalzione i motivi del sospetto

COMUNICAZIONI AL MEF DELLE INFRAZIONI EX ART. 1 DL 143/1991 Art. 1 DL 143/1991, convertito in L. 197/91 E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’articolo 4. [ ... ] I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di NON TRASFERIBILITA’. DECORRENZA Dottori e ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro, società di revisione, notai e avvocati 14/03/2004 Ogni altro soggetto che rende servizi in materia di contabilità e tributi (nuovi soggetti DM 60/2007) 23/02/2006

TERMINE PER LE COMUNICAZIONI AL MEF La comunicazione deve essere effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non all’UIC al quale devono essere segnalate le operazioni sospette di riciclaggio. ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI IL PROFESSIONISTA NE HA AVUTO NOTIZIA SANZIONI PER IL PROFESSIONISTA (art. 7 c. 2 Dlgs 56/2004) DAL 3 % AL 30% DELLA SOMMA TRASFERITA

ALTRI OBBLIGHI Misure di controllo interno: I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. I controlli devono essere svolti con continuità anche su base periodica. Formazione: I professionisti devono provvedere alla formazione in materia di antiriciclaggio dei propri dipendenti e collaboratori. La formazione deve essere continuativa e sistematica. si consiglia l’istituzione di un registro degli eventi formativi effettuati, firmato dai dipendenti e collaboratori partecipanti. Protezione dei dati personali: I professionisti e le società di revisione osservano le prescrizioni di cui al Dlgs 196/03. Nell’informativa rilasciata ai clienti il professionista deve specificare che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA III° DIRETTIVA 2005/60/CE In vigore da: Soglia circolazione contante passa da 12.500 a 5.000 euro, per operazioni tra soggetti diversi. 30/04/08 Nuova soglia per i libretti di deposito al portatore, i quali dovranno avere un saldo inferiore a 5.000 euro. In caso di somme superiori andranno estinti o ridotti entro il 30 giugno 2009 30/06/09 I moduli degli assegni sono rilasciati da Banche e dalle Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. 30/04/08 Il cliente potrà richiedere libretti di assegni in forma libera. E’ dovuta imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno. La girata deve recare a pena di nullità, il c.f. del girante. 30/04/08 Gli assegni emessi all’ordine del traente potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. 30/04/08

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA III° DIRETTIVA 2005/60/CE Obbligo identificazione e registrazione da parte dei professionisti quando la prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di identificazione della clientela e della registrazione nell’A.U. non si applicano in relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale. La terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE) estende l’ambito del monitoraggio e punta a prevenire anche i reati di finanziamento del terrorismo internazionale.