INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 9 aprile 2013
Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lascio perdere. Assoldo alcuni rugbisti. Mi metto nelle mani di un legale. Per fare cosa? Un’esecuzione? Ma se il debitore è in crisi ….
La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso (repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.
Decreto ingiuntivo Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare. Basta documentare credito (agevole tra imprenditori commerciali). Quaranta giorni dalla notifica per opporsi. Se il debitore fa opposizione la procedura si trasforma in un processo ordinario. Se non opposto diventa esecutivo. Se opposto non diventa esecutivo salvo che sia dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice.
Processo ordinario Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4 anni. Esecutività sentenza e provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni. In assenza di impugnazione o dopo la sentenza di conferma definitiva della Cassazione, la sentenza passa in giudicato e diventa definitivamente esecutiva.
Titolo esecutivo Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza non passata in giudicato, ma dichiarata (provvisoriamente) esecutiva.
Azione esecutiva (singolare) Notifica precetto. Pignoramento. Può riguardare: beni mobili presso il debitore o presso terzi, immobili, crediti. Vendita all’asta o a mezzo IVG. Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni sono pignorati.
Azione esecutiva (2) Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati. Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente. Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.
Azione esecutiva (3) I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.
Quale soddisfazione? Il debitore viene definitivamente stroncato. Il creditore non riceve soddisfazione o comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese. La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori sugli altri.
Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli rapporti di credito. Accordi con i creditori, Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito, Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili). Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure di legge, Fallimento per imprenditori, Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti sottoposti a controllo pubblico, Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e Marzano).
Procedura concorsuale/gestione concordata della crisi Presupposto oggettivo: Fallimento: stato di insolvenza. Concordato preventivo/ARD: stato di crisi. Quando c’è il rischio di insolvenza una denuncia tempestiva della crisi può favorirne una migliore gestione, ma questa regolazione preventiva non può essere imposta al debitore, che vi si può sottoporre solo spontaneamente.
Fallimento = Esecuzione concorsuale È caratterizzata dall’unitarietà: si attua, ad opera degli organi preposti alla procedura, nel contesto di una procedura unitaria, su tutti i beni e diritti del debitore dichiarato fallito assoggettandoli ad esecuzione con il pignoramento generale. Gli organi preposti al fallimento possono esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i diritti potestativi e possono eseguire i contratti corrispettivi, quanto ciò possa rivelarsi conveniente.
Esecuzione concorsuale (2) L’universalità dell’esecuzione concorsuale implica necessariamente l’attribuzione diretta agli organi della procedura della custodia dei beni del debitore fallito ed anche dell’amministrazione in senso dinamico del patrimonio.
Possibili esiti della crisi Risanamento, impossibile se la denuncia dell’insolvenza è tardiva, come quasi sempre accade. Cessione azienda (si consegue avviamento). Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).
Posizione imprenditore Imprenditore in senso giuridico: Impresa individuale: persona fisica, Società: società stessa. Imprenditore in senso economico: Impresa individuale: coincide con imprenditore in senso giuridico, Società: socio o gruppo di soci di riferimento.
Espulsione imprenditore Con il fallimento si giunge all’espulsione dell’imprenditore giuridico (oltre che di quello economico). Nell’amministrazione straordinaria potrebbe aversi l’espulsione solo di quello economico (ma generalmente si ha anche quella dell’imprenditore giuridico). Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore. Da considerare: Esdebitazione, Procedura da sovraindebitamento, Sindrome della fenice.
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it
Presupposto oggettivo fallimento Art. 5, 1°co., l.f.: L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, 2° co., l.f.). Gli inadempimenti devono essere rilevanti: «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila» (art. 15, 2 co., l.f.). 19
Presupposto oggettivo C.P./ARD Stato di crisi (art. 160, 1° co., l.f.). Vi rientrano: lo stato di insolvenza, la temporanea difficoltà ad adempiere, il rischio di insolvenza, lo sbilancio patrimoniale o sovra-indebitamento, la riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale. Non si ritiene che costituisca stato di crisi la sola perdita economica.